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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 08.08.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3441 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Assemini, via Verdi n. 41, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n.
29, presso lo Studio dell'Avv. Luigi PATERI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo Studio
dell'Avv. Piergiorgio LOI, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco MARAZZA e dall'Avv. Domenico DE FEO in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“che la S.V. voglia:
− Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento del “superminimo”
operato da e di tutte le conseguenti e connesse detrazioni pecuniarie CP_2
effettuate dalla società medesima;
− dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €. 2.387,09
maturati dal 1 febbraio 2018 a tutt'oggi, nonché al pagamento di tutte le altre
somme maturande per la medesima causale dalla data odierna all'emananda
sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di
maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna di al CP_2
pagamento delle dette somme ed accessori.
− Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto
avvocato anticipante”.
Nell'interesse della resistente:
“a) in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di
quanto esposto in narrativa;
b) in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed
in diritto;
c) in ogni caso, rigettare le domande di condanna delle convenute al pagamento
delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti della al fine di domandare il pagamento del Controparte_1
superminimo ritenuto assorbibile e, quindi, non corrisposto dalla società
convenuta.
In specie, ella ha rappresentato:
− di essere stata assunta, il 02.07.2006, in Cagliari, alle dipendenze della e destinata a operare presso la sede di Cagliari, in Controparte_1
qualità di impiegato liv. 4 CCNL Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni,
cui le parti avevano fatto espresso riferimento nella disciplina del rapporto di lavoro e che, il 02.12.2010, la società datrice di lavoro le aveva attribuito un emolumento, qualificato come “superminimo” mensile, dell'importo di euro
100,00, erogato continuativamente fino al gennaio 2018;
− che, a partire dal 01.02.2018, la succeduta a CP_2 [...]
senza alcuna comunicazione a lei ricorrente, aveva soppresso il CP_1
predetto emolumento, cancellandolo dai prospetti retributivi mensili;
− che la comunicazione del 02.12.2010 non conteneva alcuna menzione della natura assorbibile di tale superminimo, né di qualsiasi ragione concernente il riconoscimento economico in questione e che, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti in occasione di ciascuno dei rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, la società datrice di lavoro mai aveva manifestato la volontà negoziale di procedere all'assorbimento del superminimo in questione che, pertanto, è
rimasto inalterato nel tempo.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Esse, in specie, hanno
pagina 3 − eccepito, in via preliminare, la carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo che incide sull'ammissibilità e, comunque, sulla fondatezza delle domande attoree, in quanto la ricorrente non si sarebbe dovuto limitare ad affermare genericamente di percepire e di aver percepito il superminimo, ma avrebbe dovuto provare che, pur a fronte di variazioni retributive previste nei precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato ad erogare l'emolumento ad personam, dimostrando la natura non assorbibile, originaria o sopravvenuta, del sovraminimo percepito;
− rappresentato:
− che, nel caso di specie, come risulta anche dalla lettera di riconoscimento del superminimo individuale, l'importo in questione era stato ed è tutt'oggi corrisposto “a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o di passaggi di livello” e che non è
mai intervenuto, successivamente, un accordo tra le parti volto ad attribuire la natura “non assorbibile” al superminimo erogato, per cui il datore di lavoro si era riservato la facoltà di disporre l'assorbimento del superminimo individuale a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, ferma restando l'assenza di un obbligo in tal senso, potendo il medesimo datore di lavoro, a fronte di ogni rinnovo contrattuale, scegliere se conservare quella misura oppure di disporre il suo assorbimento.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, è infondata e deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di inammissibilità del ricorso introduttivo, per difetto di allegazione delle ragioni di fatto a fondamento del ricorso introduttivo.
pagina 4 Trova applicazione l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
congruamente motivato e da cui, pertanto, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della
domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di
diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione
dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile
in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione
esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta
difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui
la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia
indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di
lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma
complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio
affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (Cass. civ., Sez.
VI-L., 08.02.2011, ord. n. 3126).
Nella vicenda scrutinata, l'esame complessivo dei documenti prodotti dalla consente di ritenere allegati e provati i fatti posti dal medesimo Pt_1
lavoratore a fondamento della propria domanda (si vedano, segnatamente, la nota del 02.12.2010, le buste paga 2018-2022, la Controparte_1
comunicazione p.e.c. del 24.06.2022 trasmessa dalla ricorrente alla il CP_2
prospetto contabile e la nota della del Controparte_3
12.11.2020: doc. tutti prodotti col ricorso introduttivo), anche tenuto delle
pagina 5 generiche contestazioni e dei sostanziali riconoscimenti dell'effettiva erogazione continuativa del superminimo, anche nonostante i rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, provenienti da parte delle società odierne resistenti.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Questo Giudice è pienamente consapevole dei precedenti di segno opposto anche di questa stessa Sezione Lavoro del Tribunale;
per altro verso, i più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte, pienamente condivisi da questo
Giudice nel loro iter logico-giuridico, conducono a una decisione differente.
È, anzitutto, pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che, almeno in parte,
documentale che la ricorrente è dipendente della CP_2
Ancora, è di evidenza documentale, come chiarito anche nel punto di parte motiva che precede, l'avvenuta erogazione continuativa, nel tempo, della voce retributiva denominata superminimo di cui si tratta nel presente giudizio.
Risulta, inoltre, incontroversa, nel presente giudizio, la natura assorbibile del superminimo individuale secondo quanto risulta dai contratti individuali;
ancora, è
incontroverso il mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali.
Ritiene questo Tribunale che, nel caso che ci occupa, sia configurabile un uso aziendale, che determina un trattamento di miglior favore per i lavoratori.
Anzitutto, nell'Accordo di programma per il rinnovo del C.C.N.L.
Telecomunicazioni del 23.11.2017, non appare alcun riferimento a una volontà
aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali introdotti, né vi è alcun riferimento a una disdetta rispetto al contestato uso aziendale.
In effetti, costituisce ius receptum l'affermazione che il cosiddetto superminimo,
ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito
pagina 6 tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. civ., Sez. L.,
17.10.2018, ord. n. 26017; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 05.04.2024, ord. n.
9136).
Per altro verso, la naturale assorbibilità del superminimo ben può venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
L'uso aziendale, che per costante affermazione nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. sentenze citate sopra), appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra cui devono essere annoverati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
pagina 7 Ne consegue che ove la modifica migliorativa del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, a essa non si applica né l'art. 1340 c.c., che presuppone, la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo, né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti, con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, né, comunque, l'art. 2077, comma 2°, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive
(nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito;
in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. civ., Sez. L., 19.02.2016, n. 3296).
In linea di principio, ha chiarito la Suprema Corte, in un assai recente arresto, che appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare sine die la parte datoriale,
impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale (Cass. civ., Sez. L.,
16.06.2025, n. 16171).
Tale principio, secondo l'iter logico-giuridico della sentenza in questione, è
coerente con quanto statuito dalla medesima Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia, in ordine a cui si è affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva,
la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione,
sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di
pagina 8 evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (Cass. civ., Sez. L., 17.09.2019,
ord. n. 23105).
Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà
socioeconomica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo.
Va quindi affermata, in linea di principio, secondo la Suprema Corte, la possibilità
per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale e, al fine di evitare che siffatta possibilità si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, la disdetta deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro
(sempre Cass. civ., Sez. L., 16.06.2025, n. 16171).
Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva e adeguata conoscenza della volontà datoriale di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto
pagina 9 avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è
assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
Ebbene, nella vicenda scrutinata, deve essere dichiarata la illegittimità
dell'assorbimento del superminimo applicato dalla anche CP_2
eventualmente in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) di cui all'Accordo di programma del
23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo Telecomunicazioni.
Per l'effetto, la deve essere condannata alla ricostituzione della predetta CP_2
voce goduta fino al gennaio 2018 e alla restituzione delle somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura di euro 2.387,09 (come da conteggi agli atti, non contestati specificamente dalla controparte costituita), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al saldo.
6. In punto di spese, in ragione della assoluta novità in giurisprudenza della questione trattata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta l'illegittimità della condotta della per l'assorbimento CP_2
del superminimo applicato con decorrenza febbraio 2018 e, per l'effetto,
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a ricostituire, in favore di la voce della Parte_1
superminimo nella misura goduta da questi fino a gennaio 2018;
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, e la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
pagina 10 in solido tra loro, a pagare, a per il titolo dedotto, la somma Parte_1
di euro 2.387,09, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 08.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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