Sentenza 29 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 31 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02634/2025REG.PROV.COLL.
N. 03129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2024, proposto da De TI UR e BR PI, dichiaratisi già soci della società semplice agricola ST, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonio Prade, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, sito in Roma, via Tagliamento n. 14;
contro
AV e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, sito in Roma, via Alberico II n.33;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 1005 del 2024 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AV-Agenzia Veneta per i pagamenti e della Regione Veneto;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. PE La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, per le parti, gli avvocati Gabriele Pafundi e Gaia Stivali, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Antonella Cusin;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti che hanno condotto al ricorso in revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1005 del 2024 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.) e per la conferma – previo rigetto dell’appello, in via rescissoria – della sentenza T.a.r. per il Veneto, sez. III, n. 1144 del 2021, possono essere così compendiati.
A) quanto alla vicenda procedimentale ricostruita in prime cure, al ricorso e alla sentenza di primo grado :
1.1.- La Società semplice agricola De TI, esercente attività di allevamento di bovini in Canale D’Agordo (Belluno), presentava ad AV le domande per i premi PAC (Politica Agricola Comunitaria), previsti dai Regolamenti n. 73/2009/CE e n. 1698/2005/CE.
1.2.- In data 4 marzo 2015 perveniva ad AV il verbale di contestazione, redatto nei confronti della predetta società, alla quale era contestata una non veritiera consistenza di terreni al fine di procurare a sé un ingiusto profitto consistente nella concessione di ingenti somme.
1.3.- Il 12 settembre 2017 AV decretava la parziale decadenza della società dai benefici ottenuti.
1.4.- All’esito dell’impugnazione proposta in prime cure dalla società, il T.a.r. per il Veneto, sez. III, con sentenza n. 1144 del 2021, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso « per le ragioni e nei limiti » nella stessa sentenza esplicitati. Argomentava il T.a.r. nel senso che: « dalla documentazione in atti, ma ancor prima dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, emerge, in primo luogo, come, al momento dell’adozione del provvedimento medesimo, non vi fossero elementi di prova sufficienti a far ritenere comprovata l’esistenza del titolo di conduzione, da parte della società ricorrente, relativi a tutti i terreni oggetto di causa, poiché, a fronte dell’asserzione dell’avvenuta stipula di alcuni contratti verbali tra quest’ultima e i proprietari degli stessi, non risultano agli atti degli accertamenti giudiziali, non solo passati in giudicato, ma quantomeno sufficientemente pregnanti al fine di escludere un provvedimento di decadenza, né emergono elementi probatori sufficientemente univoci per ritenere, comunque, sulla scorta di una valutazione autonoma da parte della P.a., esistenti i titoli di conduzione affermati.
Per contro, non emergono nemmeno elementi documentali dai quali evincere, in modo completo, preciso e puntuale, la prova di un dissenso/opposizione espresso “formalmente” da parte di tutti i proprietari/titolari dei terreni dichiarati da parte ricorrente, considerato, peraltro, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1922 del 2015, all’opposizione/dissenso richiesto dalla norma medesima non è assimilabile la mera declaratoria di assenza di contratto, ma occorre, per le ragioni sopra esposte, una manifestazione esplicita e chiara in senso oppositivo, di tutti i singoli proprietari, alla conduzione “di fatto” dei terreni da parte dell’impresa agricola.
A fronte di quanto sopra, pertanto, AV avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, d.m. 2015, ovvero avrebbe dovuto comunicare ai proprietari, anche mediante l’utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione; decorso tale termine senza che fossero pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati avrebbero dovuto essere considerati legittimamente richiesti e/o erogati; qualora, almeno uno degli aventi diritto avesse manifestato espressamente l’assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si sarebbe concluso.
In caso di opposizione espressamente formulata, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 5, in forza del quale, ove nell’ambito dei controlli che precedono si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie.
Poiché, quindi, non risulta provato documentalmente, in modo puntuale e analitico, che AV si sia conformata al dettato dell’art. 9, d.m. 1922 del 2015, che precede, con conseguente vizio istruttorio, il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la riedizione del potere da parte di AV al seguito del completamento dell’istruttoria nei termini delineati ».
B) quanto al giudizio e alla sentenza d’appello .
1.6.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello AV, la quale faceva valere plurime doglianze. L’appello veniva accolto con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1005 del 2024 la quale, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso di prime cure. La decisione del Consiglio di Stato era, per quanto qui di interesse, così motivata (§6.2.):
- l’art. 9 d.m. 20 marzo 2015 (recante « Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 », oggi abrogato), « non aveva lo scopo di favorire i beneficiari dei finanziamenti se non nei limitati casi in cui fosse difficile dimostrare l’esistenza di un contratto ma non vi fosse una illegittima apprensione del bene: diversamente nessun favor poteva riconoscersi in caso di abusiva occupazione dei terreni altrui. Il percorso era suggerito al fine di facilitare i controlli ma non a pena di invalidità del procedimento cosicché gli Organismi pagatori avrebbero potuto acquisire aliunde l’informazione sul mancato consenso .
Dalla documentazione acquisita al giudizio risulta che l’PA aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria. È stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni (che si possono dare per trascritte) di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »;
- « Come ribadito da Cons. Stato, sez. I, n. 1847/2021, cit., titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale “coltivazione” sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario »;
- « Nella specie, non può affermarsi che PA non avesse acquisito le prove necessarie visto che l’Agenzia aveva svolto una compiuta istruttoria alla non esistenza di atti di assenso dei proprietari. I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte. Contrariamente a quanto affermato dal Tar, non era pertanto necessario che il dissenso venisse espresso formalmente visto che nel caso in esame trova applicazione il comma 4, del citato art. 9, per il quale il procedimento di contraddittorio provocato dall’Amministrazione non trova applicazione “qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell’ambito delle verifiche condotte da organismi di controllo. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie”. I formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della G.d.F., nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola, con ciò rendendo superfluo il procedimento di provocatio ad opponendum previsto dalla disposizione richiamata dal Tar. La mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi contenendo la disposizione solo un meccanismo semplificato di verifica del possesso dei titoli mediante presunzione juris tantum della loro conduzione tuttavia destinata sempre a cadere in caso di accertamenti specificamente condotti che acclarino una realtà diversa, quali ad esempio quelli svolti dalla polizia giudiziaria richiamati dallo stesso provvedimento impugnato ».
2.- Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, i signori De TI UR e BR PI, dichiatisi già soci della soc. semplice agricla ST «sciolta, senza messa in liquidazione, in data 30.11.2020 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.12.2020», hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1005 del 2024, in ragione della (asserita, in via rescindente) sussistenza di un doppio errore revocatorio:
a) quanto al profilo rescindente :
1) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art. 395, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti che:
- sussisterebbe la prova che la società ST, in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati;
- AV non avrebbe dimostrato l’inesistenza del titolo per tutti i terreni identificati nel provvedimento di decadenza originariamente impugnato dalla società AS MA ed annullato dal T.a.r., essendosi limitata a dimettere nel giudizio di primo grado alcune dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza;
- soltanto n. 4 dei n. 19 verbali di sommarie informazioni avrebbero recato dichiarazioni di contenuto negativo circa la sussistenza di un titolo di conduzione, con la precisazione di aver restituito l’assegno oppure la somam incassata sicché soltanto n. 7 particelle delle n. 76 contestate con il decreto AV sarebbero state condotte dalla soc. ST in assenza di titolo « secondo quanto emerge dalle dichiarazioni nr. 4, 8, 10 2 e 12 costituenti parte integrante dell’anzidetto documento nr.9 dimesso da AV nel giudizio di primo grado »;
- tutte le particelle riportate a pag. 4/8 del decreto di parziale decadenza del 12 settembre 2017 sarebbero state tutte nella disponibilità della società in forza di un valido titolo secondo quanto risulterebbe: « 1. dal contratto di affitto allegato alla dichiarazione nr.9, costituente parte integrante del citato doc. nr.9 dimesso da AV nel giudizio di primo grado, ora doc. nr.8; 2. dai contratti verbali stipulati per ammissione dei sig.ri PE OR e De TT TT (punto l più sopra articolato); 3. dalle dichiarazioni del sig. AM PE, allegate alle memorie dimesse dalla società ST nel giudizio di primo grado al documento nr.3, ora doc. nr.4; 4. dal contratto costituente l’Allegato 1.1.2 della memoria di cui al punto precedente; 5. dai contratti verbali di affitto intervenuti con i proprietari ed avente ad oggetto le particelle, successivamente registrati, in data 3.11.2011 al nr.2886 serie 3°, ai sensi dell’art.17, comma 3-bis del D.P.R. nr.131 del 1986 e s.m.i., (documento nr.10 dimesso da AV nel giudizio di primo che si allega quale doc. nr.10) che consente di assolvere all’obbligo della registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentando, entro il mese di febbraio di ogni anno, una denuncia annuale relativa ai contratti posti in essere nell’anno precedente ».
Le residue particelle avrebbero, anch’esse, una fonte concessoria.
In altre parole, emergerebbe l’erroneità – in fatto – delle affermazioni contenute nell’impugnata sentenza d’appello allorché essa ha dato conto che: a) « la società ST aveva legittimamente condotto i fondi riportati nelle domande presentate ad AV » ; b) « la conduzione dei fondi riportati nel decreto AV originariamente impugnato dalla allora ricorrente ST era fondata su titoli legittimi, costituiti da contratti di affitto in parte stipulati verbalmente e, per un’altra parte, per iscritto ».
Le richiamate dichiarazioni negative e gli otto mappali ivi indicati, così come la loro superficie (pari a poco più di 15 ettari), costituirebbero un valore esiguo e quindi insignificante a fronte del numero complessivo delle particelle condotte in forza di un valido titolo e della loro superficie, pari ad oltre 189 ettari;
- ne discenderebbe quale logico e necessario corollario che le dichiarazioni evocate nella gravata sentenza risulterebbero di per sé inidonee e/o insufficienti a provare il dissenso e a ritenere che non fosse necessario procedere secondo la previsione di cui all’art.9, commi 2 e 3, d.m. 15 marzo 2015.
Gli errori in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato avrebbero condotto alle seguenti afermaizoni: « i. l’Agenzia aveva svolto una compiuta istruttoria alla non esistenza di atti di assenso dei proprietari”; ii.“I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano n realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte”; iii.“Contrariamente a quanto affermato dal Tar, non era pertanto necessario che il dissenso venisse espresso formalmente visto che nel caso in esame trova applicazione il comma 4, del citato art.9, per il quale il procedimento di contraddittorio provocato dall’Amministrazione non trova applicazione “4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie” »;
2) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art.395, comma 1, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti l’erroneità dell’affermazione secondo cui « 6.3.4. Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ». Ciò sul rilievo che, contrariamente a quanto riportato nella decisione di appello, la società avrebbe dedotto, con il ricorso introduttivo di prime cure, che: a) « L’importanza della gestione delle aree marginali è confermata anche dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.” Che all’art. 12 recita “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”. Retroattività della norma sanzionatoria più favorevole, art. 2 punto 2, Reg. CE Euratom 2988/1995 “2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose »; b) «l a normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane, indipendentemente dal titolo di conduzione. La ditta ST utilizzando mediante attività di pascolamento un’area a rischio di abbandono ha rispettato i dettami dei regolamenti comunitari, norme e regolamenti in materia. Eventuali contestazioni possono essere evidenziati in merito alla formalizzazione dell’atto rilasciato dall’amministrazione pubblica che non può inficiare la buona fede dell’azienda agricola ST »;
- tali « censure » sarebbero state riproposte nella memoria del 5 dicembre 2023 versata nel giudizio di primo grado, ove sarebbe stato dedotto che: a) «In sostanza la disciplina in esame promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane, indipendentemente dal titolo di conduzione. Nella disponibilità dei terreni utilizzati dalla ditta AS MA (ndr.: ST) oggetto di contestazione sono oggetto di emissione ed incasso di assegni bancari corrispondenti al corrispettivo del canone di affitto, così come analiticamente richiamati ed allegati nei motivi che precedono»; b) « nessuna verifica in loco è stata svolta per accertare se effettivamente i fondi fossero adibiti a pascolo, né quale fosse la loro estensione e chi ne fosse il fruitore reale” mente “tutte le indagini relative all’effettiva fruizione – rilevanti, nel procedimento integrato, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione penale - sono consistite esclusivamente nella raccolta dei documenti comprovanti la sussistenza dei titoli (contratti di comodato) legittimanti le disponibilità dei terreni »;
- non potrebbe ravvisarsi una reiezione implicita della censura;
b) quanto al profilo rescissorio :
- le dichiarazioni non costituirebbero « numerose dichiarazioni » e non proverebbero che « I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- le dichiarazioni non proverebbero nemmeno che sia stata espressa formale opposizione alla conduzione.
