Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1234/2016 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 54/2015, resa dal Tribunale di Benevento - ex Tribunale di Ariano Irpino
- nel procedimento n. 1214/2001 in materia di: proprietà, promossa da:
, cf. , nonchè , cf. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, , cf. , le ultime due in C.F._2 Parte_2 C.F._3
qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi in virtù di Persona_1
mandato a margine dell'atto di appello dagli avvocati Claudio Fabricatore e Rocco Petrillo,
presso i quali sono elettivamente domiciliato in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 59 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3
contro
, cf. , nella qualità di erede di CP_2 C.F._4 [...]
, deceduto in data 08.04.2015, rappresentata e difesa in virtù di mandato reso in Per_2
calce alla copia notificata dell'atto di appello dagli avvocati Domenico Scala e Sandro Carlo
Basile Baldassarre, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via O. Fragnito n.
80/C nello studio della dr.ssa CP_3
APPELLATA
nonchè
, , Parte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
APPELLATI NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 54/2015, depositata l'11.02.2015 - con la quale il Tribunale di
Benevento - ex sezione di Ariano Irpino - in parziale accoglimento delle domande dell'attore,
accertata la non corrispondenza tra i confini apparenti e quelli catastali tra la p.lla 38 dell'attore e le p.lle 380, 223 e 379 dei convenuti e , aveva Controparte_6 Persona_1
ordinato la rideterminazione dei confini in base alle risultanze della ctu dell'arch. Per_3
rigettato le domande di accertamento della servitù di passaggio dell'attore sulla p.lla 197 e di risarcimento danni, condannando i convenuti alla restituzione delle porzioni di terreno illegittimamente sottratte all'attore e compensando in ragione della reciproca soccombenza le spese di lite tra le parti, hanno interposto appello e e Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi del defunto , deducendo a sostegno Parte_2 Persona_1
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 due motivi.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle CP_2
spese di lite. Non si sono invece costituiti in giudizio, seppur regolarmente citati, gli appellati e Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e, dopo la riserva in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova testimoniale, ammessa in primo grado, ma non adempiuta.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 11.02.2015;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 05.03.2016 ad
[...]
, a mani del procuratore costituito in giudizio avv. Carlo Basile Baldassarre, nonché Per_2
in data 05.03.2016 collettivamente ed impersonalmente agli eredi di , Persona_2
deceduto in data 08.04.2015, a mani del figlio ed erede;
a Controparte_4 [...]
erede di , a mani del figlio;
ad CP_7 Persona_2 Controparte_4 [...]
a mani proprie;
ad a mani del marito Carlo Basile CP_4 Controparte_5
Baldassarre; ad a mani del figlio . CP_2 Persona_4
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di un anno, dovendosi applicare nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2001 e dunque in epoca anteriore al
4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015, così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con due distinti atti di citazione notificati il 24.11.2001 , premettendo di Persona_2
essere proprietario di un fondo in Flumeri, alla contrada “Fabbricata”, foglio 2- p.lla 38 -
conveniva in giudizio i due confinanti e , il primo Parte_1 Persona_1
proprietario della p.lla 380, il secondo proprietario della p.lla 223, entrambi comproprietari della p.lla 613 (ex 379).
L'attore, premettendo che i confini tra il suo fondo e i fondi dei confinanti dovevano ritenersi incerti per l'assenza di termini lapidei, lamentava uno sconfinamento dei confinanti in danno della sua particella;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito la rideterminazione dei confini e la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente sottratte, nonché l'accertamento dell'esistenza di una servitù attiva a favore dell'altra particella 197 di sua proprietà ed a carico della confinante p.lla 613 di proprietà dei convenuti;
il tutto con conseguente risarcimento dei danni e con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando ogni avverso assunto;
in particolare, nel contestare l'asserita incertezza dei confini, i convenuti affermavano che vecchie reti metalliche erano state poste oltre cinquant'anni prima a delimitazione dei fondi dopo un accordo bonario raggiunto tra i confinanti;
in relazione alla pretesa servitù di passaggio, i
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 convenuti ne negavano fermamente l'esistenza, evidenziando la mancanza di alcun tracciato visibile sulla p.lla 613 in comproprietà ed eccependo che, in ogni caso, quand'anche la pretesa servitù fosse precedentemente esistita, avrebbe dovuto ritenersi oramai estinta per non uso ultraventennale.
I due diversi giudizi venivano riuniti e dopo l'espletamento di due consulenze tecniche sui luoghi di causa a mezzo del geometra e successivamente dell'ing. Controparte_8 Per_5
e il deposito di chiarimenti ad opera di entrambi gli ausiliari, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dell'attore, riconoscendo in suo favore soltanto lo sconfinamento dei fondi confinanti e rigettando le domande relative alla servitù di passaggio ed al risarcimento dei danni, con compensazione tra le parti delle spese di lite per la soccombenza reciproca, stante il rigetto dell'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti nel corso del giudizio.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello nonché Parte_1 [...]
queste ultime nella qualità di eredi del defunto CP_1 Parte_2 Persona_1
[...]
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata e/o omessa applicazione dell'art. 167
comma 2 cpc, come introdotto dall'art. 3 L. 534/1995, coordinato con il comma 2 dell'art. 171
cpc vigente al momento della costituzione in giudizio dei convenuti, avvenuta all'udienza del
5 Marzo 2002.
Più precisamente, gli appellanti lamentano che, nel ritenere intempestiva l'eccezione di usucapione da loro proposta, il giudice di prime cure abbia errato per aver fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 167 cpc comma 2 nella versione non più in vigore (ovvero quella di cui alla L. n. 353/90 in vigore fino al 21.06.1995) poi sostituita dalla L. 534/95, che aveva
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 soppresso le decadenze previste dall'art. 167 cpc a carico del convenuto.
Gli appellanti, nell'insistere per la riforma della sentenza sul punto, ribadiscono infatti che, a seguito dell'intervenuta modifica normativa, la decadenza del convenuto dalla proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio si sarebbe potuta verificare soltanto ove costui non avesse sollevato le dette eccezioni entro la prima udienza di trattazione ovvero entro il diverso termine all'uopo fissato dal giudicante, ma non anche in relazione all'udienza di prima comparizione.
Il motivo è fondato.
La disamina delle norme applicabili ratione temporis al caso di specie conferma la fondatezza della doglianza, ovvero la tempestività dell'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti in un tempo successivo alla costituzione in giudizio avvenuta nel corso dell'udienza di prima comparizione. Ed infatti, l'art. 180 cpc nella versione vigente nel 2001, ovvero al momento della pendenza del giudizio di primo grado e dunque dopo la L. n. 353/90 (vigente fino al
21.06.1995) e ben prima dell'entrata in vigore dal 1° marzo 2006 del Dl n. 35/2005, statuiva che in occasione dell'udienza di prima comparizione il giudice dovesse verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio e pronunciare i provvedimenti di cui agli artt. 102, 2 comma,
164, 167, 182 e 291 comma 1, precisando che: “in ogni caso fissa a data successiva la prima
udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti
giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio”.
Dunque, in virtù della norma vigente ratione temporis, il convenuto costituitosi direttamente all'udienza doveva ritenersi decaduto soltanto dalla facoltà di spiegare domande riconvenzionali o di esercitare chiamate in causa di terzi, ma non anche dalla facoltà di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 sollevare eccezione processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 180 comma 2 cpc vigente al momento della proposizione del giudizio, il giudice era quindi tenuto a fissare un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione e ad assegnare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni prima della prima udienza di trattazione per consentirgli la proposizione delle eccezioni processuali e di merito rilevabili ad istanza di parte;
in tal modo, venuta meno la necessità di proporre dette eccezioni nella comparsa di costituzione e risposta ovvero entro l'udienza di prima comparizione, le eccezioni rilevabili ad istanza di parte avrebbero ben potuto essere proposte nello spazio temporale intercorrente tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cpc e la prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc.
Considerato quanto innanzi, la doglianza che precede si appalesa ictu oculi fondata;
ne consegue che l'eccezione di usucapione - dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure in quanto ritenuta “fuori termine” - deve invece ritenersi tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado, come già indirettamente confermato attraverso l'ammissione in sede di gravame delle prove relative all'usucapione.
7. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che, nel decidere la causa, il giudice di prime cure abbia omesso la valutazione di una circostanza decisiva per la risoluzione della controversia, rappresentata dall'inesistenza della lamentata incertezza dei confini.
A sostegno della loro posizione processuale, gli appellanti richiamano le conclusioni raggiunte negli elaborati peritali dai due CTU che, in relazione alla pretesa esistenza di una servitù di passaggio esistente sulle p,lle 379 e 380, hanno escluso la presenza di alcun tracciato per l'esercizio della servitù di passaggio, mentre in relazione alla pretesa inesistenza della linea di confine, hanno rilevato l'esistenza di una linea di demarcazione tra i fondi costituita da
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 vecchie reti metalliche con paletti in ferro, materiali di risulta e piantagioni di piccolo fusto esistente tra i fondi da svariati decenni.
Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Richiamando una formula dottrinaria recepita pacificamente dalla giurisprudenza, si può
affermare che l'azione di regolamento di confini non presuppone un “conflitto tra titoli” ma un “conflitto tra fondi”, trattandosi di azione esperibile quando non vi è controversia sui titoli di proprietà delle parti, ma sui confini che in base a tali titoli dividono le rispettive proprietà.
Presupposto imprescindibile per l'accoglimento della domanda è dunque l'incertezza
soggettiva oppure oggettiva dei confini, alias la mancanza assoluta di una demarcazione visibile tra i fondi, oppure la presenza di una linea di confine ritenuta non corrispondente a quella reale.
Dal punto di vista probatorio, nell'azione di regolamento di confini il principio generale in virtù del quale l'onere probatorio spetta all'attore trova una deroga significativa nel senso che,
avendo ciascuna parte il medesimo interesse alla delimitazione dei fondi contigui, su ciascuna di esse grava il medesimo onere di prova.
La giurisprudenza è pertanto concorde nell'affermare che nell'azione di regolamento di confini - che si configura come una vindicatio incertae partis - incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine mentre il giudice, svincolato dal principio “actore non probante
reus absolvitur” è tenuto a determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili.
Riassunti così i principi di diritto posti a base dell'azione di regolamento dei confini, si osserva che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio aveva dichiarato che i Persona_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 confini tra le predette particelle erano incerti per l'assenza di termini lapidei con conseguente promiscuità nella coltivazione;
il giudizio di primo grado era stato pertanto istruito con l'espletamento di due diverse consulenze tecniche, la prima a mezzo del geometra e CP_8
la successiva a mezzo dell'architetto . Per_5
Nell'offrire risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il primo CTU geometra Controparte_8
aveva così concluso: “a) per i fondi in questione, privi di termini lapidei ed appartenenti in
origine ad un unico proprietario, nei vari trasferimenti di proprietà i confini venivano assunti
bonariamente riferendosi ai confini naturali esistenti e per lo più rappresentati da alberi e
reti metalliche. Pertanto, si presume che i confini tra le particelle non siano mai stati verificati
in quanto già delimitati da elementi ben visibili di vecchia data;
b) la rete metallica, posta
come linea di confine tra le particelle in causa, considerato la costruzione ed il grado di
usura, risale sicuramente ad oltre un trentennio”.
Ad analoghe conclusioni era giunto anche il secondo CTU arch. affermando che: Per_5
“su tutte le particelle non sono stati trovati termini o altro genere di pietre lapidee che
delimitassero in maniera inequivocabile le proprietà. Le p.lle 38 e 223 verso valle sono
delimitate dal perimetro della strada comunale Pescone-Doganelle; ...la parte restante del
confine, salendo dalla strada comunale, si contraddistingue da un filare di piante di piccolo
fusto che arrivano fino alla delimitazione tramite palo in legno della strada di accesso alla
p.lla 613. Nel filare degli alberi di piccolo fusto, linea di confine tra le p.lle 38 e 613, ogni tot
metri vi sono (quasi impercettibili) piccoli paletti in legno ai quali vi è aggrappata una
vecchia rete in ferro, logorata dal tempo e dalla vegetazione che se ne è ormai impadronita.
La restante linea di confine tra le p.lle 38 e 613 a monte della strada di accesso a quest'ultima
è caratterizzata da paletti e rete in ferro visibile alta circa un metro…. in prossimità di un
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+ 3 Parte_3 cumulo di pietre quasi impercettibile a causa della vegetazione che lo occulta, per un tratto
non risulta la rete di recinzione in ferro;
vecchi mezzi agricoli giacciono vicini a tale cumulo
di pietre, abbandonati in prossimità della linea di confine…… riguardo all'epoca in cui sono
state apposte tali recinzioni, non è possibile stabilirlo con precisione;
considerando il grado
di usura…si può dire che sono stati posti da almeno un paio di decenni”.
Ora, sebbene l'attore abbia sostenuto sin dapprincipio l'inesistenza di alcuna demarcazione visibile tra i fondi, le conclusioni raggiunte dai CTU si sono rivelate di segno totalmente opposto, avendo entrambi gli ausiliari accertato l'esistenza sui luoghi di causa di un limite visibile tra i fondi, costituito da alberi, paletti, reti metalliche e da una evidente differenza di colture e di vegetazione;
entrambi i CTU hanno pure concordemente affermato che, stante l'elevato grado di usura del materiale ferroso che costituisce la recinzione, le reti e i paletti che materializzano il confine devono ritenersi sicuramente posizionati in loco da alcuni decenni.
Le conclusioni rassegnate dai due CTU consentono di escludere fermamente la dedotta
incertezza oggettiva dei confini tra i fondi oggetto di causa, come sostenuto invece da
[...]
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quanto la linea di demarcazione Per_2
non soltanto risulta esistente e materializzata da recinzioni, pietrame, piante ecc, ma è
rilevabile anche ictu oculi in virtù della diversità di coltivazioni presenti sui fondi a confine;
elementi che, complessivamente considerati, risultano oggettivamente idonei a separare in modo certo e definitivo i fondi contigui.
Analogamente, nel caso di specie va esclusa anche l'incertezza soggettiva dei confini,
richiamata nella parte motiva della sentenza dal Tribunale, che ne ha invece ravvisato l'esistenza sul presupposto della mancanza di possesso promiscuo della zona intermedia e
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+ 3 Parte_3 della presenza di un confine apparente sufficientemente visibile.
Considerato infatti che l'incertezza soggettiva del confine si concreta nell'effettiva esistenza di una linea di demarcazione tra i fondi, della quale si contesta però la correttezza per la mancata corrispondenza tra il “confine apparente” ed il “confine reale” - ragion per cui l'azione diretta al suo accertamento mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto
- deve osservarsi che nel caso di specie non può dirsi provato in corso di causa neppure tale profilo di incertezza sui confini.
Ed infatti, sebbene per la determinazione del confine l'art. 950 cc ammetta ogni mezzo
istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni, la giurisprudenza di legittimità indica il criterio da rispettare nella scelta tra le varie fonti di prova, affermando che:
“il giudice è tenuto, innanzitutto, ad accertare se sussista, nei rispettivi titoli di acquisto,
univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti, atti a consentire
l'eliminazione della denunciata incertezza;
in subordine, in assenza di specifiche indicazioni
sul confine desumibile dai titoli di provenienza, deve farsi riferimento ad ulteriori elementi
di prova attestanti una diversa demarcazione tra i fondi; infine, se anche tali elementi
manchino, i confini devono essere determinati con riferimento alle risultanze delle mappe
catastali (Cass.17.11.2021, n. 34825).
