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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 12057 dell'anno 2016 (riunita alla causa n. 2598/17) vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
e (C.F.: ), tutti C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Guido M. Mella, come da procura in atti;
– ATTORI –
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Carbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Tricase (LE) alla via Cadorna n. 11, come da procura in atti;
– CONVENUTA – All'udienza del 15.4.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premesso in particolare:
- che, a seguito del sinistro stradale occorso in data 16.2.2014 alle ore 21:00 circa sulla strada provinciale Porto Cesareo-Veglie, in agro del Comune di Veglie, decedeva sul colpo coniuge di e Persona_1 Parte_1
genitore di , e , alla guida Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'autovettura Fiat Seicento, targata BT816P;
- che il sinistro si verificava in un tratto di strada priva di illuminazione e con visibilità insufficiente, in prossimità del centro abitato di Veglie, a causa della perdita di controllo del mezzo che deviava verso sinistra, invadeva la corsia di marcia opposta e interrompeva bruscamente la corsa di marcia impattando frontalmente contro il tratto terminale della barriera metallica posta ai margini della carreggiata (guard rail); struttura metallica che si interrompeva in prossimità di un'intersezione tra la strada provinciale ed una strada poderale posta sul lato sinistro della provinciale;
- che, con nota racc a/r del 12/04/2014, veniva denunciato il sinistro alla Provincia di con relativa costituzione in mora, ai fini del relativo risarcimento del CP_1
danno; nota rimasta senza esito analogamente all'invito alla negoziazione assistita dell'1/07/2015;
- che la responsabilità del decesso era da imputare all'ente proprietario della strada provinciale ex art 2051 c.c, a causa della inidoneità e pericolosità del guard rail presente in quel tratto di strada, in quanto privo di protezione con strutture denominate “attenuatori d'urto”, previsi dall'art 1 del D.M. del 21/06/2004, chiedevano di condannare la al risarcimento del danno, con Controparte_1
l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno biologico patito dall'attrice
[...]
, con vittoria delle spese di lite. Pt_5
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda attorea per insussistenza di profili di colpa e di responsabilità giuridica, sia aquiliana che per custodia di cosa, in capo alla , ravvisandosi nel caso di specie il caso Controparte_1
fortuito e la colpa assorbente del conducente, con contestazione in via subordinata delle quantificazioni di danno ex adverso allegate e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, con prove testimoniali e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
La domanda attorea non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Alla luce del complessivo materiale probatorio costituito dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, il Giudicante non può che escludere la sussistenza di profili di responsabilità colposa della convenuta in ordine al decesso di Persona_1
conducente dell'autovettura Fiat Seicento targata BT816P, causata dal sinistro
[...]
stradale occorso in data 16.2.2014 alle ore 21:00 circa sulla strada provinciale Porto
Cesareo-Veglie.
A seguito dell'esame della documentazione versata in atti e dall'ispezione del luogo del sinistro, il consulente tecnico d'ufficio ha innanzitutto appurato che la strada provinciale, teatro del sinistro ed avente limite di velocità di 50 km/h, si presentava in buono stato di manutenzione, senza particolari anomalie e priva di illuminazione artificiale, dotata di apposita segnaletica verticale indicante l'approssimarsi di una rotatoria, con obbligo di dare la precedenza e con avvertenza di pericolo per lavori in corso;
verificava tramite comparazioni con le prove di crash test su vetture similari che la velocità di impatto era prossima ma non superiore ai 50 km/h e che il terminale del guard rail contro il quale avveniva il tragico impatto era di tipo standard e privo di attenuatori d'urto, potenzialmente in grado di assorbire parte dell'energia cinetica scatenata dal sinistro.
In base a tali oggettive risultanze la responsabilità del sinistro deve essere imputata al conducente dell'autovettura che, percorrendo una strada provinciale, in prossimità di una rotatoria stradale e in presenza di segnali stradali di pericolo generico che imponevano la massima prudenza, non solo non riduceva la velocità di guida ma invadeva la corsia di marcia opposta, verosimilmente a causa di un improvviso malore o di un colpo di sonno, andando infine ad impattare violentemente contro la parte terminale del guard rail posta ai limiti dell'intersezione con una strada poderale
(appositamente segnalata) presente sul lato opposto rispetto a quello di marcia.
Tal condotta di guida ha assunto nel determinismo del tragico evento una valenza causale di assoluta prevalenza, tenuto conto dell'anomala ed imprevedibile condotta di guida del conducente che non provava nemmeno a frenare la marcia del veicolo dopo l'invasione della corsia opposta, stante l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto (come accertato da operanti della Stazione dei CC di Veglie), a fronte dell'insussistenza di profili di colpa a carico dell'Amministrazione provinciale in considerazione della non obbligatorietà degli attenuatori d'urto sui guard rail secondo le vigenti norme del codice della strada e della mancanza di concreti elementi di prova in ordine alla relativa incidenza rispetto alla dinamica del tragico evento.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., stante le difficoltà di accertamento della dinamica del sinistro e considerata la posizione sostanziale delle parti coinvolte nel presente giudizio. Le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, vengono poste invece in via definitiva e in solido a carico degli attori, avendone dato causa con l'iniziativa giudiziaria intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti della , così provvede: Pt_4 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone in via definitiva le spese della ctu a carico degli attori in solido.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE