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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in NO, via San Damiano n. 4, presso lo studio degli avv.ti
Luigi Borlone e Ferruccio Papi Rossi, che, insieme all'avv. Claudio Scognamiglio, la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva tra loro, come da delega in atti,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
((P.IVA e C.F. ) – in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore - elettivamente domiciliate in NO, Via Filippo Corridoni n. 1, presso lo studio degli avv.ti Lucio Ghia, che le rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva Controparte_3
tra loro, come da delega in atti,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO per i motivi tutti indicati negli scritti difensivi, compresi quelli d e i precedenti gradi di giudizio , da intendersi qui ritrascritti, anche per relationem a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
pronunciando quale Giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione terza civile, n. 30905/2023 del 6 novembre 2023, resa nell'ambito del procedimento r.g.
35017/18, che ha annullato la sentenza n. 4263/2018 resa inter partes dalla Corte di Appello di
NO, sezione prima civile, in dat a 3 maggio – 26 settembre 2018 , nell'ambito del procedimento r.g.
4429/2016, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese;
Accertare e dichiarare , ove occorra anche in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
NO, in date 6 – 11 maggio 2016, n. 5848/2016, che è creditrice di Parte_1
(c.f. e indirizzo pec Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , Email_1
con sede legale in NO (MI), via passaggio degli Osii 2 , della somma di Euro CP_4
999.718,78 oltre interessi legali , anche ex art. 1284, co. 4 , c.c., e rivalutazione dalla domanda al saldo;
per l'effetto
Condannare , ove occorra anche in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di NO, in date 6 – 11 maggio 2016, n. 5848/2016, (c.f. e Controparte_1 P.IVA_2
indirizzo pec , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Email_1
tempore , con sede legale in NO (MI), via passaggio degli Osii 2 , al pagamento in CP_4
favore di della somma di Euro 999.718,78 , oltre interessi legali , anche ex Parte_1
art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa;
con riserva di aggiornamento degli importi al momento della decisione della causa.
In ogni caso
Dichiarare inammissibili le domande, eccezioni e conclusioni formulate da
[...]
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente del Collegio dei Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatori e legale rappresentante pro tempore , dott. con sede in Passaggio Degli CP_4
pagina 2 di 15 Osii 2 - 20123 MILANO, nonché da in Amministrazione Straordinaria (P. IVA e Controparte_1
C.F. C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
, dott. con sede legale in Via Acerbi, 34, NO , perché aventi riguardo ad una CP_4 pretesa rilevanza della transazione del 2004, in contrasto con l'ordinanza della Suprema Corte, ovvero ad un'eccezione di prescrizione tardivamente ed inammissibilmente formulata;
Dichiarare in ogni caso infondate e per l'effetto rigettare le domande e conclusioni proposte anche in via subordinata da (P. IVA e C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore , dott.
[...]
con sede in Passaggio Degli Osii 2 - 20123 MILANO, nonché da in CP_4 Controparte_1
Amministrazione Straordinaria (P. IVA e C.F. ), in persona del Commissario P.IVA_3
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Via Acerbi, CP_4
34, NO . Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e di quello dinanzi alla Suprema Corte di cassazione
Per IN Controparte_5
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, così statuire: in via principale nonché incidentale:
- in accoglimento dell'appello delle società esponenti, annullare e comunque riformare, secondo quanto indicato nei relativi motivi di appello anche incidentale, la sentenza n. 5848/2016, resa dal
Tribunale Civile di NO, Giudice Unico Dott. Vincenzo Perozziello nel giudizio recante r.g.n.
42160/2014, emessa in data 6/5/2016 e pubblicata in data 11/5/2016, e conseguentemente rigettare integralmente le domande proposte da siccome inammissibili e/o Parte_1
improponibili e/o infondate e comunque non provate, accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto vantato ex adverso, ovvero l'avvenuta estinzione dello stesso a seguito della stipula delle
Transazioni, ovvero l'esclusione del diritto agli interessi endoprocedimentali dall'oggetto della
Cessione;
- respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto diritto;
sempre in via principale:
- accertata la qualità di interveniente principale autonomo ex art. 105, co. 1 c.p.c. in capo a
, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto Parte_2
azionato ex adverso dalla con riferimento al periodo antecedente al 24 giugno Parte_1
pagina 3 di 15 2009, in relazione al quale nulla sarà dovuto in favore di Parte_1
in via subordinata nonché incidentale:
- nella denegata e non creduta ipotesi siano disattese le eccezioni svolte in via principale, e ferma restando la svolta eccezione di prescrizione, calcolare gli interessi endoprocedimentali eventualmente dovuti in favore della sulla sorte capitale di Euro 918.329,66 Parte_1
con decorrenza dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre 2006), ovvero dal perfezionamento della Transazione dell'8 luglio 1997 per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: - condannare al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_1
nonché del giudizio di Cassazione, compreso il rimborso forfettario delle spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato in qualità di cessionaria1 del Parte_1
credito2 vantato da IN nei confronti di conveniva in giudizio quest'ultima, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di NO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
2.827,141,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di interessi legali maturali sul credito ceduto di euro 3.673.318,49, con decorrenza dall'inizio della procedura di amministrazione straordinaria3 (13.11.1991) sino al saldo.
La pretesa creditoria azionata dall'attrice è stata contestata dalla convenuta, nonché da Controparte_1
in A.S., intervenuta in causa alla prima udienza di trattazione, le quali hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, deducendo:
− l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi che non troverebbe ragione nel provvedimento di ammissione nello stato passivo dei Commissari Straordinari;
− l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi che non troverebbe fondamento nella transazione datata 8.07.1997;
− l'errata determinazione del credito oggetto della cessione che sarebbe pari, invece, a euro
918.329,66, come si evince dall'atto di cessione a pagg. 4 e 11. Il Tribunale di NO, con sentenza n. 5848/2016, pubblicata in data 11.05.2016, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile l'intervento volontario della quale soggetto titolare del 75% del Parte_2
capitale sociale della convenuta e diretto sottoscrittore del complessivo accordo Controparte_1 transattivo del 1997 e ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata in causa dalla sola in A.S. in sede di memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. CP_1
Nel merito, il primo giudice, ritenendo che il credito a fosse pari a Parte_1
918.329,66 (e non all'intera somma di 3.673.318,49), ha accolto la domanda dell'attrice, limitatamente al predetto credito4, per interessi sospesi ex lege in corso di procedimento di amministrazione straordinaria per un importo complessivo di euro 706.785,25 con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo indicato. Ha altresì condannato in solido la convenuta CP_1
e in A.S. alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice “limitatamente
[...] Controparte_1 ad un importo di 843,00 per c.u. e 15.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a.., c.p.a.”.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza, ha interposto gravame al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del maggior credito.
Si sono costituite e le quali hanno resistito Controparte_6 Controparte_1 all'impugnazione, proponendo appello incidentale al fine del rigetto integrale della domanda ex adverso proposta.
La Corte d'Appello di NO, con sentenza n. 4263/2018, pubblicata in data 26.09.2018, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che “proprio l'esame congiunto dei due accordi transattivi
(n.d.r. del 1997 e del 2004), che costituiscono la fonte del diritto ceduto a da Parte_1
IN rivela l'intento delle parti di estinguere definitivamente, per sorte ed interessi, tutti i reciproci rapporti pendenti tra le stesse, una volta eseguite tutte le obbligazioni pattuite con transazione del 1997, a conferma del carattere novativo della transazione”.
Ha, quindi, respinto l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha condannato a restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza di prime cure. Ha Parte_1
infine condannato la stessa alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore degli appellati, che ha liquidato in euro 17.5000,00 il primo grado e in euro 24.500,000 per compensi per il secondo grado.
Il giudizio di Cassazione 4 riconosciuto nella minor somma di euro 918.329,66, (v. contratto di cessione doc. 4 attore). pagina 5 di 15 Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso innanzi la Parte_1
Corte di cassazione, articolando nove motivi:
1. violazione degli artt. 115 e 116 c.c.; 2. violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.; 3. nullità della sentenza per aver fondato la decisione su un'allegazione nuova ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; 4. violazione del divieto di “nova” ex art. 345 c.p.c.; 5. nullità della sentenza per omessa pronuncia su una questione di inammissibilità ex art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.; 6. nullità della sentenza per la natura contraddittoria e perplessa della motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4
c.p.c.; 7. violazione dell'art. 1965 c.c. in relazione agli artt. 1230 e 1231 c.c.; 8. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dal rapporto tra il contenuto precettivo della transazione ed i giudizi definiti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; 9. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. rappresentato dal contenuto del contratto di cessione del credito e dell'atto di notifica di tale cessione.
e hanno resistito, con un unico Controparte_1 Controparte_6 controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto, nonché svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso sul rilievo che la sentenza impugnata fosse stata fondata su due, autonome, “rationes decidendi”; nonché l'inammissibilità del secondo, dell'ottavo e del nono motivo e l'infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Hanno altresì proposto ricorso incidentale, ipotizzando la violazione dell'art. 1282 c.c., nonché degli artt. 42, 55, 120, 201 legge fall. al fine di dimostrare l'impossibilità della decorrenza di interessi in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria in virtù della carenza dell'esigibilità del credito.
La società ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, del quale ha eccepito l'inammissibilità, sul rilievo che la sentenza di primo grado non aveva affrontato la questione oggetto del primo motivo di appello incidentale (e riproposta con il ricorso incidentale), nonché la sua totale infondatezza.
La Suprema Corte, con ordinanza nr. 30905/2023, resa in data 22.06.2023, ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, rigettando il primo e dichiarando inammissibili il secondo, il quinto,
l'ottavo e il nono, nonché assorbiti il sesto e il settimo e ha rigettato il ricorso incidentale. Per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di NO, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
pagina 6 di 15 In particolare, ha ritenuto fondata la doglianza circa la violazione del divieto di “nova” in appello ex art. 345 c.p.c. e quella relativa alla nullità della sentenza della Corte territoriale per aver fondato la sua decisione di accoglimento dell'appello incidentale su un'allegazione proposta per la prima volta in appello e in relazione ad un documento inammissibile in quanto prodotto solo in appello ovverosia la transazione del 2004.
Il giudizio di riassunzione ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte ex art. 392 c.p.c., deducendo: Parte_1
− la natura non novativa della transazione del 1997, poiché da questa non si desume la volontà delle parti stipulanti di estinguere le obbligazioni, “semmai di abbondare i giudizi promossi mediante una definizione bonaria che passava per i riconoscimenti dei rispettivi crediti”5;
− che la transazione del 1997 ha previsto reciproche concessioni, mediante rideterminazione degli importi a ciascuna dovuti;
in particolare, ha avuto ad oggetto la definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da IN per l'ammissione del proprio credito capitale al passivo della procedura, come correttamente rilevato dal Tribunale;
− che pertanto, né il giudizio di opposizione, né la relativa transazione potevano avere ad oggetto gli interessi fatti valere nel presente giudizio, ora in riassunzione;
− l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dal giudice di prime cure, in quanto sembrerebbe stato ricavato “decurtando man mano la sorte capitale del credito in base alle percentuali rimborsate dai riparti parziali”6. Invero, i criteri indicati, non espressamente contestati da controparte e ritenuti corretti dal giudice di primo grado, attengono al calcolo degli interessi legali maturati dal giorno di apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata (13 novembre 1991) fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale (16 dicembre 2014). In tal modo, il calcolo degli interessi legali su un capitale di euro
918.329,66 ammonterebbe a euro 921.613,01, in luogo della minor somma di euro 706.785,27 erroneamente indicata nella sentenza di primo grado.
Ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare, in riforma della sentenza del Tribunale, la somma di euro
999.718,78 pari agli interessi maturati sino alla data di introduzione del presente giudizio di rinvio, oltre interessi legali, anche ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione della domanda sino al saldo e di condannare la al pagamento della predetta somma. Controparte_1 e nel proprio atto di riassunzione e Controparte_1 Controparte_6
nella memoria di costituzione depositata nel giudizio riassunto dalla controparte hanno dedotto:
− l'inesistenza del diritto agli “interessi endoprocedimentali” azionato dalla controparte fondato sull'accordo transattivo del 1997, in quanto quest'ultimo ha natura novativa e ha implicato l'estinzione delle precedenti obbligazioni, dando vita ad una nuova obbligazione trilaterale, scadenzando i rispettivi adempimenti in modo da realizzare una situazione di reciproca interdipendenza;
− l'intervenuta prescrizione del credito azionato, che è stata tempestivamente eccepita da in A.S. nell'intervento autonomo nella comparsa di intervento nel giudizio di primo CP_1
grado (cfr. pag. 20), stante il decorso del termine quinquennale, anche qualora si dovesse ammettere che gli interessi maturano durante la procedura di amministrazione straordinaria, non costituendo altresì atti di riconoscimento del debito, ovvero atti interruttivi, quelli dedotti da controparte.
Le odierne appellate hanno dunque chiesto, in via principale, di respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via incidentale, di annullare e comunque riformare la sentenza di primo grado e rigettare le domande avanzate dall'attrice, odierna appellante, poiché inammissibili, improponibili e infondate in quanto non provate o accertando l'inesistenza del diritto azionato o la sua estinzione a seguito della stipula delle transazioni;
in via incidentale, di accertare la qualità di interveniente principale autonomo ex art. 105 co. 1 c.p.c. in capo a Parte_2
e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte con riferimento al
[...]
periodo antecedente al 24.06.2009; in via incidentale e in via subordinata, di calcolare gli interessi endoprocedimentali eventualmente dovuti in favore dell'appellante sulla sorte capitale di euro
918.329,66 con decorrenza dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre
2006), ovvero dal perfezionamento della transazione del 10 novembre 2004 o della transazione dell'8.07.1997.
All'udienza del 3.07.2024, la Corte ha riunito al presente procedimento il procedimento iscritto sub
RG. n. 374/2024 introdotto da parte appellata in riassunzione a seguito della medesima ordinanza di rinvio della Corte di cassazione.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante in riassunzione ha precisato che la pretesa creditoria sugli interessi ammonta complessivamente ad euro 1.024.287,30 computando anche gli interessi maturati pagina 8 di 15 sino al momento del deposito del predetto atto, producendo a tal fine apposito allegato contenente il calcolo totale degli interessi maturati.
Con la memoria di replica, le appellate in riassunzione hanno contestano il metodo di calcolo utilizzato dalla controparte, eccependo che “il dies a quo di maturazione del diritto agli interessi, da calcolarsi sulla sorte capitale di euro 918.329,66, deve ricondursi, in primo luogo, alla data di quantificazione del diritto ceduto, coincidente con il IV riparto del 20 novembre 2006”. In tal modo, l'importo degli interessi eventualmente da corrispondere in favore dell'appellante ammonterebbero ad euro
261.633,37” (v. doc.1 allegato).
In subordine, hanno chiesto che gli interessi endoprocedimentali vengano calcolati con decorrenza alla data dell'8 luglio 1997 (transazione) stante la sua portata novativa ed omnicomprensiva, ad estinzione di ogni pretesa precedente. L'importo da corrispondere così calcolato ammonterebbe ad euro
529.269,86, come da secondo prospetto allegato (v. doc. 2).
All'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione stante la sua tardività già dichiarata nel giudizio di primo grado.
Invero l'eccezione è stata avanzata dall'intervenuta (terza intervenuta), in Controparte_6 particolare, nelle conclusioni della comparsa di costituzione, in cui si legge “e, comunque, in quanto il diritto sarebbe comunque prescritto”; ed è stata, poi, compiutamente formulata nella memoria 183 co 6
n. 1 c.p.c.
Risulta, peraltro, pacifico che in A.S. si è costituita alla prima udienza di comparizione Controparte_1
(cfr. pag. 20 comparsa di costituzione nel presente giudizio: “la scrivente difesa intende insistere nella già proposta eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice, tempestivamente svolta dall'interveniente nella propria prima difesa utile, ovvero con la comparsa di intervento (pag. 20) prodotta in occasione della prima udienza del 24 febbraio 2014, e ribadita con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 9)”), sicché anche l'eccezione formulata nella comparsa di costituzione deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 268 co 2 c.p.c.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che si è così espressa: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268,
pagina 9 di 15 comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”. (Cass. 20882/20187) “poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. 31939/2019).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi sospesi ex lege durante la procedura di amministrazione straordinaria avanzata dall'appellante in riassunzione, giova rilevare primariamente la formazione del giudicato sull'accoglimento della stessa. Invero, la Suprema Corte ha dichiarato non fondato il ricorso incidentale delle resistenti, ritenendo che gli interessi endoprocedimentali decorressero anche durante la procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società debitrice. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato: “Invero, come rammenta la società nel proprio controricorso al controricorso incidentale, sebbene manchino Parte_1 precedenti specifici con riferimento all'amministrazione straordinaria, questa Corte ha, ancora di recente, affermato, con riferimento al fallimento, che “l'art. 55 r.d. 267/42, là dove stabilisce che il corso degli interessi è sospeso nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dello stesso, rileva solo nei confronti della curatela ed ai soli effetti del concorso”, mentre “nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare “in bonis” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2014, n. 2608, non massimata sul punto). Del resto, già in passato si era affermato che il “principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato, per via del richiamo all'applicazione dell'art. 55
L.F. operato dall'art. 169, ha chiaramente una portata interna alla procedura concorsuale come si evince dal tenore letterale della norma in questione che dispone la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, così escludendo che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti creditore-debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non
è (ancora) concorrente” (così in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 3 dicembre 1997, n. 12262, non massimata sul punto).” (pag. 22 e 23 Corte di Cassazione ord. n. 30905/2023). 7 In senso conforme Cass. n. 25798/2015; Cass. n. 11681/2014. pagina 10 di 15 Quanto, invece, alla natura non novativa della transazione del 1997 eccepita da parte appellante in riassunzione a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve condividersi la decisione del
Tribunale che ha così motivato:
“ * “l'oggetto” della proposta inviata risulta espressamente indicato nella missiva in “proposta di Co definizione stragiudiziale del contenzioso in essere tra in e Parte_3
Co in;
Parte_4
*il contenzioso cui si fa riferimento risulta inequivocabilmente indicato in atti (per quanto qui di interesse) nella opposizione allo stato passivo di proposta da FINCANTIERI, Controparte_1
opposizione che ovviamente non riguardava affatto gli interessi sospesi in corso di procedura;
* non vi è dubbio che al fine di raggiungere l'accordo transattivo auspicato FINCANTIERI avrebbe avuto titolo per rinunciare anche agli interessi nelle more sospesi ex lege e non suscettibili di ammissione al passivo così come potrebbe anche ipotizzarsi che fin dall'origine potesse avere un interesse in tal senso in AS quale controllante di (in ipotesi CP_1 Controparte_1 appunto di successivo ritorno in bonis di quest'ultima ancora in pendenza della procedura concorsuale della controllante) ma è di tutta evidenza che si sarebbe trattato in tal caso di un accordo “aggiuntivo” rispetto a quello relativo alla definizione del contenzioso già in essere tra le parti (come detto oggetto espresso della proposta formulata da FINCANTIERI) e che come tale avrebbe dovuto trovare puntuale manifestazione nel testo dell'accordo stipulato: al riguardo ci si deve tuttavia limitare a prendere atto che dalla documentazione versata in causa semplicemente non emerge alcun elemento di possibile riscontro di un tale assunto”.
Secondo le appellate, invece, la transazione 1997 non si configura come un accordo con il quale
Con IN, in e hanno semplicemente apportato modifiche CP_1 Controparte_1 quantitative o qualitative ai pregressi rapporti, come sostenuto da controparte, bensì “come un nuovo negozio complesso con il quale le parti abbiano voluto dare origine ad una nuova obbligazione trilaterale, scadenzando i rispettivi adempimenti in modo da realizzare una situazione di reciproca interdipendenza”. Pertanto, la natura novativa della transazione, in tesi, avrebbe implicato l'estinzione di ogni precedente fonte di obbligazione tra le parti, e la sua portata omnicomprensiva avrebbe comportato l'esclusione di qualsivoglia diritto agli interessi.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall'accordo transattivo del 1997 non emerge alcuna volontà delle parti di estinguere il precedente rapporto litigioso originatosi tra le appellate e la cedente IN e quindi di costituire una nuova obbligazione ex art. 1230 c.c.
pagina 11 di 15 Peraltro, lo stesso art. 1230 c.c., al secondo comma, precisa che “la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”; pertanto non solo non si rileva “in modo non equivoco” la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente, ma oltretutto emergono elementi che depongano a favore della volontà opposta, ovvero di regolamentare il rapporto litigioso originario al fine di ottenere il pagamento del credito fatto valere da IN nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui però non è stato incluso dalle parti il pagamento degli interessi oggetto del giudizio de quo.
Ciò posto, occorre a tal punto esaminare la domanda di condanna al pagamento degli interessi avanzata in via principale dall'appellante in riassunzione.
Orbene, in ordine al calcolo degli interessi e al dies a quo di decorrenza degli stessi, occorre, in primo luogo, richiamare quanto rilevato dal primo giudice. Invero, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi “per un importo complessivo di euro 706.785,27 quale stimato secondo i criteri di computo indicati dall'attore (e non espressamente contestati da controparte) qui ritenuti corretti”.
Sul punto, eccepisce l'erroneità di calcolo, affermando che l'importo Parte_1
corretto è pari complessivi euro 921.613,01 (maturati dal giorno di apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata 13.11.1991 - fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale 16.12.2014), in luogo della minor somma di euro 706.785,27 erroneamente indicata nella sentenza di primo grado (cfr. doc. D allegato all'appello); precisa, inoltre, che alla data di introduzione del presente giudizio di rinvio, la somma complessiva degli interessi maturati è pari ad euro 999.718,78 (cfr. allegato III al fascicolo di questa fase), nonché di euro
1.024.287,30 al momento del deposito dell'atto conclusivo, come da prospetto contabile che deposita.
Deduce, inoltre, che gli interessi dovuti decorrono dalla data in cui il credito è risultato certo, liquido ed esigibile (art. 1282 c.c.) ovverosia dal 13.11.1991 (apertura della procedura di amministrazione giudiziaria).
Per converso, e in A.S. sostengono che gli Controparte_1 Controparte_1
interessi decorrono dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre 2006) o dal 8.07.1997 (transazione)
Orbene, in ordine al dies a quo di decorrenza degli interessi richiesti, pare condivisibile la decisione del
Tribunale che, avendo fatto riferimento ai “criteri di computo indicati dall'attore (e non espressamente contestati da controparte) qui ritenuti corretti”, sembra aver riconosciuto il diritto al pagamento degli pagina 12 di 15 interessi dalla data di apertura della amministrazione giudiziaria avvenuta il 13.11.1991 e, quindi, dalla data in cui si è verificata la causa di sospensione del relativo decorso, poi venuta meno.
Pur tuttavia, deve rilevarsi l'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, come correttamente eccepito da parte appellante, in quanto non condurrebbe all'importo complessivo, così come statuito dal
Tribunale (euro 706.785,27), bensì alla maggior somma di euro 921.613,01.
Appurato ciò, il calcolo degli interessi effettuato da dal giorno di apertura Parte_1 della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata 13.11.1991 fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale 16.12.2014, così come documento in atti (cfr. doc. D allegato all'appello), deve ritenersi corretto.
Alla luce di ciò, la domanda dell'appellante in riassunzione deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito così precisati: si intende riconosciuto il credito per gli interessi sospesi ex lege in corso di procedura di Amministrazione Straordinaria originariamente vantato da IN e poi effettivamente ceduto a sulla somma di € 918.329,66 dal 13.11.1991 (apertura Controparte_7
della procedura di amministrazione giudiziaria) sino al 16 dicembre 2014 (data di esecuzione dell'ultimo riparto) ovverosia pari a € 921.613,01. Mentre gli ulteriori interessi che maturano dalla domanda giudiziale (25.06.2014) sino al saldo sono dovuti nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Ad avviso della Corte, pertanto, la pretesa creditoria avanzata da parte appellante in riassunzione va accolta nei limiti dell'importo riconosciuto di € 921.613,01, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda, proposta il 25.06.2014, sino al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa
(Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio
2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in pagina 13 di 15 altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass.
10 settembre 2004, n. 18255).
Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, una sostanziale soccombenza delle parti appellate.
La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per intero e sul valore del decisum:
quanto al primo grado, in complessivi euro 29.193,00 per compensi (euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi euro 18.511,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 14.005,00 per compensi (di cui euro 6.449,00 per la fase di studio, euro 4.238,00 per la fase introduttiva ed euro 3.318,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 18.511,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di NO n. 5848/2016, condanna
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento degli interessi per Controparte_1 Controparte_6
un importo complessivo di euro 921.613,01, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda, proposta il 25.06.2014, sino al saldo;
2) condanna e A.S., in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite che liquida, Parte_1
− quanto al primo grado, in complessivi euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.;
− quanto al secondo grado, in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
− quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 14.005,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
pagina 14 di 15 − quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Così deciso in NO, il 9.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 27.09.2012 IN ed stipulavano un contratto di cessione pro-soluto Parte_1 del credito che la prima vantava nei confronti di (v. nota 2 e doc. 4 attore) Controparte_1 2 In data 8.07.1997 IN e e stipulavano un accordo Controparte_1 Controparte_1 transattivo in base quale, per quanto interessa all'odierna controversia, Controparte_1 riconosceva crediti alla IN per £ 7.112.536.539 (euro 3.673.318,49) ammessi al passivo. 3 è stata sottoposto ad amministrazione straordinaria ex l. 95/79 (insieme con Controparte_1 la propria controllante con decreto ministeriale del 13.11.91. Controparte_1 pagina 4 di 15 5 Pag. 12 atto di citazione in riassunzione 6 Pag. 17 atto di citazione in riassunzione pagina 7 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 331/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in NO, via San Damiano n. 4, presso lo studio degli avv.ti
Luigi Borlone e Ferruccio Papi Rossi, che, insieme all'avv. Claudio Scognamiglio, la rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva tra loro, come da delega in atti,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
((P.IVA e C.F. ) – in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore - elettivamente domiciliate in NO, Via Filippo Corridoni n. 1, presso lo studio degli avv.ti Lucio Ghia, che le rappresentano e difendono, anche in via disgiuntiva Controparte_3
tra loro, come da delega in atti,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO per i motivi tutti indicati negli scritti difensivi, compresi quelli d e i precedenti gradi di giudizio , da intendersi qui ritrascritti, anche per relationem a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
Nel merito:
pronunciando quale Giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sezione terza civile, n. 30905/2023 del 6 novembre 2023, resa nell'ambito del procedimento r.g.
35017/18, che ha annullato la sentenza n. 4263/2018 resa inter partes dalla Corte di Appello di
NO, sezione prima civile, in dat a 3 maggio – 26 settembre 2018 , nell'ambito del procedimento r.g.
4429/2016, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese;
Accertare e dichiarare , ove occorra anche in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
NO, in date 6 – 11 maggio 2016, n. 5848/2016, che è creditrice di Parte_1
(c.f. e indirizzo pec Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , Email_1
con sede legale in NO (MI), via passaggio degli Osii 2 , della somma di Euro CP_4
999.718,78 oltre interessi legali , anche ex art. 1284, co. 4 , c.c., e rivalutazione dalla domanda al saldo;
per l'effetto
Condannare , ove occorra anche in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di NO, in date 6 – 11 maggio 2016, n. 5848/2016, (c.f. e Controparte_1 P.IVA_2
indirizzo pec , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Email_1
tempore , con sede legale in NO (MI), via passaggio degli Osii 2 , al pagamento in CP_4
favore di della somma di Euro 999.718,78 , oltre interessi legali , anche ex Parte_1
art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa;
con riserva di aggiornamento degli importi al momento della decisione della causa.
In ogni caso
Dichiarare inammissibili le domande, eccezioni e conclusioni formulate da
[...]
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente del Collegio dei Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatori e legale rappresentante pro tempore , dott. con sede in Passaggio Degli CP_4
pagina 2 di 15 Osii 2 - 20123 MILANO, nonché da in Amministrazione Straordinaria (P. IVA e Controparte_1
C.F. C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
, dott. con sede legale in Via Acerbi, 34, NO , perché aventi riguardo ad una CP_4 pretesa rilevanza della transazione del 2004, in contrasto con l'ordinanza della Suprema Corte, ovvero ad un'eccezione di prescrizione tardivamente ed inammissibilmente formulata;
Dichiarare in ogni caso infondate e per l'effetto rigettare le domande e conclusioni proposte anche in via subordinata da (P. IVA e C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore , dott.
[...]
con sede in Passaggio Degli Osii 2 - 20123 MILANO, nonché da in CP_4 Controparte_1
Amministrazione Straordinaria (P. IVA e C.F. ), in persona del Commissario P.IVA_3
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Via Acerbi, CP_4
34, NO . Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e di quello dinanzi alla Suprema Corte di cassazione
Per IN Controparte_5
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, così statuire: in via principale nonché incidentale:
- in accoglimento dell'appello delle società esponenti, annullare e comunque riformare, secondo quanto indicato nei relativi motivi di appello anche incidentale, la sentenza n. 5848/2016, resa dal
Tribunale Civile di NO, Giudice Unico Dott. Vincenzo Perozziello nel giudizio recante r.g.n.
42160/2014, emessa in data 6/5/2016 e pubblicata in data 11/5/2016, e conseguentemente rigettare integralmente le domande proposte da siccome inammissibili e/o Parte_1
improponibili e/o infondate e comunque non provate, accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto vantato ex adverso, ovvero l'avvenuta estinzione dello stesso a seguito della stipula delle
Transazioni, ovvero l'esclusione del diritto agli interessi endoprocedimentali dall'oggetto della
Cessione;
- respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto diritto;
sempre in via principale:
- accertata la qualità di interveniente principale autonomo ex art. 105, co. 1 c.p.c. in capo a
, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto Parte_2
azionato ex adverso dalla con riferimento al periodo antecedente al 24 giugno Parte_1
pagina 3 di 15 2009, in relazione al quale nulla sarà dovuto in favore di Parte_1
in via subordinata nonché incidentale:
- nella denegata e non creduta ipotesi siano disattese le eccezioni svolte in via principale, e ferma restando la svolta eccezione di prescrizione, calcolare gli interessi endoprocedimentali eventualmente dovuti in favore della sulla sorte capitale di Euro 918.329,66 Parte_1
con decorrenza dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre 2006), ovvero dal perfezionamento della Transazione dell'8 luglio 1997 per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: - condannare al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_1
nonché del giudizio di Cassazione, compreso il rimborso forfettario delle spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato in qualità di cessionaria1 del Parte_1
credito2 vantato da IN nei confronti di conveniva in giudizio quest'ultima, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di NO, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
2.827,141,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di interessi legali maturali sul credito ceduto di euro 3.673.318,49, con decorrenza dall'inizio della procedura di amministrazione straordinaria3 (13.11.1991) sino al saldo.
La pretesa creditoria azionata dall'attrice è stata contestata dalla convenuta, nonché da Controparte_1
in A.S., intervenuta in causa alla prima udienza di trattazione, le quali hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, deducendo:
− l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi che non troverebbe ragione nel provvedimento di ammissione nello stato passivo dei Commissari Straordinari;
− l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi che non troverebbe fondamento nella transazione datata 8.07.1997;
− l'errata determinazione del credito oggetto della cessione che sarebbe pari, invece, a euro
918.329,66, come si evince dall'atto di cessione a pagg. 4 e 11. Il Tribunale di NO, con sentenza n. 5848/2016, pubblicata in data 11.05.2016, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile l'intervento volontario della quale soggetto titolare del 75% del Parte_2
capitale sociale della convenuta e diretto sottoscrittore del complessivo accordo Controparte_1 transattivo del 1997 e ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata in causa dalla sola in A.S. in sede di memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. CP_1
Nel merito, il primo giudice, ritenendo che il credito a fosse pari a Parte_1
918.329,66 (e non all'intera somma di 3.673.318,49), ha accolto la domanda dell'attrice, limitatamente al predetto credito4, per interessi sospesi ex lege in corso di procedimento di amministrazione straordinaria per un importo complessivo di euro 706.785,25 con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo indicato. Ha altresì condannato in solido la convenuta CP_1
e in A.S. alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice “limitatamente
[...] Controparte_1 ad un importo di 843,00 per c.u. e 15.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a.., c.p.a.”.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza, ha interposto gravame al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del maggior credito.
Si sono costituite e le quali hanno resistito Controparte_6 Controparte_1 all'impugnazione, proponendo appello incidentale al fine del rigetto integrale della domanda ex adverso proposta.
La Corte d'Appello di NO, con sentenza n. 4263/2018, pubblicata in data 26.09.2018, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che “proprio l'esame congiunto dei due accordi transattivi
(n.d.r. del 1997 e del 2004), che costituiscono la fonte del diritto ceduto a da Parte_1
IN rivela l'intento delle parti di estinguere definitivamente, per sorte ed interessi, tutti i reciproci rapporti pendenti tra le stesse, una volta eseguite tutte le obbligazioni pattuite con transazione del 1997, a conferma del carattere novativo della transazione”.
Ha, quindi, respinto l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha condannato a restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza di prime cure. Ha Parte_1
infine condannato la stessa alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore degli appellati, che ha liquidato in euro 17.5000,00 il primo grado e in euro 24.500,000 per compensi per il secondo grado.
Il giudizio di Cassazione 4 riconosciuto nella minor somma di euro 918.329,66, (v. contratto di cessione doc. 4 attore). pagina 5 di 15 Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso innanzi la Parte_1
Corte di cassazione, articolando nove motivi:
1. violazione degli artt. 115 e 116 c.c.; 2. violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.; 3. nullità della sentenza per aver fondato la decisione su un'allegazione nuova ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; 4. violazione del divieto di “nova” ex art. 345 c.p.c.; 5. nullità della sentenza per omessa pronuncia su una questione di inammissibilità ex art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.; 6. nullità della sentenza per la natura contraddittoria e perplessa della motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4
c.p.c.; 7. violazione dell'art. 1965 c.c. in relazione agli artt. 1230 e 1231 c.c.; 8. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dal rapporto tra il contenuto precettivo della transazione ed i giudizi definiti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; 9. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. rappresentato dal contenuto del contratto di cessione del credito e dell'atto di notifica di tale cessione.
e hanno resistito, con un unico Controparte_1 Controparte_6 controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto, nonché svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo. Le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso sul rilievo che la sentenza impugnata fosse stata fondata su due, autonome, “rationes decidendi”; nonché l'inammissibilità del secondo, dell'ottavo e del nono motivo e l'infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Hanno altresì proposto ricorso incidentale, ipotizzando la violazione dell'art. 1282 c.c., nonché degli artt. 42, 55, 120, 201 legge fall. al fine di dimostrare l'impossibilità della decorrenza di interessi in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria in virtù della carenza dell'esigibilità del credito.
La società ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, del quale ha eccepito l'inammissibilità, sul rilievo che la sentenza di primo grado non aveva affrontato la questione oggetto del primo motivo di appello incidentale (e riproposta con il ricorso incidentale), nonché la sua totale infondatezza.
La Suprema Corte, con ordinanza nr. 30905/2023, resa in data 22.06.2023, ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, rigettando il primo e dichiarando inammissibili il secondo, il quinto,
l'ottavo e il nono, nonché assorbiti il sesto e il settimo e ha rigettato il ricorso incidentale. Per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di NO, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
pagina 6 di 15 In particolare, ha ritenuto fondata la doglianza circa la violazione del divieto di “nova” in appello ex art. 345 c.p.c. e quella relativa alla nullità della sentenza della Corte territoriale per aver fondato la sua decisione di accoglimento dell'appello incidentale su un'allegazione proposta per la prima volta in appello e in relazione ad un documento inammissibile in quanto prodotto solo in appello ovverosia la transazione del 2004.
Il giudizio di riassunzione ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte ex art. 392 c.p.c., deducendo: Parte_1
− la natura non novativa della transazione del 1997, poiché da questa non si desume la volontà delle parti stipulanti di estinguere le obbligazioni, “semmai di abbondare i giudizi promossi mediante una definizione bonaria che passava per i riconoscimenti dei rispettivi crediti”5;
− che la transazione del 1997 ha previsto reciproche concessioni, mediante rideterminazione degli importi a ciascuna dovuti;
in particolare, ha avuto ad oggetto la definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da IN per l'ammissione del proprio credito capitale al passivo della procedura, come correttamente rilevato dal Tribunale;
− che pertanto, né il giudizio di opposizione, né la relativa transazione potevano avere ad oggetto gli interessi fatti valere nel presente giudizio, ora in riassunzione;
− l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dal giudice di prime cure, in quanto sembrerebbe stato ricavato “decurtando man mano la sorte capitale del credito in base alle percentuali rimborsate dai riparti parziali”6. Invero, i criteri indicati, non espressamente contestati da controparte e ritenuti corretti dal giudice di primo grado, attengono al calcolo degli interessi legali maturati dal giorno di apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata (13 novembre 1991) fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale (16 dicembre 2014). In tal modo, il calcolo degli interessi legali su un capitale di euro
918.329,66 ammonterebbe a euro 921.613,01, in luogo della minor somma di euro 706.785,27 erroneamente indicata nella sentenza di primo grado.
Ha, quindi, concluso, chiedendo di accertare, in riforma della sentenza del Tribunale, la somma di euro
999.718,78 pari agli interessi maturati sino alla data di introduzione del presente giudizio di rinvio, oltre interessi legali, anche ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione della domanda sino al saldo e di condannare la al pagamento della predetta somma. Controparte_1 e nel proprio atto di riassunzione e Controparte_1 Controparte_6
nella memoria di costituzione depositata nel giudizio riassunto dalla controparte hanno dedotto:
− l'inesistenza del diritto agli “interessi endoprocedimentali” azionato dalla controparte fondato sull'accordo transattivo del 1997, in quanto quest'ultimo ha natura novativa e ha implicato l'estinzione delle precedenti obbligazioni, dando vita ad una nuova obbligazione trilaterale, scadenzando i rispettivi adempimenti in modo da realizzare una situazione di reciproca interdipendenza;
− l'intervenuta prescrizione del credito azionato, che è stata tempestivamente eccepita da in A.S. nell'intervento autonomo nella comparsa di intervento nel giudizio di primo CP_1
grado (cfr. pag. 20), stante il decorso del termine quinquennale, anche qualora si dovesse ammettere che gli interessi maturano durante la procedura di amministrazione straordinaria, non costituendo altresì atti di riconoscimento del debito, ovvero atti interruttivi, quelli dedotti da controparte.
Le odierne appellate hanno dunque chiesto, in via principale, di respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via incidentale, di annullare e comunque riformare la sentenza di primo grado e rigettare le domande avanzate dall'attrice, odierna appellante, poiché inammissibili, improponibili e infondate in quanto non provate o accertando l'inesistenza del diritto azionato o la sua estinzione a seguito della stipula delle transazioni;
in via incidentale, di accertare la qualità di interveniente principale autonomo ex art. 105 co. 1 c.p.c. in capo a Parte_2
e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dalla controparte con riferimento al
[...]
periodo antecedente al 24.06.2009; in via incidentale e in via subordinata, di calcolare gli interessi endoprocedimentali eventualmente dovuti in favore dell'appellante sulla sorte capitale di euro
918.329,66 con decorrenza dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre
2006), ovvero dal perfezionamento della transazione del 10 novembre 2004 o della transazione dell'8.07.1997.
All'udienza del 3.07.2024, la Corte ha riunito al presente procedimento il procedimento iscritto sub
RG. n. 374/2024 introdotto da parte appellata in riassunzione a seguito della medesima ordinanza di rinvio della Corte di cassazione.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante in riassunzione ha precisato che la pretesa creditoria sugli interessi ammonta complessivamente ad euro 1.024.287,30 computando anche gli interessi maturati pagina 8 di 15 sino al momento del deposito del predetto atto, producendo a tal fine apposito allegato contenente il calcolo totale degli interessi maturati.
Con la memoria di replica, le appellate in riassunzione hanno contestano il metodo di calcolo utilizzato dalla controparte, eccependo che “il dies a quo di maturazione del diritto agli interessi, da calcolarsi sulla sorte capitale di euro 918.329,66, deve ricondursi, in primo luogo, alla data di quantificazione del diritto ceduto, coincidente con il IV riparto del 20 novembre 2006”. In tal modo, l'importo degli interessi eventualmente da corrispondere in favore dell'appellante ammonterebbero ad euro
261.633,37” (v. doc.1 allegato).
In subordine, hanno chiesto che gli interessi endoprocedimentali vengano calcolati con decorrenza alla data dell'8 luglio 1997 (transazione) stante la sua portata novativa ed omnicomprensiva, ad estinzione di ogni pretesa precedente. L'importo da corrispondere così calcolato ammonterebbe ad euro
529.269,86, come da secondo prospetto allegato (v. doc. 2).
All'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione stante la sua tardività già dichiarata nel giudizio di primo grado.
Invero l'eccezione è stata avanzata dall'intervenuta (terza intervenuta), in Controparte_6 particolare, nelle conclusioni della comparsa di costituzione, in cui si legge “e, comunque, in quanto il diritto sarebbe comunque prescritto”; ed è stata, poi, compiutamente formulata nella memoria 183 co 6
n. 1 c.p.c.
Risulta, peraltro, pacifico che in A.S. si è costituita alla prima udienza di comparizione Controparte_1
(cfr. pag. 20 comparsa di costituzione nel presente giudizio: “la scrivente difesa intende insistere nella già proposta eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice, tempestivamente svolta dall'interveniente nella propria prima difesa utile, ovvero con la comparsa di intervento (pag. 20) prodotta in occasione della prima udienza del 24 febbraio 2014, e ribadita con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 9)”), sicché anche l'eccezione formulata nella comparsa di costituzione deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 268 co 2 c.p.c.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte che si è così espressa: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268,
pagina 9 di 15 comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”. (Cass. 20882/20187) “poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. 31939/2019).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi sospesi ex lege durante la procedura di amministrazione straordinaria avanzata dall'appellante in riassunzione, giova rilevare primariamente la formazione del giudicato sull'accoglimento della stessa. Invero, la Suprema Corte ha dichiarato non fondato il ricorso incidentale delle resistenti, ritenendo che gli interessi endoprocedimentali decorressero anche durante la procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società debitrice. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato: “Invero, come rammenta la società nel proprio controricorso al controricorso incidentale, sebbene manchino Parte_1 precedenti specifici con riferimento all'amministrazione straordinaria, questa Corte ha, ancora di recente, affermato, con riferimento al fallimento, che “l'art. 55 r.d. 267/42, là dove stabilisce che il corso degli interessi è sospeso nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dello stesso, rileva solo nei confronti della curatela ed ai soli effetti del concorso”, mentre “nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare “in bonis” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2014, n. 2608, non massimata sul punto). Del resto, già in passato si era affermato che il “principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato, per via del richiamo all'applicazione dell'art. 55
L.F. operato dall'art. 169, ha chiaramente una portata interna alla procedura concorsuale come si evince dal tenore letterale della norma in questione che dispone la sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, così escludendo che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti creditore-debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non
è (ancora) concorrente” (così in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 3 dicembre 1997, n. 12262, non massimata sul punto).” (pag. 22 e 23 Corte di Cassazione ord. n. 30905/2023). 7 In senso conforme Cass. n. 25798/2015; Cass. n. 11681/2014. pagina 10 di 15 Quanto, invece, alla natura non novativa della transazione del 1997 eccepita da parte appellante in riassunzione a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve condividersi la decisione del
Tribunale che ha così motivato:
“ * “l'oggetto” della proposta inviata risulta espressamente indicato nella missiva in “proposta di Co definizione stragiudiziale del contenzioso in essere tra in e Parte_3
Co in;
Parte_4
*il contenzioso cui si fa riferimento risulta inequivocabilmente indicato in atti (per quanto qui di interesse) nella opposizione allo stato passivo di proposta da FINCANTIERI, Controparte_1
opposizione che ovviamente non riguardava affatto gli interessi sospesi in corso di procedura;
* non vi è dubbio che al fine di raggiungere l'accordo transattivo auspicato FINCANTIERI avrebbe avuto titolo per rinunciare anche agli interessi nelle more sospesi ex lege e non suscettibili di ammissione al passivo così come potrebbe anche ipotizzarsi che fin dall'origine potesse avere un interesse in tal senso in AS quale controllante di (in ipotesi CP_1 Controparte_1 appunto di successivo ritorno in bonis di quest'ultima ancora in pendenza della procedura concorsuale della controllante) ma è di tutta evidenza che si sarebbe trattato in tal caso di un accordo “aggiuntivo” rispetto a quello relativo alla definizione del contenzioso già in essere tra le parti (come detto oggetto espresso della proposta formulata da FINCANTIERI) e che come tale avrebbe dovuto trovare puntuale manifestazione nel testo dell'accordo stipulato: al riguardo ci si deve tuttavia limitare a prendere atto che dalla documentazione versata in causa semplicemente non emerge alcun elemento di possibile riscontro di un tale assunto”.
Secondo le appellate, invece, la transazione 1997 non si configura come un accordo con il quale
Con IN, in e hanno semplicemente apportato modifiche CP_1 Controparte_1 quantitative o qualitative ai pregressi rapporti, come sostenuto da controparte, bensì “come un nuovo negozio complesso con il quale le parti abbiano voluto dare origine ad una nuova obbligazione trilaterale, scadenzando i rispettivi adempimenti in modo da realizzare una situazione di reciproca interdipendenza”. Pertanto, la natura novativa della transazione, in tesi, avrebbe implicato l'estinzione di ogni precedente fonte di obbligazione tra le parti, e la sua portata omnicomprensiva avrebbe comportato l'esclusione di qualsivoglia diritto agli interessi.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall'accordo transattivo del 1997 non emerge alcuna volontà delle parti di estinguere il precedente rapporto litigioso originatosi tra le appellate e la cedente IN e quindi di costituire una nuova obbligazione ex art. 1230 c.c.
pagina 11 di 15 Peraltro, lo stesso art. 1230 c.c., al secondo comma, precisa che “la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”; pertanto non solo non si rileva “in modo non equivoco” la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente, ma oltretutto emergono elementi che depongano a favore della volontà opposta, ovvero di regolamentare il rapporto litigioso originario al fine di ottenere il pagamento del credito fatto valere da IN nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui però non è stato incluso dalle parti il pagamento degli interessi oggetto del giudizio de quo.
Ciò posto, occorre a tal punto esaminare la domanda di condanna al pagamento degli interessi avanzata in via principale dall'appellante in riassunzione.
Orbene, in ordine al calcolo degli interessi e al dies a quo di decorrenza degli stessi, occorre, in primo luogo, richiamare quanto rilevato dal primo giudice. Invero, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi “per un importo complessivo di euro 706.785,27 quale stimato secondo i criteri di computo indicati dall'attore (e non espressamente contestati da controparte) qui ritenuti corretti”.
Sul punto, eccepisce l'erroneità di calcolo, affermando che l'importo Parte_1
corretto è pari complessivi euro 921.613,01 (maturati dal giorno di apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata 13.11.1991 - fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale 16.12.2014), in luogo della minor somma di euro 706.785,27 erroneamente indicata nella sentenza di primo grado (cfr. doc. D allegato all'appello); precisa, inoltre, che alla data di introduzione del presente giudizio di rinvio, la somma complessiva degli interessi maturati è pari ad euro 999.718,78 (cfr. allegato III al fascicolo di questa fase), nonché di euro
1.024.287,30 al momento del deposito dell'atto conclusivo, come da prospetto contabile che deposita.
Deduce, inoltre, che gli interessi dovuti decorrono dalla data in cui il credito è risultato certo, liquido ed esigibile (art. 1282 c.c.) ovverosia dal 13.11.1991 (apertura della procedura di amministrazione giudiziaria).
Per converso, e in A.S. sostengono che gli Controparte_1 Controparte_1
interessi decorrono dalla data di quantificazione del diritto ceduto (IV riparto del 20 novembre 2006) o dal 8.07.1997 (transazione)
Orbene, in ordine al dies a quo di decorrenza degli interessi richiesti, pare condivisibile la decisione del
Tribunale che, avendo fatto riferimento ai “criteri di computo indicati dall'attore (e non espressamente contestati da controparte) qui ritenuti corretti”, sembra aver riconosciuto il diritto al pagamento degli pagina 12 di 15 interessi dalla data di apertura della amministrazione giudiziaria avvenuta il 13.11.1991 e, quindi, dalla data in cui si è verificata la causa di sospensione del relativo decorso, poi venuta meno.
Pur tuttavia, deve rilevarsi l'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, come correttamente eccepito da parte appellante, in quanto non condurrebbe all'importo complessivo, così come statuito dal
Tribunale (euro 706.785,27), bensì alla maggior somma di euro 921.613,01.
Appurato ciò, il calcolo degli interessi effettuato da dal giorno di apertura Parte_1 della procedura di amministrazione straordinaria dell'odierna appellata 13.11.1991 fino alla data di integrale pagamento della sorte capitale 16.12.2014, così come documento in atti (cfr. doc. D allegato all'appello), deve ritenersi corretto.
Alla luce di ciò, la domanda dell'appellante in riassunzione deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito così precisati: si intende riconosciuto il credito per gli interessi sospesi ex lege in corso di procedura di Amministrazione Straordinaria originariamente vantato da IN e poi effettivamente ceduto a sulla somma di € 918.329,66 dal 13.11.1991 (apertura Controparte_7
della procedura di amministrazione giudiziaria) sino al 16 dicembre 2014 (data di esecuzione dell'ultimo riparto) ovverosia pari a € 921.613,01. Mentre gli ulteriori interessi che maturano dalla domanda giudiziale (25.06.2014) sino al saldo sono dovuti nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Ad avviso della Corte, pertanto, la pretesa creditoria avanzata da parte appellante in riassunzione va accolta nei limiti dell'importo riconosciuto di € 921.613,01, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda, proposta il 25.06.2014, sino al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio, si rammenta che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante in riassunzione deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e dei successivi gradi di giudizio, talché la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa
(Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio
2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in pagina 13 di 15 altro grado (Cass. 26921 del 2023; Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass.
10 settembre 2004, n. 18255).
Tanto premesso è da osservarsi come, nel caso di specie, ricorra, all'esito della disamina del complessivo esito della lite, una sostanziale soccombenza delle parti appellate.
La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per intero e sul valore del decisum:
quanto al primo grado, in complessivi euro 29.193,00 per compensi (euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi euro 18.511,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 14.005,00 per compensi (di cui euro 6.449,00 per la fase di studio, euro 4.238,00 per la fase introduttiva ed euro 3.318,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 18.511,00 per compensi (euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di NO n. 5848/2016, condanna
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento degli interessi per Controparte_1 Controparte_6
un importo complessivo di euro 921.613,01, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda, proposta il 25.06.2014, sino al saldo;
2) condanna e A.S., in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite che liquida, Parte_1
− quanto al primo grado, in complessivi euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.;
− quanto al secondo grado, in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali
(15%) e IVA e C.P.A., come per legge;
− quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 14.005,00 per compensi, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti;
pagina 14 di 15 − quanto alla presente fase di riassunzione, in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
Così deciso in NO, il 9.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 27.09.2012 IN ed stipulavano un contratto di cessione pro-soluto Parte_1 del credito che la prima vantava nei confronti di (v. nota 2 e doc. 4 attore) Controparte_1 2 In data 8.07.1997 IN e e stipulavano un accordo Controparte_1 Controparte_1 transattivo in base quale, per quanto interessa all'odierna controversia, Controparte_1 riconosceva crediti alla IN per £ 7.112.536.539 (euro 3.673.318,49) ammessi al passivo. 3 è stata sottoposto ad amministrazione straordinaria ex l. 95/79 (insieme con Controparte_1 la propria controllante con decreto ministeriale del 13.11.91. Controparte_1 pagina 4 di 15 5 Pag. 12 atto di citazione in riassunzione 6 Pag. 17 atto di citazione in riassunzione pagina 7 di 15