Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7475/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. MAIDA MASSIMILIANO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. BUFFONI MARIA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: riconoscimento invalidità permanente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 14 giugno 2024, ha dedotto come avrebbe subito Parte_1 un infortunio il 28.04.2023 intorno alle 20.30, all'interno del cd. “Centro
Commerciale Opera” nel parcheggio, scivolando su una macchia d'olio.
Con l'atto introduttivo del giudizio, poi, ha contestato la valutazione effettuata dall'ente convenuto per il medesimo, sostenendo tra l'altro un'invalidità permanente del 13% e 242 giorni di inabilità temporanea, chiedendo la condanna dell'ente al riconoscimento di tali diritti. Con accessori e vittoria di spese di lite
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande attoree. Con vittoria di spese di CP_1
lite.
Tentata inutilmente la conciliazione, esperita una CTU, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è in contestazione tra le parti che abbia subito un Parte_1 infortunio il 28.04.2023 intorno alle 20.30, all'interno del cd. “Centro
Commerciale Opera” nel parcheggio, scivolando su una macchia d'olio.
Preliminarmente, però, occorre rilevare come la parte ricorrente, nel confronto con la convenuta, abbia rinunciato alle istanze sulla invalidità temporanea, insistendo solo per quella per invalidità permanente.
Il giudizio, quindi, è proseguito per verificare l'entità del danno subito tramite una CTU, che, con motivazione pertinente, alla quale si può fare integrale rinvio, ha riconosciuto alla parte attorea un danno da invalidità permanente pari al
10%.
In particolare, il consulente del giudice ha concluso che
“le lesioni riportate dalla perizianda in seguito all'evento traumatico occorsole il 28-04-
2023, tenuto conto dei barémes usualmente utilizzati, valutavate complessivamente, hanno determinato un'invalidità permanente del 10% (dieci)”, senza contestazioni dei consulenti di parte”.
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea un'invalidità nei termini suddetti, con accoglimento del ricorso in questi limiti.
Sicché, si deve condannare l a versare le differenze tra la CP_1
liquidazione corrispondente a tale soglia di invalidità e quanto già versato, con l'aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che
“la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità
e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa
l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Sicchè, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
In relazione al principio della soccombenza, gli oneri della CTU sono posti a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, a carico della parte convenuta.
Si debbono, inoltre, porre a carico dell'ente le spese di lite, determinate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore e della durata della causa.
P.Q.M.
1. preso atto della rinuncia ex articolo 306 cpc alle residue domande, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 10% per l'infortunio occorso il 28.04.2023, condannando la parte convenuta a versare le differenze tra la liquidazione corrispondente a tale soglia di invalidità e quanto già versato, con l'aggiunta della maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge.
2. Condanna le parti in solido, e nei rapporti interni alle stesse l' , a versare gli oneri al CP_1
CTU come liquidati nel verbale del 12 Marzo 2025 e condanna la convenuta a versare alla parte ricorrente le spese di lite per euro 2500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e
CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 19/03/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo