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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4590/2025 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. COLLINA STEFANO C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COLLINA STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 01 del mese di Marzo dell'anno 2014 in BOLOGNA
(BO) con atto del comune di BOLOGNA N. 10 P. 2 S. A anno 2014; dall'unione non sono nati figli;
venuta meno l'affectio coniugale, le parti con ricorso congiunto hanno chiesto di separarsi alle condizioni ivi concordemente formulate, ribadendo con le note scritte depositate per l'udienza del
22.7.2025 l'impossibilità di riconciliazione. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra Nato il 30/06/1984 a FAENZA (RA) Parte_2
E Nata il 10/01/1975 a BOLOGNA (BO) che hanno contratto matrimonio Parte_3 il giorno 01 del mese di Marzo dell'anno 2014 in BOLOGNA (BO) con atto del comune di BOLOGNA
N. 10 P. 2 S. A anno 2014; dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
2 – rinvia con separata ordinanza il presente giudizio avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4590/2025 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. COLLINA STEFANO C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COLLINA STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 01 del mese di Marzo dell'anno 2014 in BOLOGNA
(BO) con atto del comune di BOLOGNA N. 10 P. 2 S. A anno 2014; dall'unione non sono nati figli;
venuta meno l'affectio coniugale, le parti con ricorso congiunto hanno chiesto di separarsi alle condizioni ivi concordemente formulate, ribadendo con le note scritte depositate per l'udienza del
22.7.2025 l'impossibilità di riconciliazione. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra Nato il 30/06/1984 a FAENZA (RA) Parte_2
E Nata il 10/01/1975 a BOLOGNA (BO) che hanno contratto matrimonio Parte_3 il giorno 01 del mese di Marzo dell'anno 2014 in BOLOGNA (BO) con atto del comune di BOLOGNA
N. 10 P. 2 S. A anno 2014; dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
2 – rinvia con separata ordinanza il presente giudizio avanti al Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2