Decreto cautelare 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/06/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6470 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- con cui il Comune di OL (Area Patrimonio Servio Politiche per la Casa) ha espresso il diniego rispetto alla richiesta di concessione del contributo Morosità Incolpevole annualità 2024 di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ai sensi dell’avviso pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6470 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che la Regione IA aveva confermato, per il 2024, il fondo per la morosità incolpevole, destinato agli inquilini impossibilitati a pagare l’affitto;
- che l'importo massimo del contributo era di 12.000 euro, utilizzabile per coprire morosità pregresse, utile a garantire il differimento dello sfratto o stipulare un nuovo contratto di locazione;
- che ogni Comune aveva la facoltà di gestire autonomamente il bando;
- di aver presentato, in data 12.02.2024 e tramite il canale telematico dedicato, alla p.a. intimata un’istanza volta alla concessione del contributo morosità incolpevole anno 2024;
- di aver successivamente presentato, in data 25/09/2024, domanda di accesso per avere conoscenza degli esiti della domanda con ID n. -OMISSIS-;
- di aver, infatti, nelle more ricevuto un’intimazione di sfratto da parte del proprio locatore;
- che il Comune di OL, con l’atto impugnato, così replicava: “ l’istante, come sopra generalizzato, non risulta possedere i requisiti richiesti per l’accesso al contributo in quanto, con Circolare PG/2024/0118078 del 06/03/2024 la Giunta Regionale della IA ha chiarito che la “data la natura eccezionale e temporanea del contributo i cittadini che hanno già beneficiato del fondo in oggetto nelle annualità precedenti non possono accedere nuovamente allo stesso a prescindere dall’entità del contributo corrisposto e dalla tipologia di destinazione”. Nel caso di specie il sig. -OMISSIS- ha già beneficiato del contributo di cui al Fondo come attestato dalla disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- e dal successivo atto di liquidazione n. -OMISSIS- ”.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 14.01.2025, con ordinanza n. -OMISSIS-, si fissava l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. e si disponeva l’acquisizione dei seguenti atti: a) le linee guida regionali di cui alla DGR n. 26 del 24.01.2023; b) l’avviso pubblico di cui alla Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in memoria depositata in data 12.02.2025, il Comune di OL precisava che il Servizio competente aveva riesaminato la pratica e, con disposizione n. -OMISSIS-, aveva annullato d’ufficio la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- e, pertanto, aveva concesso il contributo al ricorrente; ed allegava la suddetta disposizione n. 89 del 2025.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, e si liquidano come in dispositivo, in misura che tiene conto del fatto che l’Amministrazione, ancorché tardivamente, ha provveduto in senso conforme alla pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Nona Sezione di OL, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il Comune di OL a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200 (milleduecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.