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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA in liquidazione, con sede legale in Parte_1
Caltanissetta, Via Lazio 19, (CF ) in persona del suo liquidatore e P.IVA_1
legale rappresentante p.t , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio in Caltanissetta, Viale Sicilia 106, è elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_2
Regina Margherita 125, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n.43, presso lo studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, che la rappresenta e difende,
giusta procura agli atti.
OPPOSTA
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante, con sede CP_2 P.IVA_3
in Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
1 Totti, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via
Gabriele Amico Valenti n.22, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Milia.
TERZA CHIAMATA
E
(P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_4
legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125.
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 25 ottobre
2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio l' opponendo il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.510/2020, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 dicembre 2020 e notificato il 29/12/2020, con il quale era stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 6.723,50 per la fornitura di energia ed oneri vari, oltre spese ed interessi.
L'opponente, in particolare, contestava la debenza della somma di € 6.011,72 a titolo di Cmor, di cui alla fattura 2938584770 del 2 luglio 2018 “” non avendo la
alcuna morosità con il precedente gestore, avendo Parte_1
provveduto al regolare pagamento delle fatture di fornitura di energia””.
Chiedeva, pertanto “”Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dei terzi
in causa e precisamente: con sede legale in Controparte_3
Roma Viale Regina Margherita 125 CF e P.IVA con sede P.IVA_4 CP_2
legale in Bologna Viale Carlo Berti Pichart 2/4 CF e P.IVA , P.IVA_5
affinchè per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente differimento ai
sensi dell'art. 269 c.p.c. Della prima udienza di comparizione per consentire la
chiamata di terzo in causa dei predetti soggetti giuridici. In conseguenza della
eventuale autorizzazione a chiamare in causa le predette società nel caso in cui si
2 accerti che il Corrispettivo di Morosità sia stato richiesto dal Servizio Elettrico
Nazionale spa: Accertare che nulla è dovuto dalla a Parte_1
nessun titolo o ragione a titolo di CMOR pari ad € 6011,72 ed in favore di
[...]
avendo provveduto all'integrale pagamento delle fatture in favore del CP_1
Servizio Elettrico Nazionale Spa nei termini contrattualmente previsti;
Conseguentemente, Condannare il Servizio Elettrico Nazionale Spa a rifondere
l'eventuale somma di € 6011,72 in favore della non essendo Controparte_1
dovuta da o, comunque garantire la stessa in relazione alle Parte_1
somme che la odierna opponente dovrà eventualmente corrispondere ad
[...]
a titolo di corrispettivo di morosità non dovuto per le ragioni sopra CP_1
esposte. Nel caos in cui si accerti che l'indennità per corrispettivo di morosità sia
stato richiesto dalla Accertare che nulla è dovuto dalla CP_2 [...]
a nessun titolo o ragione a titolo di CMOR pari ad € 6011,72 Parte_1
ed in ed in favore di non avendo la odierna opponente mai Controparte_1
intrattenuto alcun rapporto commerciale e di fornitura con la e e le sue CP_2
società collegate;
Conseguentemente, Condannare la a rifondere CP_2
l'eventuale somma di € 6011,72 in favore della non essendo Controparte_1
dovuta da o, comunque garantire la stessa in relazione alle Parte_1
somme che la odierna opponente dovrà eventualmente corrispondere ad
[...]
a titolo di corrispettivo di morosità non dovuto per le ragioni sopra CP_1
esposte. Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 510/2020
del Tribunale Civile di Caltanissetta accertando che la è Parte_1
debitrice nei confronti della della inferiore somma di € 711,78 Controparte_1
e non della maggiore somma ingiunta di € 6,723,50. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente giudizio””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, contestando integralmente l'opposizione.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
3 Autorizzata la chiesta chiamata dei terzi, si costituiva la sola eccependo CP_2
il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in subordine, l'infondatezza della domanda.
Rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe,
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui infra.
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture deve trovare applicazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il principio a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ. Sez.Un. 30/10/2011
n.13533; cfr. Cass. civile sez.III 28/1/2002 n.982 e Cass.Civ. 15/10/1999
n.11629).
Orbene, pacifica è nella fattispecie de qua l'esistenza di un regolare contratto di fornitura tra l'opponente ed ed incontestata è la somma di € Controparte_1
711,78 dovuta per la fornitura di energia, giusto fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4 Premesso ciò, si osserva che l' con l'opposizione per cui è Parte_1
causa asserisce l'illegittimità dell'applicazione del Cmor, per il maggior importo di € 6.011,72.
A tal proposito, va ricordato che il “Corrispettivo Morosità”, introdotto ai sensi delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è un indennizzo proprio dei fornitori-venditori di energia volto al recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali.
Tale strumento è stato introdotto per contrastare quello che a volte viene definito
“turismo energetico”, cioè la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare le conseguenze negative correlate al mancato pagamento delle bollette.
Il corrispettivo, infatti, viene addebitato dal nuovo fornitore qualora vi sia stato un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore ed il cliente finale moroso è, dunque, tenuto al pagamento di tale corrispettivo in favore del nuovo fornitore.
Lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il precedente fornitore, il quale non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura, e di evitargli - qualora lo ritenga più vantaggioso - di agire giudizialmente per recuperare il proprio credito.
Il “CMOR” viene, quindi, addebitato in bolletta dal nuovo fornitore di energia, il quale potrà eventualmente sospendere la fornitura o recedere dal contratto in caso di mancato pagamento.
La procedura indennitaria avente ad oggetto il corrispettivo “CMOR” si articola in più fasi: richiesta di indennizzo da parte del fornitore precedente al Gestore del servizio indennitario;
comunicazione del Gestore all'impresa di distribuzione cui
è connesso il POD;
versamento da parte del distributore di una somma a titolo di indennizzo nella Cassa del sistema indennitario;
fatturazione del “CMOR” da parte del distributore al fornitore entrante.
I passaggi elencati rappresentano presupposti essenziali per la richiesta “CMOR”.
Orbene, nel caso in esame, parte opposta non ha dato alcuna prova – com'era suo
5 onere - della sussistenza delle condizioni per addebitare il corrispettivo CMOR
all'opponente.
L' , invero, avrebbe dovuto dare prova circa l'esistenza della Controparte_1
morosità, ovvero del debito per precedenti consumi sostenuti dall'utente nella vigenza del rapporto contrattuale con il precedente venditore.
Avrebbe potuto darne prova certamente allegando le fatture emesse dal precedente venditore, che non sarebbero state saldate (fatture delle quali ben avrebbe potuto eventualmente chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.),
ma ciò non è stato fatto.
Non solo non vi è prova che il cliente sia stato moroso negli ultimi tre mesi del contratto precedente, ma neanche del fatto che il fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l'emissione della fattura finale e che l'utente sia stato messo in mora con l'informazione circa la possibilità
di applicazione del CMOR in caso di inadempimento.
In conclusione, non vi è prova alcuna del rispetto di tutti i passaggi della normativa di cui sopra.
Pertanto, la domanda di pagamento del corrispettivo in questione da parte della società opposta risulta indimostrata, conseguendone perciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per tale dirimente considerazione, resta assorbita ogni altra questione nei confronti dei terzi chiamati.
In considerazione della reciproca soccombenza e della particolarità della vicenda,
le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.510/2020, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 dicembre 2020.
6 - Condanna l' al pagamento in favore dell'opposta della Parte_1
somma di € 711,78 per fornitura di energia.
-Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta in data 13 marzo 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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