TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.882/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Deluca;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maria Ciacci, CP_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di SA dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da foglio depositato il 29.1.2025 Parte_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare mediante emanda sentenza lo scioglimento del matrimonio tra le parti celebrato in Bosnia in data 28.04.2005 trascritto nel Comune di SA nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune Atto N. 81 parte 2 serie S- anno 2009, ordinando la trascrizione della
pagina 1 di 8 sentenza, ai sensi della L. 55/2015 e ss. mod. e int. “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi”, alle seguenti CONDIZIONI:
1. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle attitudini ed inclinazioni della medesima;
2. resterà collocata presso l'abitazione della madre mentre il figlio Per_1
maggiorenne , non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_2
vivere presso il padre;
3. Ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento del figlio presso di sé collocato mentre le spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite in misura del 50% seguendo il Protocollo del Tribunale di
SA;
4. Le frequentazioni di entrambi i figli con l'altro genitore continueranno ad essere libere e regolate secondo le necessità di studi ed impegni dei medesimi, anche in considerazione dell'età della figlia minore ( 16 anni); Per_1
5. La casa coniugale, in comproprietà delle parti in misura del 50%, in considerazione dell'attuale collocazione dei figli, ciascuno presso un genitore stabilmente, dovrà rientrare nella disponibilità ordinaria dei comproprietari senza vincoli di assegnazione;
6. Quanto contributo per il mantenimento in favore della prestato in CP_1 sede separatizia e pari ad € 170 mensili, esso andrà revocato per carenza dei presupposti senza alcun diverso riconoscimento in capo alla stessa per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
7. I coniugi si concederanno reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore . Per_1
Vinte le spese.” per come da foglio depositato il 21.1.2025 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di SA, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
celebrato in Bosnia il 28/4/2005 e trascritto in SA nel 2009 (atto n. 81 parte
2 serie S anno 2009) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 2 di 8 SA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1) la figlia minorenne sarà affidata in modo condiviso ai due genitori Per_1
ma con collocazione presso la madre
2) diritto/dovere di visita di a nelle modalità (vista l'età di Parte_1 Per_1
quasi diciassette anni della ragazza) che riterranno di concordare in ossequio alla volontà, agli impegni scolastici, socio relazionali e ludici della minorenne
Pers 3) stante la collocazione del figlio (maggiorenne ma ad oggi non ancora autosufficiente economicamente) presso il padre, provvederà CP_1
al mantenimento diretto di mentre provvederà al Per_1 Parte_1
Pers mantenimento diretto di
4) spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, in linea al protocollo approvato dall'Ordine Avvocati SA) gravanti al 50% su ciascuno dei coniugi
5) assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (con rivalutazione Istat) a favore della ex moglie per il suo mantenimento
6) casa ex coniugale di Via Chiesa 2 (in SA) assegnata alla moglie
7) autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o quanto occorra a favore di per l'espatrio ”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in data 28.4.2005 in Bosnia con . CP_1
Si è ritualmente costituita . CP_1
- La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1970 in Bosnia) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1985 in Bosnia) hanno contratto matrimonio il 28.4.2005 a Doboj in
Bosnia (doc. 2 del ricorrente). Pers La coppia ha avuto due figli, nato il [...] e nata il [...]. Per_1
Con sentenza emessa il 17.7.2020 nella causa n.943/2017 RG il Tribunale di
SA ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a Pt_1
(doc.1 della convenuta). Da allora la coppia non si è più riconciliata,
[...]
come comprovato dalle diverse residenze anagrafiche (doc.1 del ricorrente e doc.7 della convenuta). pagina 3 di 8 Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
- Le parti sono d'accordo sull'affidamento congiunto della figlia , ancora Per_1
minorenne e sul suo collocamento prevalente presso la madre, così come stabilito nella sentenza di separazione. Dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali di SA risulta che la ragazza da ottobre 2024 è stabilmente rientrata nella casa materna, dopo aver trascorso alcuni mesi nella casa paterna dove vive anche il fratello.
Anche sui tempi di permanenza con il padre le richieste delle parti sono sostanzialmente convergenti:
considerato che
la ragazza ha quasi 17 anni, sarà libera di frequentare il padre secondo la sua volontà, in base ai suoi impegni, senza prevedere un rigido calendario.
La ragazza, sentita personalmente all'udienza dell'11.12.2024, ha mostrato la sua stanchezza rispetto al conflitto coniugale e al contenzioso tra il padre e la madre. I servizi sociali nella relazione del 15.1.2025 hanno rimarcato che la figlia vive una condizione di sofferenza e di tensione originata dalla mancanza di comunicazione tra i genitori i quali non hanno alcun contatto diretto tra loro neppure sulle questioni che riguardano la minore, con la conseguenza che la ragazza si vede costretta a fare da tramite ed è sovraccaricata di responsabilità.
Nell'interesse della minore è necessario che prosegua il percorso di ascolto psicologico e che la ragazza venga sostenuta e motivata anche nel percorso scolastico. È necessario che anche i genitori collaborino con i servizi sociali, secondo i suggerimenti già proposti dai servizi nell'ultima relazione, partecipando a incontri periodici durante i quali confrontarsi, separatamente, sulle questioni di interesse della figlia adolescente.
I servizi sociali potranno proseguire il monitoraggio e riferire al Giudice Tutelare ogni 4 mesi.
Pers
- Il figlio è maggiorenne. Da oltre due anni ha scelto di trasferirsi dal padre. Non ha ancora concluso il percorso di studi e non è economicamente indipendente.
- Le parti sono d'accordo che ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio presso di sé collocato o domiciliato, mentre le pagina 4 di 8 spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% seguendo il Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di SA.
- Il ricorrente e la convenuta non sono invece d'accordo sulla destinazione della casa familiare. Si tratta di un immobile sito a SA, che i coniugi hanno acquistato in comproprietà nel 2015, contraendo un mutuo cointestato che stanno ancora rimborsando (doc.3 e 4 del ricorrente); nella separazione l'abitazione era stata assegnata a , genitore collocatario di CP_1 entrambi i figli a quell'epoca. Ora il ricorrente ha chiesto che non sia prevista nessuna assegnazione e che sia applicata la generale normativa in materia di comproprietà; la convenuta ha chiesto che l'immobile resti a lei assegnato.
Questo Collegio, valutata l'evoluzione della situazione, ritiene che la casa familiare debba restare assegnata alla convenuta, la quale continuerà ad abitarci con la figlia. In questa fase la figlia minorenne è la più fragile tra tutti i componenti della famiglia, come emerge chiaramente dalle relazioni dei servizi sociali: è bene che la ragazza continui a vivere presso la madre e che la casa venga assegnata alla madre in modo da garantire alla minore un luogo accogliente in cui possa sentirsi più tranquilla, possa proseguire il suo percorso di crescita e maturazione personale, fermo restando il monitoraggio dei servizi sociali.
- Per quanto riguarda i documenti per l'espatrio della figlia minorenne le parti sono d'accordo a rilasciarsi reciprocamente l'autorizzazione. Nel rassegnare le conclusioni hanno espresso entrambi la medesima volontà: “reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore ”, “autorizzazione Per_1
reciproca al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o quanto occorra a favore di Per_1 per l'espatrio”. Il Collegio prende atto.
- La convenuta ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno divorzile.
Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in tema di previsione di assegno divorzile il giudice del merito applica il principio per il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tale regola generale può essere derogata oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex-coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio pagina 5 di 8 sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali e per aver dato un particolare contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge a proprio discapito, circostanze che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e tempestivamente e di dimostrare nel giudizio
(Cass. n.23583/2022; Cass. n.9144/2023; Cass. n.9144/2023).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale. (nata nel 1985) è una CP_1
donna ancora giovane, ha una piena capacità lavorativa ed effettivamente sta lavorando come collaboratrice domestica presso varie famiglie.
Non si ravvisano neppure i presupposti per un assegno con funzione compensativa-perequativa. L'unica proprietà immobiliare di e di Parte_1
è la casa familiare che hanno acquistato in comunione nel CP_1
2015, con un mutuo cointestato, che stanno ancora pagando (in base ad un accordo raggiunto dai coniugi dopo la separazione, per il rimborso della rata viene utilizzata la somma dell'AUU e la differenza viene pagata metà ciascuno;
doc.3, 4 e 9 del ricorrente). La casa è nella disponibilità della assegnataria
, mentre abita in un appartamento-bilocale che CP_1 Parte_1
conduce in locazione ad un canone di circa 400 euro mensili (doc.14 del ricorrente).
La posizione lavorativa del ricorrente è rimasta sostanzialmente immutata: egli era ed è operaio dipendente, così come all'epoca del matrimonio. Non risulta che la convenuta abbia sacrificato concrete aspettative professionali, che neppure vengono indicate negli atti. lavora come collaboratrice CP_1
domestica, così come durante il matrimonio. Non ha un titolo di studio qualificato. Già nella sentenza di separazione si dava atto che era dimostrato che l'impegno occupazionale della convenuta andava ben oltre quello risultante formalmente dai due contratti di lavoro che aveva prodotto (v. pag.10 della sentenza di separazione, doc.1 della convenuta); inoltre – considerata la sua età ancora giovane e la maggiore autonomia raggiunta dai figli nella gestione pagina 6 di 8 della quotidianità – può certamente dedicarsi al lavoro a tempo CP_1
pieno.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
- In considerazione dell'esito del giudizio, anche in rapporto alla evoluzione della situazione in corso di causa, vista la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.882/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 28.4.2005 in Bosnia, trascritto nei registri dello Stato Civile di SA al
[...]
n.81, parte II, serie C, dell'anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- la ragazza sarà libera di frequentare il padre secondo la sua volontà e in base ai suoi impegni, senza prevedere un calendario fisso;
- i servizi sociali di SA proseguiranno il monitoraggio e potranno relazionare al Giudice Tutelare di SA quadrimestralmente;
è necessario che prosegua il percorso di ascolto psicologico della minore e ogni altro sostegno che i servizi sociali di SA riterranno di fornire;
pagina 7 di 8 è necessario che anche i genitori collaborino con i servizi sociali, secondo i suggerimenti già proposti dai servizi nell'ultima relazione;
- la casa familiare resta assegnata a;
CP_1
- ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio presso di sé collocato/domiciliato (la figlia presso la madre e il figlio Per_1
Pers maggiorenne presso il padre), mentre le spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% seguendo il
Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di SA;
- viene rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1 per effetto della pronuncia di divorzio cessa l'obbligo di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento per la moglie;
- dà atto che i genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore
; Per_1
- spese di causa compensate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di SA
(responsabile dott. , assistente sociale dott. Persona_3 Per_4
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in SA, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.882/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Deluca;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maria Ciacci, CP_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di SA dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: per come da foglio depositato il 29.1.2025 Parte_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare mediante emanda sentenza lo scioglimento del matrimonio tra le parti celebrato in Bosnia in data 28.04.2005 trascritto nel Comune di SA nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune Atto N. 81 parte 2 serie S- anno 2009, ordinando la trascrizione della
pagina 1 di 8 sentenza, ai sensi della L. 55/2015 e ss. mod. e int. “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi”, alle seguenti CONDIZIONI:
1. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle attitudini ed inclinazioni della medesima;
2. resterà collocata presso l'abitazione della madre mentre il figlio Per_1
maggiorenne , non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_2
vivere presso il padre;
3. Ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento del figlio presso di sé collocato mentre le spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite in misura del 50% seguendo il Protocollo del Tribunale di
SA;
4. Le frequentazioni di entrambi i figli con l'altro genitore continueranno ad essere libere e regolate secondo le necessità di studi ed impegni dei medesimi, anche in considerazione dell'età della figlia minore ( 16 anni); Per_1
5. La casa coniugale, in comproprietà delle parti in misura del 50%, in considerazione dell'attuale collocazione dei figli, ciascuno presso un genitore stabilmente, dovrà rientrare nella disponibilità ordinaria dei comproprietari senza vincoli di assegnazione;
6. Quanto contributo per il mantenimento in favore della prestato in CP_1 sede separatizia e pari ad € 170 mensili, esso andrà revocato per carenza dei presupposti senza alcun diverso riconoscimento in capo alla stessa per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
7. I coniugi si concederanno reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore . Per_1
Vinte le spese.” per come da foglio depositato il 21.1.2025 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di SA, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
celebrato in Bosnia il 28/4/2005 e trascritto in SA nel 2009 (atto n. 81 parte
2 serie S anno 2009) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 2 di 8 SA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1) la figlia minorenne sarà affidata in modo condiviso ai due genitori Per_1
ma con collocazione presso la madre
2) diritto/dovere di visita di a nelle modalità (vista l'età di Parte_1 Per_1
quasi diciassette anni della ragazza) che riterranno di concordare in ossequio alla volontà, agli impegni scolastici, socio relazionali e ludici della minorenne
Pers 3) stante la collocazione del figlio (maggiorenne ma ad oggi non ancora autosufficiente economicamente) presso il padre, provvederà CP_1
al mantenimento diretto di mentre provvederà al Per_1 Parte_1
Pers mantenimento diretto di
4) spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, in linea al protocollo approvato dall'Ordine Avvocati SA) gravanti al 50% su ciascuno dei coniugi
5) assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (con rivalutazione Istat) a favore della ex moglie per il suo mantenimento
6) casa ex coniugale di Via Chiesa 2 (in SA) assegnata alla moglie
7) autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o quanto occorra a favore di per l'espatrio ”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in data 28.4.2005 in Bosnia con . CP_1
Si è ritualmente costituita . CP_1
- La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1970 in Bosnia) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1985 in Bosnia) hanno contratto matrimonio il 28.4.2005 a Doboj in
Bosnia (doc. 2 del ricorrente). Pers La coppia ha avuto due figli, nato il [...] e nata il [...]. Per_1
Con sentenza emessa il 17.7.2020 nella causa n.943/2017 RG il Tribunale di
SA ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito a Pt_1
(doc.1 della convenuta). Da allora la coppia non si è più riconciliata,
[...]
come comprovato dalle diverse residenze anagrafiche (doc.1 del ricorrente e doc.7 della convenuta). pagina 3 di 8 Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
- Le parti sono d'accordo sull'affidamento congiunto della figlia , ancora Per_1
minorenne e sul suo collocamento prevalente presso la madre, così come stabilito nella sentenza di separazione. Dalle relazioni trasmesse dai servizi sociali di SA risulta che la ragazza da ottobre 2024 è stabilmente rientrata nella casa materna, dopo aver trascorso alcuni mesi nella casa paterna dove vive anche il fratello.
Anche sui tempi di permanenza con il padre le richieste delle parti sono sostanzialmente convergenti:
considerato che
la ragazza ha quasi 17 anni, sarà libera di frequentare il padre secondo la sua volontà, in base ai suoi impegni, senza prevedere un rigido calendario.
La ragazza, sentita personalmente all'udienza dell'11.12.2024, ha mostrato la sua stanchezza rispetto al conflitto coniugale e al contenzioso tra il padre e la madre. I servizi sociali nella relazione del 15.1.2025 hanno rimarcato che la figlia vive una condizione di sofferenza e di tensione originata dalla mancanza di comunicazione tra i genitori i quali non hanno alcun contatto diretto tra loro neppure sulle questioni che riguardano la minore, con la conseguenza che la ragazza si vede costretta a fare da tramite ed è sovraccaricata di responsabilità.
Nell'interesse della minore è necessario che prosegua il percorso di ascolto psicologico e che la ragazza venga sostenuta e motivata anche nel percorso scolastico. È necessario che anche i genitori collaborino con i servizi sociali, secondo i suggerimenti già proposti dai servizi nell'ultima relazione, partecipando a incontri periodici durante i quali confrontarsi, separatamente, sulle questioni di interesse della figlia adolescente.
I servizi sociali potranno proseguire il monitoraggio e riferire al Giudice Tutelare ogni 4 mesi.
Pers
- Il figlio è maggiorenne. Da oltre due anni ha scelto di trasferirsi dal padre. Non ha ancora concluso il percorso di studi e non è economicamente indipendente.
- Le parti sono d'accordo che ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio presso di sé collocato o domiciliato, mentre le pagina 4 di 8 spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% seguendo il Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di SA.
- Il ricorrente e la convenuta non sono invece d'accordo sulla destinazione della casa familiare. Si tratta di un immobile sito a SA, che i coniugi hanno acquistato in comproprietà nel 2015, contraendo un mutuo cointestato che stanno ancora rimborsando (doc.3 e 4 del ricorrente); nella separazione l'abitazione era stata assegnata a , genitore collocatario di CP_1 entrambi i figli a quell'epoca. Ora il ricorrente ha chiesto che non sia prevista nessuna assegnazione e che sia applicata la generale normativa in materia di comproprietà; la convenuta ha chiesto che l'immobile resti a lei assegnato.
Questo Collegio, valutata l'evoluzione della situazione, ritiene che la casa familiare debba restare assegnata alla convenuta, la quale continuerà ad abitarci con la figlia. In questa fase la figlia minorenne è la più fragile tra tutti i componenti della famiglia, come emerge chiaramente dalle relazioni dei servizi sociali: è bene che la ragazza continui a vivere presso la madre e che la casa venga assegnata alla madre in modo da garantire alla minore un luogo accogliente in cui possa sentirsi più tranquilla, possa proseguire il suo percorso di crescita e maturazione personale, fermo restando il monitoraggio dei servizi sociali.
- Per quanto riguarda i documenti per l'espatrio della figlia minorenne le parti sono d'accordo a rilasciarsi reciprocamente l'autorizzazione. Nel rassegnare le conclusioni hanno espresso entrambi la medesima volontà: “reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore ”, “autorizzazione Per_1
reciproca al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o quanto occorra a favore di Per_1 per l'espatrio”. Il Collegio prende atto.
- La convenuta ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno divorzile.
Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in tema di previsione di assegno divorzile il giudice del merito applica il principio per il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tale regola generale può essere derogata oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex-coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio pagina 5 di 8 sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali e per aver dato un particolare contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge a proprio discapito, circostanze che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e tempestivamente e di dimostrare nel giudizio
(Cass. n.23583/2022; Cass. n.9144/2023; Cass. n.9144/2023).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale. (nata nel 1985) è una CP_1
donna ancora giovane, ha una piena capacità lavorativa ed effettivamente sta lavorando come collaboratrice domestica presso varie famiglie.
Non si ravvisano neppure i presupposti per un assegno con funzione compensativa-perequativa. L'unica proprietà immobiliare di e di Parte_1
è la casa familiare che hanno acquistato in comunione nel CP_1
2015, con un mutuo cointestato, che stanno ancora pagando (in base ad un accordo raggiunto dai coniugi dopo la separazione, per il rimborso della rata viene utilizzata la somma dell'AUU e la differenza viene pagata metà ciascuno;
doc.3, 4 e 9 del ricorrente). La casa è nella disponibilità della assegnataria
, mentre abita in un appartamento-bilocale che CP_1 Parte_1
conduce in locazione ad un canone di circa 400 euro mensili (doc.14 del ricorrente).
La posizione lavorativa del ricorrente è rimasta sostanzialmente immutata: egli era ed è operaio dipendente, così come all'epoca del matrimonio. Non risulta che la convenuta abbia sacrificato concrete aspettative professionali, che neppure vengono indicate negli atti. lavora come collaboratrice CP_1
domestica, così come durante il matrimonio. Non ha un titolo di studio qualificato. Già nella sentenza di separazione si dava atto che era dimostrato che l'impegno occupazionale della convenuta andava ben oltre quello risultante formalmente dai due contratti di lavoro che aveva prodotto (v. pag.10 della sentenza di separazione, doc.1 della convenuta); inoltre – considerata la sua età ancora giovane e la maggiore autonomia raggiunta dai figli nella gestione pagina 6 di 8 della quotidianità – può certamente dedicarsi al lavoro a tempo CP_1
pieno.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
- In considerazione dell'esito del giudizio, anche in rapporto alla evoluzione della situazione in corso di causa, vista la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.882/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 28.4.2005 in Bosnia, trascritto nei registri dello Stato Civile di SA al
[...]
n.81, parte II, serie C, dell'anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
- la ragazza sarà libera di frequentare il padre secondo la sua volontà e in base ai suoi impegni, senza prevedere un calendario fisso;
- i servizi sociali di SA proseguiranno il monitoraggio e potranno relazionare al Giudice Tutelare di SA quadrimestralmente;
è necessario che prosegua il percorso di ascolto psicologico della minore e ogni altro sostegno che i servizi sociali di SA riterranno di fornire;
pagina 7 di 8 è necessario che anche i genitori collaborino con i servizi sociali, secondo i suggerimenti già proposti dai servizi nell'ultima relazione;
- la casa familiare resta assegnata a;
CP_1
- ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio presso di sé collocato/domiciliato (la figlia presso la madre e il figlio Per_1
Pers maggiorenne presso il padre), mentre le spese straordinarie sostenute per l'uno e l'altro figlio saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% seguendo il
Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di SA;
- viene rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1 per effetto della pronuncia di divorzio cessa l'obbligo di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento per la moglie;
- dà atto che i genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altra documentazione valida per l'espatrio per la figlia minore
; Per_1
- spese di causa compensate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di SA
(responsabile dott. , assistente sociale dott. Persona_3 Per_4
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in SA, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8