Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME02 1 33 / 03 REPUBBLICA ITALIA LO ITA IANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2703/00 Presidente Dott Giovanni OLLA Consigliere Dott Donato PLENTEDA Cron. 4323 Consigliere - Dott. Walter CELENTANO Rep. 626 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI Ud.10/04/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso l'avvocato ALFONSO PICONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI MARINO, giusto mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SICEM SRL;
intimata - avversO la sentenza n. 1099/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 840 udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In seguito a ricorso del geometra IA Di IA il Presidente del Tribunale di Foggia ingiunse a VI IN e alla Sicem s.r.l., da lui amministrata, il pagamento della somma di £. 7.087.000, di cui lo stesso IN si era dichiarato per iscritto debitore dopo il protesto di tre assegni bancari, emessi dalla socie- tà in pagamento di prestazioni professionali del ricor- rente. Contro il decreto ingiuntivo proposero opposizione la $icem e VI IN. La società dedusse di non essere debitrice, ma anzi creditrice di IA Di IA in ragione di cambiali protestate per £. 37.200.000 emesse tra il 1978 e il 1980, che oppose in compensazione, chiedendo in via ri- convenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della differenza di £. 30.113.000. VI IN contestò genericamente di essere debitore di IA Di IA. Il tribunale adito respinse l'opposizione di Mari- nelli, ma accolse l'opposizione e la domanda riconven- 2 zionale della Sicem, rilevando come le cambiali prodot- te dalla società fossero state implicitamente ricono- sciute da IA Di IA e il relativo credito non po- tesse considerarsi estinto sulla base della dichiara- zione di riconoscimento di debito rilasciata in pro- prio, e non quale amministratore della società, da Ma- rinelli. La sentenza fu appellata da IA Di IA, che lamentò un'ultra petizione, per avere il tribunale di- stinto le posizioni debitorie di IN e della Se- cim, negando la solidarietà posta a fondamento del ri- corso per decreto ingiuntivo, e disconobbe l'autenticità delle cambiali, sostenendo di non aver potuto operare tempestivamente il disconoscimento per- ché i titoli erano stati prodotti in copia anziché in originale. La Corte d'appello di Bari, competente a decidere sull'impugnazione, rigettò l'appello. Rilevò che legit- timamente il tribunale aveva escluso il vincolo di SO- lidarietà tra i convenuti postulato dall'attore, stante l'autonomia dei due soggetti e la distinzione dei tito- li, assegni e scrittura di riconoscimento di debito, fatti valere nei loro confronti. Ribadì altresì che l'autenticità delle cambiali prodotte dalla Secim dove- va intendersi riconosciuta, non solo perché non conte- 3 stata da IA Di IA nella sua prima risposta dopo la produzione in giudizio, ma anche perché lo stesso ricorrente aveva sostenuto trattarsi di titoli di favo- re, così implicitamente ammettendone l'autografia, e neppure in occasione del protesto di alcuni di essi aveva negato il suo debito. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassa- zione IA Di IA, che propone tre motivi d'impugnazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli art. 353, 354, 355 e 356 c.p.c. e 67, 94, 95 r.d. n. 1669 del 1933, lamentando che i giudici d'appello non abbiano rimesso la causa in primo grado dopo il suo pur tardivo disconoscimento delle cambiali 0 almeno sospeso ildell'autenticità giudizio in seguito alla querela di falso proposta da sua moglie MA EL EC, firmataria di alcuni dei titoli. Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata interpretazione e falsa applicazione degli art. 112 e 113 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare sia l'unicità del rapporto pro- fessionale intercorso con la Sicem e con IN sia il fatto che la società, ammessa alla procedura di am- 4 ministrazione controllata, non aveva dichiarato il pre- teso credito nei suoi confronti che ora assume derivare dalle cambiali prodotte in giudizio. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell art. 2697 C.C. ed errata applicazione degli art. 1242 e 1248 C.C., lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente apprezzato, quale prova della falsità dei titoli, il lungo tempo lasciato decorrere dalla Sicem senza far valere le cambiali: i sospetti, che pure i giudici d'appello avevano manifestato in proposito, avrebbero dovuto indurre a un approfondimen- to istruttorio.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente i giudici del merito considerarono riconosciuta l'autenticità delle cambiali prodotte dal- la Sicem, non solo per la tardività del disconoscimen- to, necessario pure nei confronti delle copie fotosta- tiche, secondo quanto prevede l'art. 2719 c.c., ma an- che per le implicite ammissioni di autenticità desumi- bili dal comportamento processuale di IA Di IA. E le censure proposte in proposito dal ricorrente at- tengono al merito della decisione impugnata. In tale situazione l'autografia dei titoli avrebbe potuto essere disconosciuta solo con una querela di falso: sia per quanto attiene alle cambiali recanti la 5 firma dello stesso IA Di IA (Cass., sez. I, 6 552105, Cass., sez. II, 17 febbraio 2002, n. 1591, m. 519799) sia per quelle re-ottobre 1998, n. 10287, m. canti le firme di sua moglie e di sua figlia, terze estranee al giudizio (Cass., sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12598, m. 549666, Cass., sez. I, 17 gennaio 1995, n. 482, m. 489714). Né risulta che tale querela sia stata proposta nel corso di questo giudizio, potendo arguirsi dal ricorso soltanto che sia stata proposta querela penale da parte di MA EL EC. Ma in mancanza di prova dell'intervenuto esercizio dell'azione penale, non è ipotizzabile una sospensione di questo giudizio (Cass., sez. I, 21 maggio 1999, n. 4952, m. 526496), mentre è del tutto infondata la ri- chiesta di rimessione della causa al giudice di primo integrata alcuna delle ipotesigrado, non risultando previste dagli353 e 354 c.p.c., invocati dal ricorren- te Il ricorso va pertanto rigettato. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio della Sicem.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 10 aprile 2002. ResteIl Consigliere estensore ente a Won 107 Prior elleria Deposit 41 43 FEB 2003 LIDHE Luisa Pasainetti неhureДайте