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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11228 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37582 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 07.04.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Piemontese e Valentina Gronò ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via Bartolomeo Bosco,
n. 57/lb, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Viale della Tecnica, n. 245, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. resistente
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.04.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, esponendo: Controparte_2
1 che nel febbraio 2019 provvedeva, per conto di un cliente, alla spedizione per via aerea di gioielli dal Brasile a Hong Kong facendoli transitare dall'Italia; che, nella tratta dall'aeroporto di Fiumicino a quello di Malpensa, affidava alla convenuta l'espletamento delle pratiche doganali e la redazione della dichiarazione di transito T1 della merce da presentare all'ufficio competente;
che forniva alla convenuta tutte le informazioni e i documenti necessari per gestire la pratica di transito dei prodotti, comunicandole che questi: a) erano rappresentati da
“minuterie/pietre preziose”; b) pesavano Kg. 1,100; c) avevano un valore pari a €
288.780,10; che, nonostante le istruzioni ricevute, , nella persona del suo dipendente Sig. CP_1
munito della patente di spedizioniere doganale, errava nella Persona_1
compilazione della bolletta di transito poiché: a) qualificava la merce trasportata come oro (anziché minuterie/pietre preziose); b) le attribuiva un peso di 11 kg
(anziché kg 1,1); che la dogana dell'aeroporto di Malpensa bloccava la spedizione con richiesta di ritrasportare la merce a Roma e di rettificare l'errore relativo al peso;
che, presso l'aeroporto di Fiumicino, l , con verbale n. 8598 del Parte_2
14.05.2019, contestava all'attrice, quale speditore e responsabile fiscale dell'operazione, di aver dichiarato peso e merce differente rispetto a quella effettivamente trasportata e, per tali motivi, le irrogava, ex art. 306 del Dpr n. 43 del
1973 (Testo Unico Legge Doganale), una sanzione pecuniaria pari ad € 64.233,11, dalla stessa corrisposta mediante ravvedimento operoso nella misura ridotta di €
6.423,31; che la convenuta, quale rappresentante doganale dell'attrice, non avendo rispettato le istruzioni ricevute, aveva eseguito il mandato conferitole con negligenza ed era, pertanto, da ritenersi responsabile, ex artt. 1218 e 1737 e ss. c.c., dei danni ad essa cagionati;
che, la convenuta respingeva la richiesta risarcitoria rivoltale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
2 “in via principale e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , per i titoli Controparte_3
di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare la predetta società al rimborso della somma corrisposta dall'attrice società a titolo di sanzione ex art. 306 Parte_1
tuld, pari ad € 6.423,31 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del foro di Civitavecchia, quale luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione oggetto di controversia. Nel merito deduceva: i) l'assenza di responsabilità avendo compilato la dichiarazione di transito T1 sulla base delle indicazioni fornite telefonicamente dalla committente e senza visionare alcuna documentazione relativa alla merce trasportata;
ii) l'assenza di prova circa le istruzioni effettivamente fornite da controparte;
iii) l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto parte attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza ex artt. 1175 e 2056 c.c., avrebbe potuto rettificare, presso la dogana Par dell'aeroporto di Malpensa, il dato errato della dichiarazione di transito ed evitare, in tal modo, l'irrogazione della sanzione.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare
l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Civitavecchia;
2) in via principale, rigettare le avversarie domande, perché infondate in fatto e in diritto. 3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, concessi i termini ex art. 183
6° comma c.p.c., respinte le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025
3 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche scaduti il 26.06.2025.
<<<<<>>>>>
Preliminarmente, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, in favore del Tribunale di Civitavecchia.
Ed infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione - come nel caso di specie - nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenersi, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Sempre in via preliminare, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata con la comparsa conclusionale dalla convenuta poiché, secondo quest'ultima: a) nella vicenda in esame, rappresentante doganale è e non essa convenuta;
b) il modello T1 veniva predisposto e Parte_1
sottoscritto solo dal sig. quale doganalista;
c) non vi è prova Persona_1
di alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e . CP_1
Oltre alla tardività dell'eccezione, va evidenziato che è estraneo alla causa il rapporto fra l'attrice e il cliente per conto del quale è stato effettuato il trasporto di gioielli.
Oggetto del presente giudizio è, infatti, esclusivamente il contratto di spedizione doganale che rappresenta una specifica tipologia di contratto di spedizione comprendente, tra le operazioni connesse al trasporto, anche l'espletamento di operazioni doganali e di pratiche di natura fiscale, fra cui la redazione della dichiarazione di transito.
Tanto premesso, l'esistenza di un siffatto contratto tra le odierne parti in causa, oltre ad essere circostanza affatto contestata nel corso del giudizio, risulta provata anche in base alla ricostruzione dei fatti e al comportamento processuale della convenuta;
4 quest'ultimam infatti, nei propri scritti, ha ammesso di aver predisposto il modello doganale T1, in seguito all'incarico conferitole dall'attrice, attraverso il Sig. qualificato quale “dipendente della ” (Cfr. comparsa di Persona_1 CP_1
costituzione, pag. 10 e 13) e “operatore della ” (Cfr. comparsa di CP_1
costituzione, p. 9 e conclusionale p. 5).
Le dette deduzioni, oltre ad integrare una non contestazione idonea a dare prova della circostanza secondo la previsione di cui all'art. 115 c.p.c., risultano incompatibili con la contestazione del rapporto e della propria titolarità.
In tale senso depone anche la corrispondenza in atti (Cfr. doc. 1 convenuta e doc. 8 attrice), dalla quale si evince che nell'indirizzo mail del Sig. è riportato Persona_1
il nome della società ( , mentre la firma del Email_1
dipendente in calce alle e-mail è seguita dai riferimenti societari della convenuta
(denominazione, sede, riferimenti telefonici, logo, link di collegamento al sito web).
Considerato che l'attrice neanche ha disconosciuto o contestato la riferibilità a sé di detta corrispondenza, deve ritenersi provato che la stessa è titolare del rapporto e, in quanto tale, tenuta a rispondere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., dell'operato dei propri dipendenti.
L'eccezione deve, quindi, essere respinta.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o - come nel caso di specie - per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 13533/2001,
Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Oltre alla fonte del proprio diritto, il creditore che agisce in giudizio dovrà poi fornire anche la prova del danno-conseguenza, ossia di tutte le conseguenze pregiudizievoli,
5 patrimoniali e non, che si siano eventualmente prodotte nella sua sfera giuridica quale effetto dell'inadempimento.
Tanto premesso, le risultanze processuali – bolla di trasporto del 20.2.2019 (doc. 2 attrice) e fattura del 25.02.2019 (doc. 6 attrice) – non contestate dalla convenuta, la corrispondenza intercorsa a mezzo e-mail (doc. 8 attrice e doc. 1 convenuta) e le difese svolte della convenuta, consentono di ritenere provato che tra le parti si è perfezionato il contratto di spedizione doganale posto a fondamento della domanda di condanna.
L'accordo relativo alla spedizione doganale non richiede, peraltro, il rispetto di particolari forme per la sua conclusione, essendo sufficiente l'incontro della proposta e dell'accettazione.
Risulta perciò provato che , quale spedizioniere doganale iscritta nell'albo CP_1
professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ha assunto, ex art. 40, comma II, la rappresentanza diretta di limitatamente alle CP_5 Parte_1
dichiarazioni rese in dogana.
L'attrice ha, pertanto, assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
Ciò detto, era onere della convenuta allegare e provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione.
Sul punto, si rileva che lo spedizioniere doganale è professionista tenuto ad operare con diligenza qualificata ragguagliata, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attività esercitata, che implica non solo un obbligo d'informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. Civ., Sez. Trib., 01.09.2023 n.
25581; Cass. Civ., Sez. Trib., 27.03.2013 n. 7720). Ciò in considerazione dell'attività svolta dallo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, la quale costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa.
Va, infatti, evidenziato, che la bolletta doganale è atto pubblico munito di fede privilegiata, perché caratterizzata da attestazione di verità circa i fatti direttamente
6 percepiti dal pubblico ufficiale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/06/2019, n.16676,
Cass. pen. 40402 del 2012).
