CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Massime • 1
Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 AULA 'A' Data pubblicazione 10/01/2025 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A LICENZIAMENTI INDIVIDUALI- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORATORI L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E AUTOFERROTRANVIARI – CO DI SEZIONE LAVORO DISCIPLINA – Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIASSUNZIONE A SEGUITO DI GIUDIZIO Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere- R.G.N. 24740/2021 Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Cron. Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Rep. Ud. 27/11/2024 Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24740-2021 proposto da: AR CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato OL D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato AR LOVO;
- ricorrente principale - 2024 contro 4914 CT NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro 1 AR CA;
Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 - ricorrente principale - controricorrente incidentale Numero di raccolta generale 604/2025 - Data pubblicazione 10/01/2025 avverso la sentenza n. 134/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 289/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale;
udito l'avvocato GIULIO GROTTOLI per delega avvocato AR LOVO;
udito l'avvocato GAETANO GIANNI' per delega verbale avvocato ARTURO MARESCA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa (che aveva respinto le domande del lavoratore), dichiarava la nullità del licenziamento (destituzione) di CA LA con comunicazione in data 5.10.2018 ed estinto il rapporto di lavoro intercorso con CT NO s.r.l. (società di gestione del trasporto urbano in diverse province della Toscana), condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 2. la Corte di merito, in particolare, osservava che: 2 Numero registro generale 24740/2021 - dopo la contestazione degli addebiti, l'opinamento di Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 destituzione da parte dell'amministratore delegato (AD) in Data pubblicazione 10/01/2025 data 17.5.2018, e la tempestiva richiesta del lavoratore di intervento del Consiglio di Disciplina (CDD), ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 R.D. n. 148/1931, detto organo non era stato costituito e la sanzione espulsiva era stata adottata dal medesimo AD, dando atto che la Regione non aveva indicato il proprio rappresentante nel CDD;
- per effetto della mancata costituzione del CDD, che rappresenta una forma di garanzia procedurale ulteriore e speciale anche rispetto a quella di cui all'art. 7, legge n. 300/1970, tutt'ora vigente, il procedimento disciplinare, conclusosi con sanzione irrogata direttamente da parte datoriale, nonostante rituale richiesta del lavoratore di ricorso al giudizio del CDD, era nullo, per essere stata la potestà punitiva esercitata direttamente dal datore di lavoro, cui tale facoltà non spettava in conseguenza dell'obbligatoria devoluzione della decisione in merito al CDD, organo terzo, su opzione del lavoratore;
- tenuto conto della data di assunzione del lavoratore, successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 23/2015, poiché l'art. 2, comma 1, di tale normativa prevede la reintegrazione del lavoratore limitatamente ai casi di licenziamento discriminatorio ovvero perché “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, e poiché in questo caso andava esclusa la discriminatorietà e la nullità non era espressa, ma riconducibile a categorie di ordine generale, andava applicata la sola tutela economica crescente nella misura indicata. 3 Numero registro generale 24740/2021 3. Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 ricorso per cassazione con unico motivo;
resisteva la Data pubblicazione 10/01/2025 società con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui resisteva il lavoratore con controricorso su ricorso incidentale;
la causa veniva rimessa dall'adunanza camerale all'udienza pubblica;
4. con ordinanza interlocutoria n. 9530/2023, questa Corte osservava che: - parte ricorrente principale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 76 Cost., 1, comma 7, lett. c) della legge delega n. 83/2014, 2-3 d. lgs. n. 23/2015, 1418 c.c., 2058 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo l'erroneità dell'interpretazione della Corte di merito nell'applicare la tutela reintegratoria soltanto ai casi di nullità espressa e non a tutti i casi di nullità, anche derivanti, come nel caso di specie, dall'art. 1418 c.c., sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia perché l'enfatizzazione dell'avverbio “espressamente” risulterebbe incostituzionale e comunque illogica e incoerente;
- parte ricorrente incidentale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell'All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per non avere il lavoratore chiesto tempestivamente una nuova audizione, e comunque perché l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, in fatto sospeso per l'inerzia, motivata da necessità di approfondimento normativo, dell'organo amministrativo (Regione Toscana) nella nomina del proprio rappresentante del CDD, deve prevalere sulle garanzie di difesa del lavoratore secondo un criterio di proporzionalità; - secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 17286/2015, n. 13804/2017, n. 12770/2019), nel caso 4 in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia Numero di raccolta generale 604/2025 del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle Data pubblicazione 10/01/2025 disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare (come chiarito da Cass. n. 12490/2015, n. 855/2017, S.U. n. 15540/2016, n. 12490/2015, n. 5551/2013, n. 11929/2009), anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo; infatti, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (v. anche, in materia di permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, Cass. n. 5551/2013, n. 26267/2021; in tema di specifica “doppia fase di contestazione", collegata al diritto di difesa e piena valorizzazione dello stesso quale regola indefettibile in materia disciplinare, Cass. n. 11543/2012, n. 13654/2015); - poiché le fasi del procedimento disciplinare non possono essere omesse o concentrate, e, di conseguenza, la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione, in quanto fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto, tale violazione non è assimilabile a quelle 5 Numero registro generale 24740/2021 procedurali (di cui all'art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012); Data pubblicazione 10/01/2025 non è, invero, qualificabile come violazione procedurale in materia disciplinare del lavoro autoferrotranviario l'adozione della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro, cui tale potere non è più assegnato in caso di opzione del lavoratore per l'intervento del Consiglio di Disciplina, al quale detto potere è in tal caso deferito in base alla legge;
si tratta, infatti, di violazione a monte della procedura, per deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziché a parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino, prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso del lavoratore, l'attribuzione del potere di licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all'organo (CDD) previsto dalla normativa speciale;
- tale regime di nullità (di protezione) emerge da ricostruzione sistematica ed è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt.1418 ss. c.c., sicché tale qualificazione (di nullità di protezione) comporta l'integrazione dell'ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr. Cass. n. 32681/2021); - la delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità “espressamente previsti della legge” appariva in contrasto con la norma della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183 -“Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 6 Numero registro generale 24740/2021 conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”), art. Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 1, comma 7, lett. c), norma che dispone che il legislatore Data pubblicazione 10/01/2025 delegato preveda per le nuove assunzioni, la (diversa) limitazione del “diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”; - tale sospetto di illegittimità costituzionale della norma da applicare al caso concreto, la cui rilevanza derivava dal diverso regime di tutela applicabile al lavoratore per effetto della nullità del licenziamento disciplinare (destituzione) comunicatogli dal datore di lavoro, veniva valutata non manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni;
- in primo luogo, sotto l'aspetto dell'interpretazione letterale delle norme, perché il legislatore delegante ha incaricato il legislatore delegato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, di limitare “il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”; la lettera della legge (delegante) sembra comprendere nell'area della reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, e delegare l'individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato (ma non per questo nullo, cui ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegrazione); in altri termini, la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare non implica l'ulteriore limitazione alle nullità espresse dalla legge, perché, in senso letterale, la delega esclude dalla limitazione l'area dei licenziamenti nulli (tutti) e discriminatori, oltre a specifiche 7 Numero registro generale 24740/2021 ipotesi di licenziamenti disciplinari non nulli da individuarsi Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 in sede delegata;
Data pubblicazione 10/01/2025 - in secondo luogo, da un punto di vista sistematico, perché, come osservato in dottrina, la restrizione ai soli casi di nullità espressa - nel senso di esplicitata come sanzione della violazione del precetto primario - finisce con il forzare il valore della coerenza del sistema, e a non considerare operante, anche ai fini di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 23/2015, il principio generale che ricollega la conseguenza della nullità alla violazione di norme imperative dell'ordinamento civilistico;
in realtà, la differenza tra nullità espressamente previste e nullità da ricollegare a categorie civilistiche generali può risultare il precipitato non di una diversità ontologica o valoriale, ma di peculiare ragioni storiche, sistematiche o di stratificazione normativa, con esiti casuali e non razionali, così realizzando un'eterogenesi dei fini ordinatori della disciplina delegante;
senza considerare che anche l'art. 1418 c.c. è norma espressa;
- d'altra parte, l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa non può portare all'abrogazione dell'avverbio “espressamente”, trattandosi di lemma che non si presta ad interpretazioni semantiche diverse da quella limitativa dei casi di nullità cui ricollegare la tutela reintegratoria, con ciò generandosi le incompatibilità ed incongruenze con la legge- delega di cui sopra;
- la necessaria coerenza tra legge delegante e legge delegata appariva nel caso in esame dubbia per la previsione di una limitazione di tutela non prevista nella norma delegante e di individuazione incerta;
8 Numero registro generale 24740/2021 - pertanto, nella presente fattispecie di destituzione per Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 motivi disciplinari di lavoratore autoferrotranviario assunto Data pubblicazione 10/01/2025 dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) e di dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53 e 54 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, questa Corte riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all'art. 76 Cost., e sollevava questione di legittimità costituzionale della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità “espressamente previsti della legge”, per contrasto con la norma della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lett. c), che dispone che il legislatore delegato preveda per le nuove assunzioni, la limitazione del “diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, sospendendo il presente giudizio. 5. Con sentenza n. 22/2024, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
6. La Corte Costituzionale osservava che: - tenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell'oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca 9 Numero registro generale 24740/2021 l'interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, che Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 è quella che emerge dal contesto complessivo della legge Data pubblicazione 10/01/2025 di delega e dalle finalità che essa persegue;
- il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa;
- tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo;
- la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall'altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa;
in sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalità che la ispirano;
ciò che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata;
- la delegazione legislativa, possibilità prevista in Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, l'esercizio della funzione 10 Numero registro generale 24740/2021 legislativa non può essere delegato al Governo, il quale non Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che Data pubblicazione 10/01/2025 abbiano valore di legge ordinaria (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l'esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost) e con il tradizionale principio “ordinamentale” della separazione dei poteri;
- i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante;
ampi quindi sono il potere e l'attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato, per cui la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo;
ampia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee;
ma, all'opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un'opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega;
- la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando 11 il criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 7, lett. c), Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 della legge n. 183 del 2014, (c.d. Jobs Act), che, Numero di raccolta generale 604/2025 demandando al Governo la previsione, per le nuove Data pubblicazione 10/01/2025 assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista;
- in tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali;
- al contrario, muovendo innanzi tutto dall'interpretazione della legge di delega, nella “lettera” dell'indicato criterio direttivo manca del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l'espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell'art. 1418, primo comma, c.c., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente;
- considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell'interpretazione sistematica;
la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira ad introdurre per le «nuove assunzioni» una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità; al contrario, il legislatore delegato, con la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 12 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ai licenziamenti per i Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 quali la nullità è espressamente prevista, ha dettato una Numero di raccolta generale 604/2025 disciplina la cui incompletezza risulta incoerente rispetto al Data pubblicazione 10/01/2025 disegno del legislatore delegante, per essere rimaste prive di regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli senza espressa (e testuale) previsione della nullità; - ne consegue che il regime del licenziamento nullo deve invece essere lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata, e comunque salvo che la legge disponga diversamente;
- spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicendarsi di interventi frammentari.
7. Riassunta la causa dal lavoratore, entrambe le parti hanno depositato memorie per l'odierna udienza e discusso la causa;
il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per motivi logici, deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale.
2. Esso non è fondato, per le ragioni già espresse nell'ordinanza interlocutoria n. 9095/2023 (§§ 3-5, sintetizzati in narrativa). 13 Numero registro generale 24740/2021 3. È invece fondato il ricorso principale, a seguito della Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 pronuncia della Corte Costituzionale n. 22/2024, Data pubblicazione 10/01/2025 intervenuta incidentalmente nel presente procedimento. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al (l'unico motivo di) ricorso principale accolto, con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per l'applicazione in concreto della tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dall'art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in conseguenza dell'accertata riconducibilità a caso di nullità previsto dalla legge del licenziamento impugnato, con quantificazione del danno commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli aspetti contributivi, e deduzione di quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
5. Alla Corte di rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità e del giudizio incidentale di costituzionalità.
6. Il rigetto del ricorso incidentale determina per parte ricorrente incidentale il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. 14 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 604/2025 per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, Data pubblicazione 10/01/2025 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gualtiero MICHELINI dott. Antonio MANNA 15
- ricorrente principale - 2024 contro 4914 CT NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro 1 AR CA;
Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 - ricorrente principale - controricorrente incidentale Numero di raccolta generale 604/2025 - Data pubblicazione 10/01/2025 avverso la sentenza n. 134/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 289/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale;
udito l'avvocato GIULIO GROTTOLI per delega avvocato AR LOVO;
udito l'avvocato GAETANO GIANNI' per delega verbale avvocato ARTURO MARESCA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa (che aveva respinto le domande del lavoratore), dichiarava la nullità del licenziamento (destituzione) di CA LA con comunicazione in data 5.10.2018 ed estinto il rapporto di lavoro intercorso con CT NO s.r.l. (società di gestione del trasporto urbano in diverse province della Toscana), condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. 2. la Corte di merito, in particolare, osservava che: 2 Numero registro generale 24740/2021 - dopo la contestazione degli addebiti, l'opinamento di Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 destituzione da parte dell'amministratore delegato (AD) in Data pubblicazione 10/01/2025 data 17.5.2018, e la tempestiva richiesta del lavoratore di intervento del Consiglio di Disciplina (CDD), ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 R.D. n. 148/1931, detto organo non era stato costituito e la sanzione espulsiva era stata adottata dal medesimo AD, dando atto che la Regione non aveva indicato il proprio rappresentante nel CDD;
- per effetto della mancata costituzione del CDD, che rappresenta una forma di garanzia procedurale ulteriore e speciale anche rispetto a quella di cui all'art. 7, legge n. 300/1970, tutt'ora vigente, il procedimento disciplinare, conclusosi con sanzione irrogata direttamente da parte datoriale, nonostante rituale richiesta del lavoratore di ricorso al giudizio del CDD, era nullo, per essere stata la potestà punitiva esercitata direttamente dal datore di lavoro, cui tale facoltà non spettava in conseguenza dell'obbligatoria devoluzione della decisione in merito al CDD, organo terzo, su opzione del lavoratore;
- tenuto conto della data di assunzione del lavoratore, successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 23/2015, poiché l'art. 2, comma 1, di tale normativa prevede la reintegrazione del lavoratore limitatamente ai casi di licenziamento discriminatorio ovvero perché “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, e poiché in questo caso andava esclusa la discriminatorietà e la nullità non era espressa, ma riconducibile a categorie di ordine generale, andava applicata la sola tutela economica crescente nella misura indicata. 3 Numero registro generale 24740/2021 3. Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 ricorso per cassazione con unico motivo;
resisteva la Data pubblicazione 10/01/2025 società con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui resisteva il lavoratore con controricorso su ricorso incidentale;
la causa veniva rimessa dall'adunanza camerale all'udienza pubblica;
4. con ordinanza interlocutoria n. 9530/2023, questa Corte osservava che: - parte ricorrente principale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 76 Cost., 1, comma 7, lett. c) della legge delega n. 83/2014, 2-3 d. lgs. n. 23/2015, 1418 c.c., 2058 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo l'erroneità dell'interpretazione della Corte di merito nell'applicare la tutela reintegratoria soltanto ai casi di nullità espressa e non a tutti i casi di nullità, anche derivanti, come nel caso di specie, dall'art. 1418 c.c., sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia perché l'enfatizzazione dell'avverbio “espressamente” risulterebbe incostituzionale e comunque illogica e incoerente;
- parte ricorrente incidentale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell'All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per non avere il lavoratore chiesto tempestivamente una nuova audizione, e comunque perché l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, in fatto sospeso per l'inerzia, motivata da necessità di approfondimento normativo, dell'organo amministrativo (Regione Toscana) nella nomina del proprio rappresentante del CDD, deve prevalere sulle garanzie di difesa del lavoratore secondo un criterio di proporzionalità; - secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 17286/2015, n. 13804/2017, n. 12770/2019), nel caso 4 in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia Numero di raccolta generale 604/2025 del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle Data pubblicazione 10/01/2025 disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare (come chiarito da Cass. n. 12490/2015, n. 855/2017, S.U. n. 15540/2016, n. 12490/2015, n. 5551/2013, n. 11929/2009), anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo; infatti, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (v. anche, in materia di permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, Cass. n. 5551/2013, n. 26267/2021; in tema di specifica “doppia fase di contestazione", collegata al diritto di difesa e piena valorizzazione dello stesso quale regola indefettibile in materia disciplinare, Cass. n. 11543/2012, n. 13654/2015); - poiché le fasi del procedimento disciplinare non possono essere omesse o concentrate, e, di conseguenza, la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione, in quanto fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto, tale violazione non è assimilabile a quelle 5 Numero registro generale 24740/2021 procedurali (di cui all'art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012); Data pubblicazione 10/01/2025 non è, invero, qualificabile come violazione procedurale in materia disciplinare del lavoro autoferrotranviario l'adozione della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro, cui tale potere non è più assegnato in caso di opzione del lavoratore per l'intervento del Consiglio di Disciplina, al quale detto potere è in tal caso deferito in base alla legge;
si tratta, infatti, di violazione a monte della procedura, per deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziché a parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino, prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso del lavoratore, l'attribuzione del potere di licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all'organo (CDD) previsto dalla normativa speciale;
- tale regime di nullità (di protezione) emerge da ricostruzione sistematica ed è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt.1418 ss. c.c., sicché tale qualificazione (di nullità di protezione) comporta l'integrazione dell'ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr. Cass. n. 32681/2021); - la delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità “espressamente previsti della legge” appariva in contrasto con la norma della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183 -“Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 6 Numero registro generale 24740/2021 conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”), art. Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 1, comma 7, lett. c), norma che dispone che il legislatore Data pubblicazione 10/01/2025 delegato preveda per le nuove assunzioni, la (diversa) limitazione del “diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”; - tale sospetto di illegittimità costituzionale della norma da applicare al caso concreto, la cui rilevanza derivava dal diverso regime di tutela applicabile al lavoratore per effetto della nullità del licenziamento disciplinare (destituzione) comunicatogli dal datore di lavoro, veniva valutata non manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni;
- in primo luogo, sotto l'aspetto dell'interpretazione letterale delle norme, perché il legislatore delegante ha incaricato il legislatore delegato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, di limitare “il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”; la lettera della legge (delegante) sembra comprendere nell'area della reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, e delegare l'individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato (ma non per questo nullo, cui ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegrazione); in altri termini, la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare non implica l'ulteriore limitazione alle nullità espresse dalla legge, perché, in senso letterale, la delega esclude dalla limitazione l'area dei licenziamenti nulli (tutti) e discriminatori, oltre a specifiche 7 Numero registro generale 24740/2021 ipotesi di licenziamenti disciplinari non nulli da individuarsi Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 in sede delegata;
Data pubblicazione 10/01/2025 - in secondo luogo, da un punto di vista sistematico, perché, come osservato in dottrina, la restrizione ai soli casi di nullità espressa - nel senso di esplicitata come sanzione della violazione del precetto primario - finisce con il forzare il valore della coerenza del sistema, e a non considerare operante, anche ai fini di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 23/2015, il principio generale che ricollega la conseguenza della nullità alla violazione di norme imperative dell'ordinamento civilistico;
in realtà, la differenza tra nullità espressamente previste e nullità da ricollegare a categorie civilistiche generali può risultare il precipitato non di una diversità ontologica o valoriale, ma di peculiare ragioni storiche, sistematiche o di stratificazione normativa, con esiti casuali e non razionali, così realizzando un'eterogenesi dei fini ordinatori della disciplina delegante;
senza considerare che anche l'art. 1418 c.c. è norma espressa;
- d'altra parte, l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa non può portare all'abrogazione dell'avverbio “espressamente”, trattandosi di lemma che non si presta ad interpretazioni semantiche diverse da quella limitativa dei casi di nullità cui ricollegare la tutela reintegratoria, con ciò generandosi le incompatibilità ed incongruenze con la legge- delega di cui sopra;
- la necessaria coerenza tra legge delegante e legge delegata appariva nel caso in esame dubbia per la previsione di una limitazione di tutela non prevista nella norma delegante e di individuazione incerta;
8 Numero registro generale 24740/2021 - pertanto, nella presente fattispecie di destituzione per Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 motivi disciplinari di lavoratore autoferrotranviario assunto Data pubblicazione 10/01/2025 dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) e di dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 53 e 54 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, questa Corte riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all'art. 76 Cost., e sollevava questione di legittimità costituzionale della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità “espressamente previsti della legge”, per contrasto con la norma della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lett. c), che dispone che il legislatore delegato preveda per le nuove assunzioni, la limitazione del “diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, sospendendo il presente giudizio. 5. Con sentenza n. 22/2024, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
6. La Corte Costituzionale osservava che: - tenendo conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell'oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca 9 Numero registro generale 24740/2021 l'interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, che Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 è quella che emerge dal contesto complessivo della legge Data pubblicazione 10/01/2025 di delega e dalle finalità che essa persegue;
- il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa;
- tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo;
- la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall'altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa;
in sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalità che la ispirano;
ciò che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata;
- la delegazione legislativa, possibilità prevista in Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, l'esercizio della funzione 10 Numero registro generale 24740/2021 legislativa non può essere delegato al Governo, il quale non Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che Data pubblicazione 10/01/2025 abbiano valore di legge ordinaria (artt. 76 e 77, primo comma, Cost.); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l'esercizio della funzione legislativa (art. 70 Cost) e con il tradizionale principio “ordinamentale” della separazione dei poteri;
- i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante;
ampi quindi sono il potere e l'attività di “riempimento” normativo conferiti al legislatore delegato, per cui la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo;
ampia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee;
ma, all'opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un'opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega;
- la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando 11 il criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 7, lett. c), Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 della legge n. 183 del 2014, (c.d. Jobs Act), che, Numero di raccolta generale 604/2025 demandando al Governo la previsione, per le nuove Data pubblicazione 10/01/2025 assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista;
- in tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali;
- al contrario, muovendo innanzi tutto dall'interpretazione della legge di delega, nella “lettera” dell'indicato criterio direttivo manca del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l'espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell'art. 1418, primo comma, c.c., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente;
- considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell'interpretazione sistematica;
la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira ad introdurre per le «nuove assunzioni» una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità; al contrario, il legislatore delegato, con la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 12 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ai licenziamenti per i Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 quali la nullità è espressamente prevista, ha dettato una Numero di raccolta generale 604/2025 disciplina la cui incompletezza risulta incoerente rispetto al Data pubblicazione 10/01/2025 disegno del legislatore delegante, per essere rimaste prive di regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli senza espressa (e testuale) previsione della nullità; - ne consegue che il regime del licenziamento nullo deve invece essere lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata, e comunque salvo che la legge disponga diversamente;
- spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicendarsi di interventi frammentari.
7. Riassunta la causa dal lavoratore, entrambe le parti hanno depositato memorie per l'odierna udienza e discusso la causa;
il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per motivi logici, deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale.
2. Esso non è fondato, per le ragioni già espresse nell'ordinanza interlocutoria n. 9095/2023 (§§ 3-5, sintetizzati in narrativa). 13 Numero registro generale 24740/2021 3. È invece fondato il ricorso principale, a seguito della Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 pronuncia della Corte Costituzionale n. 22/2024, Data pubblicazione 10/01/2025 intervenuta incidentalmente nel presente procedimento. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al (l'unico motivo di) ricorso principale accolto, con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per l'applicazione in concreto della tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dall'art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in conseguenza dell'accertata riconducibilità a caso di nullità previsto dalla legge del licenziamento impugnato, con quantificazione del danno commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli aspetti contributivi, e deduzione di quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
5. Alla Corte di rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità e del giudizio incidentale di costituzionalità.
6. Il rigetto del ricorso incidentale determina per parte ricorrente incidentale il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. 14 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del Numero registro generale 24740/2021 Numero sezionale 4914/2024 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 604/2025 per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, Data pubblicazione 10/01/2025 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gualtiero MICHELINI dott. Antonio MANNA 15