Sentenza 16 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2003, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 17358/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 19. 2. 2003 "CORTE SUPREMA CASS ZIONE oggetto: lavoro Егои 13376 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Giuseppe Ianniruberto Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor Paolo Stile Consigliere 5. Dottor Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER EL, elettivamente domiciliata in Roma in viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avvocato Carlo Izzo, rappresentata e difesa da- gli avvocati Antonio Scuotto e Mariano Ferrante, giusta de- lega a margine del ricorso;
do ultimo d'ufficio presso la Cancellerie dille Corte di cassecion contro 1'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 992 1 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giovanna Biondi e Pilerio Spadafora;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 21 giugno 2000, depositata il giorno 30 successivo, nu- mero 1962, r.g. 383/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Nola, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto Naziona- le della Previdenza Sociale e in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di ER EL diretta alla condanna dell'ente a corrisponderle la inden- nità di maternità prevista per le lavoratrici agricole, ri- levando che per il riconoscimento di tale qualifica non po- teva ritenersi sufficiente la sola iscrizione nei relativi elenchi, essendo invece necessario che l'interessato forni- sca la prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dello svolgimento di attività per alme- no 51 giorni per anno, onere al quale non si era nella spe- cie adempiuto. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla lavoratri- çe. 2 L'ence intimato si è costituito con sola procura. Motivi della decisione: Il ricorrente denuncia la erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito rilevando che, contrariamente a quanto dallo stesso ritenuto, prova sufficiente della sus- sistenza del rapporto di lavoro era costituita dalla certi- ficazione attestante la propria iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La censura è fondata. E invero, nelle controversie aventi come oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali pre- viste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determina- nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in unoto degli elenchi nominativi di cui al regio decreto 24 settem- bre 1940 numero 1949 e successive modificazioni e integra- zioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle presta- zioni lavorative, può spiegare efficacia probatoria riguar- do al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorati- senza tuttavia che tale certificazione integri una prova var legale (salvo che nei ristretti limiti di cui all'articolo 2700 del codice civile) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove con- trarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti prove- nienti dalla pubblica amministrazione, fruiscono del medesi- 3 mo regime probatorio applicabile agli elenchi), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrappo- sti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (per tutte, Cass., 20 marzo 2001, n. 3975). Orbene, nella concreta fattispecie, il tribunale ha inammis- sibilmente escluso la attribuibilità di un qualsiasi valore probatorio al certificato di cui sopra, mentre avrebbe dovu- to valutarlo in uno con eventuali elementi fattuali di segno contrario opposti dall'ente previdenziale, sicchè si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro Sutions giudice che si designa nella Corte d'appello di Napoli, che dovrà porre rimedio a una tale lacuna motivazionale e, all'esito, statuire anche sulle spese del giudizio di legit- timità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2003. Il consigliere estensore Il11 residente JANCELLIERE Depositate in Cancelleria 116 APR. 2003 ADA IMPOSTA DI BOLLO, DI Abggi. NEGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL/CANCELLIERE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533