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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7487/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:36 sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti
L'Avv. Spotorno insiste sulla nomina di un CTU e comunque dichiara l'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare la documentazione relativa;
l'avv. Camarda sui oppone e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 7487/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SPOTORNO CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Piazza F. Chopin 13, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del
Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
- pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-di aver lavorato dal 1965 al 1984 come addetto al taglio di lamiere con elettrodi nonché colorista dei metalli presso la “Elettroedile” – “Lamifer”
S.n.c. e la ditta SS FE e successivamente, con qualifica di colorista dei fondi navali e manovale, alle dipendenze di
[...]
sino al 2006, per otto ore al giorno per sei giorni Controparte_3
la settimana, venendo massicciamente esposto a IPA, gas nitrosi, fumi caldi, solventi delle vernici, idrocarburi alogenati, aromatici e alifatici, per circa 40 anni, contraendo una patologia (Broncopatia Cronica Ostruttiva: BPCO, enfisema e ipertensione polmonare),correlata all'inalazione delle dette sostanze;
-di aver denunciato in data 4.10.2023 la malattia all' , nonché di CP_1
aver proposto opposizione avverso l'archiviazione della denuncia disposta dall'Istituto,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione nella CP_1
sua esclusiva disponibilità relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto, già alla data della denunzia della malattia professionale dedotta in ricorso o da quella che verrà ritenuta di giustizia, per esposizione ad IPA, gas nitrosi, fumi caldi, solventi delle vernici, idrocarburi alogenati, aromatici e alifatici, presenti nell'ambiente di lavoro, da valutarsi secondo il vincolo di associazione con le patologie concorrenti dell'apparato polmonare e cardiocircolatorio, ai sensi delle norme applicabili, con un grado di inabilità pari o superiore al 6% (e pari a quel grado di danno biologico/punto di menomazione che verrà accertato anche a mezzo di ctu medico legale), con conseguente diritto al relativo indennizzo o – nel caso di punteggio pari o superiore al 16%, alla rendita;
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore dell'odierno CP_1
ricorrente, della relativa somma dovuta a titolo di indennizzo in capitale o rendita, secondo il grado di menomazione/danno biologico che verrà riconosciuto ad istruttoria espletata a mezzo di CTU medico legale, a far
3 data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
contestando l'esposizione a rischio in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, rappresentando che il rigetto dell' era stato motivato dalla CP_2
circostanza che lo stesso lavoratore, nel 1999, in occasione di visita con il
Medico Competente dell'Azienda, ha dichiarato, in anamnesi, di soffrire di broncopatia asmatiforme da circa 20 anni, dunque dal 1979, per essere il ricorrrente un forte fumatore dall'età di dieci anni e che i sanitari dell'Istituto esaminando i referti determinavano che la causa delle patologie denunciate era proprio il tabagismo.
Chiedendo per questo il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo della testimonianza di , discussa dalle Testimone_1
parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto..
La malattia denunciata dal lavoratore, Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO) è – in sé -malattia tabellata ed è una malattia caratterizzata da sintomi respiratori e limitazione al flusso aereo persistenti.
L'ostruzione al flusso è legata al rimodellamento delle vie aeree e/o alla distruzione del parenchima polmonare (enfisema) dovuti a un'abnorme risposta infiammatoria locale e sistemica innescata dall'inalazione di particelle nocive o gas;
il 15-19% di tutte le BPCO è attribuibile a fattori di rischio professionali.
Detta patologia, pur essendo tabellata (lista 1 – elevata probabilità) essendo malattia multifattoriale non può però prescindere – per la sua indennizzabilità – dalla prova dell'esposizione a rischio determinata dalle mansioni lavorative svolte, potendo ben essere l'attività lavorativa sia causa della malattia stessa che concausa, che infine estranea all'insorgere della stessa.
4 In tal senso è utile osservare che l'attribuzione eziologica della BPCO all'esposizione occupazionale non può essere considerata, in virtù della sua stessa natura, automatica.
In primo luogo, come si è accennato, la BPCO è malattia multifattoriale la cui genesi ed evoluzione non è legata soltanto all'esposizione a diverse sostanze inalanti, ma anche alla suscettibilità genetica individuale. In secondo luogo, Osservando che, essendo malattia a lunga latenza, non è agevole stabilire una relazione temporale tra l'esposizione e l'insorgenza di
BPCO.
Infine, considerata la BPCO nella “Nuova tabella delle malattie professionali” (in GU n. 169 del 21-7-2008) la valenza di causa o concausa della malattia è tabellata in relazione al contatto con sostanze ben determinate.
Tutto ciò premesso, e posta soprattutto la multifattorialità della malattia, sula parte ricorrente incombeva l'onere della prova dell'esposizione
(qualificata) a rischio per il periodo indicato in atto introduttivo (1965~1984) alle sostanze menzionate nella prefata “nuova tabella”.
Tale prova non è stata fornita, avendo l'unico testimone indicato dal ricorrente medesimo conosciuto quest'ultimo all'atto del proprio ingresso al lavoro presso i di Palermo nel 1989 – quindi dopo il periodo Controparte_4
indicato dell'esposizione a rischio- e indicato genericamente le mansioni svolte e la presenza di “fumi caldi”.
Né la documentazione sanitaria prodotta, al di là della dimostrazione della presenza di una broncopneumopatia, si pone come prova sia pur probabilistica della causa professionale della malattia.
Non si è ritenuto pertanto consequenzialmente utile la disposizione di una
CTU medico legale che accertasse, in relazione alle mansioni svolte per il periodo di esposizione indicato, la valenza di tecnopatia della patologia sofferta, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova utile della stessa diversa dalle mere allegazioni.
Il ricorso pertanto va rigettato.
5 Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c..
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e da liquidarsi all'atto della presentazione dell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/03/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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