Applicando le indicazioni giurisprudenziali che precedono al caso di specie, si osserva che il complesso delle risultanze istruttorie non ha evidenziato neppure l'incertezza soggettiva ravvisata dal giudice di prime cure, ovvero l'esistenza di una linea di demarcazione materializzata sui luoghi di causa non corrispondente al confine reale tra i fondi.
Ed invero, se la prioritaria disamina dei titoli di provenienza da parte di entrambi gli ausiliari non ha offerto elementi precisi in tal senso, i rilievi eseguiti in loco hanno consentito di rilevare
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+ 3 Parte_3 la sostanziale corrispondenza del confine apparente con quello riconosciuto come tale dai proprietari confinanti.
Entrambi i CTU hanno infatti confermato che i confini materializzati tra i fondi con elementi naturali o artificiali siano stati sempre pacifici ed incontestati tra i confinanti, trattandosi di fondi originariamente appartenuti ad un unico proprietario e successivamente tramandati di padre in figlio;
sulla base di tali presupposti, il “corretto posizionamento” degli elementi materiali costituenti la linea di confine non è mai stato oggetto di verifica tra le parti, tant'è
che l'arch. ha concluso affermando: “da quello che ho potuto constatare nei Per_3
sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa e da quanto riportato nei fascicoli di parte, si può
asserire che tali sconfinamenti sono ormai consolidati nel tempo. La presenza di reti
metalliche e piantagioni di piccolo fusto riscontrati sulla linea di confine, da sempre utilizzate
per tracciare dei confini quando non vengono posti termini più consistenti, lasciano intendere
che questi venivano assunti in maniera pacifica come confine a tutti gli effetti tra
appezzamenti diversi”.
Le conclusioni delle due ctu tecniche, che hanno confermato l'esistenza di una linea di confine ben materializzata tra i fondi e la sua presenza risalente nel tempo senza contestazioni da parte dei confinanti, hanno trovato ulteriore conforto anche nelle dichiarazioni rese dai testi, che hanno riferito di conoscere bene i luoghi di causa e di riconoscere nel confine esistente all'attualità la linea di demarcazione tra i fondi da sempre esistita e pacificamente riconosciuta.
La tesi per cui a seguito di un'aratura del terreno essi siano divenuti incerti non ha dunque trovato corrispondenza negli accertamenti svolti in loco, che hanno documentato una condizione dei luoghi risalente da tempo e sicuramente non databile all'anno indicato.
Ciò posto, sulla base della complessiva valutazione del materiale istruttorio offerto in corso
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+ 3 Parte_3 di causa ed in difetto di prova contraria sul punto, deve ritenersi accertata l'esistenza di una linea di demarcazione materializzata tra i fondi attraverso elementi naturali (piante, arbusti ecc.), divisori artificiali (reti, pali, materiali di risulta, ecc) e diversità colturali, consolidata nel tempo e pacificamente riconosciuta tra le parti, tale da escludere ogni profilo di incertezza sulla sua esistenza e sulla sua corrispondenza al confine reale tra i fondi.
Le considerazioni che precedono impediscono quindi di ritenere “accertata l'erroneità dei
confini di fatto attualmente esistenti tra i fondi oggetto di causa” ed il conseguente diritto dell'attore “ad ottenere la corretta rideterminazione e la restituzione delle porzioni di terreno
illegittimamente detenute dai convenuti”, come invece affermato dal Tribunale nella parte motiva della sentenza.
Invero, nel conferire l'incarico ai CTU il Tribunale aveva così precisato: “la consulenza
tecnica sarà utile al fine di ottenere una esatta e completa descrizione dello stato dei luoghi
anche mediante rilievi fotografici, nonché al fine di accertare i confini catastali dei fondi
stessi, sulla base dei titoli di provenienza che il ctu acquisirà, essendone espressamente
autorizzato, presso i pubblici uffici”.
Proprio per offrire risposta al quesito formulato in tal senso dal giudice di prime cure, entrambi i CTU avevano eseguito la verifica dei confini dei fondi anche in relazione alle mappe catastali, rilevando una discordanza tra lo stato di fatto dei luoghi e la sua rappresentazione nelle mappe ed evidenziando uno sconfinamento delle particelle confinanti in danno della p.lla
38 dell'attore; in ogni caso, entrambi gli ausiliari avevano confermato che detti sconfinamenti risultavano consolidati nel tempo e oramai incontestati tra le parti.
Ora, il giudice di prime cure, senza tener conto degli esiti complessivi dell'indagine tecnica svoltasi in primo grado, che aveva dimostrato l'esistenza tra i fondi contigui di confini
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 individuati in tempi remoti, di comune accordo tra le parti, senza necessità di alcuna verificazione metrica e con riferimento ad elementi naturali già esistenti o ad elementi artificiali all'uopo predisposti, sulla base della rilevata discordanza tra la linea di confine esistente e la linea di confine riportata nelle mappe catastali, ha ritenuto il confine di fatto
errato rispetto al confine di diritto.
In altri termini, lasciando in disparte le difformi risultanze istruttorie provenienti da fonti di maggiore rilevanza quali i titoli di provenienza, le consulenze tecniche sullo stato dei luoghi,
le prove testimoniali ecc., il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda dell'attore sulla scorta della sola mancata corrispondenza del confine di fatto rispetto al confine indicato nelle mappe catastali.
Di conseguenza, ha condannato i convenuti alla restituzione di porzioni di fondo in misura pari allo sconfinamento rilevato dall'arch. nella errata convinzione che il confine Per_3
“reale” - ovvero quello individuato secondo diritto - fosse quello indicato nelle mappe catastali, senza tener conto che nel giudizio di regolamento di confini il ricorso alle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere “meramente sussidiario” (così
Cass. ord. 30.04.2024 n. 11557; Cass. ord. 24.04.2018 n. 10066), al quale, cioè, si fa riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine (così Cass.
29.12.2009 n. 27521), che nel caso di specie risultano ampiamente esistenti ed allegati in atti.
In buona sostanza, pur avendo a disposizione materiale probatorio di più alto rango e di segno opposto tale da escludere ogni dubbio sulla esistenza e certezza del confine esistente, il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea basandosi esclusivamente sulla rilevata difformità
tra il confine apparente e il confine ricavato dalle mappe catastali, il cui valore ed utilizzo è
notoriamente residuale, non avendo queste ultime alcun valore di prova ma di semplice
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+ 3 Parte_3 indizio;
considerata infatti l'assenza di un costante aggiornamento, i dati ivi contenuti non sono sempre corrispondenti alla realtà dei fatti, ragion per cui, in linea generale, alle risultanze catastali non viene riconosciuto valore probatorio né per la titolarità sugli immobili, né per i confini, rappresentando soltanto una fonte sussidiaria in assenza di altri dati ricavabili da fonti più affidabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione appare fondata e la sentenza impugnata meritevole di sicura riforma sul punto.
La riforma della sentenza, comportando il rigetto della domanda di regolamento di confini promossa da , consente - nel contempo - di ritenere superata ed assorbita Persona_2
l'eccezione avente ad oggetto l'usucapione della porzione di fondo oggetto di contesa.
8. Alla riforma della sentenza consegue la soccombenza dell'appellata e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 e con applicazione dei valori medi per le fasi studio,
introduttiva istruttoria e decisionale del primo grado e del secondo grado.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e queste ultime nella qualità di eredi di Controparte_1 Parte_2 Persona_1
avverso la sentenza n. 54/2015 resa dal Tribunale di Benevento tra le parti in
[...]
epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di regolamento di confini proposta da;
Persona_2
2- condanna nella qualità di erede di , al pagamento in CP_2 Persona_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – + 2 / Parte_1 [...]
+ 3 Parte_3 favore di e nella qualità in atti Parte_1 Controparte_1 Parte_2
indicata, delle spese dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in €. 4.835,00
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge e per il presente grado in €. 777,00 per spese ed €. 5.809,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Napoli il 29.01.2025
il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1234/2016 R.G. – IN + 2 / Pt_1 [...]
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