Tanto premesso, parte convenuta sostiene di aver ricevuto dall'attrice istruzioni non corrette circa la tipologia e la quantità della merce trasportata, riconoscendo, tuttavia, di non aver preso visione di alcuna fattura di vendita “limitandosi a riportare nel modello di transito T1 quanto riferito dal Sig. , dipendente dell'attrice Parte_4
(cfr pag. 13 comparsa di costituzione e risposta).
Ciò costituisce ammissione della violazione dei doveri di diligenza ed accortezza della convenuta, la quale non solo non ha richiesto la documentazione necessaria per controllare l'esattezza dei dati dichiarati dall'attrice e per svolgere il proprio incarico, ma neppure ha rettificato la bolletta.
Ed infatti, dall'esame della documentazione in atti, emerge che, successivamente alla compilazione della bolletta in esame (20.02.2019), con e-mail del 15.04.2019 il Sig. descrive così la merce: “3 colli kg 1.100 – Minuterie valore usd Persona_1
288.780”.
In tale data, pertanto, lo spedizioniere era a conoscenza dell'effettiva qualità dei beni trasportati (minuterie) e ben avrebbe potuto provvedere - in quanto unico soggetto dotato della necessaria patente - alla correzione del documento doganale in tempo utile per evitare l'irrogazione della sanzione da parte dell Parte_5
avvenuta il 14.05.2019.
[...]
La convenuta, pertanto, non ha dimostrato di aver diligentemente eseguito l'obbligazione assunta.
L'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta quindi la diretta conseguenza della condotta inadempiente della convenuta, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura corrispondente alla sanzione di
€ 6.423,31, di cui è stato documentato il pagamento (all. 4 ricorso introduttivo).
In accoglimento della domanda risarcitoria, la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento di € 6.423,31 in favore di oltre interessi al Parte_1
tasso legale, dalla messa in mora (5.2.2021) al saldo effettivo.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• In accoglimento della domanda attrice, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore della parte attrice nella misura di € 6.423,31, oltre interessi dalla messa in mora (5.2.2021) al saldo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte attrice, nella misura di € 3.400,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 25.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle Funzionarie addette all'Ufficio per il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Federica Fralleoni.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37582 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 07.04.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Piemontese e Valentina Gronò ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via Bartolomeo Bosco,
n. 57/lb, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Viale della Tecnica, n. 245, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. resistente
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.04.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, esponendo: Controparte_2
1 che nel febbraio 2019 provvedeva, per conto di un cliente, alla spedizione per via aerea di gioielli dal Brasile a Hong Kong facendoli transitare dall'Italia; che, nella tratta dall'aeroporto di Fiumicino a quello di Malpensa, affidava alla convenuta l'espletamento delle pratiche doganali e la redazione della dichiarazione di transito T1 della merce da presentare all'ufficio competente;
che forniva alla convenuta tutte le informazioni e i documenti necessari per gestire la pratica di transito dei prodotti, comunicandole che questi: a) erano rappresentati da
“minuterie/pietre preziose”; b) pesavano Kg. 1,100; c) avevano un valore pari a €
288.780,10; che, nonostante le istruzioni ricevute, , nella persona del suo dipendente Sig. CP_1
munito della patente di spedizioniere doganale, errava nella Persona_1
compilazione della bolletta di transito poiché: a) qualificava la merce trasportata come oro (anziché minuterie/pietre preziose); b) le attribuiva un peso di 11 kg
(anziché kg 1,1); che la dogana dell'aeroporto di Malpensa bloccava la spedizione con richiesta di ritrasportare la merce a Roma e di rettificare l'errore relativo al peso;
che, presso l'aeroporto di Fiumicino, l , con verbale n. 8598 del Parte_2
14.05.2019, contestava all'attrice, quale speditore e responsabile fiscale dell'operazione, di aver dichiarato peso e merce differente rispetto a quella effettivamente trasportata e, per tali motivi, le irrogava, ex art. 306 del Dpr n. 43 del
1973 (Testo Unico Legge Doganale), una sanzione pecuniaria pari ad € 64.233,11, dalla stessa corrisposta mediante ravvedimento operoso nella misura ridotta di €
6.423,31; che la convenuta, quale rappresentante doganale dell'attrice, non avendo rispettato le istruzioni ricevute, aveva eseguito il mandato conferitole con negligenza ed era, pertanto, da ritenersi responsabile, ex artt. 1218 e 1737 e ss. c.c., dei danni ad essa cagionati;
che, la convenuta respingeva la richiesta risarcitoria rivoltale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
2 “in via principale e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , per i titoli Controparte_3
di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannare la predetta società al rimborso della somma corrisposta dall'attrice società a titolo di sanzione ex art. 306 Parte_1
tuld, pari ad € 6.423,31 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del foro di Civitavecchia, quale luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione oggetto di controversia. Nel merito deduceva: i) l'assenza di responsabilità avendo compilato la dichiarazione di transito T1 sulla base delle indicazioni fornite telefonicamente dalla committente e senza visionare alcuna documentazione relativa alla merce trasportata;
ii) l'assenza di prova circa le istruzioni effettivamente fornite da controparte;
iii) l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto parte attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza ex artt. 1175 e 2056 c.c., avrebbe potuto rettificare, presso la dogana Par dell'aeroporto di Malpensa, il dato errato della dichiarazione di transito ed evitare, in tal modo, l'irrogazione della sanzione.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare
l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Civitavecchia;
2) in via principale, rigettare le avversarie domande, perché infondate in fatto e in diritto. 3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, concessi i termini ex art. 183
6° comma c.p.c., respinte le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025
3 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche scaduti il 26.06.2025.
<<<<<>>>>>
Preliminarmente, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, in favore del Tribunale di Civitavecchia.
Ed infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione - come nel caso di specie - nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenersi, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Sempre in via preliminare, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata con la comparsa conclusionale dalla convenuta poiché, secondo quest'ultima: a) nella vicenda in esame, rappresentante doganale è e non essa convenuta;
b) il modello T1 veniva predisposto e Parte_1
sottoscritto solo dal sig. quale doganalista;
c) non vi è prova Persona_1
di alcun rapporto contrattuale tra l'attrice e . CP_1
Oltre alla tardività dell'eccezione, va evidenziato che è estraneo alla causa il rapporto fra l'attrice e il cliente per conto del quale è stato effettuato il trasporto di gioielli.
Oggetto del presente giudizio è, infatti, esclusivamente il contratto di spedizione doganale che rappresenta una specifica tipologia di contratto di spedizione comprendente, tra le operazioni connesse al trasporto, anche l'espletamento di operazioni doganali e di pratiche di natura fiscale, fra cui la redazione della dichiarazione di transito.
Tanto premesso, l'esistenza di un siffatto contratto tra le odierne parti in causa, oltre ad essere circostanza affatto contestata nel corso del giudizio, risulta provata anche in base alla ricostruzione dei fatti e al comportamento processuale della convenuta;
4 quest'ultimam infatti, nei propri scritti, ha ammesso di aver predisposto il modello doganale T1, in seguito all'incarico conferitole dall'attrice, attraverso il Sig. qualificato quale “dipendente della ” (Cfr. comparsa di Persona_1 CP_1
costituzione, pag. 10 e 13) e “operatore della ” (Cfr. comparsa di CP_1
costituzione, p. 9 e conclusionale p. 5).
Le dette deduzioni, oltre ad integrare una non contestazione idonea a dare prova della circostanza secondo la previsione di cui all'art. 115 c.p.c., risultano incompatibili con la contestazione del rapporto e della propria titolarità.
In tale senso depone anche la corrispondenza in atti (Cfr. doc. 1 convenuta e doc. 8 attrice), dalla quale si evince che nell'indirizzo mail del Sig. è riportato Persona_1
il nome della società ( , mentre la firma del Email_1
dipendente in calce alle e-mail è seguita dai riferimenti societari della convenuta
(denominazione, sede, riferimenti telefonici, logo, link di collegamento al sito web).
Considerato che l'attrice neanche ha disconosciuto o contestato la riferibilità a sé di detta corrispondenza, deve ritenersi provato che la stessa è titolare del rapporto e, in quanto tale, tenuta a rispondere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., dell'operato dei propri dipendenti.
L'eccezione deve, quindi, essere respinta.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o - come nel caso di specie - per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 13533/2001,
Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Oltre alla fonte del proprio diritto, il creditore che agisce in giudizio dovrà poi fornire anche la prova del danno-conseguenza, ossia di tutte le conseguenze pregiudizievoli,
5 patrimoniali e non, che si siano eventualmente prodotte nella sua sfera giuridica quale effetto dell'inadempimento.
Tanto premesso, le risultanze processuali – bolla di trasporto del 20.2.2019 (doc. 2 attrice) e fattura del 25.02.2019 (doc. 6 attrice) – non contestate dalla convenuta, la corrispondenza intercorsa a mezzo e-mail (doc. 8 attrice e doc. 1 convenuta) e le difese svolte della convenuta, consentono di ritenere provato che tra le parti si è perfezionato il contratto di spedizione doganale posto a fondamento della domanda di condanna.
L'accordo relativo alla spedizione doganale non richiede, peraltro, il rispetto di particolari forme per la sua conclusione, essendo sufficiente l'incontro della proposta e dell'accettazione.
Risulta perciò provato che , quale spedizioniere doganale iscritta nell'albo CP_1
professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ha assunto, ex art. 40, comma II, la rappresentanza diretta di limitatamente alle CP_5 Parte_1
dichiarazioni rese in dogana.
L'attrice ha, pertanto, assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
Ciò detto, era onere della convenuta allegare e provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione.
Sul punto, si rileva che lo spedizioniere doganale è professionista tenuto ad operare con diligenza qualificata ragguagliata, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attività esercitata, che implica non solo un obbligo d'informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. Civ., Sez. Trib., 01.09.2023 n.
25581; Cass. Civ., Sez. Trib., 27.03.2013 n. 7720). Ciò in considerazione dell'attività svolta dallo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, la quale costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa.
Va, infatti, evidenziato, che la bolletta doganale è atto pubblico munito di fede privilegiata, perché caratterizzata da attestazione di verità circa i fatti direttamente
6 percepiti dal pubblico ufficiale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/06/2019, n.16676,
Cass. pen. 40402 del 2012).
Tanto premesso, parte convenuta sostiene di aver ricevuto dall'attrice istruzioni non corrette circa la tipologia e la quantità della merce trasportata, riconoscendo, tuttavia, di non aver preso visione di alcuna fattura di vendita “limitandosi a riportare nel modello di transito T1 quanto riferito dal Sig. , dipendente dell'attrice Parte_4
(cfr pag. 13 comparsa di costituzione e risposta).
Ciò costituisce ammissione della violazione dei doveri di diligenza ed accortezza della convenuta, la quale non solo non ha richiesto la documentazione necessaria per controllare l'esattezza dei dati dichiarati dall'attrice e per svolgere il proprio incarico, ma neppure ha rettificato la bolletta.
Ed infatti, dall'esame della documentazione in atti, emerge che, successivamente alla compilazione della bolletta in esame (20.02.2019), con e-mail del 15.04.2019 il Sig. descrive così la merce: “3 colli kg 1.100 – Minuterie valore usd Persona_1
288.780”.
In tale data, pertanto, lo spedizioniere era a conoscenza dell'effettiva qualità dei beni trasportati (minuterie) e ben avrebbe potuto provvedere - in quanto unico soggetto dotato della necessaria patente - alla correzione del documento doganale in tempo utile per evitare l'irrogazione della sanzione da parte dell Parte_5
avvenuta il 14.05.2019.
[...]
La convenuta, pertanto, non ha dimostrato di aver diligentemente eseguito l'obbligazione assunta.
L'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta quindi la diretta conseguenza della condotta inadempiente della convenuta, con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura corrispondente alla sanzione di
€ 6.423,31, di cui è stato documentato il pagamento (all. 4 ricorso introduttivo).
In accoglimento della domanda risarcitoria, la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento di € 6.423,31 in favore di oltre interessi al Parte_1
tasso legale, dalla messa in mora (5.2.2021) al saldo effettivo.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• In accoglimento della domanda attrice, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore della parte attrice nella misura di € 6.423,31, oltre interessi dalla messa in mora (5.2.2021) al saldo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte attrice, nella misura di € 3.400,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 25.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle Funzionarie addette all'Ufficio per il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Federica Fralleoni.
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