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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6299 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 18270/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Roberta Di Clemente – Presidente dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel./est. dr.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18270/2019 RGAC e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Marco Bakunin (Parco San Paolo) 13 presso l'avv. Giuseppe Parente, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di costituzione a mezzo di nuovo difensore
QUERELANTE
E
, in persona di un Controparte_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 33 presso l'avv. Gianluca Tisci, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 8 [...]
[...]
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_2
Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Maria Teresa
Mastrangelo, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in Napoli con atto per notaio rep. 22594 Persona_1
CP_2
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_3
alla Piazza Matteotti 2 presso l'avv. Elena Caruso, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data 10/9/2020 in Roma con atto per notaio rep. 54368 Persona_2
QUERELATA
Nonché
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è fondata e va, pertanto, accolta.
ha convenuto nel presente giudizio il e spa Parte_1 CP_4 Controparte_2
, chiedendo di: 1) accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità CP_3
della sottoscrizione a suo nome sulla ricevuta di ritorno della raccomandata pagina 2 di 8 780818802719 spedita da tramite , indirizzata a e CP_4 CP_3 Parte_1
contenente il verbale di una contravvenzione elevata nei confronti del destinatario dalla
Polizia Locale del Comune di Napoli;
2) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
3) escludere in ogni caso il documento in questione dalle fonti probatorie introdotte dall e dal Controparte_5
per ottenere il pagamento della cartella esattoriale;
4) Controparte_6
dichiarare, a seguito dell'accoglimento delle querela di falso inesistente e/o inefficace la ricevuta di ritorno della raccomandata postale 780818802719; 5) condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subìti dall'attore per fatto e colpa dei convenuti per aver utilizzata il documento recante la firma falsa;
danni da accertarsi nel corso del giudizio e/o nella misura ritenuta congrua;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare la querela di falso, Controparte_2
con vittoria delle spese di lite, o subordinatamente, nel caso fossa stata accolta la domanda, di compensare le spese.
Si è costituita spa , chiedendo di rigettare la querela di falso con vittoria CP_3
delle spese di lite e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è, altresì, costituita chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione CP_4
passiva, ed in ogni caso di rigettare la querela di falso perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite e con distrazione.
Nel corso della istruttoria, dato atto del mancato deposito della ricevuta di ritorno in originale, sul documento in fotocopia è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dall'avv. Fabio Laviano all'esito della stessa la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
ha opposto davanti al Giudice di Pace di Napoli la cartella esattoriale Parte_1
01220180001880275000 dell'anno 2013 emessa da per incassare la sanzione a lui CP_4
irrogata dalla Polizia Urbana di Napoli con verbale di accertamento di violazione al pagina 3 di 8 Codice della Strada 6182378/2013; il motivo dell'opposizione è che sostiene Parte_1
che non gli sia mai stato notificato il predetto verbale, e dunque nel giudizio dinanzi al
GdP di Napoli egli ha presentato querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale gli avrebbe notificato il predetto verbale: da tale CP_4
documento risulterebbe che la raccomandata gli sia stata consegnata personalmente in data 24/12/2013, ma con la querela di falso nega di avere apposto la firma a Parte_1
suo nome sull'avviso di ricevimento. Il GdP di Napoli ha rimesso gli atti della querela di falso, per competenza, al Tribunale di Napoli e così è sorto il presente giudizio.
Preliminarmente, va dichiarato che e non sono legittimate CP_4 Controparte_3
passive nel presente giudizio, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio ( cfr. tra le altre Cass. n. 330/1967; Cass. n.
223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019): “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.” è il soggetto che ha CP_4
Con spedito la raccomandata e è il soggetto incaricato da che ha CP_3 CP_4
materialmente consegnato la raccomandata ma l'unico soggetto che ha interesse a valersi del documento è il – ossia l'ente che, se l'avviso di Controparte_2
ricevimento venisse dichiarato autentico, incasserebbe la somma portata dalla cartella esattoriale in base al verbale di accertamento emesso dalla Polizia Urbana di Napoli.
e non sono interessate ad avvalersi dell'avviso di ricevimento, per CP_4 CP_3
cui la domanda nei loro confronti va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Per quanto concerne la posizione del va detto che la querela di falso Controparte_2
è l'unico strumento di cui dispone per negare di avere firmato l'avviso di Parte_1
ricevimento di cui si discute. La cartella esattoriale è stata notificata ai sensi della L.
pagina 4 di 8 890/1982: infatti, se fosse stata notificata ai sensi del DPR 602/1973 (sulla notificazione degli atti tributari), ai sensi dell'art. 26.3 di tale normativa, non sarebbe stato necessario che la persona alla quale era stato consegnato il plico firmasse l'avviso; invece, lo ha firmato. E, come affermato da Cass. 1686/2023, in motivazione: “ …all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa)”. L'agente postale agisce esercitando i poteri del pubblico ufficiale, ed attesta una identità, tra chi ha apposto la firma, ed il destinatario dell'atto: la sua attestazione fa fede sino a querela di falso, e non rileva come sia pervenuto ad affermare tale identità.
Il CTU grafologo nominato nel corso del presente giudizio, dopo avere analiticamente esaminato e confrontato tra loro la firma in esame e quelle comparativa, comprese quelle apposte da con apposito saggio grafico, ha concluso: “Dal confronto operato Parte_1
tra le caratteristiche e gli elementi individualizzanti delle firme comparative e quella in verifica, è emersa una sostanziale diversità che non è in alcun modo riconducibile alla variabilità grafica individuale del Alcune dissonanze rilevate nella Parte_1
conduzione grafica della firma, che dovrebbe invece essere spontanea e naturale, oltre che automatizzata, hanno confermato che trattasi di un falso per imitazione pedissequa.
Non si può esprimere un giudizio di certezza al 100% unicamente perché il documento in verifica è stato acquisito in copia fotostatica, nemmeno di ottima qualità.”. Non rileva che l'analisi sia stata condotta su copia fotostatica: gli elementi evidenziati dal CTU, a giudizio del Collegio, sono sufficienti ad evidenziare che la firma è falsa. D'altronde il non ha osservato nulla sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Controparte_2
Dunque, la querela di falso va accolta.
Per quanto riguarda le ulteriori domande proposte da parte attrice e riportate sub 3) 4) e
5) ritiene il Collegio che, non essendo state né reiterate né argomentate negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., siano oggetto di tacita rinuncia con conseguente pagina 5 di 8 esonero del Tribunale dal doverle esaminare ( cfr. sulla possibilità di rinunciare ad un domanda nella comparsa conclusionale Cass. S.U. 3453/2024)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del querelante nei confronti di e CP_4
e del nei confronti di e si liquidano come in CP_3 Controparte_2 Parte_1
dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi per le quattro fasi, essendo la causa di facile risoluzione) e con attribuzione all'avv. Gianluca Tisci, qualificatosi anticipatario dell' CP_4
In ordine alla richiesta di attribuzione delle spese processuali formulata dall'avvocato
Giuseppe Parente quale difensore dell'attore, va evidenziato che il predetto legale è subentrato, in sostituzione dell'avv. VA NE in data 4.02.2022 Orbene, considerato che secondo il dettato dell'art. 93 c.p.c.,” il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”, non può accogliersi la richiesta dell'avv. Parente essendo stata formulata con esclusivo riferimento ai compensi ed alle spese che sarebbero state anticipate da detto legale.
In ragione del complessivo esito della lite le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico del CP_2
[...]
Ai sensi dell'art. 227 c.p.c. la presente sentenza diverrà esecutiva, per quanto riguarda i provvedimenti in materia di falso, soltanto dopo il passaggio in giudicato mentre la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. ( sent
Cass n. 891/2014) .
Copia della sentenza va comunicata al PM- sede in quanto interventore ex lege nel presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18270/2019 rgac tra: , querelante;
Parte_1
spa Poste Italiane, querelati;
così provvede: CP_4 Controparte_2
1) Accoglie la domanda di querela di falso solo nei confronti del in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto, dichiara falsa la firma a nome di Parte_1
quale destinatario persona fisica, apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata
780818802719 spedita da tramite , indirizzata a;
CP_4 CP_3 Parte_1
2) Ordina che la predetta firma venga cancellata dall'originale del suddetto avviso di ricevimento, disponendo che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda a tale cancellazione solo dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) Dichiara inammissibile la domanda di querela di falso nei confronti di e CP_4 [...]
; CP_3
4) Condanna a rimborsare le spese di lite all' Parte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa in favore dell'avv.
[...]
Gianluca Tisci, qualificatosi antistatario, nonché a in personale del Controparte_3
legale rappresentante p.t.; spese che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in complessivi € 3.809 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa, come per legge se documentate;
5) Condanna il in persona del Sindaco p.t., a rimborsare a Controparte_2 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 103,54 per esborsi ed € 3.809 per
[...]
compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
6) Pone definitivamente a carico del le spese già liquidate per Controparte_2
l'espletamento della CTU
7) Dispone comunicarsi al PM- sede copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18/6/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ettore Pastore Alinante
Il Presidente
pagina 7 di 8 (dr.ssa Roberta Di Clemente)
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Roberta Di Clemente – Presidente dr. Ettore Pastore Alinante – Giudice rel./est. dr.ssa Barbara Tango - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18270/2019 RGAC e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Marco Bakunin (Parco San Paolo) 13 presso l'avv. Giuseppe Parente, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di costituzione a mezzo di nuovo difensore
QUERELANTE
E
, in persona di un Controparte_1
procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita 33 presso l'avv. Gianluca Tisci, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 8 [...]
[...]
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_2
Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Maria Teresa
Mastrangelo, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in Napoli con atto per notaio rep. 22594 Persona_1
CP_2
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_3
alla Piazza Matteotti 2 presso l'avv. Elena Caruso, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data 10/9/2020 in Roma con atto per notaio rep. 54368 Persona_2
QUERELATA
Nonché
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è fondata e va, pertanto, accolta.
ha convenuto nel presente giudizio il e spa Parte_1 CP_4 Controparte_2
, chiedendo di: 1) accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità CP_3
della sottoscrizione a suo nome sulla ricevuta di ritorno della raccomandata pagina 2 di 8 780818802719 spedita da tramite , indirizzata a e CP_4 CP_3 Parte_1
contenente il verbale di una contravvenzione elevata nei confronti del destinatario dalla
Polizia Locale del Comune di Napoli;
2) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
3) escludere in ogni caso il documento in questione dalle fonti probatorie introdotte dall e dal Controparte_5
per ottenere il pagamento della cartella esattoriale;
4) Controparte_6
dichiarare, a seguito dell'accoglimento delle querela di falso inesistente e/o inefficace la ricevuta di ritorno della raccomandata postale 780818802719; 5) condannare i convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subìti dall'attore per fatto e colpa dei convenuti per aver utilizzata il documento recante la firma falsa;
danni da accertarsi nel corso del giudizio e/o nella misura ritenuta congrua;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare la querela di falso, Controparte_2
con vittoria delle spese di lite, o subordinatamente, nel caso fossa stata accolta la domanda, di compensare le spese.
Si è costituita spa , chiedendo di rigettare la querela di falso con vittoria CP_3
delle spese di lite e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è, altresì, costituita chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione CP_4
passiva, ed in ogni caso di rigettare la querela di falso perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite e con distrazione.
Nel corso della istruttoria, dato atto del mancato deposito della ricevuta di ritorno in originale, sul documento in fotocopia è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dall'avv. Fabio Laviano all'esito della stessa la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
ha opposto davanti al Giudice di Pace di Napoli la cartella esattoriale Parte_1
01220180001880275000 dell'anno 2013 emessa da per incassare la sanzione a lui CP_4
irrogata dalla Polizia Urbana di Napoli con verbale di accertamento di violazione al pagina 3 di 8 Codice della Strada 6182378/2013; il motivo dell'opposizione è che sostiene Parte_1
che non gli sia mai stato notificato il predetto verbale, e dunque nel giudizio dinanzi al
GdP di Napoli egli ha presentato querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale gli avrebbe notificato il predetto verbale: da tale CP_4
documento risulterebbe che la raccomandata gli sia stata consegnata personalmente in data 24/12/2013, ma con la querela di falso nega di avere apposto la firma a Parte_1
suo nome sull'avviso di ricevimento. Il GdP di Napoli ha rimesso gli atti della querela di falso, per competenza, al Tribunale di Napoli e così è sorto il presente giudizio.
Preliminarmente, va dichiarato che e non sono legittimate CP_4 Controparte_3
passive nel presente giudizio, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio ( cfr. tra le altre Cass. n. 330/1967; Cass. n.
223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019): “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.” è il soggetto che ha CP_4
Con spedito la raccomandata e è il soggetto incaricato da che ha CP_3 CP_4
materialmente consegnato la raccomandata ma l'unico soggetto che ha interesse a valersi del documento è il – ossia l'ente che, se l'avviso di Controparte_2
ricevimento venisse dichiarato autentico, incasserebbe la somma portata dalla cartella esattoriale in base al verbale di accertamento emesso dalla Polizia Urbana di Napoli.
e non sono interessate ad avvalersi dell'avviso di ricevimento, per CP_4 CP_3
cui la domanda nei loro confronti va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Per quanto concerne la posizione del va detto che la querela di falso Controparte_2
è l'unico strumento di cui dispone per negare di avere firmato l'avviso di Parte_1
ricevimento di cui si discute. La cartella esattoriale è stata notificata ai sensi della L.
pagina 4 di 8 890/1982: infatti, se fosse stata notificata ai sensi del DPR 602/1973 (sulla notificazione degli atti tributari), ai sensi dell'art. 26.3 di tale normativa, non sarebbe stato necessario che la persona alla quale era stato consegnato il plico firmasse l'avviso; invece, lo ha firmato. E, come affermato da Cass. 1686/2023, in motivazione: “ …all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa)”. L'agente postale agisce esercitando i poteri del pubblico ufficiale, ed attesta una identità, tra chi ha apposto la firma, ed il destinatario dell'atto: la sua attestazione fa fede sino a querela di falso, e non rileva come sia pervenuto ad affermare tale identità.
Il CTU grafologo nominato nel corso del presente giudizio, dopo avere analiticamente esaminato e confrontato tra loro la firma in esame e quelle comparativa, comprese quelle apposte da con apposito saggio grafico, ha concluso: “Dal confronto operato Parte_1
tra le caratteristiche e gli elementi individualizzanti delle firme comparative e quella in verifica, è emersa una sostanziale diversità che non è in alcun modo riconducibile alla variabilità grafica individuale del Alcune dissonanze rilevate nella Parte_1
conduzione grafica della firma, che dovrebbe invece essere spontanea e naturale, oltre che automatizzata, hanno confermato che trattasi di un falso per imitazione pedissequa.
Non si può esprimere un giudizio di certezza al 100% unicamente perché il documento in verifica è stato acquisito in copia fotostatica, nemmeno di ottima qualità.”. Non rileva che l'analisi sia stata condotta su copia fotostatica: gli elementi evidenziati dal CTU, a giudizio del Collegio, sono sufficienti ad evidenziare che la firma è falsa. D'altronde il non ha osservato nulla sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU. Controparte_2
Dunque, la querela di falso va accolta.
Per quanto riguarda le ulteriori domande proposte da parte attrice e riportate sub 3) 4) e
5) ritiene il Collegio che, non essendo state né reiterate né argomentate negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., siano oggetto di tacita rinuncia con conseguente pagina 5 di 8 esonero del Tribunale dal doverle esaminare ( cfr. sulla possibilità di rinunciare ad un domanda nella comparsa conclusionale Cass. S.U. 3453/2024)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del querelante nei confronti di e CP_4
e del nei confronti di e si liquidano come in CP_3 Controparte_2 Parte_1
dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi per le quattro fasi, essendo la causa di facile risoluzione) e con attribuzione all'avv. Gianluca Tisci, qualificatosi anticipatario dell' CP_4
In ordine alla richiesta di attribuzione delle spese processuali formulata dall'avvocato
Giuseppe Parente quale difensore dell'attore, va evidenziato che il predetto legale è subentrato, in sostituzione dell'avv. VA NE in data 4.02.2022 Orbene, considerato che secondo il dettato dell'art. 93 c.p.c.,” il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”, non può accogliersi la richiesta dell'avv. Parente essendo stata formulata con esclusivo riferimento ai compensi ed alle spese che sarebbero state anticipate da detto legale.
In ragione del complessivo esito della lite le spese per l'espletamento della CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno definitivamente poste a carico del CP_2
[...]
Ai sensi dell'art. 227 c.p.c. la presente sentenza diverrà esecutiva, per quanto riguarda i provvedimenti in materia di falso, soltanto dopo il passaggio in giudicato mentre la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. ( sent
Cass n. 891/2014) .
Copia della sentenza va comunicata al PM- sede in quanto interventore ex lege nel presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18270/2019 rgac tra: , querelante;
Parte_1
spa Poste Italiane, querelati;
così provvede: CP_4 Controparte_2
1) Accoglie la domanda di querela di falso solo nei confronti del in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto, dichiara falsa la firma a nome di Parte_1
quale destinatario persona fisica, apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata
780818802719 spedita da tramite , indirizzata a;
CP_4 CP_3 Parte_1
2) Ordina che la predetta firma venga cancellata dall'originale del suddetto avviso di ricevimento, disponendo che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda a tale cancellazione solo dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) Dichiara inammissibile la domanda di querela di falso nei confronti di e CP_4 [...]
; CP_3
4) Condanna a rimborsare le spese di lite all' Parte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa in favore dell'avv.
[...]
Gianluca Tisci, qualificatosi antistatario, nonché a in personale del Controparte_3
legale rappresentante p.t.; spese che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in complessivi € 3.809 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa, come per legge se documentate;
5) Condanna il in persona del Sindaco p.t., a rimborsare a Controparte_2 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 103,54 per esborsi ed € 3.809 per
[...]
compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
6) Pone definitivamente a carico del le spese già liquidate per Controparte_2
l'espletamento della CTU
7) Dispone comunicarsi al PM- sede copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18/6/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ettore Pastore Alinante
Il Presidente
pagina 7 di 8 (dr.ssa Roberta Di Clemente)
pagina 8 di 8