Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 275
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Sentenza 22 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, ha esaminato la controversia tra alcune lavoratrici e la società resistente. Le lavoratrici, originariamente dipendenti di una società ceduta, avevano agito per ottenere il ripristino del superminimo non assorbibile e l'applicazione del contratto integrativo aziendale (AIA) Mediaset, sostenendo che tali trattamenti, garantiti da un accordo di armonizzazione del 2010, non potessero essere unilateralmente revocati dalla società cessionaria. La società resistente, invece, contestava la perdurante applicabilità dell'AIA Mediaset, affermando che l'accordo di armonizzazione era cessato di produrre effetti dal 30 aprile 2015, sostituito da un nuovo accordo sindacale, e che, in ogni caso, aveva legittimamente disdetto l'accordo di armonizzazione con effetto dal 5 novembre 2015. La Cassazione, pur accogliendo i motivi relativi alla perdurante applicazione dell'AIA, aveva rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione del comportamento delle parti ai fini del recesso unilaterale dall'accordo di armonizzazione, con particolare riferimento al parametro di buona fede e correttezza e alla questione del preavviso.

La Corte d'Appello, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e considerando non più controvertibili le statuizioni sull'inassorbibilità del superminimo, ha accertato l'intervenuta disdetta dell'accordo di armonizzazione in data 5 novembre 2015 e, di conseguenza, ha dichiarato che da tale data non è più dovuta l'applicazione dell'accordo integrativo aziendale Mediaset da parte della società resistente. La Corte ha ritenuto che la disdetta, pur esercitata con effetto immediato, non fosse in violazione dei principi di buona fede e correttezza, alla luce del comportamento complessivo delle parti a partire dal 30 aprile 2015, data in cui era stato sottoscritto un accordo sindacale che già manifestava la volontà della società di sottrarsi all'applicazione dell'AIA Mediaset. È stato altresì chiarito che l'eventuale violazione dell'onere di preavviso non poteva determinare l'ultrattività sine die dell'accordo, ma solo conseguenze risarcitorie, domanda non formulata dalle lavoratrici. Le domande restitutorie formulate dalla società sono state rigettate per mancata prova dell'avvenuto pagamento di somme eccedenti il dovuto. Le spese di lite sono state compensate per metà e per la restante metà poste a carico della società resistente, liquidate in complessivi euro 9.400,00 oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 275
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 275
    Data del deposito : 22 aprile 2025

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