Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2001 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Nancy Rapisarda come Parte_1
da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere presentato in data 04/05/2023 domanda di pensione di vecchiaia nella gestione Lavoratori Dipendenti
e nel fondo FPLD con requisito ridotto d'età (Riferimento domanda n.2038962000220) ha esposto:
- che in data 29/06/2023 l' comunicava all'odierno esponente la reiezione Controparte_2
della citata domanda sulla scorta della seguente motivazione: “ Lei non è stato riconosciuto
- di avere inoltrato in data 19/9/23 ricorso amministrativo e che , con lettera del CP_3
13/11/2023, comunicava il non accoglimento del ricorso da parte del Comitato Provinciale;
- che, infatti, a seguito della visita del 19/10/2023, ha ritenuto il ricorrente “non invalido”; CP_3
- che tale giudizio doveva considerarsi errato in quanto lo stato clinico del ricorrente era talmente grave da determinare la sussistenza del requisito sanitario (pari o superiore all'80%) legittimante la richiesta della pensione di vecchiaia anticipata;
- che, invero, il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale, disturbo dell'adattamento con ansia, depressione, discopatie multiple, spondioartrosi diffusa, diabete mellito di tipo 2, esiti di frattura malleolo peroneale, obesità, esiti di intervento di mini bypass, deficit ventilatorio, gastropatia...”, un complesso patologico, non valutato correttamente dagli
Uffici sanitari dell'Istituto, che determina una permanente riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali e lo rende invalido in misura pari/superiore all'80%, come si evince dalla documentazione medica allegata;
- che, a seguito di procedimento giudiziario davanti al Tribunale di Catania, il sig. è Parte_1
stato riconosciuto invalido civile nella misura del 82%.
Sulla scorta di tutto quanto argomentato in ricorso ha concluso chiedendo “ Dichiarare che parte ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04/05/2023 o da quell'altra che sarà CP_ determinata in corso causa;
- Condannare l' a corrispondere la predetta pensione, oltre interessi CP_ legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare l' al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratore anticipante”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso CP_3
e, in particolare, ha ribadito l' insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Tanto premesso ha concluso chiedendo “ PRELIMINARMENTE: dichiarare inammissibile la domanda previa verifica del compimento dei termini decadenziali di cui all'art.4 del d.l. n°384/1992, conv. in legge n°438/1992. NEL MERITO: In via principale: -dichiarare, in difetto di prova, da fornirsi ex adverso, che all'atto della proposizione della domanda amministrativa, controparte non aveva i requisiti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e pertanto rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
-ritenere e dichiarare che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art.1,co.8, D.L.vo n°503/1992 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza richiesta e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande. In subordine, fissare la decorrenza della pensione, nonché degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui sia perfezionato l'accertamento giudiziale sopra atti, fatti, qualità e stati soggettivi di parte ricorrente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 111/2011. Condannare parte ricorrente alle spese e competenze del giudizio, comprese quelle di ctu.”.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 21 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione
(art. 2 d. lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente
(come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico è stata allegata dalla stessa parte attrice ( cfr estratto contributivo in atti) e non ha costituito motivazione del rigetto della domanda in sede amministrativa, mentre è stata contestata da solo nel presente giudizio. CP_3
Invero, non sussistendo dubbio sul requisito anagrafico, dall'estratto contributivo versato in atti dal ricorrente anche il requisito contributivo può dirsi sussistente al momento della domanda amministrativa.
Si è reso, pertanto, necessario verificare l' eventuale sussistenza del solo stato invalidante per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs. La CTU medico-legale, espletata al fine di accertare se, alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini fosse o meno ridotta in modo permanente in misura non inferiore all'80% secondo i criteri di cui all'art. 1 L. 222/1984, ha accertato la sussistenza di tali requisiti con decorrenza dal mese di settembre 2022 .
Nel giungere a tale conclusione il nominato consulente ha così argomentato : “ In base alle risultanze desunte dall'attenta disamina della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'esame clinico e medico-legale effettuato in persona di
[...]
, di anni 65, è possibile affermare che il ricorrente risulta affetto da: Diabete mellito Parte_1
in trattamento misto e cardiopatia inquadrabile in II classe NYHA in soggetto ipoacusico con poliartropatia e disturbo dell'adattamento a componente ansiosa. La valutazione percentualistica di quanto oggi diagnosticato viene effettuata secondo le indicazioni contenute nelle Tabelle di cui al
D.M.S.
5.02.1992 ove al diabete in trattamento insulinico [“DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON
COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
MEDIOGRADO (CLASSE III)” (codice 9309)”, è possibile attribuire una percentuale pari al 41%
(quarantuno%).Nella costituzione del quadro invalidante rientra altresì la cardiopatia inquadrabile inII classe NYHA[“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA (II CLASSE NYHA)” (codice 6442)] valutabile nella misura del 41%
(quarantuno%).Vanno inoltre tenute in considerazione la poliartropatia [in analogia con
“ANCHILOSI ID AR ” (codice 7010)] valutabile nella misura del 40% (quaranta%) edil disturbo dell'adattamento a componente ansiosa [“SINDROME DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA LIEVE (codice 2204)”] valutabile nella misura del 10% (dieci%). La valutazione complessiva delle infermità riscontrate nel periziando, a mente il citato decreto del Ministero della
Salute del 05.02.92, e le menomazioni ad esse conseguenti concorrono alla costituzione di un complesso invalidante che rende il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale 82%.
Tenendo a mente le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, a decorso involutivo in peius, la documentazione agli atti e quanto obiettivato in corso di codesta visita medico legale, è possibile affermare che tale stato menomante ha un'incidenza funzionale sovrapponibile a quanto già rilevato in occasione della precedente visita medico legale esperita in seno al ricorso in ATP (R.G.
8161/2022). Per quanto appena rappresentato, in ordine alla decorrenza, ritengo che il relativo stato invalidante sia da far risalire al mese di settembre 2022”. Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Va, comunque, riconosciuta fondatezza al rilievo mosso da in ordine all'applicabilità, nella CP_3 materia in esame, ai fini della decorrenza, del principio della cd. “finestra mobile”.
Tale meccanismo effettivamente si applica anche alle ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr: Cass. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019,
32591/2018, 29191/2018).
Tanto sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018).
Ne discende che deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia CP_3 anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) , sicchè il diritto alla concreta erogazione della prestazione sussiste al maturare della prima “finestra” che sia resa utile, nel rispetto della predetta normativa di legge, a far data dalla domanda amministrativa.
Spetta poi la maggior somma tra agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 tenuto conto della decorrenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico di . CP_3
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accerta e dichiara che è soggetto invalido all'82% ed in Parte_1
possesso dei requisiti per godere della pensione di vecchiaia anticipata a far data dal mese di settembre
2022 ; Per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione di CP_3 vecchiaia anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati tenuto conto della decorrenza e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 1863,50 CP_3
oltre spese generali oneri e accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_3
Catania, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso