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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.1873/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 21.07.2023, pendente tra
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in San Giorgio Jonico Parte_1
(TA) presso l'Avv. Giorgio Mingolla dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1 Per_1
domiciliata in San Giorgio Jonico (TA) presso l'Avv. Giuseppe Pozzessere;
[...]
appellata
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.02.2022 conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Parte_1
patiti dalla propria figlia minore, , quantificati nella somma di euro 11.972,26, sulla Persona_1
scorta di quanto emerso dalla CTU nell'ambito del procedimento di TP espletato dinanzi al medesimo tribunale (R.G. n. 4992/2019), o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
L'attrice deduceva che l'11.08.2018 la minore era intenta a giocare con una rete di arrampicata presente presso Piazza d'Ayala Valva in Monteparano (TA) e che, “a cagione di una corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”, che a causa della caduta la minore riportava danni fisici, segnatamente una frattura scomposta biossea all'avambraccio destro, come da referto del P.S. di Grottaglie. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda avversa in quanto inammissibile, Pt_1
improcedibile, improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
Istruita la causa, con la sentenza n. 1873/2023, il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando la responsabilità dell'ente nella misura del 75% e riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 25%, riducendo di tale percentuale dunque la liquidazione del danno risarcibile alla minore, quantificato quest'ultimo nella somma di euro 7.872,97, oltre interessi, da aggiungersi al pagamento delle spese di TP e del giudizio di merito.
Con istanza congiunta del 26.07.2023, i procuratori delle parti chiedevano la correzione dell'errore materiale presente nella parte del dispositivo relativa alla condanna alle spese ed ai compensi di giudizio nella parte in cui le spese per compensi di avvocato da rimborsare alla per il giudizio CP_1 di merito venivano quantificate in € 3.600,00 in luogo di € 2.600,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 il ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita contestandone la fondatezza. Controparte_1
Entrambe le parti, nei propri atti difensivi, hanno insistito nella correzione materiale della sentenza di primo grado, atteso che con Ordinanza n. 5557/2023 del 07/09/2023 il Giudice di prime cure ha riproposto il medesimo errore di calcolo dei compensi.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
processuali e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, non avendo,
a dire dell'appellante, il primo giudice considerato la contraddittorietà nella ricostruzione dell'evento da parte dell'attrice negli atti processuali. L'appellante fa rilevare che il Tribunale sia incorso in un vero e proprio “abbaglio dei sensi” realizzando un “mix” tra la versione fornita dalla in sede CP_1 di TP (“La minore mentre si arrampicava, a cagione della presenza di nastro adesivo liscio e viscoso, posizionato sulla corda, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta”) e quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“La minore durante la arrampicata, a cagione della corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”) e quanto emerso in sede di dichiarazione testimoniale (cfr. teste , pag. 6 verbale d'udienza del 09.01.2023: “Il Testimone_1 nastro si presentava al tatto vetrificato”). A dire dell'ente locale, le diversità delle versioni dei fatti non consentirebbe la ricostruzione della dinamica stessa della caduta.
Il motivo di appello è condivisibile perché a giudizio di questa corte, premesso che è onere della parte danneggiata provare secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) il nesso causale tra le res in custodia e l'evento lesivo, nel caso in esame tale onere non è stato assolto perché, dagli stessi atti processuali di parte attrice e dalle risultanze istruttorie, la dinamica e le modalità con cui si è verificato l'evento non sono chiare.
Nel ricorso per TP la ha allegato che “La minore mentre si arrampicava, a cagione della CP_1
presenza di nastro adesivo liscio e viscoso, posizionato sulla corda, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta”. Sembrerebbe che, secondo tale versione dei fatti, la minore sia caduta perché non riusciva a tenere la presa per la presenza di un nastro adesivo liscio e viscoso attaccato alla corda. In sostanza, il nastro liscio e viscoso, per tali sue caratteristiche, avrebbe impedito alla bambina la tenuta della presa della corda.
Nell'atto introduttivo del giudizio di merito, diversamente, la ha allegato che “La minore CP_1
durante l'arrampicata, a cagione della corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda
e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”. Sembrerebbe, secondo tale seconda versione dei fatti, che la corda fosse “rilegata” con il nastro e che, dunque, debba desumersi che la corda in quel punto fosse spezzata. Deducendo che il nastro “… al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”, inoltre, sembra la collegare la perdita della presa CP_1
della corda (non più alla liscezza e alla viscosità del nastro attaccato alla corda, ma) al distacco del nastro dalla corda a cui era attaccato.
Le contraddizioni legate all'insidia emergono altresì in ordine alla fattezza del nastro, atteso che in sede di dichiarazione testimoniale il teste , dichiarava testualmente che “…Il nastro Testimone_1 si presentava al tatto vetrificato.” (cfr. verbale di udienza del 9.01.2023 nel giudizio di primo grado), in netta dissonanza con quanto dedotto in sede di TP dalla ove si faceva riferimento ad un CP_1
“nastro adesivo liscio e viscoso posizionato sulla corda (cfr. pag. 1 ricorso TP).
La scarsa chiarezza degli atti processuali di parte e la loro contraddittorietà finiscono con il minare anche la credibilità dei testi attorei, peraltro stretti congiunti (nonno materno e zio materno) della minore, testi con cui la avrebbe volto dimostrare i fatti come allegati in citazione, CP_1
parzialmente difformi da quelli esposti nel ricorso per TP.
Neppure dai rilievi fotografici allegati dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado è possibile stabilire la presenza e/o la natura della presunta insidia, considerato che la fotografia raffigura il gioco
(la corda da arrampicata) solo da lontano. Anzi, tale condotta (raffigurazione a distanza della rete) ancor più induce dubitare dell'assunto attoreo. All'incertezza sulla dinamica del sinistro segue l'incertezza anche sull'esistenza o meno del nesso causale tra la corda da arrampicata dell'ente locale e la caduta della bambina, dunque il rigetto della domanda.
Restano assorbiti ogni altro motivo di appello, ogni altra istanza e ogni alta questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la è obbligata al rimborso delle spese di lite dell'a.t.p., CP_1
del primo grado e di questo secondo grado in favore del , spese da liquidarsi Parte_1
secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 non avendo la causa comportato la trattazione di questioni complesse.
Secondo soccombenza, vanno poste definitivamente a carico della anche le spese della c.t.u. CP_1
espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1873/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 17.10.2023, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Comune di con atto di citazione notificato il Controparte_1 Parte_1
16.02.2022;
2) condanna a rimborsare al le spese di lite dello Controparte_1 Parte_1
accertamento tecnico preventivo (TP) e di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quelle dell'TP in € 1.112,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di primo grado in € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in € 382,50 per spese non imponibili ed € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata nello Controparte_1
accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Taranto il 30.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.1873/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 21.07.2023, pendente tra
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in San Giorgio Jonico Parte_1
(TA) presso l'Avv. Giorgio Mingolla dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1 Per_1
domiciliata in San Giorgio Jonico (TA) presso l'Avv. Giuseppe Pozzessere;
[...]
appellata
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note di precisazione alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.02.2022 conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Parte_1
patiti dalla propria figlia minore, , quantificati nella somma di euro 11.972,26, sulla Persona_1
scorta di quanto emerso dalla CTU nell'ambito del procedimento di TP espletato dinanzi al medesimo tribunale (R.G. n. 4992/2019), o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
L'attrice deduceva che l'11.08.2018 la minore era intenta a giocare con una rete di arrampicata presente presso Piazza d'Ayala Valva in Monteparano (TA) e che, “a cagione di una corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”, che a causa della caduta la minore riportava danni fisici, segnatamente una frattura scomposta biossea all'avambraccio destro, come da referto del P.S. di Grottaglie. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda avversa in quanto inammissibile, Pt_1
improcedibile, improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
Istruita la causa, con la sentenza n. 1873/2023, il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando la responsabilità dell'ente nella misura del 75% e riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 25%, riducendo di tale percentuale dunque la liquidazione del danno risarcibile alla minore, quantificato quest'ultimo nella somma di euro 7.872,97, oltre interessi, da aggiungersi al pagamento delle spese di TP e del giudizio di merito.
Con istanza congiunta del 26.07.2023, i procuratori delle parti chiedevano la correzione dell'errore materiale presente nella parte del dispositivo relativa alla condanna alle spese ed ai compensi di giudizio nella parte in cui le spese per compensi di avvocato da rimborsare alla per il giudizio CP_1 di merito venivano quantificate in € 3.600,00 in luogo di € 2.600,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 il ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita contestandone la fondatezza. Controparte_1
Entrambe le parti, nei propri atti difensivi, hanno insistito nella correzione materiale della sentenza di primo grado, atteso che con Ordinanza n. 5557/2023 del 07/09/2023 il Giudice di prime cure ha riproposto il medesimo errore di calcolo dei compensi.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
processuali e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale, non avendo,
a dire dell'appellante, il primo giudice considerato la contraddittorietà nella ricostruzione dell'evento da parte dell'attrice negli atti processuali. L'appellante fa rilevare che il Tribunale sia incorso in un vero e proprio “abbaglio dei sensi” realizzando un “mix” tra la versione fornita dalla in sede CP_1 di TP (“La minore mentre si arrampicava, a cagione della presenza di nastro adesivo liscio e viscoso, posizionato sulla corda, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta”) e quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“La minore durante la arrampicata, a cagione della corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”) e quanto emerso in sede di dichiarazione testimoniale (cfr. teste , pag. 6 verbale d'udienza del 09.01.2023: “Il Testimone_1 nastro si presentava al tatto vetrificato”). A dire dell'ente locale, le diversità delle versioni dei fatti non consentirebbe la ricostruzione della dinamica stessa della caduta.
Il motivo di appello è condivisibile perché a giudizio di questa corte, premesso che è onere della parte danneggiata provare secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) il nesso causale tra le res in custodia e l'evento lesivo, nel caso in esame tale onere non è stato assolto perché, dagli stessi atti processuali di parte attrice e dalle risultanze istruttorie, la dinamica e le modalità con cui si è verificato l'evento non sono chiare.
Nel ricorso per TP la ha allegato che “La minore mentre si arrampicava, a cagione della CP_1
presenza di nastro adesivo liscio e viscoso, posizionato sulla corda, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta”. Sembrerebbe che, secondo tale versione dei fatti, la minore sia caduta perché non riusciva a tenere la presa per la presenza di un nastro adesivo liscio e viscoso attaccato alla corda. In sostanza, il nastro liscio e viscoso, per tali sue caratteristiche, avrebbe impedito alla bambina la tenuta della presa della corda.
Nell'atto introduttivo del giudizio di merito, diversamente, la ha allegato che “La minore CP_1
durante l'arrampicata, a cagione della corda rilegata con del nastro adesivo posizionato sulla corda
e dello stesso colore, cadeva perché il detto nastro non consentiva la possibilità di tenuta, in quanto al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”. Sembrerebbe, secondo tale seconda versione dei fatti, che la corda fosse “rilegata” con il nastro e che, dunque, debba desumersi che la corda in quel punto fosse spezzata. Deducendo che il nastro “… al momento del contatto improvvisamente si staccava dalla corda”, inoltre, sembra la collegare la perdita della presa CP_1
della corda (non più alla liscezza e alla viscosità del nastro attaccato alla corda, ma) al distacco del nastro dalla corda a cui era attaccato.
Le contraddizioni legate all'insidia emergono altresì in ordine alla fattezza del nastro, atteso che in sede di dichiarazione testimoniale il teste , dichiarava testualmente che “…Il nastro Testimone_1 si presentava al tatto vetrificato.” (cfr. verbale di udienza del 9.01.2023 nel giudizio di primo grado), in netta dissonanza con quanto dedotto in sede di TP dalla ove si faceva riferimento ad un CP_1
“nastro adesivo liscio e viscoso posizionato sulla corda (cfr. pag. 1 ricorso TP).
La scarsa chiarezza degli atti processuali di parte e la loro contraddittorietà finiscono con il minare anche la credibilità dei testi attorei, peraltro stretti congiunti (nonno materno e zio materno) della minore, testi con cui la avrebbe volto dimostrare i fatti come allegati in citazione, CP_1
parzialmente difformi da quelli esposti nel ricorso per TP.
Neppure dai rilievi fotografici allegati dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado è possibile stabilire la presenza e/o la natura della presunta insidia, considerato che la fotografia raffigura il gioco
(la corda da arrampicata) solo da lontano. Anzi, tale condotta (raffigurazione a distanza della rete) ancor più induce dubitare dell'assunto attoreo. All'incertezza sulla dinamica del sinistro segue l'incertezza anche sull'esistenza o meno del nesso causale tra la corda da arrampicata dell'ente locale e la caduta della bambina, dunque il rigetto della domanda.
Restano assorbiti ogni altro motivo di appello, ogni altra istanza e ogni alta questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), la è obbligata al rimborso delle spese di lite dell'a.t.p., CP_1
del primo grado e di questo secondo grado in favore del , spese da liquidarsi Parte_1
secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 non avendo la causa comportato la trattazione di questioni complesse.
Secondo soccombenza, vanno poste definitivamente a carico della anche le spese della c.t.u. CP_1
espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1873/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 17.10.2023, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Comune di con atto di citazione notificato il Controparte_1 Parte_1
16.02.2022;
2) condanna a rimborsare al le spese di lite dello Controparte_1 Parte_1
accertamento tecnico preventivo (TP) e di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quelle dell'TP in € 1.112,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di primo grado in € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in € 382,50 per spese non imponibili ed € 1.983,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata nello Controparte_1
accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Taranto il 30.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)