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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8290/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8290/2023 promossa da (c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocata Federica Mazzoldi ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta Parte_1 del 13 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 23 giugno 2023, Parte_1
ha dedotto di vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1
[...] ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha dimostrato di avere lavorato due mesi nel 2020, 39 settimane nel 2021, 6 settimane nel 2023, nei primi quattro mesi del 2024 (doc. n. 15 fasc. ric.). Quanto alle ultime difese istruttorie utili, il ricorrente ha provato di avere stipulato due contratti di lavoro nel maggio 2024, il primo scaduto il 30 giugno 2024 (doc. n. 8 nota ric. 12 settembre 2024), il secondo nel maggio 2024 (doc. n. 9 nota ric. 12 settembre 2024). Considerato che il ricorrente è giunto in Italia nel 2019, e tenuto conto delle, di regola, oggettive difficoltà di orientamento sociale e quindi lavorativo in un nuovo contesto comunitario, si ritiene che egli abbia dimostrato ancorché lentamente di essere in grado di collocarsi nel “mercato del lavoro” e quindi di assumere un giusto ruolo sociale. I rapporti lavorativi sono quelli che più significativamente denotano la serietà della volontà di integrarsi e l'effettività dell'inserimento sociale e, al contempo, sono di regola espressione di un'esistenza libera e dignitosa. Questa merita di essere conservata attraverso la forma di protezione speciale (artt. 3, co. 2, 4, 35 Cost., 8 Cedu), a fronte anche del progressivo sradicamento del ricorrente dal Paese d'origine e dell'assenza di condotte di segno contrario alla volontà di integrazione. Al rimpatrio del ricorrente osta anche la situazione della zona di provenienza. Per l'anno 2023 ha segnalato che «[l]e elezioni presidenziali si Controparte_2 sono svolte in un ambiente repressivo, con accreditati candidati dell'opposizione esclusi dalla partecipazione e i diritti alla libertà d'espressione, associazione e riunione pacifica gravemente limitati. Le autorità hanno scarcerato 834 prigionieri trattenuti per motivi politici, ma durante il 2023 hanno effettuato almeno il triplo di nuovi arresti. Migliaia di persone critiche verso il governo o percepite come tali rimanevano arbitrariamente detenute e/o perseguite ingiustamente. I casi di sparizione forzata e di tortura e altro maltrattamento sono rimasti dilaganti. Sono state emesse condanne a morte al termine di processi gravemente iniqui ma è diminuito il numero di esecuzioni. È prevalsa l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse nel 2023 e negli anni precedenti. Donne e ragazze, minoranze religiose e persone Lgbti hanno subìto discriminazioni, violenza e persecuzioni giudiziarie per avere esercitato i loro diritti umani. Le autorità non hanno saputo affrontare le problematiche riguardanti i diritti economici e sociali alla luce dell'aggravamento della crisi economica e non sono intervenute per tutelare i lavoratori contro il licenziamento senza giusta causa da parte di aziende private. Sono continuati gli sgomberi forzati dagli insediamenti informali ed è
2 stato negato a decine di migliaia di residenti del governatorato del Sinai del Nord il permesso di ritornare nelle loro case. Persone rifugiate e richiedenti asilo sono state arbitrariamente detenute per il loro ingresso o soggiorno irregolare in Egitto e sono state eseguite espulsioni forzate» (https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023- 2024/medio-oriente-e-africa-del-nord/egitto/). classifica l'Egitto come Paese “non libero”, attribuendo un punteggio di Parte_2 libertà globale pari a 18/100, ripartito, più nel dettaglio, tra lo stato dei diritti civili (6/40) e quello delle libertà civili (12/60; https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2024). Alla luce di quanto sopra esposto un eventuale rimpatrio del ricorrente si porrebbe in contrasto con il principio del non refoulement previsto dalle fonti internazionali che regolano la materia. La domanda è accolta.
2. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ha inciso sulla vicenda sostanziale l'ulteriore produzione documentale compiuta durante il processo, la quale ha assunto valore determinante ai fini del convincimento, rappresentando il consolidamento di una posizione che, all'epoca del provvedimento impugnato, era solo in fieri. Anche la situazione in cui versa la zona di provenienza del ricorrente è stata aggiornata al momento della decisione. Si tratta di una sopravvenienza in fatto assimilabile a quella di diritto prevista dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77). Le spese processuali compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce a il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8290/2023 promossa da (c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocata Federica Mazzoldi ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta Parte_1 del 13 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 23 giugno 2023, Parte_1
ha dedotto di vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1
[...] ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha dimostrato di avere lavorato due mesi nel 2020, 39 settimane nel 2021, 6 settimane nel 2023, nei primi quattro mesi del 2024 (doc. n. 15 fasc. ric.). Quanto alle ultime difese istruttorie utili, il ricorrente ha provato di avere stipulato due contratti di lavoro nel maggio 2024, il primo scaduto il 30 giugno 2024 (doc. n. 8 nota ric. 12 settembre 2024), il secondo nel maggio 2024 (doc. n. 9 nota ric. 12 settembre 2024). Considerato che il ricorrente è giunto in Italia nel 2019, e tenuto conto delle, di regola, oggettive difficoltà di orientamento sociale e quindi lavorativo in un nuovo contesto comunitario, si ritiene che egli abbia dimostrato ancorché lentamente di essere in grado di collocarsi nel “mercato del lavoro” e quindi di assumere un giusto ruolo sociale. I rapporti lavorativi sono quelli che più significativamente denotano la serietà della volontà di integrarsi e l'effettività dell'inserimento sociale e, al contempo, sono di regola espressione di un'esistenza libera e dignitosa. Questa merita di essere conservata attraverso la forma di protezione speciale (artt. 3, co. 2, 4, 35 Cost., 8 Cedu), a fronte anche del progressivo sradicamento del ricorrente dal Paese d'origine e dell'assenza di condotte di segno contrario alla volontà di integrazione. Al rimpatrio del ricorrente osta anche la situazione della zona di provenienza. Per l'anno 2023 ha segnalato che «[l]e elezioni presidenziali si Controparte_2 sono svolte in un ambiente repressivo, con accreditati candidati dell'opposizione esclusi dalla partecipazione e i diritti alla libertà d'espressione, associazione e riunione pacifica gravemente limitati. Le autorità hanno scarcerato 834 prigionieri trattenuti per motivi politici, ma durante il 2023 hanno effettuato almeno il triplo di nuovi arresti. Migliaia di persone critiche verso il governo o percepite come tali rimanevano arbitrariamente detenute e/o perseguite ingiustamente. I casi di sparizione forzata e di tortura e altro maltrattamento sono rimasti dilaganti. Sono state emesse condanne a morte al termine di processi gravemente iniqui ma è diminuito il numero di esecuzioni. È prevalsa l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse nel 2023 e negli anni precedenti. Donne e ragazze, minoranze religiose e persone Lgbti hanno subìto discriminazioni, violenza e persecuzioni giudiziarie per avere esercitato i loro diritti umani. Le autorità non hanno saputo affrontare le problematiche riguardanti i diritti economici e sociali alla luce dell'aggravamento della crisi economica e non sono intervenute per tutelare i lavoratori contro il licenziamento senza giusta causa da parte di aziende private. Sono continuati gli sgomberi forzati dagli insediamenti informali ed è
2 stato negato a decine di migliaia di residenti del governatorato del Sinai del Nord il permesso di ritornare nelle loro case. Persone rifugiate e richiedenti asilo sono state arbitrariamente detenute per il loro ingresso o soggiorno irregolare in Egitto e sono state eseguite espulsioni forzate» (https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023- 2024/medio-oriente-e-africa-del-nord/egitto/). classifica l'Egitto come Paese “non libero”, attribuendo un punteggio di Parte_2 libertà globale pari a 18/100, ripartito, più nel dettaglio, tra lo stato dei diritti civili (6/40) e quello delle libertà civili (12/60; https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2024). Alla luce di quanto sopra esposto un eventuale rimpatrio del ricorrente si porrebbe in contrasto con il principio del non refoulement previsto dalle fonti internazionali che regolano la materia. La domanda è accolta.
2. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ha inciso sulla vicenda sostanziale l'ulteriore produzione documentale compiuta durante il processo, la quale ha assunto valore determinante ai fini del convincimento, rappresentando il consolidamento di una posizione che, all'epoca del provvedimento impugnato, era solo in fieri. Anche la situazione in cui versa la zona di provenienza del ricorrente è stata aggiornata al momento della decisione. Si tratta di una sopravvenienza in fatto assimilabile a quella di diritto prevista dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77). Le spese processuali compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce a il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
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