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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 159/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 90 dell'11.2.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Giorgio Controparte_1
Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma – reclamante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Giacinto Controparte_2
Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Marco Vicini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna – reclamata posta in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente della controparte – attiva, tra gli altri, Controparte_1 nel settore della logistica – con mansioni di autista, impugnava dinanzi al
Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, commi
47 e ss., della l. n. 92/2012, il licenziamento per giusta causa intimatogli il
20.1.2021 a fronte della seguente contestazione disciplinare: “In data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020
10-2020) in particolare delle Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di
Castellina ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica ed esclusiva conoscenza. Nello specifico Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quella indicata dalle disposizioni aziendali (ENI Station
Fidenza, Loc S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale.
Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate.
L'elenco riporta: - il n° della Eni Multicard relativa al mezzo - la data dell'operazione con ora minuti secondi - importo espresso in euro - la località
(Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento - la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard - il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato l'operazione (definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) - la descrizione del tipo di carburante acquistato - la quantità di carburante acquistato con la singola transazione - la capienza effettiva del serbatoio del mezzo desumibile dalla carta di circolazione - il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione - ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le Eni Multicard oggetto della con-testazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di Castellina di Soragna accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un Badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle”.
2 Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente, respingeva le eccezioni di nullità del licenziamento per la supposta mancata affissione del codice disciplinare aziendale presso i locali della società datrice di lavoro, di tardività della misura e di genericità della contestazione.
Nel merito, evidenziato il carattere non contestato dei fatti di cui alle lett. d) ed e), comunque privi di gravità tale da condurre all'interruzione del rapporto di fiducia, affermava il diverso e più grave disvalore delle condotte di cui alle lett. a)
(rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi), b) (diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata) e c) (rifornimenti effettuati in giornate di assenza dal servizio per malattia), non riconducibili all'ipotesi prevista dal C.C.N.L. Trasporto, Merci e Logistica “del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza” ma tali da rivelare l'intenzione del dipendente di addebitare al datore di lavoro il costo del carburante adoperato per fini personali o comunque non correlati a esigenze aziendali, con rilevanza anche dal punto di vista penale.
Su queste astratte premesse, il Giudice, descritto il sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del CP_2 medesimo1, evidenziava che tutte le operazioni di rifornimento contestate recavano il codice PIN personale del sig. , cui venivano dunque addebitate CP_1 dalla controparte le anomalie emerse, essendo dunque difficilmente contestabile, dal punto di vista materiale, il compimento da parte del dipendente delle operazioni contestate e ciò anche a considerare che “È il ricorrente stesso che ha affermato perentoriamente di non aver mai ceduto o comunicato, in osservanza delle prescrizioni aziendali, il codice PIN ad alcuno”.
Quanto alla ricostruzione alternativa, offerta dal lavoratore, secondo cui “al momento della consegna della lettera contenente il codice PIN da parte del responsabile del cantiere sig. , la patina che avrebbe dovuto Parte_1 oscurarlo era stata parzialmente rimossa e che pertanto il codice risultava visibile”, il Giudice osservava che la circostanza non poteva mettere comunque in
3 dubbio l'imputabilità delle operazioni di rifornimento al dipendente (“Si deve rilevare altresì come, dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare,
l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate, i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. CP_1 era assente per malattia. Stante il rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. ”. Pt_1
Nel resto, il Giudice osservava che “se i rifornimenti multipli segnalati da
[contestazione sub b)], seppur anomali, potrebbero comunque CP_2 trovare una qualche forma di giustificazione in considerazione dell'eventuale messa in atto di un percorso diverso da quello prestabilito o di un non escludibile cambio del mezzo a viaggio in corso e se, parimenti, quello asseritamente effettuato in data 21.11.2020, quando il ricorrente era in malattia [contestazione sub c)], appaia difficilmente dimostrabile in ragione della necessità di provare che quest'ultimo avesse sottratto la Eni Multicard dal mezzo a cui era correlata”, non trovavano comunque spiegazione i rifornimenti [contestazione sub a)] operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, “tanto che è lo stesso ricorrente a non riuscire a giustificare in alcun modo talune di tali operazioni. In particolare, dal prospetto prodotto, risulta che, nelle date del 16.07.2020, del
17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020 e del 19.08.2020, il ricorrente abbia rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza”.
Circa l'erroneità, evidenziata dall'interessato, dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi Iveco ML160E25 targa FM803ST e Iveco 150 targa DC917HF, che avrebbero avuto una capienza di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente (rispettivamente pari a 200 e 300 litri contro i 120 e 180 indicati nel prospetto), rilevava il Giudice, sulla premessa che “non è dato sapere se l'Iveco utilizzato dal ricorrente fosse un modello a cabina corta e se sussistano versioni diverse dello stesso modello con una capienza inferiore”, che, tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, solo quella posta in essere in data 25.07.2020 era relativa all'automezzo
ML160E25 targa FM8033ST, non riguardando nessuna l'automezzo Iveco targa
DC917HF, “di talché rimangono ben cinque operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere”.
4 In conclusione, “Posto che, come detto, le suddette operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate (di talché si può legittimamente presumere il possesso della Multicard Eni), quantomeno l'addebito di cui alla lettera a) della contestazione disciplinare deve ritenersi provato. Il suddetto illecito disciplinare deve ritenersi grave in quanto, dalla messa in atto delle suddette operazioni, si può fondatamente e ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia, in maniera reiterata e fraudolenta, addebitato alla società datrice di lavoro il costo del carburante utilizzato per fini privati. Si tratta, dunque, di condotte che sono tali da determinare la definitiva compromissione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che non può più legittimamente confidare nel futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del sig. ”. CP_1
L'impugnativa del licenziamento era dunque respinta con ordinanza del
12.8.2021, n. 2147.
2. L'opposizione che il lavoratore, agendo ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss., della l. n. 92/2012, proponeva avverso la predetta ordinanza era respinta dal
Tribunale di Parma, nella resistenza della società, con la sentenza in epigrafe indicata.
Precisamente, il Giudice, nella resistenza datoriale, dato atto dell'assenza di un confronto critico da parte dell'opponente con i passaggi argomentativi svolti nell'ordinanza, “limitandosi il ricorso in opposizione alla mera riproposizione del percorso argomentativo formulato nella prima fase”, riteneva sufficiente compiere alcune precisazioni.
Evidenziava, in particolare, che non erano contestate le “caratteristiche generali del sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui CP_2 mezzi e il pagamento del medesimo nonché” la “riferibilità delle condotte contestate al sig. (ovvero, in particolare, alla circostanza per cui le CP_1 operazioni di rifornimento contestate recano, tutte, il codice PIN personale del sig. )”. CP_1
Queste circostanze, unitamente al dato dell'assegnazione al lavoratore, nelle giornate in questione, dei mezzi sui cui erano stati effettuati i rifornimenti, consentivano di presumere, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, “il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di
”, non essendo necessaria al fine di dimostrare gli abusi nei rifornimenti CP_1 di carburante o la colpa nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo la prova diretta del fatto che i prelievi asseritamente irregolari fossero
5 stati fatti dal dipendente, presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione.
Il Giudice affermava poi che tali conclusioni risultavano ulteriormente corroborate alla stregua della scarsa verosimiglianza nonché dell'assoluta inconsistenza degli elementi dedotti in giudizio, ad opera del lavoratore, a fondamento dei cc.dd. “decorsi alternativi”. La ricostruzione offerta dall'interessato, tuttavia, non conteneva indicazioni utili ad identificare i soggetti che, al momento della consegna della busta contenente il PIN, sarebbero stati presenti in ufficio (oltre al sig. ), non essendo verosimile che a utilizzare Pt_1 il PIN dell'opponente fosse stato proprio il (esito nemmeno provato). Pt_1
Quanto alle operazioni effettuate nelle date del 16.7.2020, del 17.7.2020, del
25.7.2020, dell'11.8.2020, del 18.8.2020 e del 19.8.2020, il Tribunale, sulla premessa che “ciò che è stato contestato al lavoratore è di aver rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza”, notava che “il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM 794
ST ed FM 803 ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente”.
La disposta c.t.u., espletata al fine di accertare la capienza dei serbatoi dei mezzi aziendali, consentiva di affermare (“premesso che gli accertamenti peritali hanno riguardato soltanto 5 mezzi aziendali rispetto ai 22 totali indicati nel documento 7 di parte resistente”) che:
• due autocarri presentavano una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società);
• un autocarro aveva il serbatoio della medesima capienza di quello indicato dalla società nel documento 7 (ossia 120 litri);
• due autocarri presentavano una capienza superiore rispetto a quella indicata nel documento 7 (ossia di 200 litri invece di 120 litri)
Ciò posto, rilevava il Giudice, “residuano, dunque, tre operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa … - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario.
6 Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro”.
Il Tribunale, infine, rilevava l'assenza dei vizi formali lamentati dal lavoratore, il quale aveva denunciato la mancanza di specificità e immediatezza della contestazione e l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. per non aver la società convenuta affisso il
Regolamento o il Codice Disciplinare, né presso il cantiere presso cui il medesimo
è stato adibito, né presso la sede aziendale.
3. Il lavoratore ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “A) In via principale: sancita la nullità, inefficacia o invalidità del licenziamento intimato con lettera datata 20.1.2021 per le ragioni espresse o per ogni altra meglio vista, condannare la alla reintegrazione in servizio e alle altre prestazioni di cui ai CP_2 commi 1 e 2 dell'art. 18 L. n. 300/1970 ovvero adottare nei confronti della reclamata l'una o l'altra delle minori determinazioni previste dallo stesso art. 18
S.L. che risultassero del caso;
in ipotesi di affermata inefficacia o invalidità non sanzionabile ai sensi di tali norme, applicando le regole di diritto comune, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni percipiende tra il licenziamento e la riammissione in servizio, nonché alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale;
in ogni caso, per le somme che risulteranno all'esito della CTU del caso.
B) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del sig. a godere delle ferie, delle festività e CP_1 dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
C) In subordine rispetto alle domande sub A): accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare al pagamento in favore del sig. CP_2 CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettantegli ex CCNL Trasporto Merci, con la relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita
CTU o meglio vista.
7 D) Con vittoria delle spese del procedimento in tutte le sue fasi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA., da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
3.1. La società si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, rigettare l'avversario reclamo perché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare integralmente, anche con diversa motivazione, la sentenza del
Giudice Unico del Lavoro di Parma, dott.ssa Zampieri, n. 90/2025, resa inter partes in data 11 febbraio 2025, non notificata, assolvendo la Società da tutte le domande proposte dal signor con ricorso ex art. 1, commi Controparte_1
47 e segg, Legge n. 92/2102:
2) In via subordinata e ove occorrer possa, riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità, l'efficacia e la validità del licenziamento intimato da al signor con lettera del Controparte_2 Controparte_1
20 gennaio 2021, quantomeno sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, con ogni conseguente effetto;
3) In via gradatamente subordinata e salvo gravame: in caso di accertamento del difetto di giustificazione del licenziamento, rigettare la domanda di reintegrazione in servizio formulata dal ricorrente e contenere la somma riconosciuta nella misura minima di 12 mensilità;
4) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di reintegrazione in servizio del signor detrarre Controparte_1 dall'eventuale somma riconosciuta in favore del ricorrente l'aliunde perceptum et percipiendum”.
4. Premessa l'assenza di una formale articolazione “per motivi” dell'atto di reclamo, così che le singole ragioni di censura espressa dal lavoratore vanno individuate tenendo conto dei diversi nuclei tematici di doglianza rinvenibili nel ricorso introduttivo del grado (non valendo alla delimitazione i numeri dei paragrafi, riguardando, ad es., il n. 3 e il n. 4 la medesima censura) e premesso, ancora, che con le contestazioni di cui ai paragrafi n. 1 e n. 2, la parte si è limitata a rilevare che lo stesso Giudice dell'opposizione, dato atto della ripresa, da parte del lavoratore, delle censure già svolte nella fase sommaria, avrebbe poi fatto altrettanto con il contenuto dell'ordinanza, osserva il Collegio che l'interessato riporta innanzitutto il passaggio della sentenza in cui si afferma che “le operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi su cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestati”, potendosi
“legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a)” (“attività di rifornimento oltre il limite di
8 capienza del serbatoio dei mezzi”) “alla persona di ”, imputando al CP_1
Giudice di non aver valorizzato le lacune probatorie e di allegazione delle difese di CP_2
La società, infatti, non aveva mai contestato la circostanza messa in evidenza negli atti introduttivi delle due fasi del giudizio tenutosi dinanzi al
Tribunale, secondo cui “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. ; su tali scontrini, l'autista Pt_1 doveva annotare a penna il proprio codice autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei Pt_1 detti scontrini all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”. Il reclamante non aveva quindi ammesso “la commissione di abusi nei rifornimenti di carburante o di essere incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo di carburante;
al contrario, ha sempre contestato gli addebiti mossigli;
la presunzione semplice su cui ha incentrato tutta la sua difesa (e che ha tratto in errore entrambi i CP_2 giudici delle prime due fasi) è costituita dal fatto che i rifornimenti in questione sarebbero stati effettuati con il PIN del lavoratore: presunzione semplice superabile se si fosse accertato (come espressamente e reiteratamente richiesto dal sig. ) che il PIN stesso potesse essere conosciuto da altri e se si CP_1 fossero acquisiti gli scontrini che si assumono compilati e sottoscritti dal sig.
”. In considerazione di ciò, avrebbe allora dovuto fornire la CP_1 CP_2 prova diretta della sussistenza delle infrazioni disciplinari attribuite al sig. CP_1
(ed il Giudice avrebbe dovuto superare la presunzione semplice) mediante la produzione degli scontrini e l'indicazione dei km percorsi dal sig. CP_1 relativamente ai rifornimenti contestati.
In secondo luogo, la parte censura l'indicazione del Tribunale secondo cui sarebbe generica e inverosimile la proposta “ricostruzione alternativa … insuscettibile di elidere, già sul piano astratto, la credibilità della ricostruzione datoriale”, notando che la società non aveva offerto alcuna prova del fatto “che il sig. abbia “firmato” quello che viene definito “un modulo” (idoneo a CP_1 cosa non è chiaro), “al momento della consegna del PIN in busta chiusa ed oscurata”. Vero è, invece, che “al ricorrente, tale Pin è stato consegnato dal sig.
all'interno di una busta aperta”; ed era “visibile” (non solo al sig. Pt_1
, ma a tutti gli appartenenti all'ufficio personale, al fattorino che a Pt_1 questo l'aveva recapitato e da parte di chissà quante altre persone ancora)
“perché la patina che avrebbe dovuto oscurarlo risultava parzialmente rimossa”; circostanza quest'ultima non specificamente contestata da controparte e, quindi,
9 da ritenersi pacifica e che vale a dimostrare che la segretezza del Pin in questione non era affatto garantita, così che nessuna operazione di prelievo può senz'altro, con la necessaria certezza, essere attribuita all'odierno reclamante. Tanto ciò è vero (ed anche questa affermazione del lavoratore è rimasta incontestata) che
“dopo il licenziamento de quo, sono stati sostituiti i Pin, i codici autista e le tessere (doc. 11) di tutti gli addetti al cantiere di Castellina di Soragna” (punto
8/d, pag. 9 del ricorso introduttivo e pag. 72 dell'opposizione)”.
Il lavoratore, ancora, osserva che la non aveva contestato, da CP_2 una parte, che “poteva capitare che le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa”, ammettendo, dall'altra, che tutti gli operatori avevano la possibilità di accedere all'area cortiliva ove erano ricoverati i mezzi tramite il proprio badge e che le chiavi di ogni singolo mezzo erano custodite in una cassetta chiusa a chiave di cui ogni autista possiede una copia, “come dire che esistevano le condizioni perché chiunque (il sig. solo uno fra i tanti) potesse utilizzare qualsiasi mezzo, Pt_1 senza alcun controllo. Ciò che può ben essere accaduto anche nel caso di specie, senza colpa del sig. , ogni responsabilità ricadendo sulla datrice di CP_1 lavoro, che non ha garantito la sicurezza dei prelievi;
tanto che i sistemi inizialmente introdotti ha dovuto poi cambiarli … Inoltre, il sig. ha CP_1 espressamente e specificamente dedotto che tutti i mezzi presenti presso la sede di
Castellina di Soragna vengono abitualmente guidati anche dal sig. che, Pt_1 tra le sue mansioni, annovera anche il controllo dei mezzi stessi, provvedendo, all'occorrenza, al … rifornimento di quei mezzi che vengono ricoverati con serbatoio vuoto”.
Quanto al collega il quale non era stato affatto licenziato, il Tes_1 reclamante nota che questi aveva dichiarato che “dopo qualche giorno che avevo iniziato il mio lavoro, il referente di cantiere, , mi chiese, per Parte_1 motivi di controllo aziendale, entrambi i codici autista e Pin. Non avendo ricevuto informazioni e/o ordini specifici sulla conservazione dei codici, ho comunicato quanto richiesto dal mio referente”, avendo dedotto il sig. che, presso il CP_1 cantiere di Castellina, questa era una prassi generalizzata.
Afferma, la parte, di non aver “mai commesso abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante;
il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso , CP_1 presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione”.
Rilevato poi che il Giudice avrebbe ignorato le contestazioni mosse con le note autorizzate del 30.9.2024, essendosi basato sull'errato presupposto secondo
10 cui “il lavoratore non ha contestato la riferibilità soggettiva (dei rifornimenti) alla propria persona”, ribadisce la parte di aver sempre contestato di aver effettuato i rifornimenti addebitatigli, “ciò che si sarebbe potuto affermare, senza tema di smentita, solo con la produzione degli scontrini compilati e firmati da esso e con l'indicazione dei km percorsi”. CP_1
Quanto alla c.t.u. disposta sui serbatoi dei mezzi in contestazione, il lavoratore evidenzia che, con riferimento ai serbatoi dei mezzi tg. CY040XP e tg.
DC654HF, per cui è emersa una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società), l'ausiliario del Giudice ha dato atto che “il condotto di riempimento posto a 2/3 dell'altezza del serbatoio e la forma irregolare dello stesso, non consentiva uno svuotamento completo attraverso il bocchettone. Onde evitare lo smontaggio quindi, si è concordato con l'ausiliario di effettuare lo svuotamento utilizzando la pompa di alimentazione del motore, eliminando pertanto tale problematica”, avendo egli (il reclamante) dunque insistito, considerata la discrepanza in difetto tra quanto contestato da e quanto appuratosi all'esito della consulenza tecnica, per la CP_2 chiamata a chiarimenti del c.t.u. in ordine all'effettiva attendibilità dei dati acquisiti mediante una tecnica di svuotamento del serbatoio alternativa rispetto a quella individuata dallo stesso CTU come maggiormente attendibile.
L'interessato ripropone, infine, le eccezioni già formulate nelle precedenti fasi (tranne che per quella relativa alla mancata affissione del codice disciplinare).
5. Occorre preliminarmente evidenziare che parte reclamante ha rinunciato a coltivare l'eccezione relativa alla mancata affissione del codice disciplinare (v. il paragrafo n. 9 del reclamo), essendo allora definitive le indicazioni fornite sul punto nella sentenza impugnata.
6. Quanto al merito della vicenda, va osservato che il Giudice della fase sommaria, come sopra meglio illustrato, ha (1) ritenuto gli illeciti di cui alle lett.
d) ed e) privi della gravità tale da condurre all'interruzione del rapporto di fiducia, ha (2) poi messo in dubbio la natura illecita dei “rifornimenti multipli segnalati da e ha (3) considerato non provata la condotta di cui alla lett. c), CP_2 relativa all'effettuazione di rifornimento in una giornata di assenza per malattia.
La conferma del licenziamento è dunque intervenuta sulla base della ritenuta sussistenza della condotta sub a), relativa a singoli2 rifornimenti operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, venendo in rilievo, in particolare, i rifornimenti effettuati:
11 - il 17.7.2020 sull'Autocarro targa DC 654 HF per lt. 103, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 62;
- il 14.8.2020 (non 18.8, come precisato dallo stesso reclamante nel ricorso in opposizione) sull'Autocarro targa FJ 977 LN per lt. 145,03, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 120;
- il 19.8.2020 sull'Autocarro targa CY 040 XP per lt. 80,70, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 60.
Il lavoratore non ha innanzitutto contestato la veridicità oggettiva dei dati contenuti nella contestazione e nel relativo allegato, ovverosia non ha contestato che nelle giornate indicate siano stati registrati singoli rifornimenti in relazione agli indicati autocarri in misura superiore a quanto consentito dalla capacità dei relativi serbatoi;
né ha contestato di aver condotto tali mezzi nei giorni in questione.
Non ha nemmeno contestato che i rifornimenti siano stati compiuti con l'indicazione o l'utilizzo del relativo pin personale, come emerge a riprendere la prospettazione offerta dal lavoratore nel ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Parma, ove si legge che “Il sig. non ha mai CP_1 commesso abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante;
il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso presentatosi con il mezzo CP_1 aziendale di volta in volta a sua disposizione. Prova che non è stata fornita da pur se le suggestive tesi della cooperativa hanno (parzialmente) CP_2 convinto il primo Giudice;
e tanto è avvenuto malgrado il fatto che, a ben vedere, ha incentrato tutta la sua linea difensiva sulla presunzione semplice CP_2 costituita dal fatto che i rifornimenti in questione sarebbero stati effettuati con il
PIN del lavoratore;
presunzione semplice superabile se si accerta che il PIN stesso poteva essere conosciuto da altri (e se si acquisiscono gli scontrini dei quali si è detto)”.
La tesi del reclamante si è invece sempre fondata sull'impossibilità di riferire a sé quei rifornimenti, non essendovi necessaria corrispondenza tra l'inserimento del PIN allo stesso assegnato e il relativo personale coinvolgimento nell'operazione, potendo il codice essere conosciuto da altri. Quanto ai rifornimenti effettuati nei giorni indicati (17.7.2020, 14 e 19.8.2020), peraltro, il lavoratore aveva dichiarato fin dal ricorso introduttivo che “non se ne capacita e riserva ogni miglior difesa al momento in cui gli verrà sottoposto il relativo scontrino recante le sue annotazioni a penna;
al momento nega di aver effettuato i relativi rifornimenti”, rilievo che implica un'assenza di contestazione circa il
12 dato di aver condotto in quei giorni i mezzi indicati nell'atto di addebito disciplinare.
Il Tribunale di Parma, sul presupposto che “le operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate”, ha comunque ritenuto di poter “legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della
Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di ”. CP_1
Quanto agli elementi suscettibili di superare il quadro probatorio in questione – conducente, dunque, a ravvisare anche l'imputabilità soggettiva delle contestate condotte – il Giudice ha ritenuto inverosimile e generica la tesi dell'utilizzo del PIN personale del reclamante da parte di altri soggetti, non meglio identificati, presenti in ufficio al momento della consegna della busta contenente il codice, non essendo nemmeno credibile che ad utilizzarlo potesse essere stato proprio il . Il tutto a considerare che “con riguardo alle Pt_1 predette operazioni, il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM 794 ST ed FM 803
ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente, così che “l'ipotesi ricostruttiva formulata dal ricorrente è del tutto priva di plausibilità già sotto il profilo astratto”.
A seguito dell'espletamento della c.t.u., al lavoratore erano allora addebitati i tre rifornimenti sopra indicati, effettuati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio.
7. Tanto premesso, osserva la Corte che la riferibilità all'interessato delle condotte addebitate, nella componente oggettiva e soggettiva, discende in effetti linearmente dalla relazione sussistente tra tale conclusione e il complesso delle circostanze non contestate dal reclamante – cui va perciò riconosciuto, in ogni caso, come affermato dal Tribunale, uno stringente valore presuntivo per la relativa gravità, precisione e concordanza – rappresentate dal fatto a) che quei singoli rifornimenti in eccedenza erano stati effettivamente eseguiti sui mezzi indicati, b) che gli stessi erano stati effettivamente condotti in quei giorni dal lavoratore e c) che detti rifornimenti erano stati eseguiti con l'inserimento del relativo codice PIN.
8. La nitidezza della ricostruzione – cui si accompagna il dato, del tutto verosimile, secondo cui sui mezzi condotti in quelle stesse giornate sarebbe stata presente la corrispondente Multicard Eni – non viene ad essere scalfita dalle note considerazioni critiche del lavoratore, riprese nell'atto di reclamo.
13 Alla linearità e piena persuasività del quadro istruttorio illustrato – tale da consentire di ritenere che il datore di lavoro abbia osservato gli oneri probatori sullo stesso posti dall'art. 5 della l. n. 604/1966 – fa riscontro, infatti,
l'inadeguatezza delle indicazioni di segno diverso fornite dal lavoratore, inidoneità che, a seconda dell'inquadramento teorico che si voglia dare alla vicenda, non consente di ravvisare un insieme di specifiche deduzioni sulle quali fondare una prova contraria oppure non consente di ravvisare la sussistenza di elementi ostativi alla formazione o, secondo altra possibile opzione teorica, all'operatività della richiamata prova presuntiva (i capitoli di prova articolati nell'atto di reclamo non sono infatti ammissibili, riguardando circostanze pacifiche anche per essere state definitivamente accertate dal Giudice3 o non rilevanti rispetto ai fatti in relazione ai quali il Giudice ha ritenuto fondato il licenziamento4 o relative a ricostruzioni in fatto alternative che, come di seguito specificato, non appaiono utili, per genericità, alle ragioni dell'interessato5).
9. Precisamente, non appare rilevante il dato che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig.
; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice Pt_1 autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Pt_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”. Non è infatti utile ai fini del decidere l'accertamento dei chilometri percorsi in quelle occasioni dal lavoratore e ciò in quanto – a parte il fatto che la relativa indicazione discenderebbe dalla parte stessa – la lunghezza del percorso compiuto non è rilevante nel caso in cui debba farsi questione, come nel caso di specie, di singoli rifornimenti di carburante in misura eccedente rispetto alla capacità del serbatoio.
La maggiore o minore riserva di carburante nel serbatorio – conseguente alla lunghezza del tragitto compiuto fino a quel momento – non potrebbe chiaramente incidere sulla misura dell'eccedenza del carburante prelevato (perché soltanto di eccedenza si fa questione, ed è pertanto incongrua, in quanto assegna rilevanza a circostanze che non la possiedono, la convinzione della parte secondo cui l'imputazione soggettiva delle condotte contestate avrebbe potuto essere dimostrata, “senza tema di smentita, solo con la produzione degli scontrini compilati e firmati da esso e con l'indicazione dei km percorsi”). CP_1
14 10. Non vale poi al lavoratore affermare o provare che “al ricorrente, tale
Pin è stato consegnato dal sig. all'interno di una busta aperta”; ed era Pt_1
“visibile” (non solo al sig. , ma a tutti gli appartenenti all'ufficio Pt_1 personale, al fattorino che a questo l'aveva recapitato e da parte di chissà quante altre persone ancora) “perché la patina che avrebbe dovuto oscurarlo risultava parzialmente rimossa”. Si tratta di una prospettazione fondata su una mera perplessità o sul richiamo a decorsi causali soltanto eventuali e possibili soltanto a patto di ritenere integrata una serie di condotte ulteriormente eventuali e ipotetiche (come la possibile acquisizione da parte di terzi del PIN del reclamante, il possibile relativo impiego del codice da parte di qualche autista in modo fraudolento, con contestuale inserimento al momento del rifornimento della targa del mezzo condotto dal reclamante medesimo6 e così via), il tutto quindi nell'ambito di uno sviluppo fattuale del tutto improbabile e non accostabile alla linearità della ricostruzione sopra riportata, seguita correttamente dal Tribunale.
11. Lo stesso vale in relazione al fatto che “poteva capitare che le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa”, con ammissione da pate della società, secondo parte reclamante, che “tutti gli operatori potevano accedere all'area cortiliva ove erano ricoverati i mezzi tramite il proprio badge e che le chiavi di ogni singolo mezzo erano custodite in una cassetta chiusa a chiave di cui ogni autista possiede una copia”, come a dire “che esistevano le condizioni perché chiunque (il sig. solo uno fra i tanti) potesse utilizzare qualsiasi mezzo, Pt_1 senza alcun controllo. Ciò che può ben essere accaduto anche nel caso di specie, senza colpa del sig. , ogni responsabilità ricadendo sulla datrice di CP_1 lavoro, che non ha garantito la sicurezza dei prelievi;
tanto che i sistemi inizialmente introdotti ha dovuto poi cambiarli … Inoltre, il sig. ha CP_1 espressamente e specificamente dedotto che tutti i mezzi presenti presso la sede di
Castellina di Soragna vengono abitualmente guidati anche dal sig. che, Pt_1 tra le sue mansioni, annovera anche il controllo dei mezzi stessi, provvedendo, all'occorrenza, al … rifornimento di quei mezzi che vengono ricoverati con serbatoio vuoto”. Si tratta dunque di indicazioni fondate su mere eventualità, circa la cui concretizzazione il reclamante non offre alcun elemento, non potendo allora farsi questione di circostanze ostative all'operatività del quadro probatorio assunto dal Tribunale a fondamento della decisione. Il tutto a osservare poi che la possibilità, segnalata dall'interessato, che “le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera
15 stessa”, vale nel caso di specie quale ammissione di condotta negligente (con riferimento a detta singola circostanza, al netto della valutazione del comportamento complessivo), posto che egli avrebbe dovuto verificare che la tessera riposta nel mezzo condotto in quelle giornate fosse quella abbinata all'autocarro da lui condotto. In senso contrario non è appropriato il rilievo secondo cui il collega che non era stato affatto licenziato, aveva Tes_1 dichiarato che “dopo qualche giorno che avevo iniziato il mio lavoro, il referente di cantiere, , mi chiese, per motivi di controllo aziendale, Parte_1 entrambi i codici autista e Pin. Non avendo ricevuto informazioni e/o ordini specifici sulla conservazione dei codici, ho comunicato quanto richiesto dal mio referente”, trattandosi di circostanza che nulla attesta circa il caso specifico occorso all'interessato nei giorni in cui si sono verificate le condotte in contestazione.
Il rilievo del reclamante di non essere “incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante” vale allora quale elemento utile ad affermare che la Multicard presente sui mezzi fosse proprio quella abbinata, di volta in volta, agli autocarri (ovverosia la carta recante impressa la targa corrispondente), in relazione alla quale è avvenuta la registrazione del costo dei rifornimenti. E anche con riferimento a questo aspetto non vale, per quanto già illustrato, replicare che “il contrario” potrebbe “essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso , CP_1 presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione”, considerazione che pone erroneamente la prova presuntiva sul piano della mera supposizione.
12. Quanto alla c.t.u. disposta sui serbatoi dei mezzi in contestazione, il lavoratore evidenzia che, con riferimento ai serbatoi dei mezzi tg. CY040XP e tg.
DC654HF, per cui è emersa una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società), l'ausiliario del Giudice ha dato atto che “il condotto di riempimento posto a 2/3 dell'altezza del serbatoio e la forma irregolare dello stesso, non consentiva uno svuotamento completo attraverso il bocchettone. Onde evitare lo smontaggio quindi, si è concordato con l'ausiliario di effettuare lo svuotamento utilizzando la pompa di alimentazione del motore, eliminando pertanto tale problematica”, avendo egli dunque insistito, considerata la discrepanza in difetto tra quanto contestato da e quanto appuratosi CP_2 all'esito della consulenza tecnica, per la chiamata a chiarimenti del c.t.u. in ordine all'effettiva attendibilità dei dati acquisiti mediante una tecnica di svuotamento
16 del serbatoio alternativa rispetto a quella individuata dallo stesso CTU come maggiormente attendibile.
Il rilievo – così come la circostanza segnalata – è però privo di utilità ai fini della decisione, essendo comunque certa, all'esito della c.t.u., la correttezza del dato evidenziato nella contestazione disciplinare dell'anomalia di singoli rifornimenti rispetto alla capienza di ciascun serbatoio. Non interessa allora che in sede di operazioni peritali l'ausiliario abbia segnalato la difficoltà di svuotare il serbatoio attraverso il bocchettone. A rilevare, piuttosto, è che i singoli rifornimenti oggetto di attenzione siano stati effettuati in misura eccedente rispetto al consentito.
13. Non vi sono allora nella ricostruzione della vicenda lacune che
“dovrebbero considerarsi ormai irrimediabilmente insanabili, a fronte delle decadenze in cui è incorsa la società reclamata. Più precisamente, il sig. CP_1 ribadisce che, se fornitigli, gli scontrini da lui stesso annotati gli avrebbero consentito di ricostruire i rifornimenti (pretesamente) effettuati. Pertanto, ancorché il reclamante non intenda accollarsi alcun onere probatorio che incombe in via esclusiva su controparte, si insiste (nuovamente, essendo stata ignorata la relativa istanza nelle precedenti fasi) nella richiesta di esibizione degli scontrini relativi quanto meno ai rifornimenti (pretesamente) superiori rispetto alla capienza dei serbatoi effettuati … Solo in tal modo, e solo dopo aver consentito all'opponente di svolgere “ogni miglior difesa” in ordine a rifornimenti che nega di aver effettuato (punti 8/v e 8/z2, pagg. 11/12 del ricorso introduttivo e pag. 69 del ricorso in opposizione), si potrà dire offerta la prova degli addebiti mossi al lavoratore;
fermo che, lo si ribadisce, risulta CP_2 ampiamente decaduta da tale facoltà”.
Alla luce della raggiunta prova – fondata sulla complessiva considerazione di elementi non contestati, quali l'assegnazione nelle giornate indicate dei mezzi per cui è stato eseguito il rifornimento, la misura eccedente di questo e l'inserimento del PIN personale del reclamante, con innegabile valore quantomeno presuntivo – della riferibilità all'interessato delle tre condotte di rifornimento, non vale a questi riservare “ogni miglior difesa” in ordine a rifornimenti che nega di aver effettuato” all'esito dell'acquisizione degli scontrini relativi alle operazioni in questione, trattandosi di incombente che non potrebbe rivelarsi utile alla decisione, come già osservato. L'espressa riserva resta dunque tale, non attualizzandosi in indicazioni utili aTribunale.40 smentire il quadro probatorio di cui si è dato conto.
14. Quanto alla riproposizione delle eccezioni già formulate nelle precedenti fasi, si nota quanto segue.
17 L'affermazione del Giudice circa la specificità della contestazione disciplinare (“Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità delle contestazioni elevate al sig. è, invero, desumibile CP_1 dall'analitica elencazione, nel prospetto allegato alla missiva trasmessa, di tutte le operazioni anomale o “irregolari” addebitate al lavoratore nonché delle date e degli orari delle predette operazioni. Non può, poi, omettersi che l'odierno ricorrente si è difeso in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati”) è contestata in quanto non potrebbe prescindere, secondo l'interessato, dall'esame dei predetti scontrini, contenenti dati e informazioni che molte circostanze gli avrebbero consentito di ricostruire circa i rifornimenti effettuati e senza conoscere i chilometri percorsi. Si è già osservato che il dato sarebbe in realtà superfluo, facendosi questione di singoli rifornimenti rilevanti in quanto eseguiti in eccedenza rispetto alla capacità del serbatoio dei mezzi indicati, non rilevando quindi la lunghezza del percorso compiuto né il livello del carburante presente nel serbatoio (la contestazione, si ribadisce, riguarda la misura della sola eccedenza, in sé non contestata).
Le dichiarazioni compiute dalla società nella precedente fase (“i rilievi emersi nel periodo giugno-settembre 2020, che hanno portato al licenziamento disciplinare del ricorrente, hanno ingenerato nella Società uno stato di allarme e preoccupazione tale da condurla ad effettuare ulteriori accertamenti per il periodo successivo e in particolare fino a dicembre 2020” e “tali controlli hanno portato all'accertamento di perpetrate anomalie analoghe a quelle già riscontrate e riconducibili a diversi autisti”, presupposti che avrebbero indotto la
“nell'aprile 2021 … (a) sporgere denuncia-querela alla Procura CP_2 della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, a carico di ignoti, per truffa aggravata in materia di carburanti”) andrebbero poi valutate, secondo parte reclamante, tenendo conto di quanto dichiarato nella denuncia-querela, la cui lettura sarebbe sufficiente “per rendersi conto che:
= la stessa si riferisce “ai rifornimenti di carburante effettuati da giugno
2020 a settembre 2020” (e non “fino a dicembre 2020”) da parte di 22 dipendenti” di (del che più oltre); CP_2
= seppure la maggior parte delle anomalie riguarderebbe i codici Pin dei sigg. , e (almeno uno dei quali, però, il sig. CP_1 Tes_1 Per_1
non è stato di poi perseguito disciplinarmente), “altre anomalie sono Tes_1 state riscontrate anche rispetto a differenti codici PIN, assegnati ad altri autisti- dipendenti” di CP_2
= è stato in relazione ad un singolo rifornimento del sig. che è CP_1 stata fatta indicazione dei km percorsi e degli itinerari seguiti: ma tanto avrebbe dovuto essere fatto sempre nella lettera recante la contestazione disciplinare;
18 = si dichiara anche che “vi sono veicoli che, pur essendo mezzi sostitutivi, come tali non in funzione per la maggior parte del tempo, riportano numerosi rifornimenti anche in giorni festivi. Ancora, numerose transazioni su differenti
Multicard sono state compiute da autisti anche in periodo non lavorativo (per esempio, durante malattia, ferie o permessi)”;
= il danno che la società avrebbe ricevuto da tale utilizzo illecito delle
Multicard ammonterebbe ad € 41.423,45# (sicuramente solo in minima parte attribuibili al ricorrente, anche ove mai fosse accertata una sua responsabilità); e anche l'omissione di tale circostanza (che impedisce di valutare la gravità effettiva dei pretesi inadempimenti del lavoratore) è altamente significativa della mancanza di buona fede con la quale l'operazione di licenziamento de quo è stata condotta.
Aggiungasi (non si può non evidenziarlo) che dei 22 sospettati solo 3 sono stati sottoposti a procedimento disciplinare;
uno non ha subito conseguenze, in questa sede;
solo due sono stati licenziati.
In particolare: si insiste nell'evidenziare che ogni onere di prova era (ed è), nel caso di specie, a carico della reclamata;
(onere assolutamente non assolto nelle precedenti due fasi;
carenze che non possono essere colmate con presunzioni semplici).
E se, in ipotesi, può essere vero (per quanto essa stessa CP_2 dichiara nella sua denuncia penale) che nell'ambito aziendale hanno potuto essere consumati gravi abusi, non si può certo pretendere che a dover fornire una prova di innocenza sia chi ne è rimasto vittima (ad esempio, per l'uso arbitrario, compiuto da terzi, di un pin o di una tessera)”.
Tali considerazioni non valgono però a dar conto della genericità degli addebiti imputati al lavoratore con la contestazione disciplinare, il cui contenuto non deve naturalmente modellarsi su quanto denunciato in sede penale. La contestazione è invece specifica, essendo necessario e sufficiente, al fine di addebitare, per quanto qui almeno interessa, l'effettuazione di singoli rifornimenti
“in eccesso”, l'indicazione della Multicard Eni di interesse, della data e dell'ora del rifornimento, della località della relativa effettuazione, della targa del mezzo, del numero dello scontrino relativo all'operazione, della descrizione del carburante, della quantità di carburante erogato, della capacità del serbatoio e della condotta rilevante (ad es. “rifornimento superiore alla capienza del serbatoio del mezzo”).
È quindi infondata e ingiustificata, alla luce della fisionomia degli addebiti qui rilevanti, la ribadita affermazione della parte secondo cui “L'ulteriore conseguenza della mancata indicazione dei km percorsi dal sig. con il CP_1 singolo mezzo (si ribadisce, dato ben ricavabile dagli scontrini in possesso di
19 e che questa dovrebbe aver esaminato) è che le deduzioni svolte da CP_2 nelle precedenti fasi (e quelle che saranno svolte in questa sede) in CP_2 ordine alle pretese anomalie nel consumo di carburante sono inammissibili, per il principio della immutabilità e cristallizzazione degli addebiti oggetto del procedimento disciplinare”.
14.1 Quanto alla tempestività della contestazione disciplinare, i rilievi compiuti dal Giudice (“Orbene, nella specie, va esclusa, in ragione dei principi sopra richiamati, la tardività della contestazione con conseguente violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, giacché, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, è pacifico che gli elementi conoscitivi acquisiti e suscettibili di valutazione - anche ai fini disciplinari - non riguardavano esclusivamente la posizione dell'odierno opponente ma, altresì, quella di altri 21 autisti e che tale controllo ha implicato l'esame incrociato di molteplici dati attinenti i turni di lavoro, i viaggi percorsi, gli orari dei rifornimenti e la capienza dei serbatoi”) non terrebbero conto del fatto che CP_2
“= afferma (E NON DIMOSTRA) che “nel mese di novembre 2020” si sarebbe tenuta “una riunione interna alla Società” all'esito della quale sarebbe stato “deciso di effettuare una serie di verifiche ulteriori rispetto ai normali controlli di routine”; (non si precisa in quale data ci sarebbe stata tale riunione, fra chi e con quale oggetto …);
= afferma (E NON DIMOSTRA) che “il 24 novembre 2020” sarebbe “stata inviata una richiesta all'Ufficio acquisti di volta ad ottenere CP_2 un'estrazione tramite il portale Eni dei rifornimenti effettuati dagli operatori nel periodo da giugno 2020 a settembre 2020”;
(stavolta, la data viene individuata con precisione, omettendo, però, di documentare sia la suddetta “estrazione tramite il portale Eni”, sia la richiesta che sarebbe stata effettuata il 24.11.2020 e, conseguentemente, la fine delle presunte verifiche il 28.12.2020)”.
Questi rilievi non appaiono convincenti. Premessa la condivisibilità dei rilievi compiuti dal Tribunale7, occorre richiamare il principio, evidenziato ex multis da Cass., 27.5.2024, n. 14726,
20 secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno
2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n.
32542)”.
Nel caso di specie, le condotte su cui si è appuntata l'attenzione della società – trattandosi di comportamenti aventi una possibile rilevanza disciplinare
– sono state poste in essere durante un periodo di 4 mesi, dal giugno all'ottobre
2020 (v. la contestazione). La congruità di questo modo di operare, legato alla
La tempestività della contestazione disciplinare neanche deve essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale, prova ne sia che, per potersi parlare di obbligo all'interno d'un rapporto sinallagmatico, dovrebbe individuarsi la corrispettiva posizione attiva a favore dell'altra parte, mentre non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro (cfr. Cass. n.10356/2016). Né, siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n.16196/2009): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che, per sua stessa nozione, consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa. Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui. Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione, prevenendone una maggiore gravità negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile. In breve, connaturato alla posizione datoriale è il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttiva di cui agli artt. 2086 e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo (cfr. Cass. n.10356/2016 cit.). Né l'obbligo di tempestivo controllo può essere ricostruito come onere, in capo al datore di lavoro, da assolvere per potere poi esercitare il potere disciplinare di cui all'art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all'onere - che è assai diverso - di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d'una infrazione disciplinare. Mentre questo, invero, risponde all'esigenza di prevenire un uso dell'iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico (oltre che contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro, come s'è detto), a meno che non si ipotizzi che il lavoratore abbia il diritto di continuare a violare i propri doveri fino a quando la sua condotta non venga scoperta (cfr., ancora, Cass. n.10356/2016). La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che, con riferimento al principio della tempestività della contestazione posto dall'art.7 Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Cass., n.24796/ 2016; Cass. n.8305/2005; Cass. n. 7534/2006)”.
21 contestazione di una serie di condotte, non può essere negata (non si comprende la ragione per cui, come sostenuto da parte reclamante, i controlli avrebbero dovuto avere cadenza mensile, tanto più a considerare che a rilevare non sono verifiche di natura ordinaria, non valendo perciò sostenere un parallelismo tra i tempi dell'effettuazione di simili controlli e i tempi di pagamento delle fatture emesse da
Eni). Alla luce delle caratteristiche, dei tempi e dell'organizzazione della prestazione lavorativa, infatti, non sarebbe naturalmente possibile per un'impresa che si avvale di autisti avanzare singole contestazioni in relazione a ciascun viaggio eseguito, considerando il numero di tratte effettuate. Il tutto poi a considerare che le verifiche effettuate hanno riguardato – è sottointeso – anche viaggi in relazione ai quali nulla è stato eccepito.
Gli accertamenti effettuati, il dato è pacifico, non hanno assunto il carattere di ordinari controlli sulla regolarità delle prestazioni e delle risultanze degli scontrini ma hanno richiesto, questo è evidente, come messo in luce dai precedenti
Giudici, più complesse e penetranti verifiche aventi ad oggetto la compatibilità dei dati relativi ai rifornimenti con le caratteristiche tecniche dei mezzi di volta in volta impiegati nei viaggi, rendendosi necessario interpellare un'officina al fine di conoscere la capienza dei relativi serbatoi (in documento fornito è in atti).
Ancora, gli accertamenti – anche questo dato è pacifico – hanno riguardato le condotte di 22 dipendenti, in relazione a ciascuno dei quali è stato necessario verificare, naturalmente, una pluralità di viaggi.
Del fatto che la società abbia compiuto un accertamento per così dire globale, riferito contestualmente a una pluralità di dipendenti, al fine di ottimizzare la gestione delle verifiche, è indice il dato che, ad es., anche in relazione al lavoratore (per cui la verifica ha riguardato il periodo Tes_1 compreso tra il giugno e il settembre del 2020) la contestazione disciplinare è stata redatta il 30.12.2020, venendo riferito nella stessa il medesimo percorso accertativo indicato nella lettera di addebito indirizzata al reclamante.
Tanto premesso, posto che, nel caso dell'interessato, l'ultima condotta contestata è dell'ottobre 2020, non appare in alcun modo incongrua, alla luce del complesso delle considerazioni sopra svolte, un'attesa di poco più di due mesi per giungere all'elaborazione della contestazione disciplinare (consegnata lo stesso giorno 31.12.2020). La valutazione di congruità del periodo (ottobre 2020 –
30.12.2020) necessario per redigere la comunicazione di addebito, infatti, va compiuta tenendo inevitabilmente conto della necessità di svolgere controlli su 22 autisti (dato non contestato), corrispondendo a una scelta non soltanto lecita ma comprensibile, come si evidenziava, l'opzione di compiere l'accertamento in relazione a un ampio periodo di tempo.
22 L'intervallo in questione è peraltro del tutto compatibile con la possibilità per il lavoratore di veder assicurate le proprie garanzie difensive e non è eccessivamente esteso da ingenerare un qualche affidamento nel prestatore circa la sicura liceità (attraverso la tolleranza della società) delle condotte di interesse
(aspetti, questi, di cui l'interessato non fa comunque menzione).
14.2 È poi inconferente, a ogni fine, il dato che soltanto due dipendenti siano stati licenziati. La circostanza è esposta dal reclamante in termini soltanto accennati, non essendovi alcun margine per apprezzare una qualche anomalia o una disparità di trattamento nella gestione dei procedimenti disciplinari.
14.3. È irrilevante, infine, lo si ribadisce nuovamente, alla luce della natura degli illeciti in relazione ai quali il Tribunale ha ritenuto fondato il licenziamento, relativi a singoli rifornimenti in eccedenza, rilevare che “ come detto, CP_2 non ha contestato (in alcune delle due fasi precedenti) che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig.
; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice Pt_1 autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Pt_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”.
15. Parte reclamante non svolge alcun rilievo in relazione alle valutazioni del Tribunale che riguardano l'attitudine delle condotte in questione a recidere in legame fiduciario con il datore di lavoro (v. la comunicazione di licenziamento:
“Poiché il Suo comportamento oltre a costituire violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge, è gravemente lesivo del vincolo fiduciario, Le comunichiamo che abbiamo deciso di adottare nei Suoi riguardi il provvedimento di licenziamento per giusta causa con effetto immediato ai sensi dell'art. 2119 c.c.”).
Il Collegio condivide le valutazioni compiute nella sentenza impugnata
(“Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa - valutazione che, pure a seguito delle riforme sulla tutela da apprestare in relazione alle varie ipotesi di illegittimità di licenziamento, va fatta alla stregua dei principi, rimasti immodificati nel tempo ed enucleati al riguardo da una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8254 del 29/04/2004, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14586 del 22/06/2009,
e, più di recente, sotto il vigore della L. n. 92 del 2012, Cass. Sez. L -, Sentenza n.
14505 del 28/05/2019 e Cass. Sez. L -, Sentenza n. 12789 del 21/04/2022) nell'ambito della quale assume ruolo centrale la configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, sia pure escludendosi una efficacia
23 vincolante delle tipizzazioni in essa contenute (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 33811 del 12/11/2021) - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario. Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario. Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro”).
I fatti in questione nemmeno appaiono compatibili con una condotta semplicemente negligente del lavoratore (in realtà nemmeno sostenuta dal medesimo, che con riferimento ai tre rifornimenti in questione ha dichiarato di riservare ogni considerazione all'esito dell'acquisizione di documentazione che si
è chiarito essere non rilevante ai fini di causa), riguardando l'eccedenza rispetto alla capacità dei serbatoi ben 41 litri il 17.7.2020, 25 litri il 14.8.2020 e 20,70 litri il 19.8.2020. Il riempimento dei serbatoi oltre il limite, ove accaduto indipendentemente dalla volontà dell'autista, infatti, avrebbe chiaramente indurre quest'ultimo a interrompere l'erogazione, non giustificandosi in alcun modo la riportata eccedenza, compatibile con una condotta soltanto volontaria.
16. Osserva la Corte, ad abundantiam, che le condotte accertate – relative a una fattispecie appropriativa, quale che ne fosse il fine, del carburante erogato in eccesso, con addebito, tramite il sistema di pagamento Multicard Eni, all'impresa datrice di lavoro – sono tali da integrare la giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c., essendo evidentemente idonee a compromettere il rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, denotando elevato disinteresse per le (ed anzi una vera e propria volontà di compromissione delle) ragioni aziendali così come concretamente declinate dal datore di lavoro attraverso l'organizzazione della prestazione di lavoro (momento che va riferito anche alle modalità di esecuzione del rifornimento).
I comportamenti accertati, in particolare, appaiono preclusivi della possibilità di fare affidamento sul rispetto, da parte del dipendente, degli obblighi connessi con lo svolgimento delle prestazione e con il corretto inserimento nel contesto lavorativo, risultando minato, in particolare, l'affidamento datoriale circa la corretta esecuzione e il regolare svolgimento degli atti di organizzazione aziendale e circa il pieno rispetto delle norme di comportamento e delle ragioni di
24 tutela dell'impresa, divenendo la prosecuzione del rapporto, evidentemente, pregiudizievole per le ragioni aziendali.
17. Il reclamo a dunque disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta il reclamo e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Dalle allegazioni in merito di parte convenuta – non specificatamente contestate da parte ricorrente – risulta come, a far data dal 10.06.2019, abbia stipulato un CP_2 contratto con avente ad oggetto la somministrazione di carburante, lubrificanti, Parte_2 ricambi e accessori ed abbia aderito contestualmente alle condizioni generali di contratto fissate da riguardanti la richiesta di adesione, l'accettazione, l'emissione e l'utilizzo di carte Parte_3 commerciali di pagamento petrolifere del tipo Multicard, che, in ragione di tale convenzione, ogni veicolo stanziato presso lo stabilimento di Castellina di Soragna (PR) ed utilizzato dagli autisti fosse dotato di una propria carta Multicard Eni a cui era associato, che ogni autista fosse dotato di un proprio codice autista e di un proprio codice PIN personale che, abbinato alla carta Multicard Eni, autorizzava tramite la cassa del distributore il pagamento del carburante acquistato in fase di rifornimento e che, al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard e indicare i chilometri percorsi, il codice autista e il codice PIN personale, per poi selezionare l'erogatore”. 2 Come può apprezzarsi dall'indicazione contenuta nell'allegato alla contestazione disciplinare per il diverso caso, appunto, del “rifornimento multiplo nella medesima giornata”. 3 V. i capp. 1, 2 (il n. 3 e il n. 4 sono relativi al codice disciplinare, aspetto in relazione al quale il reclamante ha rinunciato a contestare la sentenza), 6, 7, 14, 28 e 29. 4 V. i capp. n. 5, 8 – 13, 15 – 26, 28 e 29, 31 e 32. 5 V. i capp. n. 27, 30 – 32. 6 V. la nota a piè di pagina n. 1 in cui si dà conto del fatto che “al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard …”, carta contenente l'indicazione del mezzo cui la stessa era abbinata. 7 Il Giudice dell'opposizione, in particolare, ha rilevato che “La Suprema Corte ha anche evidenziato che la tempestività di una contestazione disciplinare va valutata, non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti (cfr., ex aliis, Cass. n.10356/2016; Cass. n.26304/2014; Cass. n.12577/2002; Cass. n.12621/2000); diversamente, si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore. Né è sostenibile che il datore di lavoro debba anticipare l'iter disciplinare prima ancora di disporre dei necessari dati conoscitivi perché poi, in loro attesa, potrebbe sospendere il proprio giudizio. É vero, invece, il contrario, se solo si pensa alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare previsto in tempi assai rapidi da numerosi contratti collettivi (cfr. Cass. n.10356/2016).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 159/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 90 dell'11.2.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Giorgio Controparte_1
Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma – reclamante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Giacinto Controparte_2
Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Marco Vicini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna – reclamata posta in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente della controparte – attiva, tra gli altri, Controparte_1 nel settore della logistica – con mansioni di autista, impugnava dinanzi al
Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 1, commi
47 e ss., della l. n. 92/2012, il licenziamento per giusta causa intimatogli il
20.1.2021 a fronte della seguente contestazione disciplinare: “In data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020
10-2020) in particolare delle Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di
Castellina ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica ed esclusiva conoscenza. Nello specifico Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quella indicata dalle disposizioni aziendali (ENI Station
Fidenza, Loc S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale.
Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate.
L'elenco riporta: - il n° della Eni Multicard relativa al mezzo - la data dell'operazione con ora minuti secondi - importo espresso in euro - la località
(Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento - la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard - il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato l'operazione (definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) - la descrizione del tipo di carburante acquistato - la quantità di carburante acquistato con la singola transazione - la capienza effettiva del serbatoio del mezzo desumibile dalla carta di circolazione - il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione - ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le Eni Multicard oggetto della con-testazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di Castellina di Soragna accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un Badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle”.
2 Il Tribunale di Parma, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente, respingeva le eccezioni di nullità del licenziamento per la supposta mancata affissione del codice disciplinare aziendale presso i locali della società datrice di lavoro, di tardività della misura e di genericità della contestazione.
Nel merito, evidenziato il carattere non contestato dei fatti di cui alle lett. d) ed e), comunque privi di gravità tale da condurre all'interruzione del rapporto di fiducia, affermava il diverso e più grave disvalore delle condotte di cui alle lett. a)
(rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi), b) (diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata) e c) (rifornimenti effettuati in giornate di assenza dal servizio per malattia), non riconducibili all'ipotesi prevista dal C.C.N.L. Trasporto, Merci e Logistica “del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza” ma tali da rivelare l'intenzione del dipendente di addebitare al datore di lavoro il costo del carburante adoperato per fini personali o comunque non correlati a esigenze aziendali, con rilevanza anche dal punto di vista penale.
Su queste astratte premesse, il Giudice, descritto il sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del CP_2 medesimo1, evidenziava che tutte le operazioni di rifornimento contestate recavano il codice PIN personale del sig. , cui venivano dunque addebitate CP_1 dalla controparte le anomalie emerse, essendo dunque difficilmente contestabile, dal punto di vista materiale, il compimento da parte del dipendente delle operazioni contestate e ciò anche a considerare che “È il ricorrente stesso che ha affermato perentoriamente di non aver mai ceduto o comunicato, in osservanza delle prescrizioni aziendali, il codice PIN ad alcuno”.
Quanto alla ricostruzione alternativa, offerta dal lavoratore, secondo cui “al momento della consegna della lettera contenente il codice PIN da parte del responsabile del cantiere sig. , la patina che avrebbe dovuto Parte_1 oscurarlo era stata parzialmente rimossa e che pertanto il codice risultava visibile”, il Giudice osservava che la circostanza non poteva mettere comunque in
3 dubbio l'imputabilità delle operazioni di rifornimento al dipendente (“Si deve rilevare altresì come, dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare,
l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate, i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. CP_1 era assente per malattia. Stante il rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. ”. Pt_1
Nel resto, il Giudice osservava che “se i rifornimenti multipli segnalati da
[contestazione sub b)], seppur anomali, potrebbero comunque CP_2 trovare una qualche forma di giustificazione in considerazione dell'eventuale messa in atto di un percorso diverso da quello prestabilito o di un non escludibile cambio del mezzo a viaggio in corso e se, parimenti, quello asseritamente effettuato in data 21.11.2020, quando il ricorrente era in malattia [contestazione sub c)], appaia difficilmente dimostrabile in ragione della necessità di provare che quest'ultimo avesse sottratto la Eni Multicard dal mezzo a cui era correlata”, non trovavano comunque spiegazione i rifornimenti [contestazione sub a)] operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, “tanto che è lo stesso ricorrente a non riuscire a giustificare in alcun modo talune di tali operazioni. In particolare, dal prospetto prodotto, risulta che, nelle date del 16.07.2020, del
17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020 e del 19.08.2020, il ricorrente abbia rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza”.
Circa l'erroneità, evidenziata dall'interessato, dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi Iveco ML160E25 targa FM803ST e Iveco 150 targa DC917HF, che avrebbero avuto una capienza di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente (rispettivamente pari a 200 e 300 litri contro i 120 e 180 indicati nel prospetto), rilevava il Giudice, sulla premessa che “non è dato sapere se l'Iveco utilizzato dal ricorrente fosse un modello a cabina corta e se sussistano versioni diverse dello stesso modello con una capienza inferiore”, che, tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, solo quella posta in essere in data 25.07.2020 era relativa all'automezzo
ML160E25 targa FM8033ST, non riguardando nessuna l'automezzo Iveco targa
DC917HF, “di talché rimangono ben cinque operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere”.
4 In conclusione, “Posto che, come detto, le suddette operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate (di talché si può legittimamente presumere il possesso della Multicard Eni), quantomeno l'addebito di cui alla lettera a) della contestazione disciplinare deve ritenersi provato. Il suddetto illecito disciplinare deve ritenersi grave in quanto, dalla messa in atto delle suddette operazioni, si può fondatamente e ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia, in maniera reiterata e fraudolenta, addebitato alla società datrice di lavoro il costo del carburante utilizzato per fini privati. Si tratta, dunque, di condotte che sono tali da determinare la definitiva compromissione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che non può più legittimamente confidare nel futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del sig. ”. CP_1
L'impugnativa del licenziamento era dunque respinta con ordinanza del
12.8.2021, n. 2147.
2. L'opposizione che il lavoratore, agendo ai sensi dell'art. 1, commi 51 e ss., della l. n. 92/2012, proponeva avverso la predetta ordinanza era respinta dal
Tribunale di Parma, nella resistenza della società, con la sentenza in epigrafe indicata.
Precisamente, il Giudice, nella resistenza datoriale, dato atto dell'assenza di un confronto critico da parte dell'opponente con i passaggi argomentativi svolti nell'ordinanza, “limitandosi il ricorso in opposizione alla mera riproposizione del percorso argomentativo formulato nella prima fase”, riteneva sufficiente compiere alcune precisazioni.
Evidenziava, in particolare, che non erano contestate le “caratteristiche generali del sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui CP_2 mezzi e il pagamento del medesimo nonché” la “riferibilità delle condotte contestate al sig. (ovvero, in particolare, alla circostanza per cui le CP_1 operazioni di rifornimento contestate recano, tutte, il codice PIN personale del sig. )”. CP_1
Queste circostanze, unitamente al dato dell'assegnazione al lavoratore, nelle giornate in questione, dei mezzi sui cui erano stati effettuati i rifornimenti, consentivano di presumere, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, “il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di
”, non essendo necessaria al fine di dimostrare gli abusi nei rifornimenti CP_1 di carburante o la colpa nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo la prova diretta del fatto che i prelievi asseritamente irregolari fossero
5 stati fatti dal dipendente, presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione.
Il Giudice affermava poi che tali conclusioni risultavano ulteriormente corroborate alla stregua della scarsa verosimiglianza nonché dell'assoluta inconsistenza degli elementi dedotti in giudizio, ad opera del lavoratore, a fondamento dei cc.dd. “decorsi alternativi”. La ricostruzione offerta dall'interessato, tuttavia, non conteneva indicazioni utili ad identificare i soggetti che, al momento della consegna della busta contenente il PIN, sarebbero stati presenti in ufficio (oltre al sig. ), non essendo verosimile che a utilizzare Pt_1 il PIN dell'opponente fosse stato proprio il (esito nemmeno provato). Pt_1
Quanto alle operazioni effettuate nelle date del 16.7.2020, del 17.7.2020, del
25.7.2020, dell'11.8.2020, del 18.8.2020 e del 19.8.2020, il Tribunale, sulla premessa che “ciò che è stato contestato al lavoratore è di aver rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza”, notava che “il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM 794
ST ed FM 803 ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente”.
La disposta c.t.u., espletata al fine di accertare la capienza dei serbatoi dei mezzi aziendali, consentiva di affermare (“premesso che gli accertamenti peritali hanno riguardato soltanto 5 mezzi aziendali rispetto ai 22 totali indicati nel documento 7 di parte resistente”) che:
• due autocarri presentavano una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società);
• un autocarro aveva il serbatoio della medesima capienza di quello indicato dalla società nel documento 7 (ossia 120 litri);
• due autocarri presentavano una capienza superiore rispetto a quella indicata nel documento 7 (ossia di 200 litri invece di 120 litri)
Ciò posto, rilevava il Giudice, “residuano, dunque, tre operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa … - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario.
6 Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro”.
Il Tribunale, infine, rilevava l'assenza dei vizi formali lamentati dal lavoratore, il quale aveva denunciato la mancanza di specificità e immediatezza della contestazione e l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. per non aver la società convenuta affisso il
Regolamento o il Codice Disciplinare, né presso il cantiere presso cui il medesimo
è stato adibito, né presso la sede aziendale.
3. Il lavoratore ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “A) In via principale: sancita la nullità, inefficacia o invalidità del licenziamento intimato con lettera datata 20.1.2021 per le ragioni espresse o per ogni altra meglio vista, condannare la alla reintegrazione in servizio e alle altre prestazioni di cui ai CP_2 commi 1 e 2 dell'art. 18 L. n. 300/1970 ovvero adottare nei confronti della reclamata l'una o l'altra delle minori determinazioni previste dallo stesso art. 18
S.L. che risultassero del caso;
in ipotesi di affermata inefficacia o invalidità non sanzionabile ai sensi di tali norme, applicando le regole di diritto comune, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni percipiende tra il licenziamento e la riammissione in servizio, nonché alla regolarizzazione della posi-zione previdenziale;
in ogni caso, per le somme che risulteranno all'esito della CTU del caso.
B) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del sig. a godere delle ferie, delle festività e CP_1 dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
C) In subordine rispetto alle domande sub A): accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare al pagamento in favore del sig. CP_2 CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettantegli ex CCNL Trasporto Merci, con la relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita
CTU o meglio vista.
7 D) Con vittoria delle spese del procedimento in tutte le sue fasi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA., da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
3.1. La società si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, rigettare l'avversario reclamo perché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare integralmente, anche con diversa motivazione, la sentenza del
Giudice Unico del Lavoro di Parma, dott.ssa Zampieri, n. 90/2025, resa inter partes in data 11 febbraio 2025, non notificata, assolvendo la Società da tutte le domande proposte dal signor con ricorso ex art. 1, commi Controparte_1
47 e segg, Legge n. 92/2102:
2) In via subordinata e ove occorrer possa, riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità, l'efficacia e la validità del licenziamento intimato da al signor con lettera del Controparte_2 Controparte_1
20 gennaio 2021, quantomeno sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, con ogni conseguente effetto;
3) In via gradatamente subordinata e salvo gravame: in caso di accertamento del difetto di giustificazione del licenziamento, rigettare la domanda di reintegrazione in servizio formulata dal ricorrente e contenere la somma riconosciuta nella misura minima di 12 mensilità;
4) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di reintegrazione in servizio del signor detrarre Controparte_1 dall'eventuale somma riconosciuta in favore del ricorrente l'aliunde perceptum et percipiendum”.
4. Premessa l'assenza di una formale articolazione “per motivi” dell'atto di reclamo, così che le singole ragioni di censura espressa dal lavoratore vanno individuate tenendo conto dei diversi nuclei tematici di doglianza rinvenibili nel ricorso introduttivo del grado (non valendo alla delimitazione i numeri dei paragrafi, riguardando, ad es., il n. 3 e il n. 4 la medesima censura) e premesso, ancora, che con le contestazioni di cui ai paragrafi n. 1 e n. 2, la parte si è limitata a rilevare che lo stesso Giudice dell'opposizione, dato atto della ripresa, da parte del lavoratore, delle censure già svolte nella fase sommaria, avrebbe poi fatto altrettanto con il contenuto dell'ordinanza, osserva il Collegio che l'interessato riporta innanzitutto il passaggio della sentenza in cui si afferma che “le operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi su cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestati”, potendosi
“legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a)” (“attività di rifornimento oltre il limite di
8 capienza del serbatoio dei mezzi”) “alla persona di ”, imputando al CP_1
Giudice di non aver valorizzato le lacune probatorie e di allegazione delle difese di CP_2
La società, infatti, non aveva mai contestato la circostanza messa in evidenza negli atti introduttivi delle due fasi del giudizio tenutosi dinanzi al
Tribunale, secondo cui “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. ; su tali scontrini, l'autista Pt_1 doveva annotare a penna il proprio codice autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei Pt_1 detti scontrini all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”. Il reclamante non aveva quindi ammesso “la commissione di abusi nei rifornimenti di carburante o di essere incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo di carburante;
al contrario, ha sempre contestato gli addebiti mossigli;
la presunzione semplice su cui ha incentrato tutta la sua difesa (e che ha tratto in errore entrambi i CP_2 giudici delle prime due fasi) è costituita dal fatto che i rifornimenti in questione sarebbero stati effettuati con il PIN del lavoratore: presunzione semplice superabile se si fosse accertato (come espressamente e reiteratamente richiesto dal sig. ) che il PIN stesso potesse essere conosciuto da altri e se si CP_1 fossero acquisiti gli scontrini che si assumono compilati e sottoscritti dal sig.
”. In considerazione di ciò, avrebbe allora dovuto fornire la CP_1 CP_2 prova diretta della sussistenza delle infrazioni disciplinari attribuite al sig. CP_1
(ed il Giudice avrebbe dovuto superare la presunzione semplice) mediante la produzione degli scontrini e l'indicazione dei km percorsi dal sig. CP_1 relativamente ai rifornimenti contestati.
In secondo luogo, la parte censura l'indicazione del Tribunale secondo cui sarebbe generica e inverosimile la proposta “ricostruzione alternativa … insuscettibile di elidere, già sul piano astratto, la credibilità della ricostruzione datoriale”, notando che la società non aveva offerto alcuna prova del fatto “che il sig. abbia “firmato” quello che viene definito “un modulo” (idoneo a CP_1 cosa non è chiaro), “al momento della consegna del PIN in busta chiusa ed oscurata”. Vero è, invece, che “al ricorrente, tale Pin è stato consegnato dal sig.
all'interno di una busta aperta”; ed era “visibile” (non solo al sig. Pt_1
, ma a tutti gli appartenenti all'ufficio personale, al fattorino che a Pt_1 questo l'aveva recapitato e da parte di chissà quante altre persone ancora)
“perché la patina che avrebbe dovuto oscurarlo risultava parzialmente rimossa”; circostanza quest'ultima non specificamente contestata da controparte e, quindi,
9 da ritenersi pacifica e che vale a dimostrare che la segretezza del Pin in questione non era affatto garantita, così che nessuna operazione di prelievo può senz'altro, con la necessaria certezza, essere attribuita all'odierno reclamante. Tanto ciò è vero (ed anche questa affermazione del lavoratore è rimasta incontestata) che
“dopo il licenziamento de quo, sono stati sostituiti i Pin, i codici autista e le tessere (doc. 11) di tutti gli addetti al cantiere di Castellina di Soragna” (punto
8/d, pag. 9 del ricorso introduttivo e pag. 72 dell'opposizione)”.
Il lavoratore, ancora, osserva che la non aveva contestato, da CP_2 una parte, che “poteva capitare che le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa”, ammettendo, dall'altra, che tutti gli operatori avevano la possibilità di accedere all'area cortiliva ove erano ricoverati i mezzi tramite il proprio badge e che le chiavi di ogni singolo mezzo erano custodite in una cassetta chiusa a chiave di cui ogni autista possiede una copia, “come dire che esistevano le condizioni perché chiunque (il sig. solo uno fra i tanti) potesse utilizzare qualsiasi mezzo, Pt_1 senza alcun controllo. Ciò che può ben essere accaduto anche nel caso di specie, senza colpa del sig. , ogni responsabilità ricadendo sulla datrice di CP_1 lavoro, che non ha garantito la sicurezza dei prelievi;
tanto che i sistemi inizialmente introdotti ha dovuto poi cambiarli … Inoltre, il sig. ha CP_1 espressamente e specificamente dedotto che tutti i mezzi presenti presso la sede di
Castellina di Soragna vengono abitualmente guidati anche dal sig. che, Pt_1 tra le sue mansioni, annovera anche il controllo dei mezzi stessi, provvedendo, all'occorrenza, al … rifornimento di quei mezzi che vengono ricoverati con serbatoio vuoto”.
Quanto al collega il quale non era stato affatto licenziato, il Tes_1 reclamante nota che questi aveva dichiarato che “dopo qualche giorno che avevo iniziato il mio lavoro, il referente di cantiere, , mi chiese, per Parte_1 motivi di controllo aziendale, entrambi i codici autista e Pin. Non avendo ricevuto informazioni e/o ordini specifici sulla conservazione dei codici, ho comunicato quanto richiesto dal mio referente”, avendo dedotto il sig. che, presso il CP_1 cantiere di Castellina, questa era una prassi generalizzata.
Afferma, la parte, di non aver “mai commesso abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante;
il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso , CP_1 presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione”.
Rilevato poi che il Giudice avrebbe ignorato le contestazioni mosse con le note autorizzate del 30.9.2024, essendosi basato sull'errato presupposto secondo
10 cui “il lavoratore non ha contestato la riferibilità soggettiva (dei rifornimenti) alla propria persona”, ribadisce la parte di aver sempre contestato di aver effettuato i rifornimenti addebitatigli, “ciò che si sarebbe potuto affermare, senza tema di smentita, solo con la produzione degli scontrini compilati e firmati da esso e con l'indicazione dei km percorsi”. CP_1
Quanto alla c.t.u. disposta sui serbatoi dei mezzi in contestazione, il lavoratore evidenzia che, con riferimento ai serbatoi dei mezzi tg. CY040XP e tg.
DC654HF, per cui è emersa una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società), l'ausiliario del Giudice ha dato atto che “il condotto di riempimento posto a 2/3 dell'altezza del serbatoio e la forma irregolare dello stesso, non consentiva uno svuotamento completo attraverso il bocchettone. Onde evitare lo smontaggio quindi, si è concordato con l'ausiliario di effettuare lo svuotamento utilizzando la pompa di alimentazione del motore, eliminando pertanto tale problematica”, avendo egli (il reclamante) dunque insistito, considerata la discrepanza in difetto tra quanto contestato da e quanto appuratosi all'esito della consulenza tecnica, per la CP_2 chiamata a chiarimenti del c.t.u. in ordine all'effettiva attendibilità dei dati acquisiti mediante una tecnica di svuotamento del serbatoio alternativa rispetto a quella individuata dallo stesso CTU come maggiormente attendibile.
L'interessato ripropone, infine, le eccezioni già formulate nelle precedenti fasi (tranne che per quella relativa alla mancata affissione del codice disciplinare).
5. Occorre preliminarmente evidenziare che parte reclamante ha rinunciato a coltivare l'eccezione relativa alla mancata affissione del codice disciplinare (v. il paragrafo n. 9 del reclamo), essendo allora definitive le indicazioni fornite sul punto nella sentenza impugnata.
6. Quanto al merito della vicenda, va osservato che il Giudice della fase sommaria, come sopra meglio illustrato, ha (1) ritenuto gli illeciti di cui alle lett.
d) ed e) privi della gravità tale da condurre all'interruzione del rapporto di fiducia, ha (2) poi messo in dubbio la natura illecita dei “rifornimenti multipli segnalati da e ha (3) considerato non provata la condotta di cui alla lett. c), CP_2 relativa all'effettuazione di rifornimento in una giornata di assenza per malattia.
La conferma del licenziamento è dunque intervenuta sulla base della ritenuta sussistenza della condotta sub a), relativa a singoli2 rifornimenti operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, venendo in rilievo, in particolare, i rifornimenti effettuati:
11 - il 17.7.2020 sull'Autocarro targa DC 654 HF per lt. 103, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 62;
- il 14.8.2020 (non 18.8, come precisato dallo stesso reclamante nel ricorso in opposizione) sull'Autocarro targa FJ 977 LN per lt. 145,03, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 120;
- il 19.8.2020 sull'Autocarro targa CY 040 XP per lt. 80,70, a fronte di una capacità del serbatoio di lt. 60.
Il lavoratore non ha innanzitutto contestato la veridicità oggettiva dei dati contenuti nella contestazione e nel relativo allegato, ovverosia non ha contestato che nelle giornate indicate siano stati registrati singoli rifornimenti in relazione agli indicati autocarri in misura superiore a quanto consentito dalla capacità dei relativi serbatoi;
né ha contestato di aver condotto tali mezzi nei giorni in questione.
Non ha nemmeno contestato che i rifornimenti siano stati compiuti con l'indicazione o l'utilizzo del relativo pin personale, come emerge a riprendere la prospettazione offerta dal lavoratore nel ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Parma, ove si legge che “Il sig. non ha mai CP_1 commesso abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante;
il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso presentatosi con il mezzo CP_1 aziendale di volta in volta a sua disposizione. Prova che non è stata fornita da pur se le suggestive tesi della cooperativa hanno (parzialmente) CP_2 convinto il primo Giudice;
e tanto è avvenuto malgrado il fatto che, a ben vedere, ha incentrato tutta la sua linea difensiva sulla presunzione semplice CP_2 costituita dal fatto che i rifornimenti in questione sarebbero stati effettuati con il
PIN del lavoratore;
presunzione semplice superabile se si accerta che il PIN stesso poteva essere conosciuto da altri (e se si acquisiscono gli scontrini dei quali si è detto)”.
La tesi del reclamante si è invece sempre fondata sull'impossibilità di riferire a sé quei rifornimenti, non essendovi necessaria corrispondenza tra l'inserimento del PIN allo stesso assegnato e il relativo personale coinvolgimento nell'operazione, potendo il codice essere conosciuto da altri. Quanto ai rifornimenti effettuati nei giorni indicati (17.7.2020, 14 e 19.8.2020), peraltro, il lavoratore aveva dichiarato fin dal ricorso introduttivo che “non se ne capacita e riserva ogni miglior difesa al momento in cui gli verrà sottoposto il relativo scontrino recante le sue annotazioni a penna;
al momento nega di aver effettuato i relativi rifornimenti”, rilievo che implica un'assenza di contestazione circa il
12 dato di aver condotto in quei giorni i mezzi indicati nell'atto di addebito disciplinare.
Il Tribunale di Parma, sul presupposto che “le operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate”, ha comunque ritenuto di poter “legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della
Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di ”. CP_1
Quanto agli elementi suscettibili di superare il quadro probatorio in questione – conducente, dunque, a ravvisare anche l'imputabilità soggettiva delle contestate condotte – il Giudice ha ritenuto inverosimile e generica la tesi dell'utilizzo del PIN personale del reclamante da parte di altri soggetti, non meglio identificati, presenti in ufficio al momento della consegna della busta contenente il codice, non essendo nemmeno credibile che ad utilizzarlo potesse essere stato proprio il . Il tutto a considerare che “con riguardo alle Pt_1 predette operazioni, il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM 794 ST ed FM 803
ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente, così che “l'ipotesi ricostruttiva formulata dal ricorrente è del tutto priva di plausibilità già sotto il profilo astratto”.
A seguito dell'espletamento della c.t.u., al lavoratore erano allora addebitati i tre rifornimenti sopra indicati, effettuati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio.
7. Tanto premesso, osserva la Corte che la riferibilità all'interessato delle condotte addebitate, nella componente oggettiva e soggettiva, discende in effetti linearmente dalla relazione sussistente tra tale conclusione e il complesso delle circostanze non contestate dal reclamante – cui va perciò riconosciuto, in ogni caso, come affermato dal Tribunale, uno stringente valore presuntivo per la relativa gravità, precisione e concordanza – rappresentate dal fatto a) che quei singoli rifornimenti in eccedenza erano stati effettivamente eseguiti sui mezzi indicati, b) che gli stessi erano stati effettivamente condotti in quei giorni dal lavoratore e c) che detti rifornimenti erano stati eseguiti con l'inserimento del relativo codice PIN.
8. La nitidezza della ricostruzione – cui si accompagna il dato, del tutto verosimile, secondo cui sui mezzi condotti in quelle stesse giornate sarebbe stata presente la corrispondente Multicard Eni – non viene ad essere scalfita dalle note considerazioni critiche del lavoratore, riprese nell'atto di reclamo.
13 Alla linearità e piena persuasività del quadro istruttorio illustrato – tale da consentire di ritenere che il datore di lavoro abbia osservato gli oneri probatori sullo stesso posti dall'art. 5 della l. n. 604/1966 – fa riscontro, infatti,
l'inadeguatezza delle indicazioni di segno diverso fornite dal lavoratore, inidoneità che, a seconda dell'inquadramento teorico che si voglia dare alla vicenda, non consente di ravvisare un insieme di specifiche deduzioni sulle quali fondare una prova contraria oppure non consente di ravvisare la sussistenza di elementi ostativi alla formazione o, secondo altra possibile opzione teorica, all'operatività della richiamata prova presuntiva (i capitoli di prova articolati nell'atto di reclamo non sono infatti ammissibili, riguardando circostanze pacifiche anche per essere state definitivamente accertate dal Giudice3 o non rilevanti rispetto ai fatti in relazione ai quali il Giudice ha ritenuto fondato il licenziamento4 o relative a ricostruzioni in fatto alternative che, come di seguito specificato, non appaiono utili, per genericità, alle ragioni dell'interessato5).
9. Precisamente, non appare rilevante il dato che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig.
; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice Pt_1 autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Pt_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”. Non è infatti utile ai fini del decidere l'accertamento dei chilometri percorsi in quelle occasioni dal lavoratore e ciò in quanto – a parte il fatto che la relativa indicazione discenderebbe dalla parte stessa – la lunghezza del percorso compiuto non è rilevante nel caso in cui debba farsi questione, come nel caso di specie, di singoli rifornimenti di carburante in misura eccedente rispetto alla capacità del serbatoio.
La maggiore o minore riserva di carburante nel serbatorio – conseguente alla lunghezza del tragitto compiuto fino a quel momento – non potrebbe chiaramente incidere sulla misura dell'eccedenza del carburante prelevato (perché soltanto di eccedenza si fa questione, ed è pertanto incongrua, in quanto assegna rilevanza a circostanze che non la possiedono, la convinzione della parte secondo cui l'imputazione soggettiva delle condotte contestate avrebbe potuto essere dimostrata, “senza tema di smentita, solo con la produzione degli scontrini compilati e firmati da esso e con l'indicazione dei km percorsi”). CP_1
14 10. Non vale poi al lavoratore affermare o provare che “al ricorrente, tale
Pin è stato consegnato dal sig. all'interno di una busta aperta”; ed era Pt_1
“visibile” (non solo al sig. , ma a tutti gli appartenenti all'ufficio Pt_1 personale, al fattorino che a questo l'aveva recapitato e da parte di chissà quante altre persone ancora) “perché la patina che avrebbe dovuto oscurarlo risultava parzialmente rimossa”. Si tratta di una prospettazione fondata su una mera perplessità o sul richiamo a decorsi causali soltanto eventuali e possibili soltanto a patto di ritenere integrata una serie di condotte ulteriormente eventuali e ipotetiche (come la possibile acquisizione da parte di terzi del PIN del reclamante, il possibile relativo impiego del codice da parte di qualche autista in modo fraudolento, con contestuale inserimento al momento del rifornimento della targa del mezzo condotto dal reclamante medesimo6 e così via), il tutto quindi nell'ambito di uno sviluppo fattuale del tutto improbabile e non accostabile alla linearità della ricostruzione sopra riportata, seguita correttamente dal Tribunale.
11. Lo stesso vale in relazione al fatto che “poteva capitare che le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa”, con ammissione da pate della società, secondo parte reclamante, che “tutti gli operatori potevano accedere all'area cortiliva ove erano ricoverati i mezzi tramite il proprio badge e che le chiavi di ogni singolo mezzo erano custodite in una cassetta chiusa a chiave di cui ogni autista possiede una copia”, come a dire “che esistevano le condizioni perché chiunque (il sig. solo uno fra i tanti) potesse utilizzare qualsiasi mezzo, Pt_1 senza alcun controllo. Ciò che può ben essere accaduto anche nel caso di specie, senza colpa del sig. , ogni responsabilità ricadendo sulla datrice di CP_1 lavoro, che non ha garantito la sicurezza dei prelievi;
tanto che i sistemi inizialmente introdotti ha dovuto poi cambiarli … Inoltre, il sig. ha CP_1 espressamente e specificamente dedotto che tutti i mezzi presenti presso la sede di
Castellina di Soragna vengono abitualmente guidati anche dal sig. che, Pt_1 tra le sue mansioni, annovera anche il controllo dei mezzi stessi, provvedendo, all'occorrenza, al … rifornimento di quei mezzi che vengono ricoverati con serbatoio vuoto”. Si tratta dunque di indicazioni fondate su mere eventualità, circa la cui concretizzazione il reclamante non offre alcun elemento, non potendo allora farsi questione di circostanze ostative all'operatività del quadro probatorio assunto dal Tribunale a fondamento della decisione. Il tutto a osservare poi che la possibilità, segnalata dall'interessato, che “le tessere per il rifornimento venissero riposte sul mezzo sbagliato, non corrispondente alla targa indicata sulla tessera
15 stessa”, vale nel caso di specie quale ammissione di condotta negligente (con riferimento a detta singola circostanza, al netto della valutazione del comportamento complessivo), posto che egli avrebbe dovuto verificare che la tessera riposta nel mezzo condotto in quelle giornate fosse quella abbinata all'autocarro da lui condotto. In senso contrario non è appropriato il rilievo secondo cui il collega che non era stato affatto licenziato, aveva Tes_1 dichiarato che “dopo qualche giorno che avevo iniziato il mio lavoro, il referente di cantiere, , mi chiese, per motivi di controllo aziendale, Parte_1 entrambi i codici autista e Pin. Non avendo ricevuto informazioni e/o ordini specifici sulla conservazione dei codici, ho comunicato quanto richiesto dal mio referente”, trattandosi di circostanza che nulla attesta circa il caso specifico occorso all'interessato nei giorni in cui si sono verificate le condotte in contestazione.
Il rilievo del reclamante di non essere “incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante” vale allora quale elemento utile ad affermare che la Multicard presente sui mezzi fosse proprio quella abbinata, di volta in volta, agli autocarri (ovverosia la carta recante impressa la targa corrispondente), in relazione alla quale è avvenuta la registrazione del costo dei rifornimenti. E anche con riferimento a questo aspetto non vale, per quanto già illustrato, replicare che “il contrario” potrebbe “essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso , CP_1 presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua disposizione”, considerazione che pone erroneamente la prova presuntiva sul piano della mera supposizione.
12. Quanto alla c.t.u. disposta sui serbatoi dei mezzi in contestazione, il lavoratore evidenzia che, con riferimento ai serbatoi dei mezzi tg. CY040XP e tg.
DC654HF, per cui è emersa una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società), l'ausiliario del Giudice ha dato atto che “il condotto di riempimento posto a 2/3 dell'altezza del serbatoio e la forma irregolare dello stesso, non consentiva uno svuotamento completo attraverso il bocchettone. Onde evitare lo smontaggio quindi, si è concordato con l'ausiliario di effettuare lo svuotamento utilizzando la pompa di alimentazione del motore, eliminando pertanto tale problematica”, avendo egli dunque insistito, considerata la discrepanza in difetto tra quanto contestato da e quanto appuratosi CP_2 all'esito della consulenza tecnica, per la chiamata a chiarimenti del c.t.u. in ordine all'effettiva attendibilità dei dati acquisiti mediante una tecnica di svuotamento
16 del serbatoio alternativa rispetto a quella individuata dallo stesso CTU come maggiormente attendibile.
Il rilievo – così come la circostanza segnalata – è però privo di utilità ai fini della decisione, essendo comunque certa, all'esito della c.t.u., la correttezza del dato evidenziato nella contestazione disciplinare dell'anomalia di singoli rifornimenti rispetto alla capienza di ciascun serbatoio. Non interessa allora che in sede di operazioni peritali l'ausiliario abbia segnalato la difficoltà di svuotare il serbatoio attraverso il bocchettone. A rilevare, piuttosto, è che i singoli rifornimenti oggetto di attenzione siano stati effettuati in misura eccedente rispetto al consentito.
13. Non vi sono allora nella ricostruzione della vicenda lacune che
“dovrebbero considerarsi ormai irrimediabilmente insanabili, a fronte delle decadenze in cui è incorsa la società reclamata. Più precisamente, il sig. CP_1 ribadisce che, se fornitigli, gli scontrini da lui stesso annotati gli avrebbero consentito di ricostruire i rifornimenti (pretesamente) effettuati. Pertanto, ancorché il reclamante non intenda accollarsi alcun onere probatorio che incombe in via esclusiva su controparte, si insiste (nuovamente, essendo stata ignorata la relativa istanza nelle precedenti fasi) nella richiesta di esibizione degli scontrini relativi quanto meno ai rifornimenti (pretesamente) superiori rispetto alla capienza dei serbatoi effettuati … Solo in tal modo, e solo dopo aver consentito all'opponente di svolgere “ogni miglior difesa” in ordine a rifornimenti che nega di aver effettuato (punti 8/v e 8/z2, pagg. 11/12 del ricorso introduttivo e pag. 69 del ricorso in opposizione), si potrà dire offerta la prova degli addebiti mossi al lavoratore;
fermo che, lo si ribadisce, risulta CP_2 ampiamente decaduta da tale facoltà”.
Alla luce della raggiunta prova – fondata sulla complessiva considerazione di elementi non contestati, quali l'assegnazione nelle giornate indicate dei mezzi per cui è stato eseguito il rifornimento, la misura eccedente di questo e l'inserimento del PIN personale del reclamante, con innegabile valore quantomeno presuntivo – della riferibilità all'interessato delle tre condotte di rifornimento, non vale a questi riservare “ogni miglior difesa” in ordine a rifornimenti che nega di aver effettuato” all'esito dell'acquisizione degli scontrini relativi alle operazioni in questione, trattandosi di incombente che non potrebbe rivelarsi utile alla decisione, come già osservato. L'espressa riserva resta dunque tale, non attualizzandosi in indicazioni utili aTribunale.40 smentire il quadro probatorio di cui si è dato conto.
14. Quanto alla riproposizione delle eccezioni già formulate nelle precedenti fasi, si nota quanto segue.
17 L'affermazione del Giudice circa la specificità della contestazione disciplinare (“Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità delle contestazioni elevate al sig. è, invero, desumibile CP_1 dall'analitica elencazione, nel prospetto allegato alla missiva trasmessa, di tutte le operazioni anomale o “irregolari” addebitate al lavoratore nonché delle date e degli orari delle predette operazioni. Non può, poi, omettersi che l'odierno ricorrente si è difeso in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati”) è contestata in quanto non potrebbe prescindere, secondo l'interessato, dall'esame dei predetti scontrini, contenenti dati e informazioni che molte circostanze gli avrebbero consentito di ricostruire circa i rifornimenti effettuati e senza conoscere i chilometri percorsi. Si è già osservato che il dato sarebbe in realtà superfluo, facendosi questione di singoli rifornimenti rilevanti in quanto eseguiti in eccedenza rispetto alla capacità del serbatoio dei mezzi indicati, non rilevando quindi la lunghezza del percorso compiuto né il livello del carburante presente nel serbatoio (la contestazione, si ribadisce, riguarda la misura della sola eccedenza, in sé non contestata).
Le dichiarazioni compiute dalla società nella precedente fase (“i rilievi emersi nel periodo giugno-settembre 2020, che hanno portato al licenziamento disciplinare del ricorrente, hanno ingenerato nella Società uno stato di allarme e preoccupazione tale da condurla ad effettuare ulteriori accertamenti per il periodo successivo e in particolare fino a dicembre 2020” e “tali controlli hanno portato all'accertamento di perpetrate anomalie analoghe a quelle già riscontrate e riconducibili a diversi autisti”, presupposti che avrebbero indotto la
“nell'aprile 2021 … (a) sporgere denuncia-querela alla Procura CP_2 della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, a carico di ignoti, per truffa aggravata in materia di carburanti”) andrebbero poi valutate, secondo parte reclamante, tenendo conto di quanto dichiarato nella denuncia-querela, la cui lettura sarebbe sufficiente “per rendersi conto che:
= la stessa si riferisce “ai rifornimenti di carburante effettuati da giugno
2020 a settembre 2020” (e non “fino a dicembre 2020”) da parte di 22 dipendenti” di (del che più oltre); CP_2
= seppure la maggior parte delle anomalie riguarderebbe i codici Pin dei sigg. , e (almeno uno dei quali, però, il sig. CP_1 Tes_1 Per_1
non è stato di poi perseguito disciplinarmente), “altre anomalie sono Tes_1 state riscontrate anche rispetto a differenti codici PIN, assegnati ad altri autisti- dipendenti” di CP_2
= è stato in relazione ad un singolo rifornimento del sig. che è CP_1 stata fatta indicazione dei km percorsi e degli itinerari seguiti: ma tanto avrebbe dovuto essere fatto sempre nella lettera recante la contestazione disciplinare;
18 = si dichiara anche che “vi sono veicoli che, pur essendo mezzi sostitutivi, come tali non in funzione per la maggior parte del tempo, riportano numerosi rifornimenti anche in giorni festivi. Ancora, numerose transazioni su differenti
Multicard sono state compiute da autisti anche in periodo non lavorativo (per esempio, durante malattia, ferie o permessi)”;
= il danno che la società avrebbe ricevuto da tale utilizzo illecito delle
Multicard ammonterebbe ad € 41.423,45# (sicuramente solo in minima parte attribuibili al ricorrente, anche ove mai fosse accertata una sua responsabilità); e anche l'omissione di tale circostanza (che impedisce di valutare la gravità effettiva dei pretesi inadempimenti del lavoratore) è altamente significativa della mancanza di buona fede con la quale l'operazione di licenziamento de quo è stata condotta.
Aggiungasi (non si può non evidenziarlo) che dei 22 sospettati solo 3 sono stati sottoposti a procedimento disciplinare;
uno non ha subito conseguenze, in questa sede;
solo due sono stati licenziati.
In particolare: si insiste nell'evidenziare che ogni onere di prova era (ed è), nel caso di specie, a carico della reclamata;
(onere assolutamente non assolto nelle precedenti due fasi;
carenze che non possono essere colmate con presunzioni semplici).
E se, in ipotesi, può essere vero (per quanto essa stessa CP_2 dichiara nella sua denuncia penale) che nell'ambito aziendale hanno potuto essere consumati gravi abusi, non si può certo pretendere che a dover fornire una prova di innocenza sia chi ne è rimasto vittima (ad esempio, per l'uso arbitrario, compiuto da terzi, di un pin o di una tessera)”.
Tali considerazioni non valgono però a dar conto della genericità degli addebiti imputati al lavoratore con la contestazione disciplinare, il cui contenuto non deve naturalmente modellarsi su quanto denunciato in sede penale. La contestazione è invece specifica, essendo necessario e sufficiente, al fine di addebitare, per quanto qui almeno interessa, l'effettuazione di singoli rifornimenti
“in eccesso”, l'indicazione della Multicard Eni di interesse, della data e dell'ora del rifornimento, della località della relativa effettuazione, della targa del mezzo, del numero dello scontrino relativo all'operazione, della descrizione del carburante, della quantità di carburante erogato, della capacità del serbatoio e della condotta rilevante (ad es. “rifornimento superiore alla capienza del serbatoio del mezzo”).
È quindi infondata e ingiustificata, alla luce della fisionomia degli addebiti qui rilevanti, la ribadita affermazione della parte secondo cui “L'ulteriore conseguenza della mancata indicazione dei km percorsi dal sig. con il CP_1 singolo mezzo (si ribadisce, dato ben ricavabile dagli scontrini in possesso di
19 e che questa dovrebbe aver esaminato) è che le deduzioni svolte da CP_2 nelle precedenti fasi (e quelle che saranno svolte in questa sede) in CP_2 ordine alle pretese anomalie nel consumo di carburante sono inammissibili, per il principio della immutabilità e cristallizzazione degli addebiti oggetto del procedimento disciplinare”.
14.1 Quanto alla tempestività della contestazione disciplinare, i rilievi compiuti dal Giudice (“Orbene, nella specie, va esclusa, in ragione dei principi sopra richiamati, la tardività della contestazione con conseguente violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, giacché, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, è pacifico che gli elementi conoscitivi acquisiti e suscettibili di valutazione - anche ai fini disciplinari - non riguardavano esclusivamente la posizione dell'odierno opponente ma, altresì, quella di altri 21 autisti e che tale controllo ha implicato l'esame incrociato di molteplici dati attinenti i turni di lavoro, i viaggi percorsi, gli orari dei rifornimenti e la capienza dei serbatoi”) non terrebbero conto del fatto che CP_2
“= afferma (E NON DIMOSTRA) che “nel mese di novembre 2020” si sarebbe tenuta “una riunione interna alla Società” all'esito della quale sarebbe stato “deciso di effettuare una serie di verifiche ulteriori rispetto ai normali controlli di routine”; (non si precisa in quale data ci sarebbe stata tale riunione, fra chi e con quale oggetto …);
= afferma (E NON DIMOSTRA) che “il 24 novembre 2020” sarebbe “stata inviata una richiesta all'Ufficio acquisti di volta ad ottenere CP_2 un'estrazione tramite il portale Eni dei rifornimenti effettuati dagli operatori nel periodo da giugno 2020 a settembre 2020”;
(stavolta, la data viene individuata con precisione, omettendo, però, di documentare sia la suddetta “estrazione tramite il portale Eni”, sia la richiesta che sarebbe stata effettuata il 24.11.2020 e, conseguentemente, la fine delle presunte verifiche il 28.12.2020)”.
Questi rilievi non appaiono convincenti. Premessa la condivisibilità dei rilievi compiuti dal Tribunale7, occorre richiamare il principio, evidenziato ex multis da Cass., 27.5.2024, n. 14726,
20 secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno
2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n.
32542)”.
Nel caso di specie, le condotte su cui si è appuntata l'attenzione della società – trattandosi di comportamenti aventi una possibile rilevanza disciplinare
– sono state poste in essere durante un periodo di 4 mesi, dal giugno all'ottobre
2020 (v. la contestazione). La congruità di questo modo di operare, legato alla
La tempestività della contestazione disciplinare neanche deve essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale, prova ne sia che, per potersi parlare di obbligo all'interno d'un rapporto sinallagmatico, dovrebbe individuarsi la corrispettiva posizione attiva a favore dell'altra parte, mentre non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro (cfr. Cass. n.10356/2016). Né, siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n.16196/2009): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che, per sua stessa nozione, consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa. Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui. Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione, prevenendone una maggiore gravità negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile. In breve, connaturato alla posizione datoriale è il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttiva di cui agli artt. 2086 e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo (cfr. Cass. n.10356/2016 cit.). Né l'obbligo di tempestivo controllo può essere ricostruito come onere, in capo al datore di lavoro, da assolvere per potere poi esercitare il potere disciplinare di cui all'art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all'onere - che è assai diverso - di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d'una infrazione disciplinare. Mentre questo, invero, risponde all'esigenza di prevenire un uso dell'iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico (oltre che contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro, come s'è detto), a meno che non si ipotizzi che il lavoratore abbia il diritto di continuare a violare i propri doveri fino a quando la sua condotta non venga scoperta (cfr., ancora, Cass. n.10356/2016). La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che, con riferimento al principio della tempestività della contestazione posto dall'art.7 Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Cass., n.24796/ 2016; Cass. n.8305/2005; Cass. n. 7534/2006)”.
21 contestazione di una serie di condotte, non può essere negata (non si comprende la ragione per cui, come sostenuto da parte reclamante, i controlli avrebbero dovuto avere cadenza mensile, tanto più a considerare che a rilevare non sono verifiche di natura ordinaria, non valendo perciò sostenere un parallelismo tra i tempi dell'effettuazione di simili controlli e i tempi di pagamento delle fatture emesse da
Eni). Alla luce delle caratteristiche, dei tempi e dell'organizzazione della prestazione lavorativa, infatti, non sarebbe naturalmente possibile per un'impresa che si avvale di autisti avanzare singole contestazioni in relazione a ciascun viaggio eseguito, considerando il numero di tratte effettuate. Il tutto poi a considerare che le verifiche effettuate hanno riguardato – è sottointeso – anche viaggi in relazione ai quali nulla è stato eccepito.
Gli accertamenti effettuati, il dato è pacifico, non hanno assunto il carattere di ordinari controlli sulla regolarità delle prestazioni e delle risultanze degli scontrini ma hanno richiesto, questo è evidente, come messo in luce dai precedenti
Giudici, più complesse e penetranti verifiche aventi ad oggetto la compatibilità dei dati relativi ai rifornimenti con le caratteristiche tecniche dei mezzi di volta in volta impiegati nei viaggi, rendendosi necessario interpellare un'officina al fine di conoscere la capienza dei relativi serbatoi (in documento fornito è in atti).
Ancora, gli accertamenti – anche questo dato è pacifico – hanno riguardato le condotte di 22 dipendenti, in relazione a ciascuno dei quali è stato necessario verificare, naturalmente, una pluralità di viaggi.
Del fatto che la società abbia compiuto un accertamento per così dire globale, riferito contestualmente a una pluralità di dipendenti, al fine di ottimizzare la gestione delle verifiche, è indice il dato che, ad es., anche in relazione al lavoratore (per cui la verifica ha riguardato il periodo Tes_1 compreso tra il giugno e il settembre del 2020) la contestazione disciplinare è stata redatta il 30.12.2020, venendo riferito nella stessa il medesimo percorso accertativo indicato nella lettera di addebito indirizzata al reclamante.
Tanto premesso, posto che, nel caso dell'interessato, l'ultima condotta contestata è dell'ottobre 2020, non appare in alcun modo incongrua, alla luce del complesso delle considerazioni sopra svolte, un'attesa di poco più di due mesi per giungere all'elaborazione della contestazione disciplinare (consegnata lo stesso giorno 31.12.2020). La valutazione di congruità del periodo (ottobre 2020 –
30.12.2020) necessario per redigere la comunicazione di addebito, infatti, va compiuta tenendo inevitabilmente conto della necessità di svolgere controlli su 22 autisti (dato non contestato), corrispondendo a una scelta non soltanto lecita ma comprensibile, come si evidenziava, l'opzione di compiere l'accertamento in relazione a un ampio periodo di tempo.
22 L'intervallo in questione è peraltro del tutto compatibile con la possibilità per il lavoratore di veder assicurate le proprie garanzie difensive e non è eccessivamente esteso da ingenerare un qualche affidamento nel prestatore circa la sicura liceità (attraverso la tolleranza della società) delle condotte di interesse
(aspetti, questi, di cui l'interessato non fa comunque menzione).
14.2 È poi inconferente, a ogni fine, il dato che soltanto due dipendenti siano stati licenziati. La circostanza è esposta dal reclamante in termini soltanto accennati, non essendovi alcun margine per apprezzare una qualche anomalia o una disparità di trattamento nella gestione dei procedimenti disciplinari.
14.3. È irrilevante, infine, lo si ribadisce nuovamente, alla luce della natura degli illeciti in relazione ai quali il Tribunale ha ritenuto fondato il licenziamento, relativi a singoli rifornimenti in eccedenza, rilevare che “ come detto, CP_2 non ha contestato (in alcune delle due fasi precedenti) che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig.
; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice Pt_1 autista, la targa del mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Pt_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia”.
15. Parte reclamante non svolge alcun rilievo in relazione alle valutazioni del Tribunale che riguardano l'attitudine delle condotte in questione a recidere in legame fiduciario con il datore di lavoro (v. la comunicazione di licenziamento:
“Poiché il Suo comportamento oltre a costituire violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge, è gravemente lesivo del vincolo fiduciario, Le comunichiamo che abbiamo deciso di adottare nei Suoi riguardi il provvedimento di licenziamento per giusta causa con effetto immediato ai sensi dell'art. 2119 c.c.”).
Il Collegio condivide le valutazioni compiute nella sentenza impugnata
(“Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa - valutazione che, pure a seguito delle riforme sulla tutela da apprestare in relazione alle varie ipotesi di illegittimità di licenziamento, va fatta alla stregua dei principi, rimasti immodificati nel tempo ed enucleati al riguardo da una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8254 del 29/04/2004, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14586 del 22/06/2009,
e, più di recente, sotto il vigore della L. n. 92 del 2012, Cass. Sez. L -, Sentenza n.
14505 del 28/05/2019 e Cass. Sez. L -, Sentenza n. 12789 del 21/04/2022) nell'ambito della quale assume ruolo centrale la configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, sia pure escludendosi una efficacia
23 vincolante delle tipizzazioni in essa contenute (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 33811 del 12/11/2021) - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario. Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario. Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro”).
I fatti in questione nemmeno appaiono compatibili con una condotta semplicemente negligente del lavoratore (in realtà nemmeno sostenuta dal medesimo, che con riferimento ai tre rifornimenti in questione ha dichiarato di riservare ogni considerazione all'esito dell'acquisizione di documentazione che si
è chiarito essere non rilevante ai fini di causa), riguardando l'eccedenza rispetto alla capacità dei serbatoi ben 41 litri il 17.7.2020, 25 litri il 14.8.2020 e 20,70 litri il 19.8.2020. Il riempimento dei serbatoi oltre il limite, ove accaduto indipendentemente dalla volontà dell'autista, infatti, avrebbe chiaramente indurre quest'ultimo a interrompere l'erogazione, non giustificandosi in alcun modo la riportata eccedenza, compatibile con una condotta soltanto volontaria.
16. Osserva la Corte, ad abundantiam, che le condotte accertate – relative a una fattispecie appropriativa, quale che ne fosse il fine, del carburante erogato in eccesso, con addebito, tramite il sistema di pagamento Multicard Eni, all'impresa datrice di lavoro – sono tali da integrare la giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c., essendo evidentemente idonee a compromettere il rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, denotando elevato disinteresse per le (ed anzi una vera e propria volontà di compromissione delle) ragioni aziendali così come concretamente declinate dal datore di lavoro attraverso l'organizzazione della prestazione di lavoro (momento che va riferito anche alle modalità di esecuzione del rifornimento).
I comportamenti accertati, in particolare, appaiono preclusivi della possibilità di fare affidamento sul rispetto, da parte del dipendente, degli obblighi connessi con lo svolgimento delle prestazione e con il corretto inserimento nel contesto lavorativo, risultando minato, in particolare, l'affidamento datoriale circa la corretta esecuzione e il regolare svolgimento degli atti di organizzazione aziendale e circa il pieno rispetto delle norme di comportamento e delle ragioni di
24 tutela dell'impresa, divenendo la prosecuzione del rapporto, evidentemente, pregiudizievole per le ragioni aziendali.
17. Il reclamo a dunque disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta il reclamo e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Dalle allegazioni in merito di parte convenuta – non specificatamente contestate da parte ricorrente – risulta come, a far data dal 10.06.2019, abbia stipulato un CP_2 contratto con avente ad oggetto la somministrazione di carburante, lubrificanti, Parte_2 ricambi e accessori ed abbia aderito contestualmente alle condizioni generali di contratto fissate da riguardanti la richiesta di adesione, l'accettazione, l'emissione e l'utilizzo di carte Parte_3 commerciali di pagamento petrolifere del tipo Multicard, che, in ragione di tale convenzione, ogni veicolo stanziato presso lo stabilimento di Castellina di Soragna (PR) ed utilizzato dagli autisti fosse dotato di una propria carta Multicard Eni a cui era associato, che ogni autista fosse dotato di un proprio codice autista e di un proprio codice PIN personale che, abbinato alla carta Multicard Eni, autorizzava tramite la cassa del distributore il pagamento del carburante acquistato in fase di rifornimento e che, al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard e indicare i chilometri percorsi, il codice autista e il codice PIN personale, per poi selezionare l'erogatore”. 2 Come può apprezzarsi dall'indicazione contenuta nell'allegato alla contestazione disciplinare per il diverso caso, appunto, del “rifornimento multiplo nella medesima giornata”. 3 V. i capp. 1, 2 (il n. 3 e il n. 4 sono relativi al codice disciplinare, aspetto in relazione al quale il reclamante ha rinunciato a contestare la sentenza), 6, 7, 14, 28 e 29. 4 V. i capp. n. 5, 8 – 13, 15 – 26, 28 e 29, 31 e 32. 5 V. i capp. n. 27, 30 – 32. 6 V. la nota a piè di pagina n. 1 in cui si dà conto del fatto che “al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard …”, carta contenente l'indicazione del mezzo cui la stessa era abbinata. 7 Il Giudice dell'opposizione, in particolare, ha rilevato che “La Suprema Corte ha anche evidenziato che la tempestività di una contestazione disciplinare va valutata, non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti (cfr., ex aliis, Cass. n.10356/2016; Cass. n.26304/2014; Cass. n.12577/2002; Cass. n.12621/2000); diversamente, si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore. Né è sostenibile che il datore di lavoro debba anticipare l'iter disciplinare prima ancora di disporre dei necessari dati conoscitivi perché poi, in loro attesa, potrebbe sospendere il proprio giudizio. É vero, invece, il contrario, se solo si pensa alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare previsto in tempi assai rapidi da numerosi contratti collettivi (cfr. Cass. n.10356/2016).