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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N° 2328/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2328 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, promossa da nato a [...] il 1° luglio 1978, ivi residente in [...]
n° 44, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
Antonella Monteleone del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, piazza
Guidazzi n° 3, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; - resistente contumace C.F._2
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: con “Note scritte” depositate in data 28 giugno 2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di Parte_1
“pronunciare la separazione fra e , per fatti Parte_1 Controparte_1 addebitabili alla moglie. Con vittoria di spese”, contestualmente domandando “l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale con addebito” depositato in data 4 agosto 2021
chiedeva la pronunzia della separazione personale da Parte_1 Controparte_1
1 premettendo che dal matrimonio, celebrato con rito civile il giorno 25 giugno 2002 in CP_1
Cesena con opzione per il regime della comunione dei beni, erano nati a Milano i due figli ER
(il 19 marzo 2003) ed LL (il 12 dicembre 2005); rappresentava che la famiglia aveva vissuto in Italia fino al 2006 ed a Buenos Aires, in Argentina, fino al 2011; aggiungeva di essere rientrato in Italia nel 2010 mentre la moglie e i figli si erano trasferiti in Messico, dove avevano vissuto fino al 2017; precisava che nel 2017, durante un periodo di visita, aveva avuto modo di verificare la condizione di estremo disagio dei figli, abbandonati a loro stessi ed oggetto di veri e propri maltrattamenti materni, posto che la madre risultava somministrare ad farmaci da ER lei usati per la cura della schizofrenia e del bipolarismo, oltre a dedicarsi a riti voodoo in presenza della bambina, che aveva riferito anche di essere stata abusata da un compagno della madre;
precisava il ricorrente di avere quindi portato immediatamente i figli con sé a Cesena, ove da allora risiedono unitamente alla famiglia d'origine paterna, mentre la moglie aveva contemporaneamente deciso di frequentare una scuola coranica al Cairo, non dando più notizie di sé al punto che ormai la figlia aveva rifiutato ogni rapporto con lei mentre LL ER intratteneva con la solo sporadici rapporti telefonici;
aggiungeva che in data 31 CP_1 dicembre 2019 (rectius: 31 gennaio 2019) il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in
Bologna – su ricorso del P.M.M. proposto ai sensi degli artt. 330, 333, 336 e segg. c.c. a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali territoriali effettuata nel mese di dicembre del 2018 – aveva disposto in via provvisoria ed urgente la sospensione della dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui figli ed LL, affidando questi ultimi al Servizio Sociale ER territorialmente competente al fine di mantenerli collocati presso il padre, prevedendo altresì l'effettuazione di una valutazione sulle capacità genitoriali del padre e della madre e demandando ai Servizi anche la regolamentazione degli incontri fra i minori e la madre (da effettuare solo in forma protetta) e la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità della madre;
concludeva chiedendo – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per grave violazione in particolare dei doveri di cui all'art 147 c.c. – l'affidamento del figlio minore LL al Servizio Sociale competente (con l'incarico di regolamentare gli incontri con la madre, se rintracciabile, in forma protetta, ferma restando la collocazione presso il padre), la declaratoria dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli oltre che alle spese straordinarie nella misura ritenuta di giustizia e l'imposizione del divieto di espatrio del suddetto minore senza il consenso dei
Servizio Sociale affidatario, previa comunicazione al Tribunale.
Fallito il tentativo di conciliazione, al quale la resistente non presenziava nonostante la regolare notifica degli atti effettuata con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 143 co. 2° c.p.c., con ordinanza presidenziale del 9 febbraio 2022 veniva disposto l'affidamento del figlio minore della coppia LL in via esclusiva al padre con modalità rafforzata, attribuendo al predetto anche la responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, e veniva altresì conferito ai Servizi Sociali di
Cesena (territorialmente competenti) l'incarico di proseguire nell'attività di vigilanza sul nucleo riferendo in proposito al Tribunale.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, con ordinanza del 30 maggio 2022 veniva dichiarata la contumacia della resistente e venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; veniva quindi pronunciata in data 12-
2 16 gennaio 2023 sentenza parziale sul vincolo;
in difetto di istanze di prova orale, con successiva ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c.
* * * * *
Posto in primo luogo che con ordinanza ex artt. 708 e 709 c.p.c. del 9 febbraio 2022 il Presidente del Tribunale ha espressamente autorizzato i coniugi “a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto”, contestualmente disponendo l'affidamento del figlio minore LL in via esclusiva al padre con modalità “rafforzata”, e che con successiva sentenza parziale n° 37 del 12-16 gennaio 2023 il Collegio di questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e , si evidenzia ulteriormente che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni – avendovi rinunziato nel corso del giudizio – le originarie domande di affidamento del figlio minore LL al Servizio
Sociale competente con divieto di espatrio del medesimo senza il consenso dei S.S. (stante il raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio, circostanza che priva ormai di efficacia le relative statuizioni presidenziali) nonché di imposizione alla madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli ed alle spese straordinarie [avendo condiviso l'osservazione del Presidente del Tribunale secondo cui risulterebbero “destinati a rimanere senza effetto anche eventuali disposizioni di natura economica” in quanto “allo stato la madre, che vive all'estero (pare in Francia) ed è irreperibile, non risulta avere contatti con i figli”].
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda di addebito della separazione proposta in atti dal ricorrente nei confronti della moglie non può trovare accoglimento in questa sede.
Orbene, devesi evidenziare in punto di fatto che in sede di ricorso introduttivo del giudizio ha specificamente dedotto che il nucleo familiare ha vissuto “in Italia fino Parte_1 al 2006 e a Buenos Aires fino al 2011”, aggiungendo di avere deciso di fare rientro in Italia nell'anno 2010 “mentre la moglie e i figli si sono trasferiti in Messico, dove hanno vissuto fino al 2017”; ha quindi precisato di avere successivamente appreso – nell'anno 2017 (in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito che trattasi di condotta materna “emersa nell'anno 2017” ed anche nel decreto provvisorio reso in data 17-31 gennaio 2019 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna si legge che fu nel mese di marzo del 2017 che “anche la scuola messicana confermava le condotte inadeguate della madre, segnalando al padre che la bambina subiva maltrattamenti e caldeggiando il trasferimento dei figli presso il padre”) – che i figli vivevano in “condizione di estremo disagio (…), abbandonati a loro stessi ed oggetto di veri e propri maltrattamenti materni”, ragione per la quale egli decideva di portarli
“con sé a Cesena, dove, da allora, risiedono, e sono radicati”; ha infine labialmente – e per vero del tutto genericamente – dedotto di essere “provato dal comportamento della moglie nei confronti dei figli” e di avere quindi “deciso di formalizzare la lunga separazione di fatto”. In sede di “Memoria integrativa ex art. 709, 3 c. c.p.c” depositata in data 10 marzo 2022 il ha rappresentato che i “comportamenti gravemente pregiudizievoli della resistente Parte_1 nei confronti dei figli, e, conseguentemente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di cui all'art. 147 c.c.” da parte della donna avrebbero determinato “l'intollerabilità della convivenza, cessata nell'aprile 2017”, circostanza a seguito della quale l'odierno ricorrente – a
3 distanza peraltro di 4 anni dalla dedotta cessazione dell'affectio maritalis – si sarebbe determinato per la richiesta di separazione dalla moglie.
Orbene, una tale impostazione difensiva – in relazione alla quale alcuna istanza istruttoria è stata formulata in atti dal – è stata maggiormente approfondita in sede di comparsa Parte_1 conclusionale (ben oltre quindi la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie), laddove l'odierno ricorrente ha ribadito di ritenere “corretto collocare nell'aprile 2017 la fine della comunione materiale e spirituale dei coniugi, esistente nonostante la lontananza per alcuni mesi all'anno. In questo preciso momento si consolida l'intollerabilità della convivenza, ravvisata dal Tribunale di Forlì, soprattutto sulla base del comportamento della madre nei primi mesi del
2017”, lamentando ulteriormente il venir meno da parte della moglie ai “doveri di cui all'art.
147 c.c., con conseguente, ulteriore violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.” ed osservando come l'intera vicenda risulterebbe “caratterizzata dall'atteggiamento unilaterale e dominante della moglie e da una certa passività del marito il quale, pur di mantenere la comunione materiale e spirituale aveva accettato la scelta, unilaterale, va ribadito, della moglie, di vivere con i figli e la propria madre in Argentina ed in Messico, dove veniva raggiunta dal coniuge due mesi all'anno”.
Ciò posto, occorre in primo luogo ribadire in questa sede come il abbia omesso Parte_1 di formulare qualsivoglia istanza istruttoria volta a confermare le labiali deduzioni contenute in ricorso e nella successiva memoria integrativa le quali, nella tesi del ricorrente, giustificherebbero l'invocata pronuncia di addebito della separazione alla moglie (id est la condotta maltrattante nei confronti dei figli, collocati presso la in Messico, ove il padre CP_1 andava a fare loro visita per due mesi l'anno fin dal 2010, condotta appresa dal solo Parte_1 nell'anno 2017). Giova altresì osservare come nel caso di specie non possa di certo trovare applicazione il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., il quale com'è noto non risulta utilmente richiamabile nell'ambito dei giudizi contumaciali come quello in oggetto (si vedano in questo senso ex plurimis di recente Cass. Civ. sez. II, 30 dicembre 2021 n° 42035,
Cass. Civ. sez. lav., 29 ottobre 2021 n° 30908, Tribunale di Milano sez. X, 20 settembre 2021 n° 7443, e Tribunale di Torre Annunziata sez. I, 28 luglio 2021 n° 1647, secondo cui “il principio della non contestazione, posto a base del potere decisionale del giudice, non opera nei confronti della parte contumace”).
In tale contesto, di scarso rilievo appare il contenuto dei provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nell'ambito del procedimento n° 51/2019
V.G. che ha condotto alla declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale sul figlio dell'odierna resistente, non emergendo con chiarezza dall'esame dei suddetti decreti l'approfondimento istruttorio sulla scorta del quale sono state adottate le relative statuizioni, potendosi unicamente ritenere che la “segnalazione Unione dei Comuni Valle del Savio del 19.12.2018” ivi menzionata sia stata elaborata sulla scorta semplicemente del narrato del
, dei figli e del nucleo familiare paterno (analogo discorso va fatto con riferimento Parte_1 alla Relazione psico-sociale dell' Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. n° 0010403/2023 del 20 marzo 2023 – peraltro di molto successiva all'epoca di presunta insorgenza della disaffezione tra i coniugi – la quale dà atto di un singolo colloquio effettuato con
[...] nel mese di febbraio 2020). Giova peraltro osservare che lo stesso contenuto dei CP_1 provvedimenti resi dal T.M. sembra smentire gli assunti difensivi dell'odierno ricorrente,
4 laddove viene rappresentato – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – che “i genitori dei minori, dopo aver vissuto a Venezia e a Milano, dove sono nati i due bambini, si sono trasferiti in Argentina (…) successivamente i genitori si sono separati e la madre è rimasta a vivere con i minori, la nonna materna e la bisnonna in Argentina a Buenos Aires e successivamente in Messico (…) la madre (…) dal 2016 aveva instaurato una relazione sentimentale con un ragazzo musulmano (…) durante la permanenza in Messico (…) pare ER aver subito maltrattamenti in famiglia (…) un compagno della madre, in Messico, a dire della bambina, ha abusato di quest'ultima all'età di 12 anni (…) nel mese di marzo 2017 (…) il padre, in visita presso i figli, ha compreso la gravità della situazione, di tal che dal 1 aprile
2017 li ha condotti con sé a Cesena, ove egli si era trasferito dopo la separazione personale, ritornando presso la sua famiglia di origine e dedicandosi completamente alla cura dei bambini, svolgendo attività lavorativa al fine di provvedere al mantenimento dei bambini e recandosi in
Argentina e poi in Messico per due mesi per poter condividere dei periodi significativi con gli stessi”. Se è vero allora che, secondo quanto rappresentato dal T.M., i coniugi “si sono separati” all'epoca in cui il era rientrato in Italia (2010) e che negli anni successivi lo stesso Parte_1 si è recato per due mesi l'anno in Argentina e poi in Messico “per poter condividere dei periodi significativi” con i figli, e non già quindi con la moglie, la quale non a caso aveva già iniziato ad intrattenere ulteriori relazioni sentimentali con soggetti terzi (quanto meno un compagno in
Messico nell'anno 2015, il quale avrebbe abusato della minore allorquando la stessa aveva ER ancora 12 anni, ed un ulteriore “ragazzo musulmano” l'anno successivo in Egitto), risulta evidente che la comunione non solo materiale ma anche spirituale tra i coniugi e Parte_1
era già venuta meno diversi anni prima rispetto a quando l'odierno ricorrente è venuto CP_1
a conoscenza delle condotte maltrattanti della moglie ai danni dei figli che, nell'impostazione difensiva del ed integrando una grave violazione dei precetti di cui agli artt. 147 e Parte_1
143 c.c., avrebbero reso intollerabile la prosecuzione della convivenza [la quale ultima in realtà
– come già sopra rilevato – era invero cessata fin dal 2010, non potendo assumere rilievo di segno contrario il bimestre annuo in occasione del quale il faceva ritorno “in Parte_1
Argentina e poi in Messico (…) per poter condividere dei periodi significativi” con i soli figli].
Si osserva altresì in tale ottica come l'odierno ricorrente non abbia mai fornito in atti alcuna giustificazione (lavorativa, familiare o di altro genere) della propria decisione di fare rientro in
Italia presso la propria famiglia di origine nell'anno 2010, la quale non appare quindi giustificabile in altro modo se non in ragione di un'intervenuta separazione tra i coniugi (come confermato dal T.M. nei propri provvedimenti) dovuta ad una già insorta disaffezione ed alla conseguente intollerabilità della convivenza coniugale, non potendosi pertanto dare credito all'asserzione difensiva del secondo cui la comunione materiale e spirituale dei Parte_1 coniugi avrebbe continuato a sussistere ininterrottamente fino al mese di aprile del 2017
“nonostante la lontananza per alcuni mesi all'anno” dell'odierno ricorrente (per vero ben dieci mesi e senza alcuna apparente spiegazione alternativa).
Dalle superiori considerazioni emerge pertanto come l'affectio coniugalis sia in realtà venuta meno vicendevolmente e comunque in epoca ampiamente anteriore rispetto alla conoscenza da parte del delle condotte maltrattanti della moglie ai danni della prole, ciò a riprova Parte_1 di un'unione matrimoniale ormai da anni solo formale e di una affectio coniugalis venuta meno da entrambe le parti ormai da diverso tempo.
5 Sul punto è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui ai fini dell'addebito della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (in questo senso ex plurimis si veda Cass. Civ. sez. I, ordinanza del 21 luglio 2021 n° 20866, secondo cui “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 28 novembre 2022 n° 34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre
2022 n° 32837, Tribunale di Teramo, 3 dicembre 2021 n° 1084, Tribunale di Monza sez. IV, 15 novembre 2021 n° 2068, Tribunale di Lucca sez. I, 4 novembre 2021 n° 964, Tribunale di Napoli
Nord sez. I, 21 febbraio 2023 n° 718, e Tribunale di Busto Arsizio sez. I, 6 marzo 2023 n° 296, secondo cui “ai fini dell'addebitabilità della separazione bisogna accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno
o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza”).
Escluso pertanto l'accoglimento della domanda di addebito della separazione alla moglie, si osserva in questa sede che nessuna ulteriore domanda è stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni da , per le ragioni già sopra esplicitate. Parte_1
Atteso il rigetto della domanda di addebito della separazione e tenuto conto altresì della natura contumaciale della causa oltre che della breve durata della stessa, ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 4 agosto 2021, così dispone: CP_1 rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente;
dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute da;
Parte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024 il Giudice est. il Presidente dott. Danilo Maffa dott.ssa Alessandra Medi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott. Danilo MAFFA Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2328 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale, promossa da nato a [...] il 1° luglio 1978, ivi residente in [...]
n° 44, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
Antonella Monteleone del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Cesena, piazza
Guidazzi n° 3, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; - resistente contumace C.F._2
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: con “Note scritte” depositate in data 28 giugno 2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di Parte_1
“pronunciare la separazione fra e , per fatti Parte_1 Controparte_1 addebitabili alla moglie. Con vittoria di spese”, contestualmente domandando “l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per separazione giudiziale con addebito” depositato in data 4 agosto 2021
chiedeva la pronunzia della separazione personale da Parte_1 Controparte_1
1 premettendo che dal matrimonio, celebrato con rito civile il giorno 25 giugno 2002 in CP_1
Cesena con opzione per il regime della comunione dei beni, erano nati a Milano i due figli ER
(il 19 marzo 2003) ed LL (il 12 dicembre 2005); rappresentava che la famiglia aveva vissuto in Italia fino al 2006 ed a Buenos Aires, in Argentina, fino al 2011; aggiungeva di essere rientrato in Italia nel 2010 mentre la moglie e i figli si erano trasferiti in Messico, dove avevano vissuto fino al 2017; precisava che nel 2017, durante un periodo di visita, aveva avuto modo di verificare la condizione di estremo disagio dei figli, abbandonati a loro stessi ed oggetto di veri e propri maltrattamenti materni, posto che la madre risultava somministrare ad farmaci da ER lei usati per la cura della schizofrenia e del bipolarismo, oltre a dedicarsi a riti voodoo in presenza della bambina, che aveva riferito anche di essere stata abusata da un compagno della madre;
precisava il ricorrente di avere quindi portato immediatamente i figli con sé a Cesena, ove da allora risiedono unitamente alla famiglia d'origine paterna, mentre la moglie aveva contemporaneamente deciso di frequentare una scuola coranica al Cairo, non dando più notizie di sé al punto che ormai la figlia aveva rifiutato ogni rapporto con lei mentre LL ER intratteneva con la solo sporadici rapporti telefonici;
aggiungeva che in data 31 CP_1 dicembre 2019 (rectius: 31 gennaio 2019) il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in
Bologna – su ricorso del P.M.M. proposto ai sensi degli artt. 330, 333, 336 e segg. c.c. a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali territoriali effettuata nel mese di dicembre del 2018 – aveva disposto in via provvisoria ed urgente la sospensione della dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui figli ed LL, affidando questi ultimi al Servizio Sociale ER territorialmente competente al fine di mantenerli collocati presso il padre, prevedendo altresì l'effettuazione di una valutazione sulle capacità genitoriali del padre e della madre e demandando ai Servizi anche la regolamentazione degli incontri fra i minori e la madre (da effettuare solo in forma protetta) e la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità della madre;
concludeva chiedendo – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per grave violazione in particolare dei doveri di cui all'art 147 c.c. – l'affidamento del figlio minore LL al Servizio Sociale competente (con l'incarico di regolamentare gli incontri con la madre, se rintracciabile, in forma protetta, ferma restando la collocazione presso il padre), la declaratoria dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli oltre che alle spese straordinarie nella misura ritenuta di giustizia e l'imposizione del divieto di espatrio del suddetto minore senza il consenso dei
Servizio Sociale affidatario, previa comunicazione al Tribunale.
Fallito il tentativo di conciliazione, al quale la resistente non presenziava nonostante la regolare notifica degli atti effettuata con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 143 co. 2° c.p.c., con ordinanza presidenziale del 9 febbraio 2022 veniva disposto l'affidamento del figlio minore della coppia LL in via esclusiva al padre con modalità rafforzata, attribuendo al predetto anche la responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, e veniva altresì conferito ai Servizi Sociali di
Cesena (territorialmente competenti) l'incarico di proseguire nell'attività di vigilanza sul nucleo riferendo in proposito al Tribunale.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, con ordinanza del 30 maggio 2022 veniva dichiarata la contumacia della resistente e venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; veniva quindi pronunciata in data 12-
2 16 gennaio 2023 sentenza parziale sul vincolo;
in difetto di istanze di prova orale, con successiva ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c.
* * * * *
Posto in primo luogo che con ordinanza ex artt. 708 e 709 c.p.c. del 9 febbraio 2022 il Presidente del Tribunale ha espressamente autorizzato i coniugi “a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto”, contestualmente disponendo l'affidamento del figlio minore LL in via esclusiva al padre con modalità “rafforzata”, e che con successiva sentenza parziale n° 37 del 12-16 gennaio 2023 il Collegio di questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e , si evidenzia ulteriormente che Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni – avendovi rinunziato nel corso del giudizio – le originarie domande di affidamento del figlio minore LL al Servizio
Sociale competente con divieto di espatrio del medesimo senza il consenso dei S.S. (stante il raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio, circostanza che priva ormai di efficacia le relative statuizioni presidenziali) nonché di imposizione alla madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli ed alle spese straordinarie [avendo condiviso l'osservazione del Presidente del Tribunale secondo cui risulterebbero “destinati a rimanere senza effetto anche eventuali disposizioni di natura economica” in quanto “allo stato la madre, che vive all'estero (pare in Francia) ed è irreperibile, non risulta avere contatti con i figli”].
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda di addebito della separazione proposta in atti dal ricorrente nei confronti della moglie non può trovare accoglimento in questa sede.
Orbene, devesi evidenziare in punto di fatto che in sede di ricorso introduttivo del giudizio ha specificamente dedotto che il nucleo familiare ha vissuto “in Italia fino Parte_1 al 2006 e a Buenos Aires fino al 2011”, aggiungendo di avere deciso di fare rientro in Italia nell'anno 2010 “mentre la moglie e i figli si sono trasferiti in Messico, dove hanno vissuto fino al 2017”; ha quindi precisato di avere successivamente appreso – nell'anno 2017 (in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito che trattasi di condotta materna “emersa nell'anno 2017” ed anche nel decreto provvisorio reso in data 17-31 gennaio 2019 dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna si legge che fu nel mese di marzo del 2017 che “anche la scuola messicana confermava le condotte inadeguate della madre, segnalando al padre che la bambina subiva maltrattamenti e caldeggiando il trasferimento dei figli presso il padre”) – che i figli vivevano in “condizione di estremo disagio (…), abbandonati a loro stessi ed oggetto di veri e propri maltrattamenti materni”, ragione per la quale egli decideva di portarli
“con sé a Cesena, dove, da allora, risiedono, e sono radicati”; ha infine labialmente – e per vero del tutto genericamente – dedotto di essere “provato dal comportamento della moglie nei confronti dei figli” e di avere quindi “deciso di formalizzare la lunga separazione di fatto”. In sede di “Memoria integrativa ex art. 709, 3 c. c.p.c” depositata in data 10 marzo 2022 il ha rappresentato che i “comportamenti gravemente pregiudizievoli della resistente Parte_1 nei confronti dei figli, e, conseguentemente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di cui all'art. 147 c.c.” da parte della donna avrebbero determinato “l'intollerabilità della convivenza, cessata nell'aprile 2017”, circostanza a seguito della quale l'odierno ricorrente – a
3 distanza peraltro di 4 anni dalla dedotta cessazione dell'affectio maritalis – si sarebbe determinato per la richiesta di separazione dalla moglie.
Orbene, una tale impostazione difensiva – in relazione alla quale alcuna istanza istruttoria è stata formulata in atti dal – è stata maggiormente approfondita in sede di comparsa Parte_1 conclusionale (ben oltre quindi la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie), laddove l'odierno ricorrente ha ribadito di ritenere “corretto collocare nell'aprile 2017 la fine della comunione materiale e spirituale dei coniugi, esistente nonostante la lontananza per alcuni mesi all'anno. In questo preciso momento si consolida l'intollerabilità della convivenza, ravvisata dal Tribunale di Forlì, soprattutto sulla base del comportamento della madre nei primi mesi del
2017”, lamentando ulteriormente il venir meno da parte della moglie ai “doveri di cui all'art.
147 c.c., con conseguente, ulteriore violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.” ed osservando come l'intera vicenda risulterebbe “caratterizzata dall'atteggiamento unilaterale e dominante della moglie e da una certa passività del marito il quale, pur di mantenere la comunione materiale e spirituale aveva accettato la scelta, unilaterale, va ribadito, della moglie, di vivere con i figli e la propria madre in Argentina ed in Messico, dove veniva raggiunta dal coniuge due mesi all'anno”.
Ciò posto, occorre in primo luogo ribadire in questa sede come il abbia omesso Parte_1 di formulare qualsivoglia istanza istruttoria volta a confermare le labiali deduzioni contenute in ricorso e nella successiva memoria integrativa le quali, nella tesi del ricorrente, giustificherebbero l'invocata pronuncia di addebito della separazione alla moglie (id est la condotta maltrattante nei confronti dei figli, collocati presso la in Messico, ove il padre CP_1 andava a fare loro visita per due mesi l'anno fin dal 2010, condotta appresa dal solo Parte_1 nell'anno 2017). Giova altresì osservare come nel caso di specie non possa di certo trovare applicazione il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., il quale com'è noto non risulta utilmente richiamabile nell'ambito dei giudizi contumaciali come quello in oggetto (si vedano in questo senso ex plurimis di recente Cass. Civ. sez. II, 30 dicembre 2021 n° 42035,
Cass. Civ. sez. lav., 29 ottobre 2021 n° 30908, Tribunale di Milano sez. X, 20 settembre 2021 n° 7443, e Tribunale di Torre Annunziata sez. I, 28 luglio 2021 n° 1647, secondo cui “il principio della non contestazione, posto a base del potere decisionale del giudice, non opera nei confronti della parte contumace”).
In tale contesto, di scarso rilievo appare il contenuto dei provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nell'ambito del procedimento n° 51/2019
V.G. che ha condotto alla declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale sul figlio dell'odierna resistente, non emergendo con chiarezza dall'esame dei suddetti decreti l'approfondimento istruttorio sulla scorta del quale sono state adottate le relative statuizioni, potendosi unicamente ritenere che la “segnalazione Unione dei Comuni Valle del Savio del 19.12.2018” ivi menzionata sia stata elaborata sulla scorta semplicemente del narrato del
, dei figli e del nucleo familiare paterno (analogo discorso va fatto con riferimento Parte_1 alla Relazione psico-sociale dell' Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. n° 0010403/2023 del 20 marzo 2023 – peraltro di molto successiva all'epoca di presunta insorgenza della disaffezione tra i coniugi – la quale dà atto di un singolo colloquio effettuato con
[...] nel mese di febbraio 2020). Giova peraltro osservare che lo stesso contenuto dei CP_1 provvedimenti resi dal T.M. sembra smentire gli assunti difensivi dell'odierno ricorrente,
4 laddove viene rappresentato – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – che “i genitori dei minori, dopo aver vissuto a Venezia e a Milano, dove sono nati i due bambini, si sono trasferiti in Argentina (…) successivamente i genitori si sono separati e la madre è rimasta a vivere con i minori, la nonna materna e la bisnonna in Argentina a Buenos Aires e successivamente in Messico (…) la madre (…) dal 2016 aveva instaurato una relazione sentimentale con un ragazzo musulmano (…) durante la permanenza in Messico (…) pare ER aver subito maltrattamenti in famiglia (…) un compagno della madre, in Messico, a dire della bambina, ha abusato di quest'ultima all'età di 12 anni (…) nel mese di marzo 2017 (…) il padre, in visita presso i figli, ha compreso la gravità della situazione, di tal che dal 1 aprile
2017 li ha condotti con sé a Cesena, ove egli si era trasferito dopo la separazione personale, ritornando presso la sua famiglia di origine e dedicandosi completamente alla cura dei bambini, svolgendo attività lavorativa al fine di provvedere al mantenimento dei bambini e recandosi in
Argentina e poi in Messico per due mesi per poter condividere dei periodi significativi con gli stessi”. Se è vero allora che, secondo quanto rappresentato dal T.M., i coniugi “si sono separati” all'epoca in cui il era rientrato in Italia (2010) e che negli anni successivi lo stesso Parte_1 si è recato per due mesi l'anno in Argentina e poi in Messico “per poter condividere dei periodi significativi” con i figli, e non già quindi con la moglie, la quale non a caso aveva già iniziato ad intrattenere ulteriori relazioni sentimentali con soggetti terzi (quanto meno un compagno in
Messico nell'anno 2015, il quale avrebbe abusato della minore allorquando la stessa aveva ER ancora 12 anni, ed un ulteriore “ragazzo musulmano” l'anno successivo in Egitto), risulta evidente che la comunione non solo materiale ma anche spirituale tra i coniugi e Parte_1
era già venuta meno diversi anni prima rispetto a quando l'odierno ricorrente è venuto CP_1
a conoscenza delle condotte maltrattanti della moglie ai danni dei figli che, nell'impostazione difensiva del ed integrando una grave violazione dei precetti di cui agli artt. 147 e Parte_1
143 c.c., avrebbero reso intollerabile la prosecuzione della convivenza [la quale ultima in realtà
– come già sopra rilevato – era invero cessata fin dal 2010, non potendo assumere rilievo di segno contrario il bimestre annuo in occasione del quale il faceva ritorno “in Parte_1
Argentina e poi in Messico (…) per poter condividere dei periodi significativi” con i soli figli].
Si osserva altresì in tale ottica come l'odierno ricorrente non abbia mai fornito in atti alcuna giustificazione (lavorativa, familiare o di altro genere) della propria decisione di fare rientro in
Italia presso la propria famiglia di origine nell'anno 2010, la quale non appare quindi giustificabile in altro modo se non in ragione di un'intervenuta separazione tra i coniugi (come confermato dal T.M. nei propri provvedimenti) dovuta ad una già insorta disaffezione ed alla conseguente intollerabilità della convivenza coniugale, non potendosi pertanto dare credito all'asserzione difensiva del secondo cui la comunione materiale e spirituale dei Parte_1 coniugi avrebbe continuato a sussistere ininterrottamente fino al mese di aprile del 2017
“nonostante la lontananza per alcuni mesi all'anno” dell'odierno ricorrente (per vero ben dieci mesi e senza alcuna apparente spiegazione alternativa).
Dalle superiori considerazioni emerge pertanto come l'affectio coniugalis sia in realtà venuta meno vicendevolmente e comunque in epoca ampiamente anteriore rispetto alla conoscenza da parte del delle condotte maltrattanti della moglie ai danni della prole, ciò a riprova Parte_1 di un'unione matrimoniale ormai da anni solo formale e di una affectio coniugalis venuta meno da entrambe le parti ormai da diverso tempo.
5 Sul punto è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui ai fini dell'addebito della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (in questo senso ex plurimis si veda Cass. Civ. sez. I, ordinanza del 21 luglio 2021 n° 20866, secondo cui “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI, 28 novembre 2022 n° 34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre
2022 n° 32837, Tribunale di Teramo, 3 dicembre 2021 n° 1084, Tribunale di Monza sez. IV, 15 novembre 2021 n° 2068, Tribunale di Lucca sez. I, 4 novembre 2021 n° 964, Tribunale di Napoli
Nord sez. I, 21 febbraio 2023 n° 718, e Tribunale di Busto Arsizio sez. I, 6 marzo 2023 n° 296, secondo cui “ai fini dell'addebitabilità della separazione bisogna accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno
o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza”).
Escluso pertanto l'accoglimento della domanda di addebito della separazione alla moglie, si osserva in questa sede che nessuna ulteriore domanda è stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni da , per le ragioni già sopra esplicitate. Parte_1
Atteso il rigetto della domanda di addebito della separazione e tenuto conto altresì della natura contumaciale della causa oltre che della breve durata della stessa, ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 4 agosto 2021, così dispone: CP_1 rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente;
dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute da;
Parte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024 il Giudice est. il Presidente dott. Danilo Maffa dott.ssa Alessandra Medi
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