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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13109/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ECCHER Parte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORNE 32, TRENTO presso il difensore avv. ECCHER LORENZO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTA ANGELO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 13, BRESCIA presso il difensore avv.
ROTA ANGELO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“In via preliminare:
– accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Trento, per tutte le ragioni esposte;
– per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3224/2023 del 12.09.2023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, in persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis, su istanza di per tutte le ragioni Controparte_1
esposte.
1 Nel merito: nella più che denegata ipotesi in cui non si accogliesse la domanda formulata in via preliminare:
– [rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte]; CP_2
– accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla , in Controparte_3
persona del titolare , a in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante per tutte le ragioni esposte;
Controparte_2
– per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
3224/2023 del 12.09.2023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, in persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis, su istanza di per tutte le ragioni Controparte_1
esposte;
– in ogni caso: rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
in persona del legale rappresentante per tutte le ragioni esposte. Controparte_1 Controparte_2
In via istruttoria:
– ammettere tutte le istanze istruttorie richieste, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte, o, in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, ammettere a prova contraria.
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.”
Per Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi come gradati in premessa: in via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa in via principale: per le ragioni dedotte in narrativa, accertata l'esistenza del debito di €
40.559,44, somma certa, liquida ed esigibile, rigettare le domande formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
3224/2023 del Tribunale di Brescia.
In ogni caso per le ragioni dedotte in narrativa
Condannare gli opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
2 Condannare gli opponenti alla refusione dei compensi e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di titolare della ditta individuale , ha convenuto Parte_1 Parte_1
in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3224/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 12 settembre 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di euro
40.559,44, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse in virtù di un contratto di fornitura di servizi stipulato tra le parti;
che, tuttavia, tale somma non è dovuta.
Preliminarmente l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Brescia e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto la nullità della clausola n. 33 del contratto che, prevedendo la competenza di codesto Tribunale, è qualificabile come vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, evidenziando che tale clausola non è stata specificatamente approvata dall'opponente e che il testo contrattuale non è stato redatto in modo idoneo ad evidenziare la presenza di clausole vessatorie. Di conseguenza, ha dedotto la competenza del Tribunale di Trento in base agli artt. 18 e 19 c.p.c., ritenendo non applicabile l'art. 20 c.p.c., essendo il credito contestato e, dunque, non liquido.
Ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria, eccependo l'inadempimento contrattuale da parte di Ha allegato un ritardo nella Controparte_1
prestazione di montaggio dei ponteggi, in quanto l'opposta li aveva inizialmente montati in modo scorretto, rendendosi necessario il ripristino della sicurezza, che ha poi provocato un ritardo nell'inizio dei lavori da parte della ditta opponente nei confronti del proprio committente principale.
L'opponente, pertanto, ha sospeso il pagamento in favore dell'opposta, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Nel merito ha altresì dedotto la nullità delle clausole n. 2 e 3 del contratto, che limitano il diritto della consegnataria di proporre eccezioni, in quanto vessatorie e non specificatamente sottoscritte.
ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Parte_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia e la dichiarazione di nullità/annullabilità o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento e la dichiarazione
3 che nulla è dovuto dalla ditta opponente all'opposta e conseguentemente la revoca del decreto opposto. si è costituita contestando l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Brescia, evidenziandone il carattere meramente dilatorio e deducendo la piena consapevolezza dell'odierno opponente circa il contenuto di tutte le clausole contrattuali, in quanto integralmente discusse e concordate. In ogni caso ha dedotto l'applicabilità dell'art. 20 c.p.c. e la conseguente competenza del Tribunale di Brescia in quanto sede in cui è sorta e dovrà eseguirsi l'obbligazione.
La parte opposta ha esposto che le parti avevano sottoscritto contratti di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi riguardanti due cantieri distinti: per quanto riguarda il Condominio
“Domus” in Trento, nessuna contestazione è mai pervenuta all'opposta e, pertanto, l'importo della fattura n. 50/2023 risulta dovuto;
relativamente al cantiere in Cognola (TN), ha affermato che i difetti di montaggio lamentati erano stati segnalati dal D.L. a lavori intrapresi ed erano stati immediatamente risolti da Controparte_1
La convenuta opposta ha dedotto, in ogni caso, di non aver mai ricevuto formale contestazione in merito ad asseriti ritardi e/o danni relativi alla fornitura in questione, nemmeno dai committenti principali, e che pertanto nessun fermo cantiere o ritardo può essere stato causato dalla propria attività; ha altresì rilevato che l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito e manifestato la volontà di estinguerlo. ha concluso richiedendo in via preliminare il rigetto dell'eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto delle domande avversarie con conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 8 marzo 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del 15 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito non può trovare accoglimento.
Come è noto, la parte che propone tale eccezione ha l'onere, a pena di inammissibilità, non solo di individuare il Tribunale ritenuto competente, ma anche di contestare tutti i criteri di collegamento con il Tribunale adito, restando in difetto individuata la competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cass.
1.03.2000 n. 2301). L'opponente ha contestato la competenza del
Tribunale di Brescia quale foro convenzionale previsto da una clausola contrattuale ritenuta vessatoria e, dunque, invalida, limitandosi poi a contestare unicamente il criterio di collegamento concorrente e non esclusivo del foro generale del debitore, ex art. 18 e 19 c.p.c., che individuerebbe il Tribunale di Trento, nonché, quanto all'art. 20 c.p.c., quale forum destinatae solutionis, ritenendo il credito contestato e, quindi, non liquido.
Ebbene, l'opponente non ha contestato la competenza del Tribunale di Brescia quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ne consegue che l'eccezione deve ritenersi inammissibile.
Può peraltro osservarsi che nemmeno la contestazione della competenza del giudice adito quale forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c. risulta fondata, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17989 del 13.09.2016, secondo cui l'obbligazione dedotta in giudizio non è liquida ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il creditore non risulta aver determinato il credito azionato in sede monitoria sulla base di una scelta discrezionale, ovvero secondo criteri di calcolo non prevedibili, avendo applicato i prezzi concordati tra le parti nel contratto in atti.
Nel presente giudizio, invero, già nella domanda monitoria il creditore ha determinato la somma puntualmente richiesta producendo le fatture a sostegno della propria pretesa, nelle quali si dà atto del quantitativo di ponteggi montati e smontati, del prezzo unitario, dell'importo netto dovuto e maggiorato di iva.
Alla luce di quanto osservato può ritenersi integrato il requisito delle determinabilità dell'obbligazione in base a criteri non discrezionali, tale da comportarne la sua liquidità e la sua
5 qualificazione nei termini di obbligazione portable, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
Il Tribunale di Brescia deve, pertanto, ritenersi competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 40.559,44 oltre interessi, emesse per il noleggio di ponteggi, con montaggio e smontaggio degli stessi, per due diversi cantieri.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU n. 13533/01; Cass. n.
9439/08; Cass. n. 15677/09; Cass. n. 3373/10; Cass. n. 15659/11; Cass. n. 7530/12).
La parte opponente nell'atto di citazione in opposizione ha eccepito l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., in particolare contestando, in relazione a uno dei due cantieri, il ritardo di 20 giorni nella prestazione di montaggio dei ponteggi, a causa della loro iniziale errata posa (qualificata come vizio), con conseguente ritardo da parte della
[...]
nell'inizio dei lavori in favore del proprio committente, ritardo nel conseguimento del CP_3
compenso da parte del committente e ritardo nel pagamento dei propri fornitori.
Non è contestato in atti che a seguito del rilievo della necessità di montare Controparte_1
diversamente i ponteggi, abbia tempestivamente provveduto al loro corretto montaggio, non potendo dunque ritenersi la sussistenza di “vizi” nella prestazione resa dalla stessa;
d'altra parte, lo stesso ha allegato di avere ricevuto il corrispettivo dovuto dal proprio committente Parte_1
– tanto da non avere mai sollevato prima contestazioni relative a tale (ora) allegato
6 inadempimento di non avendo compiutamente allegato il danno che avrebbe Controparte_4 subito in conseguenza dell'asserito inadempimento di (solo genericamente Controparte_1
allegato nei termini riportati, ma in alcun modo specificato né quantificato). Né tale danno, in difetto di idonea allegazione, avrebbe potuto essere provato mediante le istanze istruttorie formulate dall'opponente, peraltro inammissibili.
Non risulta, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la potesse validamente Controparte_3 sollevare l'eccezione di inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. e paralizzarne la pretesa creditoria. Come è noto, peraltro, il rifiuto del pagamento ex art. 1460 c.c. è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità e impedisca del tutto il godimento integrale del bene o della prestazione, o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità; requisiti certamente insussistenti nel caso di specie, ove la non risulta aver subito alcun Controparte_3
pregiudizio in conseguenza del breve ritardo nel corretto montaggio dei ponteggi, tempestivamente emendato da Controparte_1
Può peraltro osservarsi che l'opponente ha invocato l'eccezione di inadempimento, al contempo richiamando la risoluzione del contratto (comunque non richiesta nelle conclusioni precisate); sul punto basti osservarsi che l'eccezione di inadempimento non comprende la domanda di risoluzione del contratto perché la prima tende a paralizzare l'azione avversaria per ottenerne il rigetto, mentre la seconda è fuori dall'ambito di una semplice difesa e introduce una più ampia pretesa.
Alla luce di quanto osservato, risulta l'infondatezza delle contestazioni della parte opponente.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7 4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi e a conferma del provvedimento istruttorio emesso in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'attore opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dal convenuto, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3224/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13109/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ECCHER Parte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORNE 32, TRENTO presso il difensore avv. ECCHER LORENZO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTA ANGELO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 13, BRESCIA presso il difensore avv.
ROTA ANGELO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“In via preliminare:
– accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Trento, per tutte le ragioni esposte;
– per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
3224/2023 del 12.09.2023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, in persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis, su istanza di per tutte le ragioni Controparte_1
esposte.
1 Nel merito: nella più che denegata ipotesi in cui non si accogliesse la domanda formulata in via preliminare:
– [rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte]; CP_2
– accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla , in Controparte_3
persona del titolare , a in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante per tutte le ragioni esposte;
Controparte_2
– per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
3224/2023 del 12.09.2023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, in persona del
Giudice Dott. Alfredo De Leonardis, su istanza di per tutte le ragioni Controparte_1
esposte;
– in ogni caso: rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
in persona del legale rappresentante per tutte le ragioni esposte. Controparte_1 Controparte_2
In via istruttoria:
– ammettere tutte le istanze istruttorie richieste, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte, o, in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, ammettere a prova contraria.
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.”
Per Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi come gradati in premessa: in via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa in via principale: per le ragioni dedotte in narrativa, accertata l'esistenza del debito di €
40.559,44, somma certa, liquida ed esigibile, rigettare le domande formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
3224/2023 del Tribunale di Brescia.
In ogni caso per le ragioni dedotte in narrativa
Condannare gli opponenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
2 Condannare gli opponenti alla refusione dei compensi e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di titolare della ditta individuale , ha convenuto Parte_1 Parte_1
in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3224/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 12 settembre 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di euro
40.559,44, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse in virtù di un contratto di fornitura di servizi stipulato tra le parti;
che, tuttavia, tale somma non è dovuta.
Preliminarmente l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Brescia e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto la nullità della clausola n. 33 del contratto che, prevedendo la competenza di codesto Tribunale, è qualificabile come vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, evidenziando che tale clausola non è stata specificatamente approvata dall'opponente e che il testo contrattuale non è stato redatto in modo idoneo ad evidenziare la presenza di clausole vessatorie. Di conseguenza, ha dedotto la competenza del Tribunale di Trento in base agli artt. 18 e 19 c.p.c., ritenendo non applicabile l'art. 20 c.p.c., essendo il credito contestato e, dunque, non liquido.
Ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria, eccependo l'inadempimento contrattuale da parte di Ha allegato un ritardo nella Controparte_1
prestazione di montaggio dei ponteggi, in quanto l'opposta li aveva inizialmente montati in modo scorretto, rendendosi necessario il ripristino della sicurezza, che ha poi provocato un ritardo nell'inizio dei lavori da parte della ditta opponente nei confronti del proprio committente principale.
L'opponente, pertanto, ha sospeso il pagamento in favore dell'opposta, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Nel merito ha altresì dedotto la nullità delle clