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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14063/2024 Verbale dell'udienza del 13/05/2025 Nell'interesse dell' é presente l'Avv. Antonio De Luca. Parte_1
E', altresì, presente per la società ricorrente, in sostituzione dell'avv. Cosimo Stefanelli, l'avv. Sorrentino. E' anche presente per la l'Avv. Carlo Carile per delega Controparte_1 dell'Avv. Italico De Santis E' presente, altresì, per delega dell'avv. Salera e nell'interesse di
[...]
l'avv. Helga D'Andrea Controparte_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. De Luca: 1) riportandosi alle conclusioni delle memoria difensiva, 2) e reiterando, in particolare, la tesi dell'inopponibilità al ed all' Controparte_2 [...]
della transazione intervenuta tra la e la Controparte_3 Parte_2 [...]
, insiste nel rigetto di ogni domanda formulata dalla Controparte_4 nei confronti dell' ; il tutto con vittoria di spese e compen- Parte_2 Controparte_5 so professionale. L'avv. Sorrentino si riporta al ricorso ex art. 615 c.p.c., ed alle difese in esso riportate, in- sistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria delle spese e competenze del presente grado. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito dalla controparti e chiede darsi lettura del dispositivo. L'avv. Carile si riporta alle proprie difese ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. L'avv. D'Andrea si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, ed insiste per l'acco- glimento delle conclusioni rassegnate, si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, pro- dotto, richiesto ed eccepito nel ricorso introduttivo di lite, in quanto totalmente infonda- to in fatto ed in diritto anche alla luce dell'ordinanza emessa dal Giudice del 30.12.2024. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14063 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_2 P.IVA_1
Cosimo Stefanelli elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11 OPPONENTE E
, c.f. , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio De Luca, presso il cui studio elett.te domicilia in Avellino al Corso Vittorio Emanuele 108 OPPOSTA NONCHE' c.f.: Controparte_7
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Sandro Salera, presso il cui P.IVA_3 studio elett.te domicilia in Cassino, Corso della Repubblica n.128 OPPOSTA NONCHE'
, P.IVA in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_4 rapp.ta e difesa dall'avv. F. Italico De Santis, elett.te domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 15 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento Pt_3
n. 09720190218921000000, notificatale il 21/05/2024 dall'agente della riscossione per il recupero di agevolazioni ex l. 662/1996. In particolare, l'istante è stata beneficiaria di un finanziamento da parte di garantito ex l. 662/1996. Controparte_1
Tra le suddette parti è sorto un contenzioso, definito con la transazione sottoscritta il 9/12/2020, con cui la ha ricevuto la somma di € 55.000,00 a saldo e stralcio delle CP_1 pretese di cui al D.I. richiesto e ottenuto medio tempore. L'istituto di credito ha, tuttavia, azionato contestualmente la garanzia pubblica, ricevendo la somma di € 500.638,61 dalla MCC - BDM S.p.A., gestore del fondo di garanzia, che si è poi surrogata nelle ragioni dell'istituto di credito, iscrivendo a ruolo la somma come previsto dalle disposizioni vi- genti. L' ha, quindi, notificato le cartelle esattoriali n. 09720190218921000001 e n. CP_8
09720190218921000000, l'una alla debitrice principale e l'altra alla garante ETT Holding spa.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Le società proposero opposizione innanzi al Tribunale di Roma, definita con sentenza n. 11645/2022, con cui il giudice dichiarò cessata la materia del contendere. La ropone, dunque, opposizione alla successiva intimazione di pagamento, dedu- Pt_3 cendo l'inesistenza del credito per intervenuto accordo transattivo, l'illegittimità della ri- scossione esattoriale per assenza di titolo esecutivo e carenza di legittimazione di
[...] nonché la illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione. CP_9
L'opposizione è infondata. In via preliminare si rileva che nessuna parte ha documentato dove si trova la sede della società ingiunta, per cui l'eccezione di incompetenza non può essere accolta. Ciò chiarito, nell'ordinanza del 27/12/2024 già è stato osservato che l'accordo non può ritenersi vincolante per e che non hanno partecipato allo stesso (in- CP_8 Pt_4 fatti, al punto 6 si prevede che le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere “l'una dall'altra”); del resto, la transazione è relativa alla quota di “pertinenza” della sola banca finanziatrice e non di quella garantita da come si evince dal credito og- Parte_5 getto del D.I. n. 1162/2018 (€ 245.888,58), in relazione al quale le parti hanno trovato accordo per la minor somma di € 55.000,00. Tutto ciò è confermato anche dalla citata sentenza n. 11645/2022, in cui si legge che la transazione che ha determinato cessazione della materia del contendere non impedisce a M.C.C. e ad il recupero del credito vantato, in quanto il titolo ese- Controparte_10 cutivo di cui sono già in possesso consente loro di azionare autonomamente il credito in un autonomo e diverso giudizio. Con riferimento al motivo di opposizione con cui ci si duole dell'assenza di titolo esecu- tivo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche. Questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario. In partico- lare, quest'ultima ha affrontato la questione con più pronunce ribadendo un orientamen- to da ritenersi oggi consolidato, da ultimo, con l'ordinanza 9657/2024, in cui si è affer- mato che:
- .. in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente le- gittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
3 - trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di so- stegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive,
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Po- tenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazio- ne del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito pri- vilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privi- legio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i preceden- ti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- .. la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di in- terpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come dispo- sizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime dove- va ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia gode- vano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano
- in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (…),
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività pro- duttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupe- ra, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenu- to il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conse- guente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag.
4 - l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfer- mata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, Tanto conduce a ritenere che il procedimento di re- Controparte_2 cupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanzia- mento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si di- stingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto deri- vante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di conces- sione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanzia- mento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore benefi- ciario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpreta- zione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività pro- duttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, con- tributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronun- cia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- .. si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che cir- coscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di eroga- zione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di so- stegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, in- teso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5 dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a se- guito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficia- rio, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ri- tenuto dagli odierni ricorrenti (v. pag. 49 del ricorso), non costituisce affatto un presupposto fattuale inde- fettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazio- ne diretta di danaro. A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, non vi sono valide ragioni per discostarsene. Ciò comporta anche il rigetto dell'ulteriore motivo di difetto di legittimazione in capo al- la MCC -BDM spa, atteso che la legittimazione deriva dalle norme applicabili nella specie e, alla luce di ciò, non occorre alcuna particolare specificazione in cartella. Infine, sulla illegittimità degli interessi richiesti, a parte che si tratta di un credito irrisorio rispetto alla debitoria principale e la cartella, in tesi, sarebbe invalida solo limitatamente a tale profilo, si osserva che l'intimazione non fa altro che richiamare la pregressa cartella ben nota alla ricorrente, la quale avrebbe dovuto far valere eventuali vizi di forma entro 20 giorni dalla notifica della cartella. In mancanza, non potendo essere annullato tale atto per vizi formali, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che l'importo supera gli interes- si dovuti quanto meno in via legale, ciò che non è stato dimostrato. Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non parti- colare complessità della controversia e della limitata attività espletata (senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore dell' , Pt_3 CP_8 Controparte_7
e delle competenze di lite, che liquida,
[...] Controparte_1 per ciascuna, in € 7.831,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 13/05/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 6