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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1118/2024 promossa in grado d'appello
DA
- C. F. e P. IV ) con sede legale in Milano viale Piave n. 7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea BALLABIO (C. F. ) presso C.F._1
il cui studio legale in Monza Vicolo Lambro n. 1 è domiciliata, difensore che ha indicato ai fini delle notificazioni relative al presente procedimento il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. IV ) con sede legale in Cinisello Balsamo via CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Pelizza da Volpedo n. 109/111, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche Controparte_2 pagina 1 di 10 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Edoardo TEDESCHI (C. F. – pec: C.F._2
, Francesco NICORA (C. F. – Email_2 C.F._3
pec: e Ada MANUTI (C. F. – Email_3 C.F._4
pec: , tutti del foro di Milano, presso il cui studio legale in Milano Email_4
via Tommaso Grossi n. 2 è elettivamente domiciliata – difensori che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata ovvero la seguente numero di fax: P.IVA_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza così decidere:
- Dichiararsi che la domanda di avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo CP_3
prezzo per la realizzazione della linea di pulizia manuale door skid e body skyd (manual skid cleaning system) come meglio descritta in narrativa, non è soggetto alla clausola compromissoria prevista dalla
CGA al n. 22.3 per i motivi illustrati in premessa e per l'effetto condannare al Parte_3
pagamento di euro 25.200,00 oltre iva saldo del prezzo per la realizzazione della linea di pulizia manuale door skid e body skid (manual skid cleaning system).
- Rideterminarsi in ogni caso le spese di lite primo grado secondo i parametri di cui al dm 146/22 come indicato in narrativa della citazione oltre rimb. forf. 15% ed onere di legge condannando CP_1
al loto pagamento in favore della parte appellante.
- Condannare infine al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. CP_1
per appellata CP_1
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a totale conferma della sentenza impugnata, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria così giudicare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 Parte_1
bis c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'erroneità del mezzo di impugnazione prescelto da quest'ultima, in violazione degli artt. 819 ter, 42 e 47 c.p.c.; in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto dall'appellante siccome infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da sia Parte_1
nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio di impugnazione;
in via istruttoria: si dà atto che in sede di costituzione nel presente giudizio sono stati depositati oltre alla procura alle liti e la sentenza n. 1492/2024 i documenti dal n. 1 al n. 5;
- in ogni caso con vittoria integrale di spese competenze ed onorari di causa, oltre IV (se dovuta) e
CPA oltre rimborso forfettario dele spese generali nella misura di legge pro tempore vigente per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1492/2024 dell'08.02.2024, pubblicata in data 08.02.2024, il Tribunale
Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di e sulla domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così Parte_1 CP_1
provvedeva:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella arbitrale (art. 22.3 condizioni generali di contratto);
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, liquidate per compensi in complessivi euro 6.500,00 oltre ICA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 3 di 10 ***
Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
Milano chiedendo che fosse accertata la risoluzione parziale di diritto Parte_1 dell'ordine di acquisto n. IO6059, rev. 0 e rev. 1 e relative varianti, emesso da ex art. CP_1
1457 c.c., o, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento parziale di Parte_1
ex art. 1453 c.c. del predetto ordine e relative varianti, e conseguentemente la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 123.000,00 a titolo di penale da ritardo contrattuale nonché della somma di euro 1.314.907,00 a titolo di risarcimento del danno conseguentemente derivato. Infine, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di generici materiali in suo possesso in forza della clausola n. 21.10 delle condizioni generali di contratto facenti parte integrante del rapporto contrattuale.
Costituitasi in giudizio eccepiva in primis il difetto di competenza Parte_1 dell'organo giudicante adito, dovendo la causa essere devoluta agli arbitri in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 22.3 delle condizioni generali di contratto richiamate da parte attrice, che prevede espressamente che stessa sarà devoluta in arbitrato e decisa sulla base del regolamento ICC (International Chamber of
Commerce) da parte di uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento. La sede dell'arbitrato sarà a Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti nonché inoppugnabile da parte delle stesse>>.
Nel merito contestava la domanda di risoluzione e la domanda risarcitoria proposte da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, articolando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di CP_1 al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 25.200,00 a titolo di saldo pattuito per le
[...]
opere di cui al contratto.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado in accoglimento dell'exceptio compromissi sollevata da parte convenuta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella arbitrale, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la propria incompetenza in favore di quelle arbitrale, non esaminava la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta, la quale, in forza della clausola n. 22.2 delle condizioni generali di contratto, essendo pagina 4 di 10 la stessa di valore inferiore ad euro 200.000,00, rientrava nella competenza del tribunale ordinario adito.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla liquidazione delle spese di lite adducendo l'erroneità del criterio di computo seguito.
- Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto sotto tre CP_1
ordini di profili.
In primis, eccepiva l'erroneità del mezzo di impugnazione spiegato, atteso che, statuendo la sentenza impugnata su una questione di competenza, tale dovendosi qualificare quella relativa al rapporto tra giudice ordinario interno e arbitrato a prescindere dall'espressione <> utilizzata dall'organo giudicante di primo grado nel declinare la propria incompetenza, occorreva far ricorso allo strumento del regolamento di competenza da proporre dinanzi alla Corte di Cassazione.
Articolata la distinzione tra arbitrato interno ed arbitrato estero, e, ritenuta la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale, la società appellata rilevava come solo l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, integrando una questione di giurisdizione, può essere sollevata con il mezzo dell'appello. Al contrario, attesa la natura giurisdizionale dell'arbitrato interno, integrando il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario una questione di competenza, il provvedimento giudiziale che decida al riguardo va necessariamente impugnato ex art. 819 ter c.p.c. con il regolamento di competenza da proporre dinanzi alla Corte di Cassazione.
In secondo luogo adduceva, quale ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello proposto, la carenza di interesse di parte appellante all'impugnazione, non potendosi la stessa considerare soccombente avendo essa stessa eccepito, invocando la clausola compromissoria di cui alla clausola n. 22.3 delle condizioni generali di contratto, il difetto di giurisdizione dell'organo giudicante adito, e non potendo rivestire la domanda riconvenzionale carattere autonomo.
Infine, adduceva la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 La disciplina dell'exceptio compromissi è prevista dal dettato del primo comma dell'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui individua, in particolare, il termine per la proposizione dell'eccezione, le conseguenze riconducibili all'inerzia del convenuto, e la forma della decisione sull'eccezione nonché della relativa impugnazione.
Il Supremo Consesso di Giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. 25.01.2013 n. 24153), innovando rispetto a precedente orientamento, ha riconosciuto all'attività di arbitrato rituale natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario con la conseguenza che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o agli arbitri si configura come questione di competenza in quanto anche all'arbitrato viene riconosciuta, in ragione del fatto che le relative decisioni sono vincolanti per le parti, carattere giurisdizionale, articolandosi similmente al riparto tra due organi giurisdizionali ordinari omogenei. Al contrario, implica questione di giurisdizione lo stabilire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario o amministrativo e in tale ambito a quella sostitutiva degli arbitri, attenendo la questione al rapporto tra due diverse giurisdizioni, come similmente avviene nel caso di arbitrato rituale estero, del pari attenendo la questione al rapporto tra l'organo giudiziario nazionale e l'organo arbitrale extranazionale.
Ne consegue che in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato rituale interno l'eccezione di compromesso determina una questione di competenza e come tale va decisa nei termini e nelle forme dettate dall'art. 42 c.p.c. Al contrario, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, implicando la relativa eccezione questione di giurisdizione va affrontata e decisa secondo il dettato dell'art. 41 c.p.c.
La riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale interno in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso va ricompresa nel novero di quelle di rito e pertanto riveste carattere processuale, integrando una questione di competenza e non ha natura inderogabile, tale da giustificare il rilievo di ufficio ex art. 38 c.p.c., fondandosi la stessa unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la causa agli arbitri. Ne consegue che la stessa va eccepita dalla parte convenuta a ciò interessata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e nel termine di legge (Cfr. Cass. Civ.
5.06.2018 n. 15300), e non può essere sollevata di ufficio dall'organo giudicante procedente (Cfr. Cass. Civ.
6.11.2015 n. 22748; Cass. Civ.
Sez. Un. 20.01.2014 n. 1005), essendo rimessa alla decisione delle parti lasciare che la controversia sia pagina 6 di 10 decisa dall'organo giudiziario adito che ne sarebbe ordinariamente competente, ovvero rimettere la decisione al collegio arbitrale secondo la previsione della clausola arbitrale.
Secondo il dettato dell'art. 42 c.p.c., come richiamato dall'art. 819 ter c.p.c., il provvedimento con cui il giudice procedente decida sull'exceptio compromissi, sollevata dalla parte interessata a far valere la clausola compromissoria di arbitrato rituale interno, ricusando la propria incompetenza in favore di quella arbitrale, attenendo ad una questione di competenza nei termini innanzi visti, va impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza, da proporre con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, a prescindere dalla forma rivestita dal provvedimento impugnato, e ciò sia che lo stesso rivesta la forma dell'ordinanza sia che rivesta la forma della sentenza.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della competenza sulla convenzione di arbitrato
è impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza, necessario o facoltativo a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza ovvero questa sia stata decisa insieme al merito.
Deve pertanto ritenersi inammissibile, nel suddetto caso, l'impugnazione proposta nelle forme dell'atto di appello.
***
Tanto premesso, per quanto di stretta rilevanza in relazione al caso in esame, la contemporanea proposizione con la comparsa di costituzione e risposta di un'eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale, non potendosi da ciò desumere la volontà della parte di rinunciare all'eccezione di incompetenza proposta, costituisce chiara ed oggettiva manifestazione della volontà di far decidere la domanda riconvenzionale, come richiede la legge processuale, dal giudice dichiaratamente competente per la domanda principale in quanto l'unica competenza che rileva è quella della domanda principale che si estende anche alla domanda riconvenzionale. Ne consegue che l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza determina la trasmigrazione di tutta la causa, e dunque anche della domanda riconvenzionale, al giudice competente per la domanda principale in quanto l'unica competenza a rilevare è quella sulla domanda principale che si estende anche alla domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Civ. 13.04.2005 n. 76774).
Su tali basi, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 12684/2007), la domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinanzi al giudice ordinario con la comparsa di costituzione e risposta contestualmente alla formulazione dell'exceptio compromissi è da ritenersi sempre proposta in via subordinata al mancato accoglimento di tale eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia pagina 7 di 10 della domanda principale in relazione alla quale è sollevata sia della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto eccipiente.
***
Nel caso di specie, l'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, ha deciso preliminarmente ed unicamente sulla exceptio compromissi, sollevata in via principale dall'odierna appellante con l'atto di costituzione con la quale eccepiva l'incompetenza del tribunale adito in ragione del dettato del punto 22.3 delle condizioni generali di contratto approvate dalle parti in causa – che prevedeva che devoluta in arbitrato e decisa sulla base del regolamento ICC (International Chamber of Commerce) da parte di uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento. La sede dell'arbitrato sarà a
Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti nonché inoppugnabile da parte delle stesse>> – ritenendo la controversia, in ragione del valore della domanda principale proposta da parte attrice, di competenza arbitrale, nulla conseguentemente statuendo in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_1
contemporaneamente alla exceptio compromissi.
Come innanzi evidenziato, la contemporanea proposizione di una eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale comporta la necessaria remissione della decisione sulla domanda riconvenzionale al giudice competente per la domanda principale, atteso che in ragione della necessaria subordinazione della stessa al rigetto dell'exceptio compromissi, la domanda riconvenzionale potrà essere decisa dall'organo giudicante adito da parte attrice solo nel caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
Nel caso di specie, la decisione gravata, risolvendo esclusivamente una questione di competenza, quale deve qualificarsi l'exceptio comprommissi con la quale parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore di quella arbitrale – e ciò a prescindere dall'espressione in concreto utilizzata dall'organo giudicante di primo grado nel declinare la propria competenza in favore di quella arbitrale
– doveva essere impugnata necessariamente con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. che, come innanzi rilevato, prevede espressamente che il provvedimento che decide sulla sola questione di competenza senza decidere il merito è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza da proporre innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso da notificare alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da gravato.
pagina 8 di 10 Per le ragioni innanzi esposte, trasmigrando la domanda riconvenzionale, in conseguenza dell'accoglimento dell'exceptio compromissi e della conseguente declaratoria di incompetenza dell'organo giudicante di primo grado in favore di quella arbitrale, all'organo arbitrale competente in forza della richiamata clausola compromissoria, resta esclusa la possibilità di far valere le doglianze in ordine alla domanda riconvenzionale, non esaminata dal giudice di prime cure devoluta all'organo arbitrale per effetto della declaratoria di incompetenza, con lo strumento dell'appello.
Ciò comporta l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto va condannata alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della
[...]
causa (compresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), del carattere non complesso della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1492/2024 pubblicata il 08.02.2024 del Tribunale Ordinario di CP_1
Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello proposto da inammissibile;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR Parte_1
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1118/2024 promossa in grado d'appello
DA
- C. F. e P. IV ) con sede legale in Milano viale Piave n. 7, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea BALLABIO (C. F. ) presso C.F._1
il cui studio legale in Monza Vicolo Lambro n. 1 è domiciliata, difensore che ha indicato ai fini delle notificazioni relative al presente procedimento il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. IV ) con sede legale in Cinisello Balsamo via CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Pelizza da Volpedo n. 109/111, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche Controparte_2 pagina 1 di 10 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Edoardo TEDESCHI (C. F. – pec: C.F._2
, Francesco NICORA (C. F. – Email_2 C.F._3
pec: e Ada MANUTI (C. F. – Email_3 C.F._4
pec: , tutti del foro di Milano, presso il cui studio legale in Milano Email_4
via Tommaso Grossi n. 2 è elettivamente domiciliata – difensori che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata ovvero la seguente numero di fax: P.IVA_4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza così decidere:
- Dichiararsi che la domanda di avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo CP_3
prezzo per la realizzazione della linea di pulizia manuale door skid e body skyd (manual skid cleaning system) come meglio descritta in narrativa, non è soggetto alla clausola compromissoria prevista dalla
CGA al n. 22.3 per i motivi illustrati in premessa e per l'effetto condannare al Parte_3
pagamento di euro 25.200,00 oltre iva saldo del prezzo per la realizzazione della linea di pulizia manuale door skid e body skid (manual skid cleaning system).
- Rideterminarsi in ogni caso le spese di lite primo grado secondo i parametri di cui al dm 146/22 come indicato in narrativa della citazione oltre rimb. forf. 15% ed onere di legge condannando CP_1
al loto pagamento in favore della parte appellante.
- Condannare infine al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. CP_1
per appellata CP_1
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a totale conferma della sentenza impugnata, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria così giudicare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 Parte_1
bis c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'erroneità del mezzo di impugnazione prescelto da quest'ultima, in violazione degli artt. 819 ter, 42 e 47 c.p.c.; in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto dall'appellante siccome infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da sia Parte_1
nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio di impugnazione;
in via istruttoria: si dà atto che in sede di costituzione nel presente giudizio sono stati depositati oltre alla procura alle liti e la sentenza n. 1492/2024 i documenti dal n. 1 al n. 5;
- in ogni caso con vittoria integrale di spese competenze ed onorari di causa, oltre IV (se dovuta) e
CPA oltre rimborso forfettario dele spese generali nella misura di legge pro tempore vigente per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1492/2024 dell'08.02.2024, pubblicata in data 08.02.2024, il Tribunale
Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di e sulla domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così Parte_1 CP_1
provvedeva:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella arbitrale (art. 22.3 condizioni generali di contratto);
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, liquidate per compensi in complessivi euro 6.500,00 oltre ICA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 3 di 10 ***
Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di CP_1
Milano chiedendo che fosse accertata la risoluzione parziale di diritto Parte_1 dell'ordine di acquisto n. IO6059, rev. 0 e rev. 1 e relative varianti, emesso da ex art. CP_1
1457 c.c., o, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento parziale di Parte_1
ex art. 1453 c.c. del predetto ordine e relative varianti, e conseguentemente la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 123.000,00 a titolo di penale da ritardo contrattuale nonché della somma di euro 1.314.907,00 a titolo di risarcimento del danno conseguentemente derivato. Infine, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di generici materiali in suo possesso in forza della clausola n. 21.10 delle condizioni generali di contratto facenti parte integrante del rapporto contrattuale.
Costituitasi in giudizio eccepiva in primis il difetto di competenza Parte_1 dell'organo giudicante adito, dovendo la causa essere devoluta agli arbitri in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 22.3 delle condizioni generali di contratto richiamate da parte attrice, che prevede espressamente che stessa sarà devoluta in arbitrato e decisa sulla base del regolamento ICC (International Chamber of
Commerce) da parte di uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento. La sede dell'arbitrato sarà a Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti nonché inoppugnabile da parte delle stesse>>.
Nel merito contestava la domanda di risoluzione e la domanda risarcitoria proposte da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, articolando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di CP_1 al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 25.200,00 a titolo di saldo pattuito per le
[...]
opere di cui al contratto.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado in accoglimento dell'exceptio compromissi sollevata da parte convenuta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella arbitrale, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la propria incompetenza in favore di quelle arbitrale, non esaminava la domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta, la quale, in forza della clausola n. 22.2 delle condizioni generali di contratto, essendo pagina 4 di 10 la stessa di valore inferiore ad euro 200.000,00, rientrava nella competenza del tribunale ordinario adito.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata in ordine alla liquidazione delle spese di lite adducendo l'erroneità del criterio di computo seguito.
- Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto sotto tre CP_1
ordini di profili.
In primis, eccepiva l'erroneità del mezzo di impugnazione spiegato, atteso che, statuendo la sentenza impugnata su una questione di competenza, tale dovendosi qualificare quella relativa al rapporto tra giudice ordinario interno e arbitrato a prescindere dall'espressione <
Articolata la distinzione tra arbitrato interno ed arbitrato estero, e, ritenuta la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale, la società appellata rilevava come solo l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, integrando una questione di giurisdizione, può essere sollevata con il mezzo dell'appello. Al contrario, attesa la natura giurisdizionale dell'arbitrato interno, integrando il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario una questione di competenza, il provvedimento giudiziale che decida al riguardo va necessariamente impugnato ex art. 819 ter c.p.c. con il regolamento di competenza da proporre dinanzi alla Corte di Cassazione.
In secondo luogo adduceva, quale ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello proposto, la carenza di interesse di parte appellante all'impugnazione, non potendosi la stessa considerare soccombente avendo essa stessa eccepito, invocando la clausola compromissoria di cui alla clausola n. 22.3 delle condizioni generali di contratto, il difetto di giurisdizione dell'organo giudicante adito, e non potendo rivestire la domanda riconvenzionale carattere autonomo.
Infine, adduceva la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 La disciplina dell'exceptio compromissi è prevista dal dettato del primo comma dell'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui individua, in particolare, il termine per la proposizione dell'eccezione, le conseguenze riconducibili all'inerzia del convenuto, e la forma della decisione sull'eccezione nonché della relativa impugnazione.
Il Supremo Consesso di Giustizia a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. 25.01.2013 n. 24153), innovando rispetto a precedente orientamento, ha riconosciuto all'attività di arbitrato rituale natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario con la conseguenza che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o agli arbitri si configura come questione di competenza in quanto anche all'arbitrato viene riconosciuta, in ragione del fatto che le relative decisioni sono vincolanti per le parti, carattere giurisdizionale, articolandosi similmente al riparto tra due organi giurisdizionali ordinari omogenei. Al contrario, implica questione di giurisdizione lo stabilire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario o amministrativo e in tale ambito a quella sostitutiva degli arbitri, attenendo la questione al rapporto tra due diverse giurisdizioni, come similmente avviene nel caso di arbitrato rituale estero, del pari attenendo la questione al rapporto tra l'organo giudiziario nazionale e l'organo arbitrale extranazionale.
Ne consegue che in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato rituale interno l'eccezione di compromesso determina una questione di competenza e come tale va decisa nei termini e nelle forme dettate dall'art. 42 c.p.c. Al contrario, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, implicando la relativa eccezione questione di giurisdizione va affrontata e decisa secondo il dettato dell'art. 41 c.p.c.
La riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale interno in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso va ricompresa nel novero di quelle di rito e pertanto riveste carattere processuale, integrando una questione di competenza e non ha natura inderogabile, tale da giustificare il rilievo di ufficio ex art. 38 c.p.c., fondandosi la stessa unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la causa agli arbitri. Ne consegue che la stessa va eccepita dalla parte convenuta a ciò interessata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e nel termine di legge (Cfr. Cass. Civ.
5.06.2018 n. 15300), e non può essere sollevata di ufficio dall'organo giudicante procedente (Cfr. Cass. Civ.
6.11.2015 n. 22748; Cass. Civ.
Sez. Un. 20.01.2014 n. 1005), essendo rimessa alla decisione delle parti lasciare che la controversia sia pagina 6 di 10 decisa dall'organo giudiziario adito che ne sarebbe ordinariamente competente, ovvero rimettere la decisione al collegio arbitrale secondo la previsione della clausola arbitrale.
Secondo il dettato dell'art. 42 c.p.c., come richiamato dall'art. 819 ter c.p.c., il provvedimento con cui il giudice procedente decida sull'exceptio compromissi, sollevata dalla parte interessata a far valere la clausola compromissoria di arbitrato rituale interno, ricusando la propria incompetenza in favore di quella arbitrale, attenendo ad una questione di competenza nei termini innanzi visti, va impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza, da proporre con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, a prescindere dalla forma rivestita dal provvedimento impugnato, e ciò sia che lo stesso rivesta la forma dell'ordinanza sia che rivesta la forma della sentenza.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della competenza sulla convenzione di arbitrato
è impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza, necessario o facoltativo a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza ovvero questa sia stata decisa insieme al merito.
Deve pertanto ritenersi inammissibile, nel suddetto caso, l'impugnazione proposta nelle forme dell'atto di appello.
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Tanto premesso, per quanto di stretta rilevanza in relazione al caso in esame, la contemporanea proposizione con la comparsa di costituzione e risposta di un'eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale, non potendosi da ciò desumere la volontà della parte di rinunciare all'eccezione di incompetenza proposta, costituisce chiara ed oggettiva manifestazione della volontà di far decidere la domanda riconvenzionale, come richiede la legge processuale, dal giudice dichiaratamente competente per la domanda principale in quanto l'unica competenza che rileva è quella della domanda principale che si estende anche alla domanda riconvenzionale. Ne consegue che l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza determina la trasmigrazione di tutta la causa, e dunque anche della domanda riconvenzionale, al giudice competente per la domanda principale in quanto l'unica competenza a rilevare è quella sulla domanda principale che si estende anche alla domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Civ. 13.04.2005 n. 76774).
Su tali basi, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 12684/2007), la domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinanzi al giudice ordinario con la comparsa di costituzione e risposta contestualmente alla formulazione dell'exceptio compromissi è da ritenersi sempre proposta in via subordinata al mancato accoglimento di tale eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia pagina 7 di 10 della domanda principale in relazione alla quale è sollevata sia della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto eccipiente.
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Nel caso di specie, l'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, ha deciso preliminarmente ed unicamente sulla exceptio compromissi, sollevata in via principale dall'odierna appellante con l'atto di costituzione con la quale eccepiva l'incompetenza del tribunale adito in ragione del dettato del punto 22.3 delle condizioni generali di contratto approvate dalle parti in causa – che prevedeva che devoluta in arbitrato e decisa sulla base del regolamento ICC (International Chamber of Commerce) da parte di uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento. La sede dell'arbitrato sarà a
Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti nonché inoppugnabile da parte delle stesse>> – ritenendo la controversia, in ragione del valore della domanda principale proposta da parte attrice, di competenza arbitrale, nulla conseguentemente statuendo in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_1
contemporaneamente alla exceptio compromissi.
Come innanzi evidenziato, la contemporanea proposizione di una eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale comporta la necessaria remissione della decisione sulla domanda riconvenzionale al giudice competente per la domanda principale, atteso che in ragione della necessaria subordinazione della stessa al rigetto dell'exceptio compromissi, la domanda riconvenzionale potrà essere decisa dall'organo giudicante adito da parte attrice solo nel caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
Nel caso di specie, la decisione gravata, risolvendo esclusivamente una questione di competenza, quale deve qualificarsi l'exceptio comprommissi con la quale parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore di quella arbitrale – e ciò a prescindere dall'espressione in concreto utilizzata dall'organo giudicante di primo grado nel declinare la propria competenza in favore di quella arbitrale
– doveva essere impugnata necessariamente con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. che, come innanzi rilevato, prevede espressamente che il provvedimento che decide sulla sola questione di competenza senza decidere il merito è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza da proporre innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso da notificare alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da gravato.
pagina 8 di 10 Per le ragioni innanzi esposte, trasmigrando la domanda riconvenzionale, in conseguenza dell'accoglimento dell'exceptio compromissi e della conseguente declaratoria di incompetenza dell'organo giudicante di primo grado in favore di quella arbitrale, all'organo arbitrale competente in forza della richiamata clausola compromissoria, resta esclusa la possibilità di far valere le doglianze in ordine alla domanda riconvenzionale, non esaminata dal giudice di prime cure devoluta all'organo arbitrale per effetto della declaratoria di incompetenza, con lo strumento dell'appello.
Ciò comporta l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto va condannata alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della
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causa (compresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), del carattere non complesso della stessa e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1492/2024 pubblicata il 08.02.2024 del Tribunale Ordinario di CP_1
Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello proposto da inammissibile;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
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del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR Parte_1
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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