Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 524/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 524/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 24.058,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata in portineria reddito: euro 17.319,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Anna Alfonsi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 14-6-2008 (anno 2008, Numero 22, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
e il 27-7-2013.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. b. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di mantenimento personale;
ciascuno provvederà al proprio mantenimento da sé con i mezzi propri. c. L'autovettura tipo FIAT 500 targata GF585NA già intestata al sig. Pt_1
rimane di sua proprietà esclusiva e lo stesso provvederà a pagare le
[...] relative residue rate del finanziamento in essere. L'autovettura tipo PEUGEOT 2008, targata FG376PK già intestata alla sig.ra rimane di sua Parte_2 proprietà esclusiva e la stessa provvederà a pagare le relative residue rate del finanziamento in essere seppur lo stesso sia intestato al sig. . Pt_1
d. Alla sig.ra verrà assegnata la casa coniugale quale genitore Parte_2 collocatario dei figli e , mentre il sig. Persona_3 Persona_4 Pt_1
si allontanerà dalla stessa, asportando beni ed effetti personali, entro e non
[...] oltre marzo 2025. e. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi. f. I figli minori e manterranno la residenza presso quella della Per_1 Per_2 madre. g. Il padre, salvi diversi accordi tra i genitori più favorevoli ai minori in considerazione della fase di crescita e degli impegni scolastici, ludici e sportivi dagli stessi intrapresi, potrà vederli e tenerli con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
• tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
• un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
• una settimana consecutiva durante il periodo natalizio comprendente ad anni alterni il periodo tra Natale e Capodanno (23-30 dicembre) o tra Capodanno ed Epifania (30 dicembre-6 gennaio)
• tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, anche in ragione del calendario scolastico;
• durante le vacanze estive almeno due settimane, anche consecutive, da stabilirsi e concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, avendo cura comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
• le rimanenti festività, anche scolastiche che cadono infrasettimanalmente verranno equamente ripartire tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno;
• durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto al contatto telefonico quotidiano. h. Il padre, oltre a provvedere alle esigenze dei figli quando gli stessi sono presso di lui, verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al
2 mantenimento ed alla coabitazione dei figli l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. i. I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastico e formativo, sportivo, ludico ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo dei figli, purché le stesse siano previamente concordate tra gli stessi (ad eccezione di quelle caratterizzate da urgenza). Eventuali spese non concordate preventivamente tra i genitori verranno sostenute interamente dal genitore che se ne è assunto la responsabilità e l'onere, senza possibilità di rimborso. Il dissenso alla spesa straordinaria deve essere motivato ed in caso a spese superiori ad euro 300,00 complessivi viene stabilito l'obbligo di preventivazione. j. I genitori si impegnano a far mantenere ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione. k. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale su Per_1
e quindi, salvo la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per i figli Per_2 relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. l. L'assegno unico e universale o diverso sostegno economico per le famiglie con figli a carico che lo sostituirà sarà spettante al 100% alla madre, sig.ra Pt_2
.
[...]
m. Entrambi genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità per i minori anche valido per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie;
i viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza dovranno essere comunicati all'altro genitore;
in tal caso il genitore che porterà i figli all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che siano in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
3 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.524/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Este (PD) il 14-6-2008, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Este (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4