Art. 6. (Diritto allo studio) 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 6:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 , reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".
Nota all' art. 6:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 , reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".