Articolo 8 del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
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8 ottobre 1993
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1 dicembre 1996
Art. 8. C o n t r o l l i 1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l'altro:
a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5:
1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l'obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti e' data comunicazione agli interessati.
b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro.
2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione
praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione
dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
(( 3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni. )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 e' notificato al datore di lavoro interessato, nonche' al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1996
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