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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. NICOLO' GIGLIO;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANA ANGELA MARCHESE;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Caltagirone, , Parte_1
premettendo di aver prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “Red Cop” s.r.l. dal 13/01/2010 al 9/02/2010, della ditta “Natura
Verde” s.r.l. per il periodo settembre-dicembre 2010, della ditta “Altieri Giacomo” dal
08/03/2011 al 30/04/2011, della ditta “Le Rose dell'Etna” s.r.l. dal 06/6/2011 al
29/7/2011 e dal 15/09/2011 al 31/10/2011 e della ditta “Fa e Lu” s.r.l. dal 17/11/2011 al 31/12/2011, esponeva che con note del 12/09/2013 e del 8/10/2013 l' aveva CP_1
comunicato di aver riesaminato le domande di disoccupazione agricola per il periodo
1/01/2010- 31/12/2011 e di averle respinte con richiesta di ripetizione di indebito “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”; che avverso la comunicazione di indebito aveva proposto ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' rimasto CP_1
privo di riscontro.
Tanto premesso, chiedeva di “(…) ritenere e dichiarare realmente intrattenuti i rapporti di lavoro subordinato in agricoltura per gli anni 2010 e 2011 rispettivamente con le ditte e le aziende agricole indicate in narrativa per i rispettivi periodi;
- di conseguenza, riconoscere il diritto del sig. a vedersi riaccreditare Parte_1
i relativi contributi ai fini assistenziali e previdenziali per gli anni 2010 e 2011, con ogni conseguenza di legge;
- di conseguenza, riconosce il diritto del sig. Parte_1
a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno per il nucleo
[...]
familiare (ANF) per gli anni 2010 e 2011 riconoscendo eventualmente il maggior requisito contributivo relativo alle giornate lavorate nell'anno precedente (2009) in applicazione della normativa sul c.d. trascinamento (art. 1 comma 65 L. 247/2007); condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, di quanto previsto dalla legge a titolo di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare degli anni 2010 e 2011, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
- in subordine, ritenere e dichiarare valido il maggior requisito contributivo dell'anno precedente in applicazione della normativa (art. 1 comma 65 L. 270/2007) sul trascinamento delle giornate elaborate nell'anno precedente a quello della richiesta se più favorevole;
- condannare l' CP_1 al pagamento delle spese competenze agrarie del presente procedimento da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio con l' , con sentenza n. 331/2022 del Controparte_2
07/06/2022 il Tribunale di Caltagirone rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione proponeva appello;
resisteva al gravame Parte_1
l' . CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13/02/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza in quanto ha ritenuto, erroneamente, che il ricorrente non avesse tempestivamente impugnato il provvedimento di cancellazione/variazione dagli elenchi nominativi agricoli del 2010 e del 2011; deduce che tale statuizione è errata poiché non tiene conto dei fondamentali principi di diritto stabiliti dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45/2021, da applicarsi al caso concreto. Deduce quindi che alla luce dei predetti principi non può che rilevarsi l'illegittimità della circolare n. 82/2012 (relativa sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che CP_1
di quelli trimestrali di variazione) richiamata dalla Corte, illegittimità che comporta la sua disapplicazione nel caso di specie. Precisa ulteriormente che il termine per proporre l'impugnazione amministrativa e giudiziaria decorre dal momento in cui l'interessato
è venuto a conoscenza della cancellazione e che ciò presuppone un atto formale di notifica del provvedimento definitivo ovvero un atto da cui risulti con certezza che l'interessato sia venuto a conoscenza legale del provvedimento.
2. Sotto altro profilo, l'appellante deduce di aver allegato al ricorso introduttivo tutta una serie di documenti che provano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e di aver articolato anche una prova testimoniale tendente a fornire al giudice ulteriori e specifici elementi di giudizio circa la sussistenza del rapporto di lavoro sottostante alla richiesta di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare.
3. Il motivo afferente alla dichiarata decadenza è fondato e va accolto.
4. L'odierno giudizio investe il capo della sentenza che ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione delle somme CP_1
precedentemente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola relativa agli anni 2010
e 2011 (sull'assunto dell'ente previdenziale di non debenza di tale prestazione per intervenuta cancellazione dell'appellante dai relativi elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di AG).
4.1 Va premesso, altresì, che non è contestato che l'azione giudiziaria sia stata proposta oltre il termine di 120 gg. decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli conseguente alla pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'ente previdenziale;
ciò che è contestata
è la modalità di comunicazione del predetto provvedimento ai fini dell'operatività della previsione dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n.
83, che così recita: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
23 settembre, n. 224) – Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi – recante disposizioni inerenti ai
“Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, prevede: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
4.2 Nella fattispecie in esame, la cancellazione dell dagli elenchi dei Parte_1
lavoratori agricoli per gli anni 2010 e 2011 è stata comunicata attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell' del “Primo elenco nominativo trimestrale CP_1
2013 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato […]” del Comune di
AG, effettuata dal 14/06/2013 al 05/07/2013.
4.3 In ordine alla superiore modalità di notifica, va richiamata la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del decreto legge 6.07.2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, vigente ratione temporis, che ha previsto quanto segue: “7.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le CP_1
modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le CP_1
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
4.4 Le modalità previste dall'art. 12-bis del R.D. n. 1949/40 (“Notifica mediante pubblicazione telematica”) consistono nella “pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet … secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto CP_1
stesso”.
4.5 A tale norma, l ha dato seguito con la circolare n° 104 del 5.08. 2011, CP_1
prevedendo che “Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori.”; rileva, altresì, la circolare n. 82 del 14.06.2012, la quale, per quel che in questa sede rileva, ha previsto:
“Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco principale
2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e precedenti.
Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario:
entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo- quarto elenco di variazione.
I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo del P.I.N.
Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili.
La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate.
Gli elenchi saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni,
l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L'IMPIEGO
Le novità normative introdotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione ...”.
4.6. In ordine a tale modalità di notifica, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del
23.03.2021 ha ritenuto inammissibile le questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., precisando nella parte motiva, in ordine a tale ultimo profilo, che “i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa … vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 ha definito le specifiche tecniche CP_1
di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali.
In effetti il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale. A questo fine, l'amministrazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate.
Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha CP_1 CP_1
definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”.
4.7 Ad avviso di questa Corte, le modalità di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione di cui alla citata norma erano tali da compromettere il diritto di difesa del lavoratore agricolo, prevedendo un dovere di cooperazione ai fini della conoscenza dell'atto che si ritiene eccessivamente gravoso;
in particolare, veniva richiesto al lavoratore agricolo di attivarsi al fine di verificare eventuali modifiche interessanti la propria posizione non già quattro volte l'anno e a scadenze fisse e predeterminate ma nel corso dell'intero anno, mediante l'accesso al sito internet dell'ente di previdenza.
4.8 Va evidenziato a tale fine che la circolare applicativa della norma di legge CP_1
non prevedeva la pubblicazione degli elenchi in periodi temporali definiti, ma entro il giorno 15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre), con la conseguenza che il lavoratore per evitare di incorrere in decadenza avrebbe dovuto consultare settimanalmente i predetti elenchi.
4.9 Ai fini della valutazione della eccessiva gravosità dell'onere in esame rileva, altresì, la circostanza che l'accesso al sito Internet dell'ente, sebbene libero, era disponibile per soli 15 giorni;
sicché, trascorso detto esiguo spazio temporale, la consultazione degli elenchi, non più visualizzabili, poteva avvenire solo presso i Centri per l'impiego, ai quali venivano trasmessi subito dopo la loro pubblicazione.
4.10 Né può rilevare in senso contrario quanto evidenziato dall' nel richiamato CP_1
giudizio di legittimità costituzionale, secondo cui “La modalità di notificazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi non sarebbe, pertanto, penalizzante, «in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della semplicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso); al contrario, tale modalità, appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione anche in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per i lavoratori). Le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che apprestano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini che alle medesime si rivolgano, anche dalla permanenza di quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto»”; come sopra evidenziato, nonostante la facilità di accesso al sito dell non va trascurato che non è pacifico che i lavoratori CP_1
agricoli siano tutti in possesso di strumenti informatici e siano anche in possesso delle relative competenze, non senza trascurare che, come detto, l'accesso doveva avvenire con cadenza quasi settimanale per evitare la decadenza di legge.
4.11 Del pari, per le considerazioni che precedono, non rileva la difesa dell'Avvocatura generale, per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegata sempre nel citato giudizio, secondo cui «il lavoratore può in ogni momento consultare il proprio estratto conto individuale che riporta la situazione aggiornata a seguito della pubblicazione degli elenchi».
5. Dalla accertata illegittimità della circolare in esame consegue la inidoneità CP_1
della notifica effettuata dall' ai fini della conoscenza del provvedimento di CP_1
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte dell'odierno appellante, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dall' in primo grado e CP_1
ribadita nella presente fase.
6. Parimenti va rigettata l'eccezione di decadenza di parte appellante dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L.
3.02.1970 n. 7 con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento di riesame della domanda di disoccupazione agricola per gli anni CP_1
6.1 Ed invero, nel ricorso di primo grado l'odierno appellante ha allegato quanto segue:
“… a distanza di tre anni, con provvedimenti del 12/09/2013 e del 08/10/2013 l CP_1
comunicava di avere riesaminato le domande di disoccupazione agricola per il periodo
01/01/2010-31/12/2011 e di averle respinte, con richiesta di restituzione dell'indebito,
a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero in seguito alla cancellazione dagli stessi tali provvedimenti, non preceduti da altro provvedimento di formale disconoscimento del rapporto lavorativo, venivano impugnati in sede amministrativa al Comitato Provinciale mediante ricorsi del
12/11/2013, ma ad oggi non si è avuto alcun riscontro.”.
6.2 Pertanto, come allegato dall'appellante, già con il provvedimento del 08/10/2013, recapitato in data 31/10/2013 (cfr. documentazione versata in atti dall' in data CP_1
2.05.2024, giusta ordinanza di questa Corte del 1.05.2024), l' ha comunicato che CP_1
“nel periodo che va dal 01/01/2010 al 31/12/2011 sono stati pagati 3.336,63 euro in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 151” e quindi la non spettanza della domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2010 e 2011 a seguito di riesame per “mancata iscrizione negli elenchi attivi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; sicché da tale data, e a prescindere da quella pregressa di pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'ente previdenziale, la parte ha avuto conoscenza della stessa cancellazione.
Avverso detto provvedimento la parte ha proposto distinti ricorsi amministrativi, in relazione alle due annualità, al Comitato nel termine di 30 gg. previsto dall'art. CP_1 tuziorismo, come anche il ricorso amministrativo avverso il provvedimento oggi impugnato di ripetizione di indebito non poteva sanare la decadenza già verificatesi per la mancata proposizione di quello avverso la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrale”), pubblicazione nulla per le ragioni sopra esposte.
6.3 Il ricorso giudiziario è stato depositato il 10.04.2014, nel termine di 120 gg. decorrente dal novantesimo giorno successivo al tempestivo ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di riesame dell'indennità di disoccupazione e di contestuale conoscenza della cancellazione dagli elenchi.
7. Accertata la tempestività dell'azione giudiziaria, va esaminata nel merito la domanda proposta in primo grado, volta a conseguire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2010 e 2011; in particolare, l'appellante deduce che sarebbe provata la prestazione di attività lavorativa, quale bracciante agricolo, alle dipendenze: dal 13.01.2010 al 09.02.2010 della “Red Cop” srl;
dal
29.05.2010 al 31.07.2010 della ditta “Il Galletto” srl;
da settembre a dicembre del 2010 della ditta “Natura Verde” s.r.l.; dal 8.03.2011 al 30.04.2011 della ditta Altieri
Giacomo; dal 06.06.2011 al 29.07.2011 e dal 15.09.2011 al 31.10.2011 della ditta Le
Rosse dell'Etna s.r.l. e dal 17.11.2011 al 31.12.2011 dell'azienda agricola Fa e Lu s.r.l.; che avrebbe, pertanto, diritto all'iscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli.
7.1 Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “Ferma restando la natura ricognitiva dell'iscrizione del lavoratore agricolo nel relativo elenco, ove l a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà spetta al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” - Cass., civ. sez. lav., 02 maggio 2022, n.13769; ha precisato, altresì, che ai fini della prova “il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr.
20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010)”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, è necessario che il lavoratore provi in modo puntuale il rapporto di lavoro agricolo oggetto di disconoscimento.
7.2 Nella specie, va evidenziato che l' ha posto a fondamento del disconoscimento CP_1
gli accertamenti di cui ai verbali ispettivi emessi nei confronti delle società Natura
Verde S.r.l. e Fa & Lu S.r.l.
Va precisato, altresì, che con il provvedimento di cancellazione il numero delle giornate lavorative disconosciute è stato pari a 102 per l'anno 2010 e a 37 per l'anno
2011 (cfr. “Primo elenco nominativo trimestrale relativo al 2013 degli Operai
Agricoli…” del Comune fi AG); sicché il disconoscimento ha riguardato solo le giornate prestate nel 2010 in favore della società Natura Verde S.r.l. e nel 2011 per la società Fa & Lu S.r.l.
Va evidenziato, altresì, che dal “Verbale unico di accertamento e notificazione n.
1800000346250 del 21.05.2013”, prodotto in atti, relativo al periodo dal 01/07/2010 al
21.05.2013, risulta che la società Natura Verde S.r.l. avente sede legale in Casale sul
Sile (TV) via Colombo n. 25 ed unità locale in Canicattì (AG) è stata costituita in data
9.03.2004 per lo svolgimento di attività di commercio all'ingrosso di carni insaccate;
che ha denunciato personale alle sue dipendenze solo dal 2010; che in data 16.10.2009
è stato nominato Amministratore Unico il sig. che il consulente della Persona_1
società, ha fatto pervenire agli ispettori un documento avente ad Persona_2
oggetto “consegna documenti” della società (buste paga firmate, modelli 770/11, fascicoli lavoratori, ecc.) a tale non avente alcuna carica nella società e Persona_3
nei confronti del quale è stata avviata la procedura di cancellazione dell'anagrafica del
Comune di Brescia per irreperibilità n. 15276 del 2011; che nel 2009 è stata integrata l'attività economica denunciata dalla società con la “ ”; che in data Parte_3
1.07.2010 la società ha denunciato l'apertura di un'unità locale in Canicattì, che tuttavia a seguito di verifiche degli ispettori verbalizzanti risulta “non avere alcun riferimento con la società in accertamento”; che in data 20.03.2012 è stata comunicata la cessazione dell'attività di coltivazione di uva ed arance con effetto retroattivo dal
30.10.2011; che nel periodo da agosto 2010 alla data dell'accertamento ispettivo la società ha effettuato n. 426 comunicazioni di avviamento/cessazione al lavoro di personale bracciantile, denunciando costi per retribuzioni per il solo anno 2010 di circa
€ 583.000,00; che dal bilancio del 2010 si evince che l'azienda, “altamente produttiva e redditizia”, non possiede strutture gestionali, amministrative e logistiche ed esegue tutte le transazioni economiche senza l'utilizzo di conti correnti bancari o postali;
che le dichiarazioni rese in sede ispettiva da tre lavoratori ( Persona_4 [...]
e non hanno provato il rapporto di lavoro intercorso con la Per_5 Testimone_1
società “sconosciuta ai dichiaranti, in ordine alle attività lavorative svolte, i luoghi di lavoro ed in parte anche ai periodi di lavoro”; che in data 25/10/2012 Persona_1
ha dichiarato “di essere amministratore unico della citata società dall'anno 2009 e sino al mese di gennaio 2012… di avere gestito il personale dipendente, circa 300 operai, assumendo e retribuendolo personalmente in contanti e che l'attività con dipendenti era svolta da settembre ad aprile dell'anno successivo…”; che non è stato esibito alcun documento fiscale, contabile e di lavoro;
che è stata verificata l'inesistenza di alcuna sede operativa in Canicattì nella via Rocco Chinnici 20 riconducibile alla società; che gli ispettori hanno concluso che la società Natura Verde S.r.l. non ha svolto alcuna attività economica, provvedendo al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati.
Parimenti nel “Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 376299 del
23/10/2013”, relativo alla società Fa & Lu S.r.l., con sede in ON (TV) e sede operativa in Canicattì (AG), avente ad oggetto la “raccolta e commercializzazione del frutto pendente” e segnatamente uva, si legge che “dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rese dall'amministratore della società, sig. risulta Parte_4
evidente che la ditta, tramite il proprio consulente, sig. legale Persona_2 rappresentante della “ ” abbia denunciato per gli anni 2011 e 2012 Controparte_3
una serie di lavoratori che non avevano mai svolto attività lavorativa per l'azienda e denunciati presumibilmente al solo fine dell'ottenimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla tipologia di lavoro…”; in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratore , subentrato a nel gennaio Pt_4 CP_4
2011 quale amministratore unico, è stato accertato che la società da tale data ha svolto
“solo attività di raccolta e relativa commercializzazione di prodotti agricoli, per il 90% di uva da tavola, più che altro nelle province di Agrigento e Caltanissetta”; ha precisato “che ogni anno la società ha acquistato i prodotti agricoli, da vari produttori, direttamente sulla pianta, e che gli operai assunti dalla società hanno raccolto e confezionato nelle cassette direttamente sui fondi agricoli”; che “il precedente consulente del lavoro di cui si è avvalsa l'azienda fino a circa la metà del 2013, Per_2
legale rappresentante della “ ” … il quale curava tutta
[...] Controparte_3
la documentazione di lavoro, previdenziale e fiscale della “Fa & Lu S.r.l.”, per il 2°,3°
e 4° trimestre del 2012, aveva comunicato l'assunzione ai centri per l'impiego competenti, e denunciata all' come operai agricoli con le relative denunce CP_1
trimestrali, una serie di lavoratori che non avevano mai svolto alcuna attività lavorativa per la “Fa & Lu S.r.l.”. Ha chiarito ancora che lo stesso Persona_2
aveva provveduto ad effettuare le opportune comunicazioni ai centri per l'impiego e all' di Caltanissetta dell'errore compiuto, allegando l'elenco dei lavoratori CP_1
erroneamente denunciati all' con le denunce trimestrali”; che successivamente il CP_1
ha prodotto l'elenco dei lavoratori “che effettivamente hanno lavorato per Pt_4
l'azienda negli anni 2011 e 2012. Dall'esame di detto elenco sono stati evidenziati altri sei lavoratori denunciati all' per l'anno 2011, ma che non hanno mai svolto attività CP_1
lavorativa per la “Fa & Lu S.r.l.”, e altri 7 laboratori, oltre i 69 comunicati dal consulente che denunciati all' per l'anno 2012, non hanno mai Persona_2 CP_1
svolto attività lavorativa per la “Fa & Lu S.r.l.””.
Per contro, relativamente all'ulteriore attività lavorativa svolta dalla predetta società, non sono emersi elementi per disconoscere i rapporti di lavoro denunciati.
7.3 Ai fini della decisione rilevano, altresì, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio;
in particolare, all'udienza del 22/10/2020 il teste Testimone_2
ha riferito: “Non ho interesse nella causa. Non parente. Ho lavorato con il
[...]
sig. nel 2011 per la società Natura Verde. L ha richiesto anche a me Parte_1 CP_1
somme per indebita percezione della disoccupazione, ho fatto causa e l'ho persa.
Lavoravamo per il sig. che di volta in volta ci agganciava per ditte Persona_6
diverse. Io lavoravo per la ditta Natura Verde. Lavoravamo nei terreni di AG,
, e dove c'era la necessità. Non ricordo le contrade in cui lavoravamo. Per_7 Per_8
Ho iniziato a lavorare con il sig. a partire dall'ottobre 2010. Non ricordo Parte_1
precisamente il periodo. Le direttive sulle attività da svolgere le forniva il sig. Per_6
arrivavamo nei terreni verso le 7.00 e lavoravamo dal lunedì al sabato, a volte anche la domenica, e raccoglievamo agrumi. Avevamo un'ora per il pranzo. Venivamo pagati circa 50 euro al giorno. … arrivavamo sul luogo di lavoro con le nostre macchine e ci veniva rimborsata la benzina quando lavoravamo fuori AG … le giornate che svolgevamo non erano uguali per tutti. Io ne facevo almeno 100. Il sig. non Parte_1
ha lavorato tanto con noi, non ricordo esattamente i giorni … Non so se il sig. Per_6
era un dipendente della Natura Verde”; il teste ha riferito: “non ho Testimone_3
interesse nella causa. Non parente. All'epoca dei fatti lavoravo con la Natura verde,
l' ha richiesto anche a me somme indietro percepite per la disoccupazione ma mi CP_1
è stato sconsigliato di fare causa e non l'ho fatta. Conosco il sig. perché Parte_1
lavoravo con lui nell'anno 2010, a partire da novembre/dicembre 2010 e per qualche mese. Le direttive le dettava andavamo nel capannone del sig. Persona_6
e poi, da lì, ci spostavamo nelle campagne dove dovevamo lavorare. Non Per_6
ricordo le contrade ma restavamo nel territorio di AG. Io lavoravo solo a
AG, gli altri si spostavano in altri territori, tra cui Raccoglievamo Per_8
agrumi tra cui arance e mandarini. Ci spostavamo con i nostri mezzi e il sig. Per_6
ci pagava le spese della benzina. Lavoravamo dalle 7.00 sino alle 15 con un'ora per il pranzo. Specifico che il sig. ci assumeva con ditte diverse. Io ero assunto con Per_6
una ditta di Canicattì. A causa di questo, ancora sto pagando somme richieste dall' per indebita percezione della disoccupazione perché non mi erano state CP_1
caricate le giornate lavorative”; infine, all'udienza del 26.11.2024, il teste Tes_4
, ha riferito: “Non ho interesse nella causa. Non parente. Conosco il Sig.
[...]
perché siamo cresciuti insieme, abbiamo lavorato insieme nel 2010 per la Parte_1
ditta Natura Verde, lavoro ancora in quel campo. Si lavora per 5-6 mesi. ADR: Non ricordo di aver lavorato per le altre società in quell'anno. Mi ricordo di “Natura verde” perché ci ho perduto pure io. Non ricordo il periodo, comunque durante il periodo della raccolta delle arance. Solo in quell'anno abbiamo lavorato insieme.
ADR cap. 2 e 3: Non conosco la circostanza. ADR cap. 4: Anche il Sig. si Parte_1
occupava della raccolta degli agrumi, per circa 7 ore lavorative, dalle ore 7 alle ore
15, con un'ora di pausa pranzo oppure dalle ore 6.00 alle ore 14.00. ADR cap. 5:
Lavoravamo a , ADR cap.6: Il principale, di cui non ricordo Per_7 Per_8 Per_9
il nome, ci dava le indicazioni sull'attività da svolgere;
ADR: Non ricordo di aver lavorato per la ditta FA e Lu srl. ADR: Ricordo che raggiungevamo la sede con le nostre macchine e non ricordo se avevamo un rimborso spese”.
7.4 Tanto premesso, con riguardo alla società Natura Verde S.r.l, tenuto conto che l'assunto dell muove dall'accertato carattere fittizio dei rapporti di lavoro CP_1
denunciati dalla società, si evidenzia che sebbene tutti i testi escussi abbiano confermato l'espletamento di attività lavorativa dell nell'anno 2010, nessun Parte_1
elemento permette di ricondurre la stessa alla predetta società; in particolare, i testi e sono stati generici sul punto, riferendo che tale procedeva Tes_2 Tes_3 Per_6
alle assunzioni dei dipendenti per ditte diverse e che non avevano conoscenza della società per la quale lavorava l' inoltre, quanto accertato in sede ispettiva Parte_1
(sede di lavoro fittizia in Canicattì; coltivazione prevalente di uva;
dichiarazione del circa la gestione diretta dei lavoratori) e l'assenza di alcun collegamento tra il Per_1
e la sì come il difetto della riconducibilità Persona_6 Controparte_5
alla società (avente sede principale a Treviso e unità locale a Canicattì) dei terreni presso cui i testi e l'appellante hanno riferito di avere lavorato (siti in AG, e , non consente di ritenere provato il rapporto di lavoro Per_9 Per_7 Per_8
svolto dall per la predetta società. Parte_1
Né può rilevare ai fini della prova la documentazione in atti (buste paga e CUD per il periodo settembre-dicembre 2010), stante la presenza di plurimi indizi gravi ed univoci che depongono per il carattere simulato dei predetti rapporti di lavoro.
7.5 Parimenti nessun elemento di prova suffraga la prestazione di attività per la società
Fa & Lu s.r.l., cui nessuno dei testi ha fatto riferimento;
soccorrono, pertanto, gli elementi emersi dal verbale ispettivo quali indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'inesistenza del rapporto di lavoro di cui alla documentazione in atti (buste paga e
CUD).
7.5 Ritiene, dunque, il collegio che l'istruttoria espletata non sia sufficiente ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro svolto dall'appellato alle dipendenze della Natura Verde S.r.l. e della Fa & Lu S.r.l. ; le accertate violazioni a livello fiscale e contabile, le operazioni commerciali non dichiarate e l'assenza di alcuna struttura facente capo alla società Natura Verde così come lo stesso riconoscimento dell'amministratore della società Fa & Lu S.r.l. in ordine alla erronea denuncia dei rapporti di lavoro poi disconosciuti giustificano il rigetto delle domande proposte dell'appellante.
8. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
9. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
10. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite;
dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 e 2011.
11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375.
In particolare, con i predetti ricorsi amministrativi, proposti in data 12.11.2013, aventi ad oggetto “Riesame indennità di disoccupazione agricola e anf” anni 2010 e 2011,
l'odierno appellante ha contestato la cancellazione dagli elenchi e il rigetto della domanda di disoccupazione, sicché nessuna rilevanza può riconoscersi alla circostanza evidenziata dal giudice di prime cure secondo cui il ricorso sarebbe stato proposto solo avverso il provvedimento di ripetizione di indebito e non avverso la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrale (così in sentenza: “… va evidenziato, per mero