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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Manuela Velotti Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 549/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. , Parte_2 C.F._1
-entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Giuseppe Tallarico e Lisa Fresolone;
NEI CONFRONTI DI
p. Controparte_1
iva (già ), P.IVA_2 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Arena;
1
Con atto di citazione del gennaio 2017, la correntista ed il suo Parte_1
fideiussore convenivano, innanzi il Tribunale di Forlì, la Parte_2 [...]
, lamentando la nullità del contratto di conto Controparte_2
corrente n. 0000248674, in quanto non sottoscritto dalla banca;
l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto non previsto con la medesima periodicità per gli interessi debitori e creditori e l'applicazione di commissioni non contrattualmente previste.
Formulavano le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1346, 1347, 1418 c.c. e 117 TUB, la nullità e, comunque, l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilità all'attrice del contratto meglio specificato in narrativa, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa stessa, conseguentemente e per l'effetto
- condannare la banca convenuta a restituire, anche ex art. 2033 c.c., le somme tutte percepite e/o trattenute dall'attrice a titolo di interessi, spese, commissioni, in forza e, comunque, in relazione al preteso contratto di conto corrente suddetto, fino ad oggi, da quantificarsi nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi, rivalutazioni e maggior danno dal dì del dovuto alla saldo;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare, anche ex art. 1341, comma 2, c.c., la invalidità e, comunque,
l'inefficacia delle clausole richiamate al preteso contratto di conto corrente n. 0000248674, comunque, anche in quanto non specificamente approvate dal con ogni conseguente statuizione di legge;
INFINE QUANTO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CUI SOPRA IN OGNI CASO E,
COMUNQUE,
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1375, 2043, 2059 c.c., gli illeciti e le
responsabilità tutte, contrattuali ed aquiliane, comunque imputabili alla banca convenuta per gli inadempimenti e gli illeciti tutti posti in essere in danno dell'attrice, così come meglio descritti in narrativa;
e conseguentemente
- condannare, anche ex artt. 1218 ss., 2043, 2059 c.c., la banca convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla attrice, in ragione degli inadempimenti e degli illeciti tutti meglio descritti in narrativa;
danni da meglio quantificarsi in corso di causa, anche mediante ricorso ai criteri di valutazione equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e
maggior danno, dal dì del dovuto al saldo>.
*
Si costituiva la banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di €. 421.828,73, quale saldo negativo del suindicato conto corrente.
2 *
Con sentenza n. 705/2020, pubblicata in data 17 settembre 2020, il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo la controversia, rigettava le domande attoree e condannava gli attori in solido, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento di €
421.828,73, oltre interessi, in favore della convenuta banca.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande e per il rigetto della domanda riconvenzionale.
*
Resisteva l'appellata CP_2
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 17.9.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, ampiamente argomentato, all'inizio ed alla fine dell'atto di citazione in appello, si lamenta il mancato esame della questione di illegittimità costituzionale, proposta con la comparsa conclusionale ed ora reiterata.
2)Per sintetizzare tale questione è sufficiente richiamare la seguente considerazione, contenuta l'atto di citazione in appello:
Con riferimento all'eccezione sollevata da parte attrice – mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della – si ribadisce che la sentenza delle CP_2
SS.UU. n. 898/2018, con cui sono stati considerati “validi” i contratti bancari “mono- firma”, finisce per determinare una violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art.
3 della Costituzione.
Nel nostro ordinamento, infatti, nessun contratto è valido e produttivo di effetti senza
l'incontro delle volontà delle parti e questo, a maggior ragione, vale per i contratti per cui la legge prevede la forma scritta ad substantiam>.
3 3) Vero essendo che il primo giudice non ha esamminato tale questione, deve provvedervi il collegio, cui è sufficiente evidenziare come la questione sia stata posta non con riferimento ad una norma, ma con riferimento ad una mera interpretazione giurisprudenziale, la cui motivazione, peraltro, non è neppure considerata col motivo.
4)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice non abbia disposto ctu, nonostante fosse indispensabile onde accertare anatocismo>, la natura usuraria degli interessi, ed il al rapporto oggetto di esame> e verificare se siano stati effettivamente previsti e concordati tra le parti, che non vi sia stato l'eventuale addebito di spese e/o commissioni non dovute, ovvero applicate per importi maggiori di quelli pattuiti>.
5)Il motivo è palesemente infondato.
Quanto alla dedotta natura usuraria degli interessi debitori, è sufficiente ecidenziare che il primo giudice non aveva motivo di effettuare accertamenti sull'eventuale natura usuraria degli interessi, posto che tale natura non è stata affatto dedotta in primo grado.
Essa, peraltro, è stata solo genericamente dedotta nel grado.
Il primo giudice neppure aveva motivo di verificare se fossero state rispettate le previsioni contrattuali, posto che la relativa contestazione non era stata sollevata in primo grado.
Quanto all'anatocismo, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado si contesta esclusivamente <una differente capitalizzazione (annuale per i saldi a credito del correntista, trimestrale per i saldi a debito), in palese contrasto, tra l'altro, con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB e
2 della delibera C.I.C.R. 9/2/2000>:
Per verificare il fondamento di tale contestazione non occorre, dunque, nessun accertamento tecnico, bastando la lettura delle condizioni contrattuali, lettura da cui risulta la periodicità trimestrale tanto per gli interessi debitori, quanto per gli interessi creditori
(ved. documento n. 2 di parte convenuta).
6) Con ulteriore motivo si contesta come erroneamente il primo giudice abbia affermato che le domande attoree erano carenti di prova, per non avere parte attrice depositato il contratto di conto corrente e gli estratti conto, il primo in realtà depositato da essa attrice ed i secondi depositati dalla banca.
4 7)Il motivo è da rigettare, per carenza di interesse, non dovendosi procedere ad alcun riconteggio, per quanto sopra evidenziato.
8)Con l'ultimo motivo, parte appellante lamenta, ampiamente argomentando, come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la nullità della fideiussione, in quanto il relativo contratto seguiva lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
Deduce, in via subordinata, che avrebbe dovuto riconoscere la nullità della clausola, che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.
9) Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.1994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Va, poi, osservato che la contestazione di nullità della cluasola derogativa dell'art. 1957
c.c. non va neppure esaminata, posto che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957
c.c. è un eccezione in senso stretto, sicchè non può comunque essere presa in considerazione già per la sua tardiva proposizione, intervenuta solo in appello.
10) Le spese seguono la soccombenza.
11) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
5 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 549/2021. R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 16.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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