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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'AVV. SPADA Controparte_1 P.IVA_1
LORENA
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/10/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 702 bis cpc il ricorrente nella qualità di condomino del Controparte_1
impugnava tutte od alcune delle deliberazioni assembleari prese dall'Assemblea del Condominio
resistente in data 3.11.2021, nonché quelle che nelle more della decisione giudiziale dovessero essere approvate dal resistente condominio sul presupposto della correttezza delle delibere del 3.11.2021
impugnate. A sostegno della sua richiesta deduceva il mancato rispetto dell'art. 1136 c.c. per mancanza della prima convocazione dell'assemblea e per mancanza di convocazione di tutti i condomini, non emergendo dal verbale quanti condomini fossero stati convocati tra quelli assenti, deduceva altresì, la mancanza dei quorum deliberativi, e la mancanza del rispetto della normativa emergenziale COVID 19;
quanto alla delibera n° 1 deduceva l'indeterminatezza della delibera in merito al cappotto termico in ordine allo spessore, forma e colore ed alla quantificazione delle spese individuali;
quanto alla delibera n° 2 sul posizionamento dei carrellati per violazione delle norme igienico sanitarie chiedendo lo spostamento della posizione dei carrellati all'esterno dell'area condominiale. Si costituiva la parte resistente la quale deduceva, in primo luogo, che non vi era stato il mancato rispetto della normativa emergenziale essendo state adottate tutte le cautele richieste dall'ordinanza del ministero della salute del
22.6.2021 secondo cui: “a partire dal 28 giugno 2021 nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, …..”; inoltre, contestava che fosse stato violato il quorum per non essere stata indicata la prima convocazione, ed ancora la mancanza di interesse ad agire per la mancata convocazione di altri condomini che non abbiano impugnato la delibera assembleare.
Quanto al contenuto della delibera sul primo punto all'ordine del giorno sostiene il resistente che la volontà
espressa dall'assemblea era di procedere alla pratica superbonus 110%, dando incarico all'amministratore di controllare la fattibilità di esso verificando preliminarmente eventuali abusi edilizi che lo potessero inficiare.
Quanto al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea ha manifestato la volontà di lasciare i carrellati nella originaria posizione cioè all'esterno del cortile immediatamente fuori il cancello ai suoi lati).
pagina 2 di 6 Su richiesta delle parti veniva mutato il rito e concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c cpc. in allegato alle quali venivano prodotti documenti e foto sullo stato dei luoghi, nonché richieste esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 213 cpc e CTU sul posizionamento dei carrellati. Nessuna di queste richieste veniva accolta in quanto non vi era prova che tali richieste fossero state eluse o non accolte dal a cui erano state rivolte, per cui la causa veniva ritenuta matura per la decisione e Controparte_2
successivamente veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'impugnazione della delibera condominiale è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i seguenti motivi:
Manca completamente il verbale di prima convocazione e neanche in seno al verbale di seconda convocazione c'è alcun riferimento al verbale di prima convocazione del giorno 2.11.2021. Bisogna quindi accogliere l'eccezione di parte ricorrente secondo cui pur essendo un verbale indicato come seconda convocazione vale come prima convocazione e per essa mancano le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c per la validità
dell'assemblea e per le deliberazioni. Ai sensi dell'art. 1136 c.c., "L'assemblea in prima convocazione è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se
l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio ed un terzo dei partecipanti
al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero
di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e
la revoca dell'amministratore (...) devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo
comma del presente articolo (id est con un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio". Nel caso in esame, non può ritenersi - come invece sostiene il pagina 3 di 6 convenuto - che la stessa sia stata adottata in osservanza dei quorum -costitutivo e deliberativo - CP_1
previsti dal co.3 dell'art.1136 c.c., in quanto non consta agli atti la prova dello svolgimento della prima riunione, stante la mancata produzione del verbale negativo della prima convocazione, nonché la mancanza di accenni - anche impliciti - a quest'ultima nel verbale di seconda convocazione. Nel verbale del 3.11.2021
ci si è limitati a dare atto della regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea riportando il dato in epigrafe al verbale.
Occorre osservare che la seconda convocazione dell'assemblea è strettamente condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia che ciò derivi dalla completa assenza dei condomini, sia che dipenda dall'insufficiente (per numero o quote millesimali) partecipazione degli interessati;
onde ben può dirsi che la prima infruttuosa convocazione è, come tale, la condizione di legittimità della convocazione della seconda.
E' sufficiente che nel verbale venga recepita la dichiarazione dell'amministratore che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta oppure che vi hanno presenziato solo alcuni condomini (indicati nominativamente), insufficienti per numero e quote a costituire validamente l'assemblea. Il controllo circa la veridicità di tali informazioni, infatti, può essere svolto dai condomini in seconda convocazione, perché in questa sede coloro che alla prima riunione sono rimasti assenti e coloro i quali erano presenti sono in grado di contestare le informazioni e di far rilevare l'eventuale insufficienza di partecipazione.
L'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione in prima convocazione, non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida. Ai fini della validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea costituita in seconda convocazione è da ritenere, pertanto, sufficiente che nel verbale dell'assemblea di seconda convocazione, si dia atto che in prima convocazione l'assemblea non ha potuto deliberare per mancanza del numero legale. In punto di diritto, la disposizione codicistica relativa alla costituzione dell'assemblea (art. 1136 cod. civ.) non fa alcun riferimento alle modalità di redazione di un verbale;
tuttavia, l'art. 1130 cod. civ. novellato dalla L. n. 220 del 2012 al n. 7 fa espresso riferimento, fra i doveri dell'amministratore p.t. - sanzionato con la revoca ai sensi dell'art. 1129 n.7 cod. civ. - a quello di pagina 4 di 6 "curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee" e, pertanto, è evidente che si deve redigere un processo verbale delle deliberazioni assembleari e delle assemblee, anche qualora queste non si costituiscano.
"La necessità di redigere il verbale sussiste anche quando l'assemblea condominiale non si sia costituita
regolarmente ovvero non abbia deliberato" (vds. in tal senso Cass. 5014/1999). L'inosservanza di tale disposizione comporta l'impugnabilità della delibera in quanto non adottata in conformità alla legge, ai sensi del comma II dell'art. 1137 c.c. e, in particolare, per la violazione del comma 7 dell'art. 1136 c.c., norma inderogabile ai sensi dell'art. 1138 comma IV c.c.
La Suprema Corte, sul presupposto che la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma,
che devono essere osservate dall'assemblea al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale
- avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc. - e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della deliberazione per vizio di forma (in quanto presa non in conformità alla legge ex art. 1137 c.c.), hanno ritenuto che, una volta convocata l'assemblea occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute - anche se non si sono perfezionate - per permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative.
Alla verbalizzazione deve procedersi sempre, anche quando l'assemblea non si sia validamente costituita o non abbia deliberato, come dispone l'art. 1130 n. 7 c.c.
Dunque, il processo verbale che non è preceduto né da un verbale di assemblea di prima convocazione, né
tantomeno contiene un riferimento all'assemblea di prima convocazione andata deserta, è annullabile perché
contrario ad una norma di legge inderogabile (cfr: SS.UU. n. 4806 del 07.03.2005). Anche se non è necessario un verbale negativo dell'assemblea in prima convocazione è necessario che di tale attività sia dato atto nella delibera assunta dall'assemblea in seconda convocazione.
Va pertanto accolta la domanda di parte ricorrente e dichiarate invalide le delibere assunte nell'assemblea del
3.11.2021 dal Si considerino assorbite tutte le altre domande. Controparte_1
pagina 5 di 6 In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali sostenute da parte attrice nella misura indicata in dispositivo (calcolata sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza respinta
- Annulla la delibera assembleare del 3.11.2021 adottata dal Controparte_1
- Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che CP_1
liquida nella complessiva somma di Euro 3.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Siracusa, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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