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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9056/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/08/2024 da e , entrambi con il proc. e dom. avv. Parte_1 Parte_2
FRAUSIN SAMANTHA, avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/06/2005 in CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) al n. 8, Parte 2, Serie A dell'anno 2005;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 13/08/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 477/2024 del 18/12/2024, depositata in data 27/12/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 10/09/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 477/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 18/12/2024 – Sentenza n. 477/2024 del
18/12/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (l'11/03/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e (il 30/04/2008), minorenne;
Per_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD) il 11/06/2005 tra , nata a [...] il Parte_1
01/08/1979, e , nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni: 1) prende atto che entrambi i figli dei ricorrenti rimarranno residenti presso l'abitazione della madre, che la stessa ha acquistato dopo la vendita dell'immobile all'epoca adibito a residenza familiare;
dispone che il figlio minore sarà quindi collocato presso la Per_2
madre ; Parte_1
2) dispone che il padre potrà trascorrere del tempo con il figlio minore secondo quanto previsto nel piano genitoriale sottoscritto da entrambe le parti e allegato al ricorso introduttivo, cui le parti rinviano, con ampia possibilità di modifica dello stesso in base alle attività scolastiche e ricreative del figlio;
3) dispone che il padre provvederà al mantenimento dei figli come segue: direttamente con riguardo la figlia maggiorenne provvedendo ad ogni necessità economica;
quanto al figlio minore, mediante versamento mensile in favore della madre, sul conto corrente a lei intestato ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, della somma di euro 350,00, oltre al
100% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Udine;
quanto all'assegno unico per i figli, dà atto che lo stesso, su accordo delle parti, verrà percepito interamente dalla madre;
4) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9056/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/08/2024 da e , entrambi con il proc. e dom. avv. Parte_1 Parte_2
FRAUSIN SAMANTHA, avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/06/2005 in CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) al n. 8, Parte 2, Serie A dell'anno 2005;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 13/08/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 477/2024 del 18/12/2024, depositata in data 27/12/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 10/09/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 477/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 18/12/2024 – Sentenza n. 477/2024 del
18/12/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (l'11/03/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e (il 30/04/2008), minorenne;
Per_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD) il 11/06/2005 tra , nata a [...] il Parte_1
01/08/1979, e , nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni: 1) prende atto che entrambi i figli dei ricorrenti rimarranno residenti presso l'abitazione della madre, che la stessa ha acquistato dopo la vendita dell'immobile all'epoca adibito a residenza familiare;
dispone che il figlio minore sarà quindi collocato presso la Per_2
madre ; Parte_1
2) dispone che il padre potrà trascorrere del tempo con il figlio minore secondo quanto previsto nel piano genitoriale sottoscritto da entrambe le parti e allegato al ricorso introduttivo, cui le parti rinviano, con ampia possibilità di modifica dello stesso in base alle attività scolastiche e ricreative del figlio;
3) dispone che il padre provvederà al mantenimento dei figli come segue: direttamente con riguardo la figlia maggiorenne provvedendo ad ogni necessità economica;
quanto al figlio minore, mediante versamento mensile in favore della madre, sul conto corrente a lei intestato ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, della somma di euro 350,00, oltre al
100% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Udine;
quanto all'assegno unico per i figli, dà atto che lo stesso, su accordo delle parti, verrà percepito interamente dalla madre;
4) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini