Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7963/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 7963 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da circolazione stradale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. , C.F. presso il cui studio CP_1 C.F._2
elettivamente domicilia in Villa Di Briano (CE) alla Via Lucio Apuleio n. 21;
- ATTRICE
E
C.F. e P.I. Controparte_2
in persona del Procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Marco Crispo, C.F. presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15;
- CONVENUTO
E
Controparte_3
, in p.l.r.p.t, e
[...] Controparte_4
, elettivamente domiciliate presso l;
[...] Controparte_5
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l Controparte_2 Controparte_3
e presso di esso domiciliati, al
[...] Controparte_6
fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito all'incidente stradale avvenuto in data 28.01.2020, alle ore 17.00 circa, in Casal di Principe (CE).
In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, di essere stata investita dal veicolo Ford Focus Kombi tg RZ8608V, assicurato con la compagnia polizza PL\02\36023688 e Controparte_7
condotto nell'occasione da il quale, nel tentativo di immettersi nel Persona_1
portone dell'abitazione di via Giardino, svoltava ed urtava con il lato anteriore del veicolo contro il davanti del corpo dell'istante che in quel momento si trovava sul
2 posto;
che, a seguito dell'urto, riportava lesioni gravi, tanto da essere trasportata presso il Presidio Medico Di Aversa dove i sanitari le diagnosticarono, dopo aver effettuato esami radiografici dall'arto inferiore sinistro, “frattura pluriframmentata terzo distale della tibia sinistra con prognosi di giorni trenta”; che nello stesso giorno veniva ricoverata presso la medesima struttura sanitaria nell'UO di ove, durante la degenza, segnatamente in data Controparte_8
30.01.2020, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi della tibia con chiodo endomidollare più riduzione cruente della frattura.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva condannarsi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi euro
32.987,60, comprensivi del danno non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario. Contro Si costituiva in giudizio l ccependo la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. e , segnatamente, per assoluta indeterminatezza della domanda, il difetto di legittimazione passiva per non aver l'attrice fornito idonea documentazione comprovante la proprietà la proprietà del veicolo Ford Focus Kombi Tg RZ8608V,
l'improcedibilità della domanda per inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt.
145 e 148 D. Lgs. 209/05, e l'infondatezza della domanda, sia in ordina all'an che al quantum.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata la CTU medico legale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, all'udienza del 7.12.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3
1. QUESTIONI PRELIMINARI
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
4 Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Sempre preliminarmente, vanno respinte le ulteriori eccezioni formulate.
Invero, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'attrice adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005.
Risulta, infine, provata la legittimazione passiva del convenuto.
2. SUL MERITO
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle deposizioni rese dal teste oculare di parte attrice, sig. , sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di Testimone_1
dubitare, il quale, escusso all'udienza del 23.12.2022, riferì “un paio di anni fa, e precisamente alla fine del mese di gennaio, alle ore 17,00 circa accompagnai il mio collega di lavoro sig. a casa in via Giardini in Casal Di Controparte_9
Principe; preciso che io lavoro come muratore e l come operaio;
…il mio CP_9
collega abita nello stesso fabbricato dell'attrice; …stavo Controparte_9
andando via e ho notato una ragazza che stava vicino al portone in attesa che una macchina, una Ford Focus di colore grigio, entrasse nel cortile del fabbricato;
la suddetta autovettura nell'entrare urtò con il proprio lato anteriore destro la gamba sinistra della attrice;
il portone è largo circa 4 metri e la macchina stava entrando nel momento in cui urtò l'attrice; in seguito all'urto l'attrice cadeva a terra e lamentava dolori alla gamba;
il conducente dell'autovettura era un
5 ragazzo e, se non ricordo male, era solo in macchina;
fu chiamata l'ambulanza anche se non ho atteso il suo arrivo;
ero solo quando ho assistito al sinistro;
dopo la caduta si sono avvicinate altre persone però non sono in grado di riferire se abbiano assistito al fatto;
al momento del sinistro l'attrice si trovava spalle al portone per far entrare l'autovettura; l'autovettura arrivava da via Giardini ed esattamente dal Comune ed aveva il portone sul lato sinistro e nello svoltare a sinistra per entrare nel portone finì per urtare l'attrice, la quale rimase schiacciata tra la macchina ed il portone;
ho visto successivamente l'attrice, quando ho accompagnato nuovamente a casa il mio collega;
e ho notato che la stessa cammina con le stampelle ed aveva dei ferri nella gamba;
riconosco i luoghi di causa dalle foto allegate al fascicolo;
la strada in questione è a doppio senso di circolazione;
è la prima volta che rendo testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria”.
La dinamica del sinistro, emersa all'esito dell'attività istruttoria, rivela in modo evidente la sussistenza della responsabilità, per l'incidente occorso, del conducente del veicolo Ford Focus Kombi tg RZ8608V, il quale, nel tentativo di immettersi nel portone dell'abitazione di via Giardino, svoltava ed urtava con il lato anteriore del veicolo contro il davanti del corpo della . Parte_1
Tale ricostruzione trova conferma, altresì, nel modulo di Constatazione
Amichevole di Sinistro (CAI) prodotto in atti da parte attrice, debitamente firmato dal conducente del veicolo investitore.
A tal proposito, si richiama la recente ordinanza della Cassazione n. 15431 del 3 giugno 2024, in merito al valore probatorio del modello CAI secondo cui “l'art.
143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. (…) La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo
6 di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece
l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146)”
In sostanza, il modulo C.A.I. sottoscritto determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo.
Essendo prevista tale presunzione di prova fino prova contraria, la società assicuratrice ben potrebbe superarla fornendo, appunto, la prova necessaria a tal fine;
tale ultima prova ricade, dunque, sulla società assicuratrice e non sul danneggiato. Contr Nel caso di specie l on ha fornito alcuna prova che il sinistro non si sia svolto con le modalità indicate sul modulo prodotto in giudizio ma, anzi, la dinamica ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.
Pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, CP_5 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
3. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attrice,
l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato dalle chiare e concordanti risultanze della espletata CTU, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in atti.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il CTU, dott. , condivise da questo giudicante in Persona_2
7 considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “alla dinamica descritta nell'atto di citazione, confermata dall'attrice alle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, si può quindi ricondurre la frattura di gamba sinistra (criterio topografico e criterio dell'idoneità qualitativa e quantitativa). Parimenti, appare soddisfatta la compatibilità cronologica tra il sinistro stradale ed il trattamento, essendo trascorso poco tempo per il ricorso alle cure di PS tramite i sanitari del 118
(criterio cronologico e criterio dell'esclusione).
Allo stesso modo, non sussistono lacune documentali nel successivo iter clinicoterapeutico, caratterizzato da un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato, per cui appare soddisfatta la continuità fenomenologica degli eventi (criterio modale e criterio della continuità fenomenica).
L'evento traumatico comportò la presenza di un'inabilità temporanea che, in rapporto alla tipologia ed all'entità delle lesioni riportate, può essere calcolata e ripartita, tenendo a riferimento la documentazione sanitaria esaminata e simili fattispecie traumatiche:
- I.T.T. (inabilità temporanea totale) di 30 (trenta) giorni, corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero presso il PO di Aversa e di divieto di carico;
- I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 30 (trenta) giorni da valutarsi mediamente al 75%, I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 60 (sessanta) giorni da valutarsi mediamente al 50%, di 90 (novanta) giorni da valutarsi mediamente al 25%, periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti, tenuto anche conto delle spese mediche fisioterapiche sostenute e presenti in atti.
8 Per quanto attiene al danno permanente, è possibile affermare che la SI.ra
, in seguito al trauma riportato in data 28-01-2020 ha riportato: Parte_1
• Esiti di frattura pluriframmentaria del terzo medio-distale di tibia sinistra, trattata mediante intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo bloccato endomidollare.
Tenuto conto di tutto quanto è stato sopra specificato, si ritiene che tali esiti concretizzino un danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto in sè e per sè considerata, “che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che, con criterio analogico/proporzionale rispetto ai barèmes di usuale consultazione medico-legale2, può essere quantificato nella misura del 7% (sette punti percentuali) tenuto conto delle seguenti voci tabellari:
• Frattura di tibia sinistra operata con persistenza di mezzi di sintesi: “Esiti di frattura diafisaria della tibia, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi: 5-7%.”
La frattura di tibia sinistra trattata con osteosintesi metallica ancora in situ e gli esiti cicatriziali dell'intervento saranno valutati complessivamente nella misura del 7%”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 25), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 d. lgs
2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale) a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- Euro 1.104,80 per 300 giorni di invalidità temporanea totale;
- Euro 1.242,90 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- Euro 1.657,20 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 1.242,90 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
9 - Euro 11.654,16 per il 7% di danno biologico permanente.
Risultano documentate spese mediche per un ammontare complessivo di Euro
3.004,00 (come da ricevute e fatture prodotte agli atti), per cui il danno subìto dall'attrice ammonta complessivamente ad Euro 19.905,96 (= 1.104,80 + 1.242,90
+ 1.657,20 + 1.242,90 + 11.654,16 + 3.004,00).
Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attrice si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Sulla somma complessiva di Euro 19.905,96 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 19.905,96, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, così come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore effettivo della causa.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_5
,
[...] Controparte_3 [...]
, e , in solido tra Controparte_3 Controparte_4
loro, al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
19.905,96, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
19.905,96 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna, altresì,
[...]
, e Controparte_10
, in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_4
processuali in favore dell'AVV. , difensore dell'attrice CP_1
dichiaratasi antistataria, che si liquidano in Euro 804,00 per spese vive ed Euro
5.077,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
C) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di , Controparte_5 [...]
, e Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, condannandoli, quindi, a rimborsare Controparte_4
l'attrice di quanto eventualmente da questa già versato al CTU, in via provvisoria.
Così deciso in Aversa, 21.3.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
11