Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7924/2022
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA Parte_1 C.F._1
INSERRA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Etnea, 353
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/9/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000349187, n. OI-000349188 e n. OI-000349439, notificate dall' in data 10/8/2022 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative rispettivamente agli anni 2011,
2012 e 2013, dell'importo complessivo di euro 68.500,60.
Rilevava la mancata notifica di atti di contestazione che avrebbero dovuto precedere gli atti impugnati e la conseguente prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni, che definiva sproporzionate e
602/1973, modificato dal D.Lgs. 46/1999, e dall'art. 1, comma 417, della legge finanziaria 2005.
Chiedeva innanzitutto la sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze ingiunzioni, e ciò sulla base della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del grave pregiudizio che gli sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora); nel merito chiedeva dichiararsi la nullità ovvero annullarsi le ordinanze ingiunzioni e degli atti presupposti e, per l'effetto, che fosse dichiarato estinto del diritto dell' di richiedere il pagamento delle somme in questione;
in via subordinata infine chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la sproporzionalità delle somme richieste e che si provvedesse alla riduzione delle stesse nella misura del 90% o in altra misura ritenuta equa.
Con decreto del 25/9/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' . L'ente esponeva che le ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla regolare notifica degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens. Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali delle ordinanze ingiunzioni, con specifico riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti rientrante fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nel merito osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi.
Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Deduceva inoltre l'inapplicabilità alle ordinanze ingiunzioni dell'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Con riferimento a detta ultima, contestava l'applicazione nella specie della legge n. 335/1995, puntualizzando che le sanzioni amministrative in oggetto fossero cosa diversa dalle sanzioni civili di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000, costituenti un accessorio del debito contributivo. Richiamava il disposto dell'art. 28 della legge n. 689/1981, secondo cui la prescrizione quinquennale potesse essere interrotta da atti tipici della procedura sanzionatoria, quali la notificazione della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale, e rilevava che, in forza dell'art. 2943, co. 4, c.c. l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione. Evidenziava che nella specie la prescrizione non fosse maturata, tenuto conto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che ai sensi del suddetto art. 28 il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava che nella specie il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica delle diffide accertative e che, inoltre, dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento dopo la notifica degli atti di accertamento, correttamente fossero state emesse le ordinanze ingiunzioni opposte. Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni, rilevava che dette ultime fossero state determinate avuto riguardo alla gravità della violazione, all'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore. Rilevava inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l' avesse provveduto alla riformulazione delle sanzioni e che, in forza dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 15/1/2016 n. 8, fosse possibile estinguere il procedimento sanzionatorio tramite il pagamento, entro sessanta giorni dalla prima udienza ovvero dalla prima udienza di trattazione, di una somma pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata.
Chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte;
in via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle sanzioni, parte ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato e dovuto;
chiedeva, in ogni caso, la concessione di un congruo rinvio al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla rideterminazione stessa e affinchè il ricorrente esercitasse la facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio tramite il pagamento in misura ridotta. Con separata istanza del 12/9/2023, l' depositava il provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni n. OI-000349187 e n. OI-000349188 emesso in data 29/8/2023 dal Direttore della sede di Catania.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali prendeva atto dell'intervenuto annullamento di due delle ordinanze ingiunzioni opposte e, con riferimento alla terza, ne contestava la regolarità della notifica, rilevando che il prodromico atto di accertamento risultasse essere stato consegnato a
“familiare convivente” senza che fosse stata prodotta la raccomandata integrativa, da ritenersi necessaria in caso di notifica a soggetti diversi dal destinatario. Insisteva pertanto in ricorso e nella condanna alle spese, tenuto conto che lo sgravio fosse intervenuto solo in corso di causa.
Con provvedimento del 21/9/2023, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con successiva ordinanza del 7/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 7 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 8/9/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta il 26/8/2022. Sono infatti agli atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, dai quali si evince che, in relazione a tutte le ordinanze ingiunzioni, attesa la temporanea assenza del destinatario, sia stato eseguito il deposito in data
10/8/2022 con contestuale spedizione di CAD (comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata); risulta inoltre che i suddetti atti siano stati ritirati nella riferita data del 26/8/2022.
Ciò premesso, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall con le quali è stato intimato al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale
[...]
”, il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute Parte_1
previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate
a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. OI-000349187 e n. OI-000349188, relative rispettivamente agli anni 2011 e 2012, l' ha allegato e documentato l'intervenuto annullamento in autotutela delle stesse. L'ente ha infatti depositato la Disposizione n. 210000-23-0397 del 29/8/2023 emessa dal Direttore della sede di Catania dell'ente previdenziale, recante la seguente motivazione: “Considerato che non si è rinvenuto nei nostri archivi prova dell'avvenuta notifica delle diffide
.2100.18/10/2017.0443066; 100.18/10/2017.0443102 prodromici all'emissione delle OI” CP_1 CP_1
nonché la valutazione che fosse interesse dell'Amministrazione procedere al suddetto annullamento, dovendosi ritenere prevalente, alla luce di quanto indicato, “l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto”.
Or, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni suindicate, dedotto dall' con l'istanza del
12/9/2023, costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei suddetti provvedimenti, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3074;
Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Con riguardo, pertanto, alle ordinanze ingiunzioni suindicate va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venendo ora all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000349439, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e la conseguente prescrizione.
Si osserva che, con riguardo alla suddetta ordinanza ingiunzione, l' ha prodotto l'atto di accertamento prot. .2100.18/10/2017.0443372, riguardante i periodi 2012/3 e 2012/4 (cfr. prospetto inadempienze aziende agricole) e l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica, dal quale si evince che detto atto è stato notificato in data 27/10/2017 presso la residenza del ricorrente in Zafferana Etnea, piazza della Regione Siciliana, mediante consegna a familiare convivente (madre); risulta inoltre la spedizione al destinatario in data 30/10/2017 della CAN (comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata). Si osserva inoltre che l'avviso di ricevimento in esame contiene il riferimento al suddetto atto di accertamento (No. RG: 18/10/2017.0443372), sicchè risulta provato il collegamento fra i due documenti.
La notifica deve pertanto considerarsi regolarmente eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
Alla luce di tale rituale notifica, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sulla base dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, erroneamente invocato. Or, premesso che le sanzioni amministrative in esame si distinguono da quelle civili di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000, in tema di ordinanze ingiunzioni trova applicazione l'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo “dies a quo” nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 27/10/2017 dell'atto di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 26/8/2022 dell'ordinanza ingiunzione in esame.
Ed infatti, alla riferita data di notifica del provvedimento impugnato la prescrizione non era ancora maturata, e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27. Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n.
OI-000349439 devono dichiararsi dovute;
e ciò anche in considerazione dell'inapplicabilità alla materia in esame dell'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo e in considerazione dell'infondatezza della domanda proposta in via subordinata.
Il ricorrente ha infatti eccepito, in via subordinata, la “sproporzionalità” delle sanzioni comminate come quantificate nelle ordinanze ingiunzioni e ne ha chiesto la riduzione.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, già denunciate all'ente, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate emerge che l' ha determinato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Si osserva, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in atti) di aver rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, delle ordinanze ingiunzioni opposte e, segnatamente, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000349439, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 2.270,13.
Ai fini della statuizione sulle spese rilevano, da un lato, l'annullamento di due delle ordinanze ingiunzioni opposte e la riduzione delle sanzioni intervenuti in corso di causa e, dall'altra, la dovutezza delle somme richieste con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000349439 (di maggior importo rispetto alle altre) attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ne consegue che devono ritenersi sussistenti nella specie validi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7924/2022 R.G., così statuisce: Con riferimento alle sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzioni n. OI-000349187 e n. OI-0001349188 (prot.
.2100.21/07/2022.0463691 e prot. .2100.21/07/2022.0463692), dichiara cessata la materia del contendere;
Accerta e dichiara la modifica da parte dell , intervenuta nelle more, delle ordinanze ingiunzioni opposte e, in particolare, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000349439, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 2.270,13;
Rigetta nel resto l'opposizione e conferma detta ultima ordinanza ingiunzione;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 7 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio