Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 205 e 241/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel.
Nei giudizi di rinvio RG 205 e 241 del 2024 pendenti a seguito di ordinanza della
Cassazione n. 34512/2023 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Parte_2 C.F._2
Borali ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, Via
Serbelloni n. 4
Ricorrenti in riassunzione nel giudizio Rg 205/2024
Resistenti in riassunzione nel giudizio Rg 241/2024
E
(C.F./P.IVA , rappresentata e difesa TR P.IVA_1 dall'Avv. Roberta Lamanna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, Via Carlo Alberto n. 11
Ricorrente in riassunzione nel giudizio Rg 241/2024
Resistente in riassunzione nel giudizio Rg 205/2024
E
Controparte_2 Controparte_3
Resistenti in riassunzione contumaci in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per CP_4 Pt_2
- confermare nel resto la sentenza di primo grado (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 346/2019 con cui era stata appunto confermata, nel resto, la sentenza impugnata);
- condannare la società alla refusione dei compensi professionali e delle spese di tutti i gradi del giudizio, ed in particolare del giudizio di Cassazione e della presente fase di riassunzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere, occorrendo, prova per interpello e testimoni sui fatti dedotti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla clausola "Vero che", nonché eventuale prova contraria sui capitoli di controparte”; per TR
“Voglia l'Ill.mo Collegio, - in riforma, per la parte in cui è incorsa in cassazione ad opera della Suprema Corte, della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 346/2019
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 319/2016, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dall'ordinanza di cassazione con rinvio della Corte di Cassazione n. 34512/2023 dell'11 dicembre 2023, accogliere, in parte qua, il ricorso in appello della Società odierna esponente e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare che il contratto di armonizzazione del 2010 di cui sopra ha cessato di produrre effetti, nei confronti delle odierne appellate, a far data dal 30 aprile
2015, in quanto sostituito da altro accordo sindacale e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alle lavoratrici con decorrenza dal 1° maggio 2015 o dalla diversa data, anteriore o posteriore, ritenuta di giustizia;
- in subordine, accertare che il recesso unilaterale della società GM comunicato in data 5 novembre 2015 dal medesimo accordo di armonizzazione è legittimo ed efficace in quanto avvenuto nel pieno rispetto del parametro di buona fede e correttezza e dichiarare che nulla è dovuto alle lavoratrici con decorrenza dal 5 novembre 2015 o dalla diversa data, anteriore o posteriore, ritenuta di giustizia;
pag. 2/17 - per l'effetto, accertare e dichiarare tenute e condannare le Sigg.re
[...]
ed a restituire a CP_5 Parte_1 Parte_2 Controparte_6
tutte le somme già corrisposte o che eventualmente saranno corrisposte dalla
[...]
Società odierna esponente in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano n.
319/2016 nonché della Corte d'Appello di Milano n. 346/2019, e segnatamente quanto alla sig. l'importo di euro 8153,90 (cfr. doc. 18), alla sig.ra un CP_2 Pt_2
importo pari a 20.747,97 euro (cfr. doc. 19) e alla sig.ra un importo pari a Pt_1
euro 30.425,64 (cfr. doc. 20); il tutto ivi comprese le spese legali, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
- con integrale rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, oltre accessori di legge;
- per l'ipotesi in cui il Collegio ritenga indispensabile ulteriore attività istruttoria, si richiamano integralmente le istanze istruttorie già formulate nei giudizi di merito. In particolare, si chiede che sia ammessa prova diretta per testi sulle circostanze in fatto di cui al paragrafo 2 dai capitoli da n. 1 a n. 48 sopra riportati (…)”.
FATTO E DIRITTO
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34512 dell'11/12/2023, ha così testualmente riepilogato la vicenda processuale che ha interessato le parti in causa:
«1. ed altre lavoratrici hanno agito in giudizio nei confronti della CP_2 [...]
per ottenere il ripristino del superminimo non assorbibile, la condanna al TR
pagamento di quanto trattenuto nei mesi da maggio a settembre 2015 e il riconoscimento del diritto all'applicazione delle previsioni di miglior favore di cui
Con all'Accordo integrativo aziendale del (d'ora in avanti " "), con Controparte_7
condanna alle relative erogazioni;
la lavoratrice E. ha inoltre chiesto differenze Pt_2
sul superminimo non assorbibile dal 2010 al 2015 in quanto liquidato in misura inferiore al dovuto.
2. Hanno premesso:
- di essere state dipendenti di società del sino al Controparte_9 Controparte_7
4.3.2010 e di essere passate alle dipendenze di a seguito di TR
cessione a questa del ramo d'azienda denominato "Sartoria Trucco e Acconciatura" in cui esse operavano, inquadrate al quinto livello del CCNL Radiotelevisioni Private;
pag. 3/17 - che con accordo sindacale del 26.2.2010, denominato "Armonizzazione ramo sartoria, trucco e acconciatura", e le organizzazioni Controparte_9 Controparte_6
sindacali e avevano convenuto che i cinquantasei CP_10 CP_11 CP_12
lavoratori addetti alle sedi di ( (tra cui le ricorrenti), ( , passati alle CP_13 CP_13
dipendenze della cessionaria, avrebbero conservato l'applicazione al loro rapporto dell'Accordo Integrativo Aziendale del già applicato da Controparte_7 CP_9
inoltre, che la voce retributiva "premio di risultato", di cui all'art. 49 dell'AIA, sarebbe stata conservata, nella parte fissa e variabile e nella quantificazione di Euro 4.000,00 annui per il quinto livello contrattuale, all'interno della retribuzione annua lorda, sotto la voce di "superminimo non assorbibile";
- che tale voce era stata corrisposta da GM (cessionaria), che aveva operato come appaltatrice per OT (cedente) del servizio di sartoria, trucco e acconciatura per i programmi CP_7
- che nel 2015 aveva affidato l'appalto alla Movigroup s.r.l., che a sua volta CP_9
l'aveva subappaltato a CP_1
- che il 30.4.2015 era stato raggiunto un accordo tra e le OO.SS. e CP_1 CP_11
(la cui aderivano le lavoratrici attuali controricorrenti, aveva CP_12 CP_10
rifiutato la sottoscrizione) con cui, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali a seguito dell'affidamento in subappalto a da parte di Movigroup s.r.l. del CP_1
servizio di sartoria, trucco e acconciatura negli studi era stata convenuta CP_7
l'eliminazione del superminimo non assorbibile per la quota corrispondente all'ex premio di produttività OT nonché l'applicazione ai dipendenti ex CP_9
esclusivamente del contratto collettivo nazionale, con esclusione dell'AIA Mediaset.
3. Il Tribunale ha accolto la domanda di mantenimento del superminimo, entrato a far parte dei contratti individuali per espressa disposizione dell'Accordo di armonizzazione e non aggredibile dall'accordo sindacale del 2015, in quanto non sottoscritto dalla organizzazione sindacale cui le lavoratrici aderivano;
ha accolto anche la domanda di applicazione dell'AIA Mediaset pro tempore vigente. Ha invece ritenuto valida la
Con disdetta dell e dell'accordo di armonizzazione del 2010 operata da il CP_1
5.11.2015, rilevando che con comunicazione del 19.11.2015 la aveva CP_10
concordato sulla perdurante applicazione dell'AIA Mediaset solo fino al 31.12.2015.
pag. 4/17 4. La Corte d'appello (preso atto della conciliazione intervenuta nei confronti di
) ha respinto l'appello principale di confermando Parte_3 TR
il diritto delle lavoratrici di continuare a percepire il superminimo non assorbibile, divenuto componente retributiva dei contratti individuali e privo di ogni carattere premiale in quanto non più legato ad alcun fattore incentivante ma cristallizzato nella misura fissa di Euro 4.000,00; tale superminimo non poteva, pertanto, essere eliminato dalla contrattazione collettiva successiva e neanche a seguito di disdetta, da parte di
GM, dell'accordo collettivo che lo aveva introdotto. Ha confermato le statuizioni nei confronti della Pt_2
5. Sull'appello incidentale (con cui le lavoratrici avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato l'AIA applicabile fino al 31.12.2015 e valida la disdetta dall'1.1.2016), la Corte territoriale ha osservato: che l'accordo di armonizzazione del 2010 (che sanciva l'applicazione in favore delle lavoratrici dell'AIA
Mediaset) era stato raggiunto nell'ambito della procedura di consultazione di cui alla
L. n. 428 del 1990, art. 47; che tale accordo del 2010 aveva carattere a tempo indeterminato e non era condizionato dalla durata quinquennale del contratto di appalto tra e che l'accordo aziendale del 2015 (che sanciva la CP_9 CP_1
cessazione dell'applicabilità dell'AIA Mediaset) non era stato sottoscritto dall'associazione sindacale cui aderivano le lavoratrici e non poteva quindi avere efficacia nei confronti delle stesse, neppure in virtù della nota del sindacato del CP_10
19.11.2015, priva di effetto negoziale;
che parimenti inefficace era la disdetta del
5.11.2015 relativa sia all'AIA Mediaset e sia all'accordo di armonizzazione del 2010,
Con ciò perché la disdetta dell' proveniva da che non era parte di tale accordo;
CP_1
la disdetta da parte di GM dell'accordo di armonizzazione era stata data con effetto immediato, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede;
ha quindi accertato il diritto delle lavoratrici all'applicazione dell'AIA Mediaset, per effetto dell'accordo di armonizzazione del 2010, anche per il periodo successivo al 31.12.2015».
Con la medesima ordinanza la Cassazione ha deciso del ricorso proposto da
[...] avverso la sentenza d'appello, ricorso affidato ad otto motivi. CP_6
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi di ricorso, con i quali aveva censurato le statuizioni della corte territoriale CP_6
pag. 5/17 concernenti la ritenuta non assorbibilità del superminimo, mentre ha accolto i motivi dal quinto all'ottavo, concernenti il problema della perdurante applicazione alle lavoratrici del contratto collettivo aziendale anche dopo il 31.12.2015, CP_7
Così ha motivato la Cassazione: «I motivi di ricorso dal quinto all'ottavo sollevano il problema della perdurante applicazione alle lavoratrici del contratto collettivo aziendale anche dopo il 2015, avendo la corte d'appello considerato l'accordo CP_7
di armonizzazione come accordo a tempo indeterminato (e tale da rinviare non a uno specifico AIA ma a quello di volta in volta vigente), con esclusione di qualsiasi scadenza. Questi motivi possono essere esaminati congiuntamente perché affrontano, da diversi angoli prospettici, una identica problematica. Essi sono fondati nei limiti di seguito descritti.
Deve, anzitutto, escludersi la violazione dell'art. 2112 c.c. perché se è vero che, in caso di cessione di ramo d'azienda, deve trovare applicazione il Ccnl adottato dal cessionario (restando applicabile quello del cedente solo fino alla sua scadenza), tale regola è derogata, nel caso di specie, in melius dalla natura del superminimo assorbibile (divenuto componente della retribuzione per effetto di pattuizioni individuali) e dall'accordo di armonizzazione, che vale a regolare proprio il passaggio dei dipendenti dalla cedente alla cessionaria garantendo il mantenimento di alcuni trattamenti migliorativi.
La Corte d'appello ha considerato l'accordo di armonizzazione [del febbraio 2010] come accordo a tempo indeterminato perché privo di qualsiasi termine di durata e non vincolato alla durata del contratto di fornitura di servizi tra e ("pur CP_9 CP_1
essendo menzionata, al punto 10 dell'accordo, la durata quinquennale del contratto di fornitura di servizi fra e non è prevista alcuna scadenza delle CP_9 CP_1
condizioni contrattuali previste nell'accordo medesimo", così sentenza, pag. 9).
Le censure di parte ricorrente sulla violazione, in tale lettura, dei canoni ermeneutici sono, per le ragioni già esposte sopra, inammissibili.
Sul tema della disdetta, la Corte d'appello ha richiamato correttamente la giurisprudenza secondo cui "il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione pag. 6/17 collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sì che a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato" (Cass. n. 23105 del
2019; n. 24268 del 2013; v. anche Cass. 22272 del 2023 in motivazione).
Tuttavia, ("ribadito che ogni disdetta o recesso da parte datoriale non può incidere sul superminimo non assorbibile" -sentenza pag. 10, terzo cpv. -, ma solo evidentemente sull'applicazione dell'AIA), la Corte d'appello ha ritenuto che il recesso di GM dall'accordo di armonizzazione, in quanto avvenuto con effetto immediato e cioè senza preavviso, fosse stato esercitato in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e fosse pertanto inidoneo "a provocare l'effetto di cessazione immediata di applicazione dell'accordo" medesimo, dovendosi pertanto continuare ad applicare alle lavoratrici il contratto integrativo anche dopo il 31.12.2015 (sentenza pag. 10-11). CP_7
Tale statuizione è errata in diritto per più profili.
Anzitutto, è fondata la denuncia di erronea interpretazione e qualificazione, come contraria a correttezza e buona fede, della condotta di GM nella disdetta del contratto del 2010 atteso che la sentenza d'appello ha giudicato "dirimente" il mancato rispetto del termine di preavviso nel recesso unilaterale senza valutare il comportamento complessivo delle parti (di cui la stessa sentenza dà conto a pag. 4), consistito nella conclusione dell'accordo sindacale del 30 aprile 2015 tra e le CP_1
e (che la avendo partecipato alle trattative, Parte_4 CP_11 CP_10
aveva scelto di non sottoscrivere) e nella comunicazione formale da parte di CP_1
con lettera del novembre 2015, della disdetta dell'accordo di armonizzazione e, tramite questo, dell'accordo integrativo aziendale CP_7
In ogni caso, l'eventuale violazione dell'onere di un congruo preavviso non può determinare l'ultrattività, sine die, a favore delle lavoratrici, dell'accordo di armonizzazione sebbene disdettato, sia perché le lavoratrici non erano parte di quell'accordo e sia perché, in generale, la violazione dell'obbligo di preavviso determina unicamente conseguenze di natura risarcitoria.
pag. 7/17 Per le ragioni esposte, accolti i motivi di ricorso dal quinto all'ottavo nei limiti appena tracciati e rigettati gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie valutando, ai fini del recesso unilaterale della società
GM dall'accordo di armonizzazione e, specificamente, del parametro di buona fede e correttezza, il comportamento delle parti precedente e successivo alla conclusione dell'accordo del 30 aprile 2015, e terrà conto, inoltre, del principio per cui l'eventuale mancato preavviso nel recesso unilaterale da un accordo di armonizzazione a tempo indeterminato non può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo. La
Corte di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese del giudizio di legittimità».
Con ricorso iscritto al numero di ruolo RG 205/2024 le lavoratrici e Pt_1 Pt_2 hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo alla Corte di Appello, “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 319/2016, [di]accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata applicazione del contratto integrativo CP_7
di volta in volta in vigore al rapporto di lavoro delle esponenti per il periodo successivo a dicembre 2015, ordinandone alla società l'applicazione; - confermare nel resto la sentenza di primo grado (stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza della
Corte d'Appello di Milano n. 346/2019 con cui era stata appunto confermata, nel resto, la sentenza impugnata)”.
Le lavoratrici hanno innanzitutto evidenziato che la statuizione di non assorbibilità del superminimo era da ritenersi ormai definitiva.
Hanno poi sostenuto che, a decorrere da maggio 2015, aveva TR interrotto l'applicazione nei confronti delle esponenti delle previsioni di miglior favore di cui all'Accordo Integrativo contrariamente a quanto espressamente CP_7 previsto nell'accordo di armonizzazione del 26 febbraio 2010. Hanno rilevato che con lettera del 5 novembre 2015 GM aveva comunicato alle OO.SS. la disdetta con effetto immediato: - “dell'Accordo Integrativo Aziendale Mediaset stipulato in data 11 marzo 2006 tra le società del e , e Controparte_7 CP_14 CP_11 CP_12
e, per quanto occorrer possa, di ogni altro eventuale e successivo rinnovo
[...] dell'Accordo Integrativo stipulato tra le stesse parti”; - “dell'Accordo di CP_7
“Armonizzazione Ramo sartoria, Trucco e Acconciatura OT Spa – GM
pag. 8/17 stipulato in data 26 febbraio 2010 tra , CP_1 Controparte_6 CP_10
e ”. CP_11 CP_12
Secondo le lavoratrici, la Corte era chiamata a «(ri)valutare gli effetti della “disdetta” operata dalla GM nel novembre del 2015. Disdetta che, come si evince dal documento prodotto, riguarda, innanzitutto “l'accordo Accordo Integrativo Aziendale
Mediaset stipulato in data 11 marzo 2006 tra le società del e Controparte_7 CP_14
e e, per quanto occorrer possa, di ogni altro eventuale e
[...] CP_11 CP_12 successivo rinnovo dell'Accordo Integrativo stipulato tra le stesse parti”. CP_7
Ora, la prima e più evidente osservazione è che non può consentirsi ad un soggetto di disdettare un accordo che non ha sottoscritto: GM non era firmataria degli accordi e ciò sia con riferimento a quello del 2006 che a quello successivo, del 2010. CP_7
Non è al riguardo corretto quanto si legge nella decisione della Suprema Corte secondo cui GM avrebbe dato disdetta “dell'accordo di armonizzazione e, tramite questo, dell'accordo integrativo aziendale . In realtà GM ha preteso di dare CP_7 disdetta, esplicitamente e direttamente, all'accordo integrativo aziendale il CP_7 che all'evidenza non può considerarsi ammissibile, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine a correttezza e buona fede».
Secondo le lavoratrici, “al pari dunque dei superminimi (ritenuti anche dalla Suprema
Corte come non unilateralmente revocabili) anche l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale del doveva considerarsi acquisita alle Controparte_7 condizioni contrattuali individuali delle lavoratrici”.
A dire delle lavoratrici, inoltre:
«a) La “disdetta” operata dalla società nel novembre del 2015 non poteva avere un'incidenza diretta sull'AIA Mediaset, di cui GM non era firmataria;
b) La “disdetta” in esame non poteva neppure determinare il venir meno della applicabilità, ai lavoratori trasferiti, di condizioni analoghe a quelle applicate ai dipendenti del così come previsto dall'accordo di armonizzazione del Controparte_7
2010, avendo tale equiparazione costituito presupposto necessario dell'accettazione, da parte degli stessi, del passaggio alle dipendenze di In sostanza, essendo frutto CP_1
di uno specifico accordo stipulato al fine di disciplinare il passaggio, questo diritto non poteva certo essere oggetto di successiva disdetta unilaterale, essendo diretto a pag. 9/17 regolare uno specifico evento (il passaggio, appunto) ormai concluso e definito. Se così non fosse, paradossalmente, la società cessionaria avrebbe potuto disdettare gli impegni presi una volta decorso il termine di sessanta giorni fissato dalla legge per l'impugnazione della cessione del contratto.
c) Il fatto che tale aspetto del contratto di ingresso (la comparazione con i loro ex colleghi) non fosse disdettabile da parte di GM non confligge con la regola che presuppone appunto la facoltà di dare disdetta agli accordi di durata, posto che in ogni caso il CIA Mediaset avrebbe potuto in ogni momento essere disdettato (da parte dei soggetti che lo avevano sottoscritto, quindi non da GM) o comunque non essere rinnovato, facendo in tal caso venire meno anche gli effetti favorevoli per gli ex dipendenti di passati a GM, e dunque anche per le esponenti. Ma CP_9
fintanto che tale CIA era vigente, lo stesso non poteva che dispiegare i propri effetti anche in favore dei lavoratori che avevano accettato il passaggio alle dipendenze di
GM proprio confidando nel mantenimento di condizioni analoghe a quelle dei loro ex colleghi;
d) In alcun modo l'accordo dell'aprile del 2015 poteva considerarsi idoneo a determinare il venir meno degli effetti dell'accordo di armonizzazione, ciò in generale, poiché riguardava aspetti diversi (ovvero non riguardava il passaggio dei lavoratori da una società all'altra, ormai perfezionatosi) ed era sottoscritto da soggetti diversi;
ed in particolare per le esponenti, che aderivano ad un'organizzazione che tale accordo non solo non aveva firmato, ma anzi aveva espressamente contestato, e tale dissenso era stato esplicitamente condiviso dalle lavoratrici stesse. Ciò, peraltro, in quanto tale accordo pretendeva addirittura di eliminare il superminimo che era ormai entrato a far parte della retribuzione irriducibile dei singoli lavoratori.
e) La pretesa della società di imporre un accordo sindacale che prevedeva la dismissione di diritti individuali, e dunque di considerare tale accordo come sostitutivo del precedente, confligge in tutta evidenza con i principi di correttezza e buona fede;
f) Il comportamento delle lavoratrici, sia prima che dopo la stipulazione di tale accordo, è sempre stato coerente e lineare, non lasciando dubbi circa la volontà delle stesse di mantenere i diritti loro riconosciuti a seguito del passaggio alle dipendenze di
. CP_1
pag. 10/17 Per queste ragioni, ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
e sono rimaste contumaci nel giudizio RG Controparte_6 CP_2 CP_3
205/2024.
Con ricorso iscritto al numero di ruolo RG 241/2024 anche ha Controparte_6
riassunto il giudizio.
Riepilogato l'iter processuale della vicenda e richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, la società ha sottolineato che essa “era libera di disdettare l'accordo di armonizzazione, e l'ha fatto pervenendo alla stipulazione dell'Accordo aziendale del 2015, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali del 2010, inviando, solo per conferma, la comunicazione del 5 novembre 2015 (doc. 15 fascicolo
I grado). Nei fatti, la disdetta è avvenuta per il tramite della sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto aziendale, stipulato ad aprile 2015, ben 8 mesi prima;
è stata, seppur implicitamente, ribadita nelle successive comunicazioni intercorse (vds. doc. 24 avv. fascicolo I grado) ed è stata, infine, confermata per completezza nella lettera del 5 novembre 2015. E anche su tale punto, dunque, codesta Ecc.ma Corte dovrà tenere conto – in ossequio a quanto statuito dall'Ordinanza della Cassazione - della condotta tenuta da e dalle OO.SS. nella procedura di disdetta dell'Accordo del 2010, CP_1
nonché della lettera del 5 novembre 2015 (doc. 15 fascicolo I grado). Tale ultimo atto unilaterale – a cui si applicano, a mente dell'art. 1324 c.c., le norme giuridiche sull'interpretazione dei contratti – è solo la cristallizzazione di una volontà chiara ormai da diversi mesi (se non anni, dato l'avvio delle trattative sindacali nel 2013). Il comportamento delle Parti – anche sindacali, che ben erano consapevoli sul punto –, la volontà delle stesse, la condotta tenuta da durante tutto il 2015 (ma ancor CP_1 prima, sin dall'avvio delle trattative nel 2013) sono tutti elementi che il Giudice del merito non ha correttamente tenuto in considerazione nell'interpretare la comunicazione di disdetta del 5 novembre 2015. Non può certo essere GM ad aver agito in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, quando, il 5 novembre 2015, ha solo ribadito formalmente la propria volontà di dare disdetta all'accordo di armonizzazione del 2010, che era a ben vedere scaduto già dal precedente 30 aprile
2015 – in quanto sostituito da un altro, nuovo accordo sindacale - e che, comunque,
pag. 11/17 GM ha dichiarato di voler disdettare – solo in via cautelativa – con effetto immediato a decorrere da quello stesso 5 novembre 2015”.
A dire della società, in sintesi:
- l'accordo di armonizzazione del 2010 ha cessato di produrre effetti – in quanto sostituito da altro accordo collettivo – già dal 30 aprile 2015;
- tale accordo del 2010– ove fosse ritenuto ancora produttivo di effetti - è stato comunque disdettato in maniera legittima ed efficace dalla Società odierna esponente in data 5 novembre 2015, con effetti immediati;
- ancora, in subordine, la predetta disdetta avrebbe prodotto effetti in ogni caso, una volta decorso un congruo termine di preavviso, quantificabile, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, in non più di un mese di tempo;
- da ultimo, in estremo subordine, l'accordo di armonizzazione di cui sopra non avrebbe potuto certamente produrre effetti oltre la data del 31 dicembre 2015.
Per queste ragioni, la società ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
e si sono costituite nel giudizio RG 241/2024 con memoria difensiva Pt_1 Pt_2
nella quale hanno esposto argomentazioni analoghe a quelle illustrate nel ricorso iscritto al numero di RG 205/2024.
Disposta reiteratamente la rinotifica del ricorso in riassunzione di a Controparte_6
e pure parti del giudizio di Cassazione- e ciò in Controparte_2 Controparte_3 ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui ““In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata;
la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio” (cfr. Cass. 17/01/2020, n.975; Cass. n.
13829/2023; Cass. 4/11/2024, n.28333 - all'udienza del 25.3.2025 è stata pag. 12/17 dichiarata la contumacia delle suddette e ed è stata altresì disposta la CP_2 CP_3
riunione del giudizio RG n. 241/2024 a quello RG 205/2024.
Nel corso della medesima udienza la causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa
Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, decidendo in sede di rinvio, conviene quindi in primo luogo sottolineare quali sono le questioni oggetto di giudizio non più controvertibili, in quanto coperte da giudicato.
Certo non più controvertibili risultano essere le statuizioni con cui la sentenza n.
319/2026 del Tribunale di Milano, confermata sul punto dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 346/2019 e dall'ordinanza n. 34512/2023 della Cassazione, ha reputato non assorbibile il superminimo oggetto di causa.
Ad avviso del Collegio, diversamente da quanto prospettato dalla difesa delle lavoratrici, non sono più controvertibili nemmeno: la qualificazione dell'accordo di armonizzazione del 26.2.2010 come accordo a tempo indeterminato (punto 28 dell'ordinanza n. 34512/2023);
l'applicabilità a detto accordo, qualificato come a tempo indeterminato, del principio secondo cui "il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sì che a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato” (punto 29 dell'ordinanza della Corte di
Cassazione);
pag. 13/17 la conseguente disdettabilità dell'accordo di armonizzazione e tramite esso dell'AIA Mediaset;
la circostanza che la comunicazione di GM del novembre 2015, fosse da qualificare come disdetta dell'accordo di armonizzazione del 26.2.2010 e “e, tramite questo, dell'accordo integrativo aziendale (punto 32 dell'ordinanza della CP_7
Corte di Cassazione).
La tesi difensiva della lavoratrici, secondo cui l'accordo di armonizzazione- in quanto presupposto condizionante l'adesione delle lavoratrici medesime alla cessione di azienda e in quanto deputato a disciplinarne gli effetti- non sarebbe disdettabile è – ad avviso del Collegio- superata dalle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, così come superato il tema della possibilità, tramite la disdetta dell'accordo di armonizzazione, di recedere dall'applicazione dell'AIA Mediaset nel primo richiamato.
E del resto, ad avviso del Collegio, è inequivocabile – nel senso dell'ammissibilità della disdetta- il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che ha demandato a questo
Ufficio un “nuovo esame della fattispecie valutando, ai fini del recesso unilaterale della società GM dall'accordo di armonizzazione e, specificamente, del parametro di buona fede e correttezza, il comportamento delle parti precedente e successivo alla conclusione dell'accordo del 30 aprile 2015, e terrà conto, inoltre, del principio per cui l'eventuale mancato preavviso nel recesso unilaterale da un accordo di armonizzazione a tempo indeterminato non può determinare l'ultrattività, sine die, dell'accordo medesimo”.
Così individuata la residua materia del contendere, va in primo luogo evidenziato che la stessa Corte di Cassazione si è premurata di chiarire – punto 33 dell'ordinanza – che
“l'eventuale violazione dell'onere di un congruo preavviso [nell'esercizio della facoltà di disdetta dall'accordo] non può determinare l'ultrattività, sine die, a favore delle lavoratrici, dell'accordo di armonizzazione sebbene disdettato, sia perché le lavoratrici non erano parte di quell'accordo e sia perché, in generale, la violazione dell'obbligo di preavviso determina unicamente conseguenze di natura risarcitoria”.
Nel presente giudizio, le lavoratrici non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria tesa ad ottenere il ristoro del pregiudizio ipoteticamente sofferto a causa della prospettata violazione dell'onere di un congruo preavviso.
pag. 14/17 In ogni caso, ad avviso del Collegio, va comunque rilevato che la formale disdetta del
5.11.2015 – doc. 15 fascicolo non può dirsi esercitata in violazione dei principi CP_1
di buona fede e correttezza sol che si consideri, come richiesto dalla Corte di
Cassazione, il comportamento complessivo delle parti a partire dal 30.4.2015
CP_ Con Sin dal 30.4.2015, infatti, aveva sottoscritto con le sole e un accordo CP_1
nel quale si dava atto che al rapporto delle lavoratrici provenienti dalla cessione di azienda da si sarebbe applicato solo ed esclusivamente il CCNL di settore (e CP_9 non più, quindi, l'AIA Mediaset).
Con detto accordo, pur non sottoscritto dalla CGIL- sigla sindacale di appartenenza delle lavoratrici parti in questo giudizio- GM aveva già manifestato implicitamente, ma inequivocabilmente, la propria volontà di sottrarsi all'applicazione dell'accordo di armonizzazione e, tramite esso, dell'AIA Mediaset.
Del resto, che questa fosse l'intuibile volontà di GM la stessa sigla sindacale cui le lavoratrici hanno aderito mostrava di averlo inteso sin dal 6.5.2015 quando, in un proprio comunicato – doc. 11 fascicolo lavoratrici- criticava la sottoscrizione dell'accordo sindacale del 30.4.2015, teso a “modificare” l'accordo di armonizzazione del febbraio 2010.
Considerati detti “precedenti”, il formale esercizio della disdetta dall'accordo di armonizzazione e, tramite esso, dall'AIA mediaset, effettuato da GM “con effetto immediato” con la successiva lettera del 5.11.2015, indirizzata a tutte le sigle sindacali interessate, non può dirsi avvenuto in violazione dell'onere di assicurare un congruo preavviso alle controparti contrattuali;
ciò proprio alla luce del fatto che detta volontà di disdetta e superamento dell'accordo di armonizzazione, cristallizzata nel novembre
2015 GM, era desumibile anche dalla condotta da quest'ultimo tenuta nei mesi precedenti, e sin dall'aprile 2015.
Per questi motivi
, decidendo in sede di rinvio, ferme le statuizioni concernenti il superminimo individuale di cui alla sentenza n. 319/2026 del Tribunale di Milano, va accertata l'intervenuta disdetta in data 5.11.2015 dell'accordo di armonizzazione e, tramite questo, dell'accordo integrativo aziendale e per l'effetto va dichiarato CP_7 che da tale data in avanti l'applicazione dell'accordo integrativo aziendale da CP_7
parte di non è più dovuta. TR
pag. 15/17 Vanno invece disattese le domande restitutorie formulate da Controparte_6
Era onere di quest'ultima dimostrare di avere pagato alle lavoratrici somme eccedenti quelle effettivamente dovute – a titolo di superminimo- in ragione della sentenza n.
319/2026 del Tribunale di Milano.
A fronte della puntuale contestazione mossa dalla difesa delle lavoratrici detto onere non può dirsi assolto, tanto più che le distinte di bonifico prodotte da TR
[... in alcuni casi riportano causali di pagamento non univoche ed in altri casi fanno riferimento a integrazioni della retribuzione mensile (espressione che sembra alludere alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di superminimo, e non ad altre voci: docc. 18-
21 fascicolo GM).
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n. 10245/19; Cass. n. 29202/2020; Cass.
n.6151/2024); deve poi tenersi conto del fatto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., 11/11/2024,
n. 29056).
Considerato l'esito del giudizio, che ha visto le lavoratrici vincitrici solo con riguardo alle domande concernenti il superminimo, le spese di lite vengono compensate per metà,
e per la restante metà poste a carico di TR
Per la concreta liquidazione delle spese legali deve farsi applicazione del principio per cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa pag. 16/17 vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012” ( Così Cass. Sez.
6 - 2, 11/02/2016 n. 2748; Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577).
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti in causa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tariffe ratione temporis applicabili- in euro 4.600,00, per il primo grado;
euro 4.600,00 per il grado di appello;
euro 4.000,00 per il giudizio di cassazione ed euro
5.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al
15%. deve pertanto essere condannata a rifondere a TR Parte_1
e , in solido tra loro, la somma di complessivi euro
[...] Parte_2
9.400,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari alla metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con compensazione del residuo.
PQM
Decidendo in sede di rinvio, ferme le statuizioni concernenti il superminimo individuale di cui alla sentenza n. 319/2026 del Tribunale di Milano, accerta l'intervenuta disdetta in data 5.11.2015 dell'accordo di armonizzazione e, tramite questo, dell'accordo integrativo aziendale e per l'effetto dichiara che da tale data in avanti CP_7
l'applicazione dell'accordo integrativo aziendale da parte di CP_7 TR
[... non è più dovuta;
rigetta le domande restitutorie formulate da TR
condanna a rifondere a e TR Parte_1 [...]
, in solido tra loro, la somma di complessivi euro 9.400,00, oltre iva, cpa Parte_2
e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari alla metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con compensazione del residuo.
Milano, 25/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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