Articolo 4 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 settembre 1950
Art. 4.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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