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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 742/2025, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tomasetti Camilla (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Rimini, Via Sicilia n. 2, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Arianna Perugini (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4 difensore sito in Bracciano (Rm), Via Gabriele D'Annunzio n. 36, PEC:
giusta procura in atti;
Email_2
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente ritrascritte
pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti Sig. e la Sig.ra a modifica dell'accordo ratificato con Parte_1 Controparte_1 provvedimento dell'intestato Tribunale n. 2928/2017, emesso in data 26.07.2017 e pubblicato in data
4.08.2017 nel procedimento avente RG 1777/2016, hanno promosso congiuntamente il presente giudizio, con ricorso depositato in data 16.04.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , alle conclusioni ivi formulate, con Per_1 sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Il Giudice Relatore con decreto del 28.04.2024, vista la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza del 7.05.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12.05.2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 24.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali della figlia ed Per_1 esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte così provvede:
” 1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre in
Rimini alla Via Aleardo Aleardi n. 22;
pagina 2 di 3 2) Vista la collocazione presso il padre, sarà revocato l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Pt_1 la somma di € 200,00 mensili, con conseguente cessazione dell'obbligo in capo al terzo datore di lavoro, Adrigas S.p.A, CP_1 di versare mensilmente tale importo direttamente alla sig.ra CP_1
3) La sig.ra corrisponderà in favore del sig. entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 CP_1 Pt_1
(con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di questa che siano previamente concordate tra i genitori e comunque secondo le
Linee guida del CNF;
4) La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. a titolo di mantenimento pregresso della figlia minore, CP_1 Pt_1 la somma complessiva di Euro 2.311,00, di cui si riconosce debitrice, in 16 rate mensili di uguale importo (Euro 144,44 ciascuna), da versarsi entro il 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025. Le parti stabiliscono che, in caso di mancato pagamento, anche parziale, di n. 2 rate, ancorché non consecutive, la sig.ra decadrà automaticamente dal beneficio della CP_1 rateizzazione concesso e il sig. potrà agire per l'importo residuo. Pt_1
5) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1 [...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, CP_1
➢ Dispone la modifica dell'accordo ratificato dall'intestato Tribunale con decreto n. 2928/2017 emesso in data 26.07.2017 e pubblicato in data 4.08.2017 nel procedimento avente RG n. 1777/2016, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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