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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1089/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I - RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I - RESISTENTE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 3 aprile '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte ricorrente (vedasi note dep. in data 28 marzo 2025) nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta – resistente (già dichiarata contumace);
alla luce di quanto sopra (da intendersi breve discussione), alla luce – quindi – delle istanze / difese svolte e ribadite, nonché delle conclusioni richiamate da parte ricorrente, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura.
Verbale chiuso, previa ultima verifica deposito note di trattazione, contestualmente all'emissione della seguente sentenza (la cui stesura in calce equivale a lettura) – h. 14,00.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e
Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. ( ); elettivamente domiciliato presso il difensore
Parte_1 C.F._2 avv.
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
Parte_1 C.F._2 Parte_1 e dell'avv. ( ; elettivamente domiciliato presso il difensore
Parte_1 C.F._1 avv.
Parte_1
ATTORE/I RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I RESISTENTE
Causa avente ad
OGGETTO: pagamento somme per prestazioni professionali fornite da avvocato in ambito civile – rito introdotto ex art. 281 decies CPC (nuovo rito semplificato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate all'udienza del 3 aprile '25 sostituita / svoltasi mediante trattazione scritta e, più precisamente, come da note in data 28 marzo 2025 e qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, condannare CP_1 p.i.: , corrente in Peschiera Borromeo, MI, via Giuseppe di Vittorio n. 29 cap 20068, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pec estratta da al Email_1 pagamento, in favore degli avv.ti e del foro di Prato, in solido tra loro, per Parte_1 Parte_1 le causali tutte di cui in premessa, della somma lorda, liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e ss.mm., pari ad euro 26.000,00, o al pagamento di quella somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizi, in ogni caso oltre interessi moratori sulla medesima a decorrere dal dì della domanda al saldo
pagina 2 di 6 effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
- Parte convenuta / resistente non si è mai costituita in giudizio e, conseguentemente, non ha svolto difesa né – tanto meno - rassegnato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dallo scrivente), gli avv. e (con il Parte_1 Parte_1 rispettivo patrocinio degli stessi) evocavano in giudizio p.i.: (d'ora in poi – CP_1 P.IVA_1
breviter – o la convenuta o la resistente), per vedere accogliere le sopra riportate conclusioni nei CP_1
confronti della stessa resistente. Alla base di ciò, assumevano di avere svolto attività professionale, nel dettaglio, come segue:
“… a) In relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 693/2021. Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 693/2021, CP_1 introdotto dalle sig.re , , , con ricorso lavoro iscritto a ruolo in data Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
24.12.2021 (all. 1); che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto:
- allo studio della posizione;
- al deposito di memoria difensiva di costituzione e risposta in data 27.05.2022;
- alla partecipazione alle udienze istruttorie e di discussione, celebrate in data 29.09.2022, 06.12.2022, 12.01.2023, 14.11.2023, 29.02.2024 (all. 2); che il procedimento de quo veniva trattenuto a sentenza all'esito della udienza di discussione del 29.02.2024; che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 17.320,41 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.172,00 per la fase di trattazione ed euro 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso spese generali al 15% per euro 808,20, cassa avvocati al 4% per auro 247,85 ed iva al 22% per euro 1.417,69 e così per complessivi euro 7.861,74; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso
3.04.2024, per gli esponenti non hanno ricevuto alcun pagamento (all. 3);
b) in relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 699/2021. Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 699/2021, CP_1 introdotto dalle sig.re e con ricorso lavoro iscritto a ruolo in data Pt_6 Pt_7 31.12.2021 (all. 4); che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto:
- allo studio della posizione;
- al deposito di memoria difensiva di costituzione e risposta in data 06.06.2022;
- alla partecipazione alle udienze istruttorie e di discussione, celebrate in data
22.09.2022, 22.11.2022, 12.01.2023, 25.01.2024, 11.04.2024 (all. 5); che il procedimento de quo veniva definito con sentenza n. 86/2024, resa dal Tribunale di Novara, sezione Lavoro all'esito della udienza del 11.04.2024 (all. 6); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 17.320,41 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.172,00 per la fase di trattazione ed euro 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso spese generali al 15% per euro 808,20, cassa
pagina 3 di 6 avvocati al 4% per auro 247,85 ed iva al 22% per euro 1.417,69 e così per complessivi euro 7.861,74; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso
3.04.2024, per gli esponenti non hanno ricevuto alcun pagamento (all. 3); c) in relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 798/2023.
Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 798/2023, CP_1 introdotto dai sig.ri , e con ricorso lavoro Pt_8 Parte_9 Parte_10 iscritto a ruolo in data 03.10.2023; che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto, sin dal 27.11.2023, ad effettuare l'accesso al fascicolo telematico curando l'esame e lo studio dello stesso (all. 7); che, per questa posizione, gli esponenti hanno formulato rinuncia al mandato professionale ricevuto sin dal 03.04.2024 (all. 3); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 21.597,35 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese generali al
15% per euro 273,33, cassa avvocati al 4% per auro 83,81 ed iva al 22% per euro
479,41 e così per complessivi euro 2.658,55; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso 3.04.2024, non ha provveduto ad alcun pagamento del dovuto;
CP_1
d) in relazione al procedimento RG Lavoro Tr Novara n. 832/2023.
Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 832/2023, CP_1 introdotto dal sig. con ricorso lavoro iscritto a ruolo in Persona_1 data 10.10.2023; che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto, sin dal 27.11.2023, ad effettuare l'accesso al fascicolo telematico curando l'esame e lo studio dello stesso (all. 8); che, per questa posizione, gli esponenti hanno formulato rinuncia al mandato professionale ricevuto sin dal 03.04.2024 (all. 3); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 15.081,18 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese generali al
15% per euro 273,33, cassa avvocati al 4% per auro 83,81 ed iva al 22% per euro 479,41 e così per complessivi euro 2.658,55; …”
Altresì evidenziando:
“… Che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli avv.ti e Parte_1 Parte_1 in solido tra loro, vantano un credito nei confronti di dell'importo CP_1 complessivo lordo, quantificato secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e ss. mm, di euro 26.040,58, che gli istanti dichiarano di limitare alla somma di euro 26.000,00.
… Che, nonostante le richieste le intimazioni di pagamento intervenute sin dal 03.04.2024, non avendo provveduto ad alcun pagamento, si rende necessario ed inevitabile il ricorso alla intestata giustizia. CP_1
– nonostante rituale notifica - non si costituiva in giudizio e non compariva alla prima CP_1
udienza svoltasi effettivamente in data 17 marzo 25; ivi, su istanza dell'attore, previa declaratoria di contumacia della predetta società resistente, la causa veniva rinviata per discussione (a sensi dell'art. 281 sexies CPC) al 3 aprile '25, udienza sostituita / da svolgersi mediante trattazione scritta;
ivi, la causa veniva, appunto, discussa dai procuratori di parte ricorrente mediante note di trattazione scritta tempestivamente depositate e contestualmente decisa dallo scrivente con la seguente sentenza (la cui stesura qui di seguito in calce rappresenta lettura della stessa).
pagina 4 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze documentali (documenti da 1 a 9), dimostrano ampiamente e con assoluta chiarezza e completezza la sussistenza dei rapporti tra le parti oggi in causa (in particolare, l'incarico, chiaramente desumibile dai fascicoli di parte allegati), l'esecuzione della considerevole attività professionale da parte dell'attrice per le diverse posizioni (in questo caso, particolare rilevanza assumono documenti particolarmente qualificati, come verbali di udienza… sentenze…) ed anche i sempre opportuni solleciti stragiudiziali con messa in mora di (vedasi – tra il resto – prova CP_1 dell'invio, di cui al doc. 3 del fascicolo attoreo).
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta - a prescindere dalla condizione di detenuto in carcere - operata dall'odierna convenuta / resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” di parte convenuta / resistente, seppur fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – le varie richieste di pagamento;
se ciò non può essere un fatto in senso assoluto e di per sé dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito
(ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art.
116 CPC…”).
Specificamente in punto quantum, è appena il caso di evidenziare come la somma richiesta da parte attrice sia conforme a quanto previsto normativamente dal sopra richiamato D.M. 55/2014
(cosiddetti parametri) e come la stessa rientri tra il minimo e il massimo del corrispettivo dovuto relativamente al caso / scaglione applicabile. A tal fine vedasi – tra il resto – vedasi quantificazione esplicativa svolta in atto introduttivo (come peraltro testualmente e fedelmente sopra riportata dallo scrivente); quantificazione da ritenersi ictu oculi legittima, ragionevole e meritevole di accoglimento.
__________________________________________
Le spese di lite di questo giudizio vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate con collocazione nello scaglione da 5.201,00= a 26.000,00= euro (e ciò proprio perché i pagina 5 di 6 ricorrenti hanno inteso limitare la domanda proprio a 26.000,00=, sebbene il calcolo matematico portasse le somme dovute da a cifra di poco superiore…); ciò posto, non tanto alla luce del CP_1
valore della causa (che si colloca in corrispondenza del massimo), quanto alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento (natura, per definizione, “semplificata” del procedimento, scarsa complessità della controversia, esigua attività istruttoria e assenza di specifici atti, come – ad esempio – conclusionali, in sede di decisione); pertanto le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00=
(di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, comunque da ritenersi svolta per il sol effetto dei depositi documentali, ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (contributo unificato e marca 27,00=, dovendo ritenere le notifiche effettuate a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande attoree, ACCERTATA l'attività professionale svolta dall'Avv.
e dall'Avv. (del foro di Prato) in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
ACCERTA e DICHIARA il derivante diritto di credito dei primi nei confronti della
[...] seconda;
per l'effetto, CONDANNA la stessa corrente in Peschiera Borromeo, CP_1
MI, via Giuseppe di Vittorio n. 29 cap 20068, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli avv.ti e in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
della somma lorda (ritenuta da questo giudice congrua, nel rispetto dei parametri di cui al DM
55/2014, e ss.mm.) pari ad euro 26.000,00=; oltre interessi legali sulla medesima a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore dei ricorrenti (sempre in solido), liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 3 aprile '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1089/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I - RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I - RESISTENTE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 3 aprile '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte ricorrente (vedasi note dep. in data 28 marzo 2025) nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice ricorrente ed invece non comparsa parte convenuta – resistente (già dichiarata contumace);
alla luce di quanto sopra (da intendersi breve discussione), alla luce – quindi – delle istanze / difese svolte e ribadite, nonché delle conclusioni richiamate da parte ricorrente, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura.
Verbale chiuso, previa ultima verifica deposito note di trattazione, contestualmente all'emissione della seguente sentenza (la cui stesura in calce equivale a lettura) – h. 14,00.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e
Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. ( ); elettivamente domiciliato presso il difensore
Parte_1 C.F._2 avv.
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
Parte_1 C.F._2 Parte_1 e dell'avv. ( ; elettivamente domiciliato presso il difensore
Parte_1 C.F._1 avv.
Parte_1
ATTORE/I RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I RESISTENTE
Causa avente ad
OGGETTO: pagamento somme per prestazioni professionali fornite da avvocato in ambito civile – rito introdotto ex art. 281 decies CPC (nuovo rito semplificato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate all'udienza del 3 aprile '25 sostituita / svoltasi mediante trattazione scritta e, più precisamente, come da note in data 28 marzo 2025 e qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, condannare CP_1 p.i.: , corrente in Peschiera Borromeo, MI, via Giuseppe di Vittorio n. 29 cap 20068, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pec estratta da al Email_1 pagamento, in favore degli avv.ti e del foro di Prato, in solido tra loro, per Parte_1 Parte_1 le causali tutte di cui in premessa, della somma lorda, liquidata secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e ss.mm., pari ad euro 26.000,00, o al pagamento di quella somma maggiore o minore dovesse risultare di giustizi, in ogni caso oltre interessi moratori sulla medesima a decorrere dal dì della domanda al saldo
pagina 2 di 6 effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
- Parte convenuta / resistente non si è mai costituita in giudizio e, conseguentemente, non ha svolto difesa né – tanto meno - rassegnato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dallo scrivente), gli avv. e (con il Parte_1 Parte_1 rispettivo patrocinio degli stessi) evocavano in giudizio p.i.: (d'ora in poi – CP_1 P.IVA_1
breviter – o la convenuta o la resistente), per vedere accogliere le sopra riportate conclusioni nei CP_1
confronti della stessa resistente. Alla base di ciò, assumevano di avere svolto attività professionale, nel dettaglio, come segue:
“… a) In relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 693/2021. Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 693/2021, CP_1 introdotto dalle sig.re , , , con ricorso lavoro iscritto a ruolo in data Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
24.12.2021 (all. 1); che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto:
- allo studio della posizione;
- al deposito di memoria difensiva di costituzione e risposta in data 27.05.2022;
- alla partecipazione alle udienze istruttorie e di discussione, celebrate in data 29.09.2022, 06.12.2022, 12.01.2023, 14.11.2023, 29.02.2024 (all. 2); che il procedimento de quo veniva trattenuto a sentenza all'esito della udienza di discussione del 29.02.2024; che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 17.320,41 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.172,00 per la fase di trattazione ed euro 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso spese generali al 15% per euro 808,20, cassa avvocati al 4% per auro 247,85 ed iva al 22% per euro 1.417,69 e così per complessivi euro 7.861,74; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso
3.04.2024, per gli esponenti non hanno ricevuto alcun pagamento (all. 3);
b) in relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 699/2021. Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 699/2021, CP_1 introdotto dalle sig.re e con ricorso lavoro iscritto a ruolo in data Pt_6 Pt_7 31.12.2021 (all. 4); che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto:
- allo studio della posizione;
- al deposito di memoria difensiva di costituzione e risposta in data 06.06.2022;
- alla partecipazione alle udienze istruttorie e di discussione, celebrate in data
22.09.2022, 22.11.2022, 12.01.2023, 25.01.2024, 11.04.2024 (all. 5); che il procedimento de quo veniva definito con sentenza n. 86/2024, resa dal Tribunale di Novara, sezione Lavoro all'esito della udienza del 11.04.2024 (all. 6); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 17.320,41 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.172,00 per la fase di trattazione ed euro 1.617,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 5.388,00, oltre rimborso spese generali al 15% per euro 808,20, cassa
pagina 3 di 6 avvocati al 4% per auro 247,85 ed iva al 22% per euro 1.417,69 e così per complessivi euro 7.861,74; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso
3.04.2024, per gli esponenti non hanno ricevuto alcun pagamento (all. 3); c) in relazione al procedimento RG Lavoro Trib Novara n. 798/2023.
Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 798/2023, CP_1 introdotto dai sig.ri , e con ricorso lavoro Pt_8 Parte_9 Parte_10 iscritto a ruolo in data 03.10.2023; che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto, sin dal 27.11.2023, ad effettuare l'accesso al fascicolo telematico curando l'esame e lo studio dello stesso (all. 7); che, per questa posizione, gli esponenti hanno formulato rinuncia al mandato professionale ricevuto sin dal 03.04.2024 (all. 3); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 21.597,35 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese generali al
15% per euro 273,33, cassa avvocati al 4% per auro 83,81 ed iva al 22% per euro
479,41 e così per complessivi euro 2.658,55; che, nonostante le richieste ed i solleciti di pagamento, intervenuti in ultimo lo scorso 3.04.2024, non ha provveduto ad alcun pagamento del dovuto;
CP_1
d) in relazione al procedimento RG Lavoro Tr Novara n. 832/2023.
Che gli avv.ti e sono stati nominati procuratori speciali Parte_1 Parte_1 di nel procedimento RG Lavoro del Tribunale di Novara n. 832/2023, CP_1 introdotto dal sig. con ricorso lavoro iscritto a ruolo in Persona_1 data 10.10.2023; che in virtù di ciò, gli stessi procuratori hanno provveduto, sin dal 27.11.2023, ad effettuare l'accesso al fascicolo telematico curando l'esame e lo studio dello stesso (all. 8); che, per questa posizione, gli esponenti hanno formulato rinuncia al mandato professionale ricevuto sin dal 03.04.2024 (all. 3); che le prestazioni professionali nella procedura sopra indicata di valore pari ad euro 15.081,18 e di media complessità, calcolate secondo quanto previsto dal DM 55/2014 ammontano ad euro 1.822,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese generali al
15% per euro 273,33, cassa avvocati al 4% per auro 83,81 ed iva al 22% per euro 479,41 e così per complessivi euro 2.658,55; …”
Altresì evidenziando:
“… Che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli avv.ti e Parte_1 Parte_1 in solido tra loro, vantano un credito nei confronti di dell'importo CP_1 complessivo lordo, quantificato secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e ss. mm, di euro 26.040,58, che gli istanti dichiarano di limitare alla somma di euro 26.000,00.
… Che, nonostante le richieste le intimazioni di pagamento intervenute sin dal 03.04.2024, non avendo provveduto ad alcun pagamento, si rende necessario ed inevitabile il ricorso alla intestata giustizia. CP_1
– nonostante rituale notifica - non si costituiva in giudizio e non compariva alla prima CP_1
udienza svoltasi effettivamente in data 17 marzo 25; ivi, su istanza dell'attore, previa declaratoria di contumacia della predetta società resistente, la causa veniva rinviata per discussione (a sensi dell'art. 281 sexies CPC) al 3 aprile '25, udienza sostituita / da svolgersi mediante trattazione scritta;
ivi, la causa veniva, appunto, discussa dai procuratori di parte ricorrente mediante note di trattazione scritta tempestivamente depositate e contestualmente decisa dallo scrivente con la seguente sentenza (la cui stesura qui di seguito in calce rappresenta lettura della stessa).
pagina 4 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze documentali (documenti da 1 a 9), dimostrano ampiamente e con assoluta chiarezza e completezza la sussistenza dei rapporti tra le parti oggi in causa (in particolare, l'incarico, chiaramente desumibile dai fascicoli di parte allegati), l'esecuzione della considerevole attività professionale da parte dell'attrice per le diverse posizioni (in questo caso, particolare rilevanza assumono documenti particolarmente qualificati, come verbali di udienza… sentenze…) ed anche i sempre opportuni solleciti stragiudiziali con messa in mora di (vedasi – tra il resto – prova CP_1 dell'invio, di cui al doc. 3 del fascicolo attoreo).
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta - a prescindere dalla condizione di detenuto in carcere - operata dall'odierna convenuta / resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” di parte convenuta / resistente, seppur fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – le varie richieste di pagamento;
se ciò non può essere un fatto in senso assoluto e di per sé dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito
(ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art.
116 CPC…”).
Specificamente in punto quantum, è appena il caso di evidenziare come la somma richiesta da parte attrice sia conforme a quanto previsto normativamente dal sopra richiamato D.M. 55/2014
(cosiddetti parametri) e come la stessa rientri tra il minimo e il massimo del corrispettivo dovuto relativamente al caso / scaglione applicabile. A tal fine vedasi – tra il resto – vedasi quantificazione esplicativa svolta in atto introduttivo (come peraltro testualmente e fedelmente sopra riportata dallo scrivente); quantificazione da ritenersi ictu oculi legittima, ragionevole e meritevole di accoglimento.
__________________________________________
Le spese di lite di questo giudizio vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate con collocazione nello scaglione da 5.201,00= a 26.000,00= euro (e ciò proprio perché i pagina 5 di 6 ricorrenti hanno inteso limitare la domanda proprio a 26.000,00=, sebbene il calcolo matematico portasse le somme dovute da a cifra di poco superiore…); ciò posto, non tanto alla luce del CP_1
valore della causa (che si colloca in corrispondenza del massimo), quanto alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento (natura, per definizione, “semplificata” del procedimento, scarsa complessità della controversia, esigua attività istruttoria e assenza di specifici atti, come – ad esempio – conclusionali, in sede di decisione); pertanto le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00=
(di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, comunque da ritenersi svolta per il sol effetto dei depositi documentali, ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (contributo unificato e marca 27,00=, dovendo ritenere le notifiche effettuate a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande attoree, ACCERTATA l'attività professionale svolta dall'Avv.
e dall'Avv. (del foro di Prato) in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
ACCERTA e DICHIARA il derivante diritto di credito dei primi nei confronti della
[...] seconda;
per l'effetto, CONDANNA la stessa corrente in Peschiera Borromeo, CP_1
MI, via Giuseppe di Vittorio n. 29 cap 20068, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli avv.ti e in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
della somma lorda (ritenuta da questo giudice congrua, nel rispetto dei parametri di cui al DM
55/2014, e ss.mm.) pari ad euro 26.000,00=; oltre interessi legali sulla medesima a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore dei ricorrenti (sempre in solido), liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 3 aprile '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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