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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- IA Fiorella Componente
- MI ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 261/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposte da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Annaleila Lisi;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Alberto Erroi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a MB (LKA) in data 07/05/2009 e trascritto nei R.G.V.G. 261/2025
registri dello stato civile del Comune di Lecce (atto n. 156, parte II, serie
C). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (01/05/2011) e Per_1
(03/04/2012). Per_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato in data 21/01/2025). In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
1) Entrambi i coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e si impegnano, per il bene dei due figli minori, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale ed a rassicurarli del loro affetto e della presenza di entrambi.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile con il padre presso la abitazione in Lecce alla via
RI CI n. 24 ove è già fissata la loro residenza, così come già stabilito dai provvedimenti del Tribunale di Lecce nel proc. NRG 4461/2018, modificato parzialmente dalla
Corte di Appello di Lecce in data 03/03/2020 (proc. NRG
118/2019), ulteriormente modificato in parte con provvedimento del Tribunale di Lecce del 07/11/2022 (proc.
NRG 9335/2021). La madre continuerà a vivere nella propria abitazione sita in Lecce alla via Marinosci n. 53. Il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori, anche separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo esclusivamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e a scambiarsi
2 R.G.V.G. 261/2025
informazioni circa le necessità o le questioni riguardanti i figli.
3) REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI VISITA Per la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti si danno atto che continueranno a rispettare quanto previsto dai provvedimenti giudiziali innanzi richiamati. Pertanto, la madre continuerà a tenere con sé i bambini presso la propria abitazione, ogni martedì dalle 17,30 alle 19,30 e ogni sabato dalle ore 12,00 alle ore
18,00, nonché la domenica a settimane alternate dalle ore
12,00 alle ore 18,00. Si precisa che, a seguito dell'ultimo provvedimento del 07/11/2022 del Tribunale di Lecce (proc.
NRG 9335/2021), ed a fronte del quadro familiare assolutamente positivo descritto dai Servizi Sociali nelle relazioni che si allegano, il servizio di educativa domiciliare presso la madre si è concluso. Le parti, quindi, (sentito anche il parere dei Servizi Sociali e della Educatrice che hanno avuto in carico la famiglia, nelle trascorse vicende giudiziarie) oggi concordano che i figli trascorrano con la madre un pernottamento durante il week end, e in particolare il sabato dalle ore 12,00, con pernottamento dalla madre, fino alle ore 18,00 della domenica, a settimane alterne. Le festività saranno trascorse dai ragazzi su accordo intrapreso dai genitori di volta in volta, ove dovessero ricadere in giorni differenti da quelli stabiliti per la visita della madre.
4) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI In ragione dello stato di disoccupazione della madre che percepisce esclusivamente una pensione per invalidità totale pari a circa € 400,00 e quella di dipendente del padre, le parti concordano che la madre versi al padre la somma mensile di
€ 150,00 per entrambi i figli a titolo di contributo per il loro
3 R.G.V.G. 261/2025
mantenimento, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, e provvederà nella misura del 20%, al pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Lecce il 21.05.2018 e da intendersi parte integrante del presente accordo. La signora non risulta essere titolare di assegno unico INPS per figli minori.
5) I coniugi non possiedono alcun patrimonio immobiliare o mobiliare in comune.
6) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica a qualsivoglia titolo. Dichiarano, inoltre, di aver risolto tutte le loro questioni patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/03/2025).
1.3.- All'udienza del 30/04/2025, le parti , con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo, con la seguente precisazione in ordine alla condizione sub 4): contribuirà al Parte_1 mantenimento dei figli versando a un assegno mensile Controparte_1 di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio) e rinunciando alla sua quota parte di AUU che ammonta nella misura intera e relativamente ad entrambi i figli ad € 400,00 circa. Qualora il sussidio dovesse venir meno,
[...]
si impegna a versare all'altro genitore un assegno mensile Parte_1 di € 250,00 (€ 125,00 per figlio).
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la conferma delle condizioni di separazione
4 R.G.V.G. 261/2025
concordate, ha disposto un rinvio per acquisire documentazione comprovante la trascrizione del matrimonio in Italia e per acquisire informazioni da parte dei Servizi Sociali che avevano già seguito il nucleo.
All'udienza dell'11/07/2025, il giudice delegato, acquisite le informazioni da parte dei Servizi Sociali, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 261/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 21/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(ND (LKA), 17/07/1982) e (FF (LKA), Controparte_1
27/08/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in occasione dell'udienza del 30/04/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI ND ZI ON
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- IA Fiorella Componente
- MI ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 261/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposte da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Annaleila Lisi;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Alberto Erroi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a MB (LKA) in data 07/05/2009 e trascritto nei R.G.V.G. 261/2025
registri dello stato civile del Comune di Lecce (atto n. 156, parte II, serie
C). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (01/05/2011) e Per_1
(03/04/2012). Per_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato in data 21/01/2025). In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
1) Entrambi i coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e si impegnano, per il bene dei due figli minori, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale ed a rassicurarli del loro affetto e della presenza di entrambi.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile con il padre presso la abitazione in Lecce alla via
RI CI n. 24 ove è già fissata la loro residenza, così come già stabilito dai provvedimenti del Tribunale di Lecce nel proc. NRG 4461/2018, modificato parzialmente dalla
Corte di Appello di Lecce in data 03/03/2020 (proc. NRG
118/2019), ulteriormente modificato in parte con provvedimento del Tribunale di Lecce del 07/11/2022 (proc.
NRG 9335/2021). La madre continuerà a vivere nella propria abitazione sita in Lecce alla via Marinosci n. 53. Il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori, anche separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo esclusivamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e a scambiarsi
2 R.G.V.G. 261/2025
informazioni circa le necessità o le questioni riguardanti i figli.
3) REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI VISITA Per la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti si danno atto che continueranno a rispettare quanto previsto dai provvedimenti giudiziali innanzi richiamati. Pertanto, la madre continuerà a tenere con sé i bambini presso la propria abitazione, ogni martedì dalle 17,30 alle 19,30 e ogni sabato dalle ore 12,00 alle ore
18,00, nonché la domenica a settimane alternate dalle ore
12,00 alle ore 18,00. Si precisa che, a seguito dell'ultimo provvedimento del 07/11/2022 del Tribunale di Lecce (proc.
NRG 9335/2021), ed a fronte del quadro familiare assolutamente positivo descritto dai Servizi Sociali nelle relazioni che si allegano, il servizio di educativa domiciliare presso la madre si è concluso. Le parti, quindi, (sentito anche il parere dei Servizi Sociali e della Educatrice che hanno avuto in carico la famiglia, nelle trascorse vicende giudiziarie) oggi concordano che i figli trascorrano con la madre un pernottamento durante il week end, e in particolare il sabato dalle ore 12,00, con pernottamento dalla madre, fino alle ore 18,00 della domenica, a settimane alterne. Le festività saranno trascorse dai ragazzi su accordo intrapreso dai genitori di volta in volta, ove dovessero ricadere in giorni differenti da quelli stabiliti per la visita della madre.
4) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI In ragione dello stato di disoccupazione della madre che percepisce esclusivamente una pensione per invalidità totale pari a circa € 400,00 e quella di dipendente del padre, le parti concordano che la madre versi al padre la somma mensile di
€ 150,00 per entrambi i figli a titolo di contributo per il loro
3 R.G.V.G. 261/2025
mantenimento, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, e provvederà nella misura del 20%, al pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Lecce il 21.05.2018 e da intendersi parte integrante del presente accordo. La signora non risulta essere titolare di assegno unico INPS per figli minori.
5) I coniugi non possiedono alcun patrimonio immobiliare o mobiliare in comune.
6) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica a qualsivoglia titolo. Dichiarano, inoltre, di aver risolto tutte le loro questioni patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/03/2025).
1.3.- All'udienza del 30/04/2025, le parti , con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo, con la seguente precisazione in ordine alla condizione sub 4): contribuirà al Parte_1 mantenimento dei figli versando a un assegno mensile Controparte_1 di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio) e rinunciando alla sua quota parte di AUU che ammonta nella misura intera e relativamente ad entrambi i figli ad € 400,00 circa. Qualora il sussidio dovesse venir meno,
[...]
si impegna a versare all'altro genitore un assegno mensile Parte_1 di € 250,00 (€ 125,00 per figlio).
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la conferma delle condizioni di separazione
4 R.G.V.G. 261/2025
concordate, ha disposto un rinvio per acquisire documentazione comprovante la trascrizione del matrimonio in Italia e per acquisire informazioni da parte dei Servizi Sociali che avevano già seguito il nucleo.
All'udienza dell'11/07/2025, il giudice delegato, acquisite le informazioni da parte dei Servizi Sociali, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 261/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 21/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(ND (LKA), 17/07/1982) e (FF (LKA), Controparte_1
27/08/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in occasione dell'udienza del 30/04/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI ND ZI ON
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