Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 4.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 21/04/2017, n. 60Provvedimento: […] In ragione di tali circostanze e del fatto che, ad avviso della difesa, le infermità denunciate sarebbero state contratte durante le campagne nelle colonie (posto che dal foglio matricolare emergerebbero ricoveri presso gli Ospedali di Bengasi e Asmara), di talché troverebbe applicazione l'art. 4 della legge n. 648/1950, con presunzione assoluta di dipendenza, è stato chiesto l'accoglimento dei ricorsi con il favore delle spese.Leggi di più...
- ricorso in riassunzione·
- presunzione di dipendenza·
- estinzione del giudizio·
- art. 2697 c.c.·
- carenza di potere·
- art. 116 d.P.R. 915/1978·
- art. 6 d.l. 453/1993·
- pensione di guerra·
- prescrizione·
- art. 305 c.p.c.·
- spese di giudizio·
- art. 5 l. 205/2000·
- art. 4 l. 648/1950·
- onere della prova