Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2025, n. 604
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Sentenza 10 gennaio 2025

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Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2025, n. 604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 604
    Data del deposito : 10 gennaio 2025

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