3.- I ricorrenti hanno, altresì, avanzato istanza istruttoria volta ad acquisire: a) la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal G.I.P. nel procedimento penale e, in particolare, delle integrazioni di data 28.6.2019 e 27.11.2019 e dei relativi allegati, nelle parti specificatamente riguardanti la società AS MA; b) la sentenza n.94/2020, pronunciata dal GIP del Tribunale di Belluno.
4.- Si è costituita in giudizio, con atto di stile, la Regione Veneto.
5.1.- Si è, altresì, costituita in giudizio AV la quale ha contrastato le pretese di parte ricorrente così articolando, in sintesi, le proprie difese nel senso dell’inammissibilità del ricorso in revocazione:
- all’esito dell’istruttoria di AV anche direttamente nei confronti dei proprietari con richiesta di chiarimenti, sarebbe emerso che le dichiarazioni di questi ultimi avevano confermato che era stata negata la concessione dei terreni alla azienda ST (al netto alcuni proprietari che avrebbero ammesso la concessione ma solo a partire da una determinata data);
- sarebbero stato irregolarmente dichiarati a fascicolo (in quanto privi di valido titolo di conduzione), una serie di terreni, ciò che avrebbe comportato la non ammissibilità della domanda;
- sarebbe risultata, per alcuni terreni, la mancanza in assoluto di un titolo di conduzione, per altri l’esistenza di un titolo ma a far data da momento successivo a quello utile ai fini del riconoscimento del contributo;
- dopo la comunicazione alla ricorrente di avvio del procedimento di decadenza parziale, l’azienda agricola avrebbe tentato di dimostrare l’esistenza di accordi con parte dei proprietari dei terreni contestati attraverso: a) un verbale contenente la dichiarazione di tale Sig. AM PE, escusso nell'ambito di indagini difensive condotte dai legali della ditta: il AM, in qualità di pastore operante in zona Montagna di ST nel triennio 2010-2013,non proprietario dei terreni, aveva dichiarato di avere concesso al Sig. De TI, verso la fine di aprile 2011, una serie di terreni siti in zona, che sarebbero stati a lui concessi dai proprietari, sostenendo che nessuno dei proprietari medesimi aveva mai contestato alcunché e che anzi alcuni di essi avevano riferito di aver ricevuto il pagamento del canone dallo stesso De TI UR; b) due contratti di affitto con il quale una serie di « proprietari dei prati siti sulla Montagna di ST intendono dare in affitto i propri terreni ad uso pascolo per il triennio 2010-2013 al Sig. AM PE »; c)una serie di copie di assegni in favore di vari proprietari.
Ad avviso di AV tale documentazione non avrebbe potuto essere considerata poiché: a) i contratti in favore del Sig. AM PE non avevano individuato i terreni oggetto di concessione, mancando inoltre l’indicazione dei nomi di molti proprietari, solo genericamente rappresentati come « eredi di... »; mancavano inoltre alcune sottoscrizioni ed i contratti non erano neppure stati registrati, non essendo quindi agli stessi attribuibile data certa; b) l'eventuale disponibilità in favore del De TI non avrebbe coperto comunque l'anno 2010 (il Sig. AM aveva infatti dichiarato di aver concesso i terreni verso la fine di aprile 2011); c) a fronte delle affermazioni del AM i legittimi proprietari dei terreni avevano dichiarato di non averne mai concesso ad alcuno l’uso. I terreni peraltro risultavano o essere incolti da anni o sfalciati dagli stessi proprietari o utilizzati da soggetti diversi dalla società ST.
In ragione delle circostanze appena dette AV aveva emesso ordinanza ingiunzione n. 1/2020 per violazione della legge n. 898 del 1986, nei confronti del sig. De TI UR e della coobbligata società semplice agricola ST, la quale sarebbe stata impugnata avanti il Tribunale di Belluno con giudizio definito con sentenza del n. 258/22 di rigetto del ricorso dell’azienda, con giudizio d’appello pendente dinanzi la Corte d’appello di Venezia;
- sarebbero state introdotte, con il ricorso in revocazione, domande volte a far rivedere, inammissibilmente, i canoni ermeneutici sulla base dei quali la controversia è stata risolta attraverso una propria (di parte ricorrente) interpretazione dell’art. 9 del D.M. 1922 del 2015 ed a sostenere il preteso principio di diritto della non necessità di un titolo legittimante la conduzione dei terreni ai fini dell’accesso al contributo, il tutto senza peraltro riproporre neppure tempestivamente le censure assorbite in primo grado:
- AV avrebbe provveduto al ricalcolo dei premi erogati alla ditta e la questione della deliberazione del Comune di Canale d’Agordo sarebbe stata ritenuta irrilevante;
- non avrebbe potuto ipotizzarsi un titolo di conduzione valido per i mappali oggetto di dichiarazioni negative;
- inconferente sarebbe il richiamo che sarebbe stato fatto da controparte, a pag. 11 del ricorso introduttivo, al d.l. n. 91 del 2014 al fine di dimostrare che in quella sede sarebbe stata sollevata la questione della effettività dell’attività, in realtà non riprodotta in specifico ed espresso motivo di gravame tempestivamente riproposto in grado di appello (la norma sarebbe stata « richiamata in appello solo in sede di memoria di replica a seguito del riferimento, per la prima volta, alla sentenza della Cassazione del dicembre 2023 »);
- la sentenza impugnata si sarebbe espressa anche sulla pretesa applicazione della sola occupazione dei terreni ritenendola non idonea a realizzare il presupposto di legge per il riconoscimento del contributo (segnatamente: « nessun favor poteva riconoscersi in caso di abusiva occupazione dei terreni altrui […] come ribadito da Cons. Stato, sez. I, n. 1847/2021, cit., titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale "coltivazione" sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario »;
- l’art. 9 d.m. 20 marzo 2015, non avrebbe previsto una deroga ai principi sopra riportati, ma avrebbe semplicemente introdotto una semplificazione nell’accertamento del titolo di detenzione indicato nelle domande, peraltro ribadendo che in ogni caso la mancata opposizione nei termini, qualora si fosse seguita la procedura suggerita, non valeva comunque « al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione »;
- per accedere ai contributi di cui trattasi il diritto interno avrebbe imposto, ai beneficiari, tra l’altro: a) di dichiarare in domanda la disponibilità dei terreni per cui si chiedeva il contributo; b) di allegare, a prova di tale disponibilità, valido titolo di conduzione, da inserirsi a fascicolo aziendale della ditta;
- la dichiarazione non veritiera comporterebbe che i terreni oggetto della medesima siano considerati non in disponibilità di chi richieda i contributi, con le conseguenze previste dalla normativa comunitaria;
- diversamente da quanto assunto dalla controparte, sarebbe stata accertata la presenza di contestazioni da parte dei legittimi proprietari dei terreni circa la messa a disposizione degli stessi;
- nel fascicolo processuale non esisterebbe documentazione attestante la sussistenza di contratti sottoscritti con la società ricorrente e la documentazione prodotta in tutti i fascicoli, tardivamente in primo grado, sarebbe stata considerata inammissibile dal T.a.r. con statuizione di prime cure passata in giudicato;
5.2.- AV ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza istruttoria.
6.- All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso in revocazione, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
8.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato.
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – come affermato da questa Corte, in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991).
[…] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo , la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
8.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost. n. 36 del 1991).
8.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
8.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
8.5.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
8.6.- In particolare, l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
8.7.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
8.8.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
9.- Così ricostruito, sul versante processuale, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie parte ricorrente ha sostanzialmente censurato, veicolandola attraverso asseriti elementi « in fatto » ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., l’erronea valutazione degli elementi volti a dimostrare che la società Giau, in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati (e, per converso, l’erronea mancata considerazione dell’assenza di prova, da offrirsi da parte di AV, dell’inesistenza dei titoli per i terreni oggetto del provvedimento impugnato). Sotto altro profilo ha censurato statuizione di inammissibilità delle doglianze poiché proposte per la prima volta in grado di appello (c.d. « nova »).
9.1.- Siffatti errori dedotti dalla parte privata ricorrente non sussistono.
9.2.- Deve esser ricordato che con l’impugnata sentenza il Consiglio di Stato ha dato atto che AV aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria e che: a) « è stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »; b) « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni […] di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »; c) « terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione »; d) non era « necessario che il dissenso venisse espresso formalmente »; e) i formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della Guardia di finanza « nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola »; f) la « mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi ».
Ora, è del tutto evidente che il Consiglio di Stato ha operato una valutazione globale, complessiva ed esplicita degli elementi documentali che hanno condotto all’esclusione della sussistenza di titoli (e, dunque della relativa prova , a carico dell’appellante) alla legittima conduzione dei terreni di cui trattasi, in modo compiuto e senza omissioni o travisamenti in fatto: una siffatta censura è, pertanto, da ricondursi al merito della decisione e non si colloca nell’alveo delle ipotesi di errore di fatto revocatorio previste dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
D’altronde, parte ricorrente tenta qui di rimettere in discussioni le valutazioni operate dal giudice d’appello (ravvisandosi negli elementi allegati un inammissibile tentativo di una riconsiderazione della loro portata), per un verso, senza prospettare elementi in fatto concretamente idonei a dar conto dell’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato e, per altro verso, offrendo una lettura giuridica e interpretativa della valutazione del materiale offerto diversa da quella seguita dal giudice d’appello. Ciò che si rivela inammissibile, dovendosi ricordare la distinzione tra errore di fatto « revocatorio » ed errore di diritto e che quest’ultimo non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018). Le argomentazioni giuridiche non costituiscono « fatti » ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ., sez. trib., 22 marzo 2005, n. 6198).
E’ stato ampiamente ribadito dalla giurisprudenza che la revocazione non può trasformarsi in un mezzo di riesame del convincimento del giudice circa la rilevanza, l’attendibilità o l’interpretazione del materiale probatorio, essendo essa esperibile unicamente in presenza di un errore obiettivamente e immediatamente percepibile, che si risolva nella falsa percezione della realtà processuale, e non nel difetto di apprezzamento di fatti comunque scrutinati nel giudizio. Elementi che, nel caso di specie, non è dato rinvenire, in una complessiva configurazione della vicenda in cui, del resto, nessun ulteriore elemento il fascicolo di merito presentava circa la legittima conduzione dei terreni di cui trattasi.
In altre parole, per un verso va detto che nessuna prova di legittima conduzione dei terreni, in punto di fatto, in atti sussiste, e che il ricorso in revocazione nel caso di specie non può costituire lo strumento di revisione del giudizio di inidoneità del materiale in atti a dimostrare la legittima conduzione dei terreni richiamati in ricorso e nella memoria di parte pubblica. Nel caso di specie, d’altronde, non ci si trova al cospetto del travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, ma, diversamente, al cospetto di una prospettazione della ricorrente volta ad ottenere una nuova verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, ciò che è estraneo al perimetro revocatorio e che volge verso un non previsto terzo grado di giudizio sull’intero compendio documentale.
In tal senso, tutte le considerazioni svolte dalla ricorrente sui singoli documenti attengono al « merito » della vicenda.
10.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo proposto in via rescindente con cui i ricorrenti hanno censurato l’affermazione (cfr. § 6.3.4. sentenza impugnata) secondo cui « Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ».
La doglianza di prime cure si limitava, a richiamare la disciplina che « promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane » ma, pur richiamando a tratti la « disponibilità » dei terreni, nessuna specifica e articolata argomentazione su tal utilizzo effettivo contemplava.
11.- Conclusivamente, previo rigetto dell’istanza istruttoria in ragione della completezza del materiale documentale in atti, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile. Esito, questo, che consente di non indugiare, per evidenti ragioni di economia processuale, sulle ulteriori questioni in rito prospettate da AV.
12.- Le spese della presente fase del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di AV e della Regione Veneto, delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano OR Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
PE La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO