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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.936/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 13 marzo 2025 R.G.936/2023
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 859/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], CF: , nato Parte_1 C.F._1 Controparte_1
a Loculi il 04.10.1981, CF: , ivi residenti nella Via Vittorio Emanuele, C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Melis Giovanni Cristian, CF: , , nel cui studio in C.F._3
Galtellì, vico Parrocchia, n. 1 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
: , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
; ; ; Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 CP_9 Controparte_10 [...]
; ; , ; CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che : nata a [...] il [...], CF: ha acquistato per Parte_1 C.F._1
intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio
Emanuele, sn, piano S1- T, distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 1345, categ. A/2, classe 7, consistenza 9,5 vani;
nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 18 particella 1345, Ente Urbano;
nato a [...] il [...], CF: , ha acquistato per Controparte_1 C.F._2
intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio
Emanuele, n. 23, P.T, distinto al catasto fabbricato al Foglio 18 particella 1250, Categ. F/3, consistenza 189 mq, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio
18, particella 1250, Ente Urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. e hanno esposto di essere da tempo immemorabile, Parte_1 Controparte_1
uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto al possesso dei seguenti immobili: - il fabbricato sito a Loculi, nella Parte_1
via Vittorio Emanuele, sn, piano S1-T, distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 1345, categ. A/2, classe 7, consistenza 9,5 vani;
nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 18 particella 1345, Ente Urbano;
- : il fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio Controparte_1
Emanuele, n. 23, P.T, F. 18 particella 1250, Categ. F/3, consistenza 189 mq, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio 18, particella 1250, Ente Urbano;
I ricorrenti, da oltre vent'anni, si sono occupati del fabbricato di cui sopra, provvedendo alla sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria, alla cura della facciata, alla sostituzione e manutenzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione, alla cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. Il suddetto fabbricato risulta al catasto fabbricati intestato ai medesimi ricorrenti. Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è intestato catastalmente a: , deceduto con eredi;
; CP_2 Controparte_7
(odierna ricorrente); ; Controparte_8 Controparte_5 Parte_1 CP_9 [...]
, ; ; , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_10 Controparte_11 CP_15
, viventi, deceduta;
CP_16 Persona_1
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
****** La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrenti da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto ciascuno per la propria parte alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno edificato l'immobile e si sono curati della facciata e hanno provveduto alla sostituzione degli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 6.2.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 13 marzo 2025 R.G.936/2023
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 859/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], CF: , nato Parte_1 C.F._1 Controparte_1
a Loculi il 04.10.1981, CF: , ivi residenti nella Via Vittorio Emanuele, C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Melis Giovanni Cristian, CF: , , nel cui studio in C.F._3
Galtellì, vico Parrocchia, n. 1 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
: , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
; ; ; Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 CP_9 Controparte_10 [...]
; ; , ; CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che : nata a [...] il [...], CF: ha acquistato per Parte_1 C.F._1
intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio
Emanuele, sn, piano S1- T, distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 1345, categ. A/2, classe 7, consistenza 9,5 vani;
nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 18 particella 1345, Ente Urbano;
nato a [...] il [...], CF: , ha acquistato per Controparte_1 C.F._2
intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio
Emanuele, n. 23, P.T, distinto al catasto fabbricato al Foglio 18 particella 1250, Categ. F/3, consistenza 189 mq, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio
18, particella 1250, Ente Urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. e hanno esposto di essere da tempo immemorabile, Parte_1 Controparte_1
uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto al possesso dei seguenti immobili: - il fabbricato sito a Loculi, nella Parte_1
via Vittorio Emanuele, sn, piano S1-T, distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 1345, categ. A/2, classe 7, consistenza 9,5 vani;
nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 18 particella 1345, Ente Urbano;
- : il fabbricato sito a Loculi, nella via Vittorio Controparte_1
Emanuele, n. 23, P.T, F. 18 particella 1250, Categ. F/3, consistenza 189 mq, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al foglio 18, particella 1250, Ente Urbano;
I ricorrenti, da oltre vent'anni, si sono occupati del fabbricato di cui sopra, provvedendo alla sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria, alla cura della facciata, alla sostituzione e manutenzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione, alla cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. Il suddetto fabbricato risulta al catasto fabbricati intestato ai medesimi ricorrenti. Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è intestato catastalmente a: , deceduto con eredi;
; CP_2 Controparte_7
(odierna ricorrente); ; Controparte_8 Controparte_5 Parte_1 CP_9 [...]
, ; ; , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_10 Controparte_11 CP_15
, viventi, deceduta;
CP_16 Persona_1
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
****** La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrenti da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto ciascuno per la propria parte alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno edificato l'immobile e si sono curati della facciata e hanno provveduto alla sostituzione degli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 6.2.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna