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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile R.G. n. 9168/2021 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano (20122–MI), Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, in persona del Procuratore Speciale, dott. in forza della Controparte_1 procura notarile Rep. n. 31.404/9.827, conferita in data 18 gennaio 2018, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dagli
Avv.ti Francesca Ferrario (Cod. Fisc. ) e Alessandra CodiceFiscale_1
Ricciardi (Cod. Fisc. Cod. Fisc. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il loro studio sito in Milano (20122-MI), Via Tommaso
Salvini, 10 Attrice
CONTRO 2
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_3
), tale in forza di Deliberazione del Consiglio di C.F._3
Amministrazione dell' , del Controparte_2
1° ottobre 2019, corrente in Via Mura delle Cappuccine 14, ed CP_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Cassa di Risparmio 4/14, nello studio dell'Avvocato NZ NE (telefono
0102511690 – fax 01012512964 – indirizzi e-mail:
e/o Email_1
, che lo rappresenta e Email_2 difende in forza di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: accertare il diritto di credito di nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, Controparte_2 condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 2.336,48 per sorte capitale residua, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco ai sensi del D.lgs. 231/2002 o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l
[...]
al pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 160,00 a titolo di risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 3
del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale di Genova, dato atto del pagamento di euro
7.034,98, eseguito dall'ente conchiudente in data 14 aprile 2022 con relativa imputazione, via principale, rigettare le domande dell'attrice, perché la cessione del credito operata tra KM S.p.a. e Parte_1 non è – e comunque non era – opponibile all'ente ospedaliero
[...] convenuto ed in ogni caso perchè non spiega – o comunque non spiegava – nei confronti di quest'ultimo alcuna efficacia vincolante in via subordinata, respingere le sue domande per difetto di legittimazione ad agire in via ulteriore subordine respingere le ulteriori domande dell'attrice perché le somme richieste non sono dovute: in ogni caso, rigettare quelle per interessi moratori e risarcimento del danno forfettario, perché infondate in fatto ed in diritto Con vittoria delle spese, ed in via di subordine con loro integrale compensazione tra le parti.” 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 08.10.2021, la , evocava in Parte_1 giudizio l' affinché l'adito Controparte_2
Tribunale di Genova volesse accogliere le conclusioni superiormente riportate che si discostano da quelle dell'atto introduttivo in punto quantificazione, a fronte di pagamento in corso di causa di euro
7.034,98, eseguito dall'ente convenuto per le seguenti causali:
, società esercente attività di factoring, è un intermediario Parte_1 finanziario, capogruppo del gruppo bancario iscritta Parte_1 all'Albo dei Gruppi bancari n. 3158, codice ABI n. 3158.3. 2. In esecuzione delle operazioni di factoring poste in essere con KM AL
S.p.A., con scrittura privata del 5 dicembre 2017, autenticata dal Dott.
Notaio in Milano, si rendeva Persona_1 Parte_1 cessionaria in regime pro soluto dei crediti futuri nei confronti dell'
[...] in forza del contratto di Controparte_2 fornitura di prodotti farmaceutici (docc. 1 e 2);
3. Con il medesimo atto la cedente KM AL S.p.A, per evitare le problematiche legate all'eventuale rifiuto della cessione da parte dell'Ente, conferiva altresì a mandato irrevocabile all'incasso, disponendo che tutti i Parte_1 pagamenti del ceduto avrebbero comunque dovuto avvenire sul conto corrente del mandatario/cessionario (cfr. art. 4, doc. 1 cit.).
4. L'atto veniva notificato a mezzo pec dal Notaio rogante il 5 dicembre 2017 al debitore ceduto (doc. 1, cit.) che, nonostante la corretta ricezione, dal luglio 2018 si rendeva inadempiente nei confronti della cessionaria. 5.
Ad oggi vanta nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2 un credito pari ad euro 7.282,58, oltre gli ulteriori interessi di mora maturati e maturando dalla scadenza sino al saldo effetti di tutte le fatture ai sensi del D.lgs. 231/2002, come da elenco riportato in atto di citazione: 5
L' rilevava l'infondatezza Controparte_2 dell'avversaria domanda sulla base dei seguenti motivi svolti in sede di comparsa di risposta :
3. L'atto di cessione del credito esibito da non è Parte_1 opponibile all'esponente. L' è Controparte_2 un'azienda riconducibile alla tipologia delle pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi: l'ente convenuto garantisce infatti a tutti i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, l'accesso ai ricoveri ospedalieri necessari per trattare condizioni patologiche indifferibili, per interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza e per il trattamento di patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare. Il medesimo nosocomio, dotato di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è struttura sanitaria accreditata presso l'Ente Regione
Liguria. Il credito che KM AL S.p.a. avrebbe maturato nei riguardi
Firmato Da: NZ NE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2
Serial#: 1126255 6 dell'ente esponente, concerne la fornitura di materiale sanitario, come si evince dalle indicazioni contenute nei quattro documenti fiscali prodotti, mentre la cessione risale a periodo nel quale il rapporto negoziale tra ospedali ed KM AL era certamente in CP_2 corso: tuttavia è pacifico che, secondo la legge dello Stato, la cessione di crediti derivanti da contratti di somministrazione e/o fornitura con la
Pubblica Amministrazione, non si perfeziona senza la specifica adesione della Pubblica Amministrazione ceduta (articoli 69 e 70 del Regio
Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ed art. 9 III co, All. E Legge 20 marzo
1865 n. 2248), che in questo caso non c'è stata. Questa norma costituisce notoriamente una deroga al principio generale dell'indifferenza del debitore ceduto, rispetto alla figura del suo creditore (art. 1260 c.c.).
Nella stessa direzione si è più recentemente mosso il nostro legislatore, disponendo che i crediti certi liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, possono essere ceduti solo a seguito della notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso (Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 117, comma 4 6
bis). Dunque, in assenza della specifica accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto – Controparte_2
– il cessionario non può farlo valere.
In ogni caso si rileva come la cessione dei crediti futuri intervenuta tra
KM e , non sia mai stata notificata al debitore ceduto, Parte_1 ma semplicemente veicolata attraverso comunicazioni postali, di talchè verrebbe a mancare un ulteriore requisito per la sua opponibilità. Quanto ai pagamenti già eseguiti dall'ente ospedaliero, questi non hanno certo realizzato quell'esplicita adesione alla cessione del credito richiesta dalla norma: a questo proposito si osserva come l'ordinativo di pagamento emesso dagli uffici competenti dell'ente ospedaliero convenuto, continuasse in effetti a prevedere come beneficiario KM S.p.a. (doc.
1). Si consideri inoltre che l'ente ospedaliero, per poter liquidare, ha utilizzato gli unici riferimenti bancari a mezzo dei quale gli era consentito di adempiere, almeno secondo il contenuto dell'art.
4.2 dell'atto di cessione del credito (doc. 1 di controparte: “In virtù della cessione ed anche nel caso di non accettazione o rifiuto della stessa da parte del Debitore ai sensi di legge, ogni pagamento relativo ai crediti dovrà essere eseguito sul conto corrente IBAN
[...]CC0990000231, presso Banca Sistema S.p.a….”). Ma sulla figura del delegato all'incasso - che sembra emergere dal contenuto del patto negoziale adesso richiamato - devesi osservare quanto segue. 4.
Assume infatti l'attrice, in atto di citazione, che il creditore Firmato Da:
NZ NE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#:
1126255 8 cedente, le avrebbe altresì conferito un mandato irrevocabile all'incasso, “per evitare le problematiche – evidentemente ben note alla controparte – “legate all'eventuale rifiuto della cessione da parte dell'Ente”: agirebbe dunque in questo giudizio anche come CP_4 mandataria all'incasso, in nome e per conto di KM AL S.p.a. Si tratta tuttavia di posizioni tra loro incompatibili. E' semplice infatti osservare come la cessione presupponga sempre il trasferimento della titolarità del diritto di credito, che invece è del tutto estranea alla dimensione del mandato: sebbene le due figure del cessionario del credito e del mandatario all'incasso, siano utilizzate nella pratica commerciale per le 7
medesime finalità solutorie, rimangono tuttavia due figure ontologicamente distinte;
di talchè, mentre nel primo caso si produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, nel secondo caso viene conferito al mandatario la sola legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante. Si consideri, ad esempio, che in quest'ultima ipotesi, il debitore, benchè a conoscenza del mandato, potrebbe pagare con effetto liberatorio, sia al mandante sia al mandatario. Ed è stato proprio il Giudice Nomofilattico a rilevare come le due figure contrattuali del mandato all'incasso e della cessione del credito, siano distinte ed incompatibili, perché non possono essere entrambi voluti dalle parti, a pena del superamento dei limiti tipologici del mandato (Cass. 6 settembre
2018 n. 21694 e Cass. 12 dicembre 2003 n. 19054). Non può poi sfuggire, per altro verso, che fino a quando un credito rimane nel patrimonio del creditore, questi possa conferire ad altri l'incarico di riscuoterlo, poiché l'altruità del diritto è il presupposto perché si possa individuare una gestione di affari altrui. Ma quando il credito fuoriesce dal patrimonio del creditore originario, allora questi perde la possibilità di conferire il mandato all'incasso di un diritto di credito, che non gli appartiene più, ad un preteso mandatario-cessionario, che si troverebbe ad agire esclusivamente nel proprio interesse. Ne discende un profilo non proprio indifferente ai fini del decidere, poichè non Controparte_5 potrebbe agire, nel medesimo processo, quale cessionaria del credito ed al contempo quale mandataria all'incasso del medesimo, ostandovi le ragioni di diritto adesso illustrate. Ed in ogni caso, anche ammettendo che
, pur dichiaratasi cessionaria del credito, possa qui agire Parte_1 contestualmente anche come mandataria all'incasso, resterebbe da verificare l'effettiva esistenza dei suoi poteri processuali e sostanziali in giudizio: ed infatti, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). Poiché non potrebbe trascurarsi la necessità della procura speciale in capo ad un soggetto che agisca in forza di un mandato con rappresentanza, si eccepisce, nel caso, il difetto di legittimazione attiva in 8
capo all'attrice.
5. Qualora l'operazione di factoring intercorsa tra
[...] ed KM AL S.p.a. – ed in particolare la cessione dei Parte_1 crediti futuri della cedente – dovesse essere ritenuta efficace ed opponibile all'ente ospedaliero esponente, e qualora si dovesse ritenere che l'attrice sia legittimata ad agire in questo processo anche quale mandataria all'incasso (ancorchè titolare dei medesimi crediti qui fatti valere quale cessionaria), si rileva come, per principio generale incontestabile, il debitore ceduto – ed ancor più il semplice debitore, di fronte al mandatario all'incasso – possa in ogni caso opporre tutte le eccezioni opponibili al cedente e/o al suo creditore: in particolare quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, così come tutte le eccezioni relative all'esatto adempimento. Ed infatti, l'esistenza dei vizi relativi al rapporto sottostante tra debitore ceduto e creditore cedente si ripercuotono necessariamente sull'esito del contratto di cessione, facendo venir meno il diritto di credito e, conseguentemente, la giustificazione causale alla base di un eventuale adempimento del debitore. A maggior ragione i medesimi vizi potranno essere fatti valere al mandatario all'incasso. E' dunque conferente al caso ricordare il preciso dovere della parte che assume di essere creditrice di somme di danaro per prestazione rese a favore del debitore, dovendo dimostrare di aver correttamente adempiuto e di aver maturato il relativo diritto di credito: a tal fine – e per giurisprudenza costante – risultano del tutto inidonee le fatture commerciali, trattandosi di meri documenti di parte;
ed in questo caso perfino di documenti emessi da un soggetto – KM S.p.a. – che neppure partecipa al giudizio. Ed è pertanto in via di stretto subordine – e senza inversione dell'onere della prova – che potranno assumere rilievo le contestazioni che l'Ente Ospedaliero ebbe modo di sollevare con riferimento all'emissione da parte di KM AL S.p.a. della fattura n.
18PA-0006325 del 14 giugno 2018 per l'importo di euro 3.912,00, e della fattura 18PA-0007052 del 2 luglio 2018 per l'importo di euro
3.370,58: per entrambi i documenti l'ente ospedaliero ha inutilmente domandato ad KM S.p.a. l'emissione delle relative note di credito
(formalizzate in entrambi i casi con nota del 22 novembre 2021, che ci si riserva di esibire nel caso fossero contestate), dal momento che i prezzi 9
dei medicinali erano difformi da quelli precedentemente convenuti.
6. A corredo della domanda in sorte capitale, richiede altresì la Parte_1 liquidazione di interessi moratori non dovuti. Invero, pur tenendo conto sia di quanto è stato disposto con la norma richiamata da controparte in tema di ritardi nei pagamenti della transazioni commerciali, sia dell'affermata superfluità della rituale messa in mora per l'avvio della decorrenza degli interessi, non si condividono le conclusioni alle quali giunge la domanda dell'attrice: gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., proprio in ragione della natura querable di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente alla scadenza del termine di pagamento convenuto tra le parti, ex art. 1219 c.c. comma 2 e 3 – così come è stato calcolato da parte attrice – bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta (art. 1219 c.c. I co). Ed in ogni caso, resterebbe da dimostrare che gli articolati negoziati - così come i provvedimenti dell'autorità, che ne hanno costituito il presupposto - posti alla base della fornitura di prodotti sanitari operata da
KM S.p.a., siano assimilabili alle transazioni commerciali, per le quali sono previsti i cospicui saggi di interesse richiesti dall'attrice.
Così riportate le opposte prospettazioni è a dirsi che nessun dubbio sussiste in ordine fondatezza delle domande attoree
I) In ordine all'eccezione dell'Ente Ospedaliero convenuto di mancata opponibilità della cessione di crediti futuri de qua per mancata prestazione del consenso ad essa da parte del debitore ceduto
L'eccezione deve essere respinta
La normativa in materia di cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione è complessa e stratificata nel tempo. Il legislatore, al fine di tutelare il debitore pubblico, ha introdotto negli anni 10
alcune deroghe alla disciplina generale di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. in punto di cessione dei crediti.
Secondo la disciplina codicistica l'atto di cessione “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Essa è efficace e produttiva di effetti tra le parti
(cedente e cessionario del credito) a prescindere dalla adesione del debitore, che non può opporsi. La comunicazione a esso ha solo la finalità di mettere il debitore nelle condizioni di pagare il debito al soggetto che effettivamente ha tenuto a riscuoterlo.
Nel caso di cessione di crediti vantati verso la PA il legislatore invece ha introdotto il divieto di cessione in assenza di adesione esplicita della
Pubblica Amministrazione.
L'ambito applicativo della normativa in esame è la seguente:
1. oggetto di cessione devono essere crediti vantati solo verso le
Amministrazioni statali. Sul punto la giurisprudenza ha, in più occasioni, rilevato che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69
e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso ex multis: Cass.
20 gennaio 2021, n. 996; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22315; Cass.,
13 dicembre 2019, n. 32788 e Cass. 21 dicembre 2017, n. 30658; per la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 13 febbraio 2023, n.
1565, Trib. Verbania, 24 gennaio 2023, n. 21 e T.A.R. Milano, 14 gennaio 2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/01/2022), n.69);
2. il credito ceduto deve trarre origine da rapporti di durata (appalto, somministrazione, fornitura);
3. il rapporto, da cui ha tratto origine il credito ceduto, deve essere in corso alla data della cessione.
Trattasi di disciplina di stampo pubblicistico volta a consentire all'Amministrazione ceduta l'esercizio di un penetrante controllo sulla circolazione delle “risorse” pubbliche. Nella sostanza, l'obiettivo perseguito è quello di fare in modo che il creditore (che è, anche, il 11
fornitore del servizio alla PA) utilizzi il corrispettivo di cessione per l'esecuzione del contratto (che è in corso).
Se questa è la necessità che si è inteso salvaguardare, non vi è dubbio che intanto vi è ragione dell'adozione di questa particolare forma di tutela dell'amministrazione pubblica, in quanto dalla cessione possano derivare effetti pregiudizievoli al rapporto in essere.
Ove questo sia cessato, non vi è ragione per applicare la disciplina in deroga a quella generale di cui all'art. 1260 e ss. c.c.
Il principio è stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che l'adesione dell'amministrazione interessata si pone come condizione di efficacia della cessione del credito solamente se il contratto
è “in corso”; essa viene meno quando il rapporto contrattuale si è esaurito.
È stato in particolare osservato che “l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto è 'in corso', onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato di 'inefficacia provvisoria' della cessione”. Con la conseguenza che “per il rigetto della domanda proposta dalla Cassa cessionaria del credito, era necessario accertare altresì che il contratto fonte del credito era 'in corso' anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la causa di inefficacia della cessione” (Cass.
18 novembre 1994, n. 9789, cfr. altresì in tal senso: Cass. 11 gennaio
2006, n. 268).
CP_ Orbene, non è chi non veda come nel caso di specie, l' Ospedaliero convenuto non sia un'amministrazione pubblica statale
L' è un ospedale Controparte_2 pubblico, riconosciuto come tale in base alla legge regionale n. 41 del
2006 e successive modifiche, tra cui il disegno di legge 73 approvato nel luglio 2025, che hanno sancito il suo ingresso nella governance pubblica, . Inizialmente fondato come istituzione privata, il è CP_2 stato oggetto di un processo di trasformazione che lo ha portato a 12
diventare un ospedale pubblico, pur mantenendo alcune caratteristiche specifiche della sua storia.
Ne consegue pertanto che l'adesione dell'Ente Ospedaliero convenuto non sia necessaria ai fini della validità della cessione di crediti futuri in parola
II) Sulla legittimazione ad agire di in conseguenza Parte_1 dell'avvenuta cessione di crediti futuri con atto notarile e della notifica al debitore ceduto CP_2
Pertanto, per quanto riguarda la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione non statale , affinché sia valida e opponibile nei confronti di quest'ultima, la cessione deve essere redatta per atto pubblico o scrittura autenticata a pena di nullità (ai sensi dell'art. 69, comma 3° D.R. n. 2440 del 1923 e dell'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti) e deve essere notificata al ceduto: da tale momento l'atto di cessione è a tutti gli effetti perfettamente valido ed opponibile nei suoi confronti. Ciò significa che il debitore da quel momento è reso edotto che il pagamento è dovuto solo ed esclusivamente al cessionario e che qualsiasi altro pagamento effettuato nei confronti del cedente non potrà considerarsi liberatorio.
Nel caso di specie è dimostrato per tabulas che:
- la cessione dei crediti del dicembre 2017 ha la forma della scrittura privata con autentica notarile;
- il notaio rogante nel dicembre 2017 ha provveduto a notificare al debitore ceduto copia conforme dell'atto di cessione;
- l'Ente ha ricevuto la notifica il dicembre 2017 a mezzo pec e non ha esercitato il diritto, di rifiutare la cessione nei termini di legge. Quanto sopra indicato è sufficiente a dimostrare non solo la legittimazione ad agire di ma altresì la fondatezza della sua pretesa Parte_1 creditoria.
Per giurisprudenza costante qualora il creditore lamenti l'inadempimento da parte del proprio debitore e richieda conseguentemente il pagamento del dovuto, il creditore deve unicamente dimostrare l'esistenza di una fonte negoziale valida per tale pretesa. “In tema di prova 13
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (Cass. civ. Sez. II, 24 luglio 2018, n. 19549, in
Banca dati Leggi d'AL, 2018).
Anzi, come sopra evidenziato, il debitore, nel corso del presente giudizio ha provveduto ad effettuare a favore di il pagamento di Parte_1 euro 7.034,98. Ciò vale quale tacita accettazione della cessione., nonché quale conferma della precedenza insolvenza del debitore.. Confermata
l'esistenza di una fonte negoziale idonea a giustificare il diritto creditorio vantato dalla ricorrente e dimostrata la conoscenza, da parte del ceduto, dell'avvenuta cessione, spetterà al debitore ceduto provare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento o giustificare il proprio inadempimento.
III)Sulla debenza degli interessi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002 Nel caso di specie il debitore dal luglio 2018 ha omesso qualsiasi pagamento nei confronti della cessionaria e questo dell'art.1 dell'art. 4 del D.lgs.
231/2002 “decorrono, senza che sia norscadenza del termine per il pagamento”.
A norma dell'art. 1 del d.lgs. 231/2002 14
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo);
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Di talchè si appalesa destituita di fondamento l'eccezione del , di CP_2 illegittimità dell'applicazione al contratto di fornitura in parola degli interessi moratori in questione.
L'Ente Ospedaliero convenuto, infatti, come già argomentato, rientra nel novero delle P.A. non statali
III)VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL MANDATO IRREVOCABILE
ALL'INCASSO
Come sottolineato nelle premesse con la scrittura privata autenticata del 5 dicembre 2017 KM AL S.p.A conferiva a mandato Parte_1 irrevocabile all'incasso dei crediti oggetto di cessione, per eliminare ogni rischio derivante da un eventuale rifiuto della cessione, o dal mancato riconoscimento della sua efficacia da parte del ceduto, nonché per agevolare il cessionario nell'incasso di quanto spettante (art. 4, doc. 1, cit.). La cessione di credito e il mandato irrevocabile all'incasso sono due tipologie negoziali sostanzialmente diverse, ma non incompatibili tra loro, mirando entrambe al raggiungimento della medesima finalità 15
solutoria o di garanzia tra le parti (si veda Cass. Civ., Sez. III, 26 marzo
2003, n. 19054). A differenza della cessione, con il mandato all'incasso il diritto di credito non viene trasferito in capo al mandatario: quest'ultimo
è legittimato dal suo mandante (che conserva la titolarità del diritto) ad incassare il credito in suo nome e per suo conto, fermo l'obbligo di restituire in un momento successivo quanto riscosso. Si tratta chiaramente di un mandato in rem propriam, in quanto diretto a soddisfare un interesse specifico del mandatario, diverso da quello del mandante: in questi casi si parla di negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Quindi, in questi casi non potrà farsi alcuna questione di opponibilità del mandato al debitore, né tanto meno è richiesto che quest'ultimo esprima la propria accettazione al negozio: questo, una volta informato dell'esistenza mandato non potrà che darvi seguito, effettuando il pagamento in favore del mandatario.
Il mandato all'incasso conferito da KM AL S.p.A a è Parte_1 ben noto al ceduto: dalla notificazione dell'atto di cessione dei crediti, in cui è contenuto anche il mandato (art. 4), perfezionatasi il 5 dicembre
2017, l'Ente era a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il pagamento delle fatture derivanti dal contratto di servizi doveva essere disposto sul conto corrente dell'odierna attrice (doc. 1 attoreo.). Il fatto che il convenuto sia stata notiziato (e questo è inequivocabile) dell'esistenza del mandato conferito dalla cedente/mandante in favore di , Parte_1 implica l'obbligo da parte sua di ottemperare a tale richiesta e versare gli importi dovuti sul conto di quest'ultima.
IV)IL DIRITTO DI ALL'INDENNIZZO DI CUI Parte_1
ALL' ART. 6 D.LGS. 231/2002
Come specificato nel paragrafo precedente l' si Controparte_2
è reso gravemente inadempiente nei confronti di per il Parte_1 mancato pagamento delle fatture a quest'ultima cedute nei termini pattuiti. non ha solo il diritto di esigere il pagamento Parte_1 integrale dell'importo di euro 7.282,58 per sorte capitale e degli interessi 16
di mora ex D.lgs. 231/2002, ma anche al risarcimento del danno subito a causa del perdurante inadempimento di controparte. L'art. 6 (rubricato
“Risarcimento delle spese di recupero”) del D.lgs. 231/2002 stabilisce infatti che: “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Si tratta di una norma diretta a sanzionare ulteriormente l'ingiustificato (e ingiustificabile) ritardo nei pagamenti dei crediti commerciali che nel caso degli Enti pubblici raggiunge il suo massimo, introdotta nel nostro ordinamento per recepire quanto prescritto dall'art. 6 della Direttiva UE
2011/7: “Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3
o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti”. E il 19° considerando della suddetta
Direttiva ha previsto “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere 17
determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore”. Da ultimo, la Commissione Europea, tramite le
FAQS a commento della Direttiva 2011/7, ha fornito chiarimenti anche in merito all'importo forfetario di Euro 40,00: «A COSA SI RIFERISCE LA
SOMMA FISSA DI EURO 40 PER LE SPESE DI RECUPERO? - La somma fissa di 40 euro è un risarcimento che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento. Questa somma fissa è prevista per ogni fattura non pagata. Se il creditore ha operazioni diverse su fatture diverse, anche se il credito è ventato nei confronti dello stesso debitore, il creditore otterrà un importo prefissato di € 40 per ogni singola fattura. La direttiva conferisce al creditore il diritto di richiedere i 40 euro oltre ogni altro costo ragionevolmente sostenuto per ricevere il pagamento, già tardivo. Tali costi potrebbero includere ulteriori costi amministrativi, costi di recupero crediti, costi legali ecc.».1 Tutte misure per cercare di ridurre al minimo il pregiudizio che il creditore, suo malgrado, si trova costretto a subire per l'inerzia immotivata e colpevole del suo debitore. La giurisprudenza di merito ha recentemente confermato il diritto al summenzionato risarcimento in favore del creditore: “A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n.231 del 2002 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte laddove il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa lui non imputabile, seguendo questa ratio normativa che si applica alle transazioni commerciali, si denota una linea di pensiero non premiante verso il debitore che decide consapevolmente (come nel caso di specie) di non adempiere alla obbligazione;
pertanto se il debitore si rende inadempiente non potrà poi giovarsi di questo suo comportamento nei confronti del creditore” (Tribunale Vicenza Sent., 16/10/2020 in Banca dati Leggi d'AL, 2020). Si precisa che in base alla Direttiva 2011/7
l'importo forfettario di euro 40,00 non è complessivo, ma deve essere applicato ad ogni singola fattura non pagata: Se il creditore ha operazioni 18
diverse su fatture diverse, anche se il credito è ventato nei confronti dello stesso debitore, avrà diritto di ottenere il risarcimento forfettario di euro
40,00 per ogni fattura. Posto che nel presente giudizio Parte_1 agisce per il recupero dei crediti portati da n. 4 fatture, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ha altresì diritto al pagamento di un risarcimento del danno quantificato in via forfettaria in euro 160,00
V)Sulle contestazioni di corretto adempimento da parte della società cedente della propria obbligazione
Assume il cessionario convenuto che il creditore cedente avrebbe dovuto dimostrare di aver correttamente adempiuto e di aver maturato il relativo diritto di credito.
Al riguardo devono assumere rilievo le contestazioni che l'
[...]
ebbe modo di sollevare con riferimento all'emissione da CP_2 parte di KM AL S.p.a. della fattura n. 18PA-0006325 del 14 giugno
2018 per l'importo di euro 3.912,00, e della fattura 18PA-0007052 del 2 luglio 2018 per l'importo di euro 3.370,58: per entrambi i documenti l'ente ospedaliero ha inutilmente domandato ad KM S.p.a. l'emissione delle relative note di credito prodotte, dal momento che i prezzi dei medicinali erano difformi da quelli precedentemente convenuti.
L'eccezione deve ritenersi superata proprio a fronte dell'emissione di tali note di credito da parte del creditore cedente, di cui la cessionaria Pt_1 ha tenuto conto nella sua richiesta di pagamento
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei compensi medi previsti dai vigenti D.M. sui parametri delle tariffe forensi, tenuto conto del principio tempus regit actum e riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta né istruttoria orale né istruttoria tecnica e del 30% dei compensi delle altre fasi, essendo il valore della controversia ( € 7.442,58) prosssimo al valore più basso dello scaglione applicato ( da € 5.201,00 ad € 26.000,00)
19
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
I) Accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti Parte_1 dell' ;Controparte_2
II) Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del leg.rappr. pro-
[...] P.IVA_2 tempore al pagamento in favore della (Cod. Fisc. Parte_1
e P. Iva in persona del leg.rappr. pro-tempore dell'importo P.IVA_1 di euro 2.336,48 per sorte capitale residua, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/200, maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
III) D dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del leg.rappr. pro-tempore al
[...] P.IVA_2 pagamento in favore della (Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1
) in persona del leg.rappr. pro-tempore dell'importo di euro P.IVA_1
160,00 a titolo di risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002
IV) Dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ),in persona del leg.rappr. pro-tempore a
[...] P.IVA_2 rifondere alla (Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1
), in persona del suo leg.rappr. pro-tempore , le spese di P.IVA_1 lite, che liquida in € 264,00, per esborsi ed € 3.162,00 per compenso professionale, di cui, € 613,00 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 840,00,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
1.191,00,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust. n.552014 e n.147/2022,
IVA e CPA, come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc .
Così deciso in Genova, addì 13 Agosto 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile R.G. n. 9168/2021 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano (20122–MI), Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, in persona del Procuratore Speciale, dott. in forza della Controparte_1 procura notarile Rep. n. 31.404/9.827, conferita in data 18 gennaio 2018, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dagli
Avv.ti Francesca Ferrario (Cod. Fisc. ) e Alessandra CodiceFiscale_1
Ricciardi (Cod. Fisc. Cod. Fisc. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il loro studio sito in Milano (20122-MI), Via Tommaso
Salvini, 10 Attrice
CONTRO 2
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del proprio legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_3
), tale in forza di Deliberazione del Consiglio di C.F._3
Amministrazione dell' , del Controparte_2
1° ottobre 2019, corrente in Via Mura delle Cappuccine 14, ed CP_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Cassa di Risparmio 4/14, nello studio dell'Avvocato NZ NE (telefono
0102511690 – fax 01012512964 – indirizzi e-mail:
e/o Email_1
, che lo rappresenta e Email_2 difende in forza di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: accertare il diritto di credito di nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, Controparte_2 condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 2.336,48 per sorte capitale residua, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco ai sensi del D.lgs. 231/2002 o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l
[...]
al pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 160,00 a titolo di risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 3
del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale di Genova, dato atto del pagamento di euro
7.034,98, eseguito dall'ente conchiudente in data 14 aprile 2022 con relativa imputazione, via principale, rigettare le domande dell'attrice, perché la cessione del credito operata tra KM S.p.a. e Parte_1 non è – e comunque non era – opponibile all'ente ospedaliero
[...] convenuto ed in ogni caso perchè non spiega – o comunque non spiegava – nei confronti di quest'ultimo alcuna efficacia vincolante in via subordinata, respingere le sue domande per difetto di legittimazione ad agire in via ulteriore subordine respingere le ulteriori domande dell'attrice perché le somme richieste non sono dovute: in ogni caso, rigettare quelle per interessi moratori e risarcimento del danno forfettario, perché infondate in fatto ed in diritto Con vittoria delle spese, ed in via di subordine con loro integrale compensazione tra le parti.” 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 08.10.2021, la , evocava in Parte_1 giudizio l' affinché l'adito Controparte_2
Tribunale di Genova volesse accogliere le conclusioni superiormente riportate che si discostano da quelle dell'atto introduttivo in punto quantificazione, a fronte di pagamento in corso di causa di euro
7.034,98, eseguito dall'ente convenuto per le seguenti causali:
, società esercente attività di factoring, è un intermediario Parte_1 finanziario, capogruppo del gruppo bancario iscritta Parte_1 all'Albo dei Gruppi bancari n. 3158, codice ABI n. 3158.3. 2. In esecuzione delle operazioni di factoring poste in essere con KM AL
S.p.A., con scrittura privata del 5 dicembre 2017, autenticata dal Dott.
Notaio in Milano, si rendeva Persona_1 Parte_1 cessionaria in regime pro soluto dei crediti futuri nei confronti dell'
[...] in forza del contratto di Controparte_2 fornitura di prodotti farmaceutici (docc. 1 e 2);
3. Con il medesimo atto la cedente KM AL S.p.A, per evitare le problematiche legate all'eventuale rifiuto della cessione da parte dell'Ente, conferiva altresì a mandato irrevocabile all'incasso, disponendo che tutti i Parte_1 pagamenti del ceduto avrebbero comunque dovuto avvenire sul conto corrente del mandatario/cessionario (cfr. art. 4, doc. 1 cit.).
4. L'atto veniva notificato a mezzo pec dal Notaio rogante il 5 dicembre 2017 al debitore ceduto (doc. 1, cit.) che, nonostante la corretta ricezione, dal luglio 2018 si rendeva inadempiente nei confronti della cessionaria. 5.
Ad oggi vanta nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2 un credito pari ad euro 7.282,58, oltre gli ulteriori interessi di mora maturati e maturando dalla scadenza sino al saldo effetti di tutte le fatture ai sensi del D.lgs. 231/2002, come da elenco riportato in atto di citazione: 5
L' rilevava l'infondatezza Controparte_2 dell'avversaria domanda sulla base dei seguenti motivi svolti in sede di comparsa di risposta :
3. L'atto di cessione del credito esibito da non è Parte_1 opponibile all'esponente. L' è Controparte_2 un'azienda riconducibile alla tipologia delle pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi: l'ente convenuto garantisce infatti a tutti i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, l'accesso ai ricoveri ospedalieri necessari per trattare condizioni patologiche indifferibili, per interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza e per il trattamento di patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare. Il medesimo nosocomio, dotato di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è struttura sanitaria accreditata presso l'Ente Regione
Liguria. Il credito che KM AL S.p.a. avrebbe maturato nei riguardi
Firmato Da: NZ NE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2
Serial#: 1126255 6 dell'ente esponente, concerne la fornitura di materiale sanitario, come si evince dalle indicazioni contenute nei quattro documenti fiscali prodotti, mentre la cessione risale a periodo nel quale il rapporto negoziale tra ospedali ed KM AL era certamente in CP_2 corso: tuttavia è pacifico che, secondo la legge dello Stato, la cessione di crediti derivanti da contratti di somministrazione e/o fornitura con la
Pubblica Amministrazione, non si perfeziona senza la specifica adesione della Pubblica Amministrazione ceduta (articoli 69 e 70 del Regio
Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ed art. 9 III co, All. E Legge 20 marzo
1865 n. 2248), che in questo caso non c'è stata. Questa norma costituisce notoriamente una deroga al principio generale dell'indifferenza del debitore ceduto, rispetto alla figura del suo creditore (art. 1260 c.c.).
Nella stessa direzione si è più recentemente mosso il nostro legislatore, disponendo che i crediti certi liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, possono essere ceduti solo a seguito della notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso (Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 117, comma 4 6
bis). Dunque, in assenza della specifica accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto – Controparte_2
– il cessionario non può farlo valere.
In ogni caso si rileva come la cessione dei crediti futuri intervenuta tra
KM e , non sia mai stata notificata al debitore ceduto, Parte_1 ma semplicemente veicolata attraverso comunicazioni postali, di talchè verrebbe a mancare un ulteriore requisito per la sua opponibilità. Quanto ai pagamenti già eseguiti dall'ente ospedaliero, questi non hanno certo realizzato quell'esplicita adesione alla cessione del credito richiesta dalla norma: a questo proposito si osserva come l'ordinativo di pagamento emesso dagli uffici competenti dell'ente ospedaliero convenuto, continuasse in effetti a prevedere come beneficiario KM S.p.a. (doc.
1). Si consideri inoltre che l'ente ospedaliero, per poter liquidare, ha utilizzato gli unici riferimenti bancari a mezzo dei quale gli era consentito di adempiere, almeno secondo il contenuto dell'art.
4.2 dell'atto di cessione del credito (doc. 1 di controparte: “In virtù della cessione ed anche nel caso di non accettazione o rifiuto della stessa da parte del Debitore ai sensi di legge, ogni pagamento relativo ai crediti dovrà essere eseguito sul conto corrente IBAN
[...]CC0990000231, presso Banca Sistema S.p.a….”). Ma sulla figura del delegato all'incasso - che sembra emergere dal contenuto del patto negoziale adesso richiamato - devesi osservare quanto segue. 4.
Assume infatti l'attrice, in atto di citazione, che il creditore Firmato Da:
NZ NE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#:
1126255 8 cedente, le avrebbe altresì conferito un mandato irrevocabile all'incasso, “per evitare le problematiche – evidentemente ben note alla controparte – “legate all'eventuale rifiuto della cessione da parte dell'Ente”: agirebbe dunque in questo giudizio anche come CP_4 mandataria all'incasso, in nome e per conto di KM AL S.p.a. Si tratta tuttavia di posizioni tra loro incompatibili. E' semplice infatti osservare come la cessione presupponga sempre il trasferimento della titolarità del diritto di credito, che invece è del tutto estranea alla dimensione del mandato: sebbene le due figure del cessionario del credito e del mandatario all'incasso, siano utilizzate nella pratica commerciale per le 7
medesime finalità solutorie, rimangono tuttavia due figure ontologicamente distinte;
di talchè, mentre nel primo caso si produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, nel secondo caso viene conferito al mandatario la sola legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante. Si consideri, ad esempio, che in quest'ultima ipotesi, il debitore, benchè a conoscenza del mandato, potrebbe pagare con effetto liberatorio, sia al mandante sia al mandatario. Ed è stato proprio il Giudice Nomofilattico a rilevare come le due figure contrattuali del mandato all'incasso e della cessione del credito, siano distinte ed incompatibili, perché non possono essere entrambi voluti dalle parti, a pena del superamento dei limiti tipologici del mandato (Cass. 6 settembre
2018 n. 21694 e Cass. 12 dicembre 2003 n. 19054). Non può poi sfuggire, per altro verso, che fino a quando un credito rimane nel patrimonio del creditore, questi possa conferire ad altri l'incarico di riscuoterlo, poiché l'altruità del diritto è il presupposto perché si possa individuare una gestione di affari altrui. Ma quando il credito fuoriesce dal patrimonio del creditore originario, allora questi perde la possibilità di conferire il mandato all'incasso di un diritto di credito, che non gli appartiene più, ad un preteso mandatario-cessionario, che si troverebbe ad agire esclusivamente nel proprio interesse. Ne discende un profilo non proprio indifferente ai fini del decidere, poichè non Controparte_5 potrebbe agire, nel medesimo processo, quale cessionaria del credito ed al contempo quale mandataria all'incasso del medesimo, ostandovi le ragioni di diritto adesso illustrate. Ed in ogni caso, anche ammettendo che
, pur dichiaratasi cessionaria del credito, possa qui agire Parte_1 contestualmente anche come mandataria all'incasso, resterebbe da verificare l'effettiva esistenza dei suoi poteri processuali e sostanziali in giudizio: ed infatti, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). Poiché non potrebbe trascurarsi la necessità della procura speciale in capo ad un soggetto che agisca in forza di un mandato con rappresentanza, si eccepisce, nel caso, il difetto di legittimazione attiva in 8
capo all'attrice.
5. Qualora l'operazione di factoring intercorsa tra
[...] ed KM AL S.p.a. – ed in particolare la cessione dei Parte_1 crediti futuri della cedente – dovesse essere ritenuta efficace ed opponibile all'ente ospedaliero esponente, e qualora si dovesse ritenere che l'attrice sia legittimata ad agire in questo processo anche quale mandataria all'incasso (ancorchè titolare dei medesimi crediti qui fatti valere quale cessionaria), si rileva come, per principio generale incontestabile, il debitore ceduto – ed ancor più il semplice debitore, di fronte al mandatario all'incasso – possa in ogni caso opporre tutte le eccezioni opponibili al cedente e/o al suo creditore: in particolare quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, così come tutte le eccezioni relative all'esatto adempimento. Ed infatti, l'esistenza dei vizi relativi al rapporto sottostante tra debitore ceduto e creditore cedente si ripercuotono necessariamente sull'esito del contratto di cessione, facendo venir meno il diritto di credito e, conseguentemente, la giustificazione causale alla base di un eventuale adempimento del debitore. A maggior ragione i medesimi vizi potranno essere fatti valere al mandatario all'incasso. E' dunque conferente al caso ricordare il preciso dovere della parte che assume di essere creditrice di somme di danaro per prestazione rese a favore del debitore, dovendo dimostrare di aver correttamente adempiuto e di aver maturato il relativo diritto di credito: a tal fine – e per giurisprudenza costante – risultano del tutto inidonee le fatture commerciali, trattandosi di meri documenti di parte;
ed in questo caso perfino di documenti emessi da un soggetto – KM S.p.a. – che neppure partecipa al giudizio. Ed è pertanto in via di stretto subordine – e senza inversione dell'onere della prova – che potranno assumere rilievo le contestazioni che l'Ente Ospedaliero ebbe modo di sollevare con riferimento all'emissione da parte di KM AL S.p.a. della fattura n.
18PA-0006325 del 14 giugno 2018 per l'importo di euro 3.912,00, e della fattura 18PA-0007052 del 2 luglio 2018 per l'importo di euro
3.370,58: per entrambi i documenti l'ente ospedaliero ha inutilmente domandato ad KM S.p.a. l'emissione delle relative note di credito
(formalizzate in entrambi i casi con nota del 22 novembre 2021, che ci si riserva di esibire nel caso fossero contestate), dal momento che i prezzi 9
dei medicinali erano difformi da quelli precedentemente convenuti.
6. A corredo della domanda in sorte capitale, richiede altresì la Parte_1 liquidazione di interessi moratori non dovuti. Invero, pur tenendo conto sia di quanto è stato disposto con la norma richiamata da controparte in tema di ritardi nei pagamenti della transazioni commerciali, sia dell'affermata superfluità della rituale messa in mora per l'avvio della decorrenza degli interessi, non si condividono le conclusioni alle quali giunge la domanda dell'attrice: gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., proprio in ragione della natura querable di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente alla scadenza del termine di pagamento convenuto tra le parti, ex art. 1219 c.c. comma 2 e 3 – così come è stato calcolato da parte attrice – bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta (art. 1219 c.c. I co). Ed in ogni caso, resterebbe da dimostrare che gli articolati negoziati - così come i provvedimenti dell'autorità, che ne hanno costituito il presupposto - posti alla base della fornitura di prodotti sanitari operata da
KM S.p.a., siano assimilabili alle transazioni commerciali, per le quali sono previsti i cospicui saggi di interesse richiesti dall'attrice.
Così riportate le opposte prospettazioni è a dirsi che nessun dubbio sussiste in ordine fondatezza delle domande attoree
I) In ordine all'eccezione dell'Ente Ospedaliero convenuto di mancata opponibilità della cessione di crediti futuri de qua per mancata prestazione del consenso ad essa da parte del debitore ceduto
L'eccezione deve essere respinta
La normativa in materia di cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione è complessa e stratificata nel tempo. Il legislatore, al fine di tutelare il debitore pubblico, ha introdotto negli anni 10
alcune deroghe alla disciplina generale di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. in punto di cessione dei crediti.
Secondo la disciplina codicistica l'atto di cessione “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Essa è efficace e produttiva di effetti tra le parti
(cedente e cessionario del credito) a prescindere dalla adesione del debitore, che non può opporsi. La comunicazione a esso ha solo la finalità di mettere il debitore nelle condizioni di pagare il debito al soggetto che effettivamente ha tenuto a riscuoterlo.
Nel caso di cessione di crediti vantati verso la PA il legislatore invece ha introdotto il divieto di cessione in assenza di adesione esplicita della
Pubblica Amministrazione.
L'ambito applicativo della normativa in esame è la seguente:
1. oggetto di cessione devono essere crediti vantati solo verso le
Amministrazioni statali. Sul punto la giurisprudenza ha, in più occasioni, rilevato che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69
e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso ex multis: Cass.
20 gennaio 2021, n. 996; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22315; Cass.,
13 dicembre 2019, n. 32788 e Cass. 21 dicembre 2017, n. 30658; per la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 13 febbraio 2023, n.
1565, Trib. Verbania, 24 gennaio 2023, n. 21 e T.A.R. Milano, 14 gennaio 2022, (ud. 26/10/2021, dep. 14/01/2022), n.69);
2. il credito ceduto deve trarre origine da rapporti di durata (appalto, somministrazione, fornitura);
3. il rapporto, da cui ha tratto origine il credito ceduto, deve essere in corso alla data della cessione.
Trattasi di disciplina di stampo pubblicistico volta a consentire all'Amministrazione ceduta l'esercizio di un penetrante controllo sulla circolazione delle “risorse” pubbliche. Nella sostanza, l'obiettivo perseguito è quello di fare in modo che il creditore (che è, anche, il 11
fornitore del servizio alla PA) utilizzi il corrispettivo di cessione per l'esecuzione del contratto (che è in corso).
Se questa è la necessità che si è inteso salvaguardare, non vi è dubbio che intanto vi è ragione dell'adozione di questa particolare forma di tutela dell'amministrazione pubblica, in quanto dalla cessione possano derivare effetti pregiudizievoli al rapporto in essere.
Ove questo sia cessato, non vi è ragione per applicare la disciplina in deroga a quella generale di cui all'art. 1260 e ss. c.c.
Il principio è stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che l'adesione dell'amministrazione interessata si pone come condizione di efficacia della cessione del credito solamente se il contratto
è “in corso”; essa viene meno quando il rapporto contrattuale si è esaurito.
È stato in particolare osservato che “l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto è 'in corso', onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato di 'inefficacia provvisoria' della cessione”. Con la conseguenza che “per il rigetto della domanda proposta dalla Cassa cessionaria del credito, era necessario accertare altresì che il contratto fonte del credito era 'in corso' anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la causa di inefficacia della cessione” (Cass.
18 novembre 1994, n. 9789, cfr. altresì in tal senso: Cass. 11 gennaio
2006, n. 268).
CP_ Orbene, non è chi non veda come nel caso di specie, l' Ospedaliero convenuto non sia un'amministrazione pubblica statale
L' è un ospedale Controparte_2 pubblico, riconosciuto come tale in base alla legge regionale n. 41 del
2006 e successive modifiche, tra cui il disegno di legge 73 approvato nel luglio 2025, che hanno sancito il suo ingresso nella governance pubblica, . Inizialmente fondato come istituzione privata, il è CP_2 stato oggetto di un processo di trasformazione che lo ha portato a 12
diventare un ospedale pubblico, pur mantenendo alcune caratteristiche specifiche della sua storia.
Ne consegue pertanto che l'adesione dell'Ente Ospedaliero convenuto non sia necessaria ai fini della validità della cessione di crediti futuri in parola
II) Sulla legittimazione ad agire di in conseguenza Parte_1 dell'avvenuta cessione di crediti futuri con atto notarile e della notifica al debitore ceduto CP_2
Pertanto, per quanto riguarda la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione non statale , affinché sia valida e opponibile nei confronti di quest'ultima, la cessione deve essere redatta per atto pubblico o scrittura autenticata a pena di nullità (ai sensi dell'art. 69, comma 3° D.R. n. 2440 del 1923 e dell'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti) e deve essere notificata al ceduto: da tale momento l'atto di cessione è a tutti gli effetti perfettamente valido ed opponibile nei suoi confronti. Ciò significa che il debitore da quel momento è reso edotto che il pagamento è dovuto solo ed esclusivamente al cessionario e che qualsiasi altro pagamento effettuato nei confronti del cedente non potrà considerarsi liberatorio.
Nel caso di specie è dimostrato per tabulas che:
- la cessione dei crediti del dicembre 2017 ha la forma della scrittura privata con autentica notarile;
- il notaio rogante nel dicembre 2017 ha provveduto a notificare al debitore ceduto copia conforme dell'atto di cessione;
- l'Ente ha ricevuto la notifica il dicembre 2017 a mezzo pec e non ha esercitato il diritto, di rifiutare la cessione nei termini di legge. Quanto sopra indicato è sufficiente a dimostrare non solo la legittimazione ad agire di ma altresì la fondatezza della sua pretesa Parte_1 creditoria.
Per giurisprudenza costante qualora il creditore lamenti l'inadempimento da parte del proprio debitore e richieda conseguentemente il pagamento del dovuto, il creditore deve unicamente dimostrare l'esistenza di una fonte negoziale valida per tale pretesa. “In tema di prova 13
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (Cass. civ. Sez. II, 24 luglio 2018, n. 19549, in
Banca dati Leggi d'AL, 2018).
Anzi, come sopra evidenziato, il debitore, nel corso del presente giudizio ha provveduto ad effettuare a favore di il pagamento di Parte_1 euro 7.034,98. Ciò vale quale tacita accettazione della cessione., nonché quale conferma della precedenza insolvenza del debitore.. Confermata
l'esistenza di una fonte negoziale idonea a giustificare il diritto creditorio vantato dalla ricorrente e dimostrata la conoscenza, da parte del ceduto, dell'avvenuta cessione, spetterà al debitore ceduto provare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento o giustificare il proprio inadempimento.
III)Sulla debenza degli interessi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002 Nel caso di specie il debitore dal luglio 2018 ha omesso qualsiasi pagamento nei confronti della cessionaria e questo dell'art.1 dell'art. 4 del D.lgs.
231/2002 “decorrono, senza che sia norscadenza del termine per il pagamento”.
A norma dell'art. 1 del d.lgs. 231/2002 14
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo);
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Di talchè si appalesa destituita di fondamento l'eccezione del , di CP_2 illegittimità dell'applicazione al contratto di fornitura in parola degli interessi moratori in questione.
L'Ente Ospedaliero convenuto, infatti, come già argomentato, rientra nel novero delle P.A. non statali
III)VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL MANDATO IRREVOCABILE
ALL'INCASSO
Come sottolineato nelle premesse con la scrittura privata autenticata del 5 dicembre 2017 KM AL S.p.A conferiva a mandato Parte_1 irrevocabile all'incasso dei crediti oggetto di cessione, per eliminare ogni rischio derivante da un eventuale rifiuto della cessione, o dal mancato riconoscimento della sua efficacia da parte del ceduto, nonché per agevolare il cessionario nell'incasso di quanto spettante (art. 4, doc. 1, cit.). La cessione di credito e il mandato irrevocabile all'incasso sono due tipologie negoziali sostanzialmente diverse, ma non incompatibili tra loro, mirando entrambe al raggiungimento della medesima finalità 15
solutoria o di garanzia tra le parti (si veda Cass. Civ., Sez. III, 26 marzo
2003, n. 19054). A differenza della cessione, con il mandato all'incasso il diritto di credito non viene trasferito in capo al mandatario: quest'ultimo
è legittimato dal suo mandante (che conserva la titolarità del diritto) ad incassare il credito in suo nome e per suo conto, fermo l'obbligo di restituire in un momento successivo quanto riscosso. Si tratta chiaramente di un mandato in rem propriam, in quanto diretto a soddisfare un interesse specifico del mandatario, diverso da quello del mandante: in questi casi si parla di negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Quindi, in questi casi non potrà farsi alcuna questione di opponibilità del mandato al debitore, né tanto meno è richiesto che quest'ultimo esprima la propria accettazione al negozio: questo, una volta informato dell'esistenza mandato non potrà che darvi seguito, effettuando il pagamento in favore del mandatario.
Il mandato all'incasso conferito da KM AL S.p.A a è Parte_1 ben noto al ceduto: dalla notificazione dell'atto di cessione dei crediti, in cui è contenuto anche il mandato (art. 4), perfezionatasi il 5 dicembre
2017, l'Ente era a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il pagamento delle fatture derivanti dal contratto di servizi doveva essere disposto sul conto corrente dell'odierna attrice (doc. 1 attoreo.). Il fatto che il convenuto sia stata notiziato (e questo è inequivocabile) dell'esistenza del mandato conferito dalla cedente/mandante in favore di , Parte_1 implica l'obbligo da parte sua di ottemperare a tale richiesta e versare gli importi dovuti sul conto di quest'ultima.
IV)IL DIRITTO DI ALL'INDENNIZZO DI CUI Parte_1
ALL' ART. 6 D.LGS. 231/2002
Come specificato nel paragrafo precedente l' si Controparte_2
è reso gravemente inadempiente nei confronti di per il Parte_1 mancato pagamento delle fatture a quest'ultima cedute nei termini pattuiti. non ha solo il diritto di esigere il pagamento Parte_1 integrale dell'importo di euro 7.282,58 per sorte capitale e degli interessi 16
di mora ex D.lgs. 231/2002, ma anche al risarcimento del danno subito a causa del perdurante inadempimento di controparte. L'art. 6 (rubricato
“Risarcimento delle spese di recupero”) del D.lgs. 231/2002 stabilisce infatti che: “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Si tratta di una norma diretta a sanzionare ulteriormente l'ingiustificato (e ingiustificabile) ritardo nei pagamenti dei crediti commerciali che nel caso degli Enti pubblici raggiunge il suo massimo, introdotta nel nostro ordinamento per recepire quanto prescritto dall'art. 6 della Direttiva UE
2011/7: “Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3
o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti”. E il 19° considerando della suddetta
Direttiva ha previsto “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere 17
determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore”. Da ultimo, la Commissione Europea, tramite le
FAQS a commento della Direttiva 2011/7, ha fornito chiarimenti anche in merito all'importo forfetario di Euro 40,00: «A COSA SI RIFERISCE LA
SOMMA FISSA DI EURO 40 PER LE SPESE DI RECUPERO? - La somma fissa di 40 euro è un risarcimento che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento. Questa somma fissa è prevista per ogni fattura non pagata. Se il creditore ha operazioni diverse su fatture diverse, anche se il credito è ventato nei confronti dello stesso debitore, il creditore otterrà un importo prefissato di € 40 per ogni singola fattura. La direttiva conferisce al creditore il diritto di richiedere i 40 euro oltre ogni altro costo ragionevolmente sostenuto per ricevere il pagamento, già tardivo. Tali costi potrebbero includere ulteriori costi amministrativi, costi di recupero crediti, costi legali ecc.».1 Tutte misure per cercare di ridurre al minimo il pregiudizio che il creditore, suo malgrado, si trova costretto a subire per l'inerzia immotivata e colpevole del suo debitore. La giurisprudenza di merito ha recentemente confermato il diritto al summenzionato risarcimento in favore del creditore: “A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n.231 del 2002 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte laddove il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa lui non imputabile, seguendo questa ratio normativa che si applica alle transazioni commerciali, si denota una linea di pensiero non premiante verso il debitore che decide consapevolmente (come nel caso di specie) di non adempiere alla obbligazione;
pertanto se il debitore si rende inadempiente non potrà poi giovarsi di questo suo comportamento nei confronti del creditore” (Tribunale Vicenza Sent., 16/10/2020 in Banca dati Leggi d'AL, 2020). Si precisa che in base alla Direttiva 2011/7
l'importo forfettario di euro 40,00 non è complessivo, ma deve essere applicato ad ogni singola fattura non pagata: Se il creditore ha operazioni 18
diverse su fatture diverse, anche se il credito è ventato nei confronti dello stesso debitore, avrà diritto di ottenere il risarcimento forfettario di euro
40,00 per ogni fattura. Posto che nel presente giudizio Parte_1 agisce per il recupero dei crediti portati da n. 4 fatture, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ha altresì diritto al pagamento di un risarcimento del danno quantificato in via forfettaria in euro 160,00
V)Sulle contestazioni di corretto adempimento da parte della società cedente della propria obbligazione
Assume il cessionario convenuto che il creditore cedente avrebbe dovuto dimostrare di aver correttamente adempiuto e di aver maturato il relativo diritto di credito.
Al riguardo devono assumere rilievo le contestazioni che l'
[...]
ebbe modo di sollevare con riferimento all'emissione da CP_2 parte di KM AL S.p.a. della fattura n. 18PA-0006325 del 14 giugno
2018 per l'importo di euro 3.912,00, e della fattura 18PA-0007052 del 2 luglio 2018 per l'importo di euro 3.370,58: per entrambi i documenti l'ente ospedaliero ha inutilmente domandato ad KM S.p.a. l'emissione delle relative note di credito prodotte, dal momento che i prezzi dei medicinali erano difformi da quelli precedentemente convenuti.
L'eccezione deve ritenersi superata proprio a fronte dell'emissione di tali note di credito da parte del creditore cedente, di cui la cessionaria Pt_1 ha tenuto conto nella sua richiesta di pagamento
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei compensi medi previsti dai vigenti D.M. sui parametri delle tariffe forensi, tenuto conto del principio tempus regit actum e riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta né istruttoria orale né istruttoria tecnica e del 30% dei compensi delle altre fasi, essendo il valore della controversia ( € 7.442,58) prosssimo al valore più basso dello scaglione applicato ( da € 5.201,00 ad € 26.000,00)
19
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
I) Accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti Parte_1 dell' ;Controparte_2
II) Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del leg.rappr. pro-
[...] P.IVA_2 tempore al pagamento in favore della (Cod. Fisc. Parte_1
e P. Iva in persona del leg.rappr. pro-tempore dell'importo P.IVA_1 di euro 2.336,48 per sorte capitale residua, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/200, maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
III) D dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del leg.rappr. pro-tempore al
[...] P.IVA_2 pagamento in favore della (Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1
) in persona del leg.rappr. pro-tempore dell'importo di euro P.IVA_1
160,00 a titolo di risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002
IV) Dichiara tenuto e condanna l' Controparte_2
(c.f. ),in persona del leg.rappr. pro-tempore a
[...] P.IVA_2 rifondere alla (Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1
), in persona del suo leg.rappr. pro-tempore , le spese di P.IVA_1 lite, che liquida in € 264,00, per esborsi ed € 3.162,00 per compenso professionale, di cui, € 613,00 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 840,00,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
1.191,00,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust. n.552014 e n.147/2022,
IVA e CPA, come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc .
Così deciso in Genova, addì 13 Agosto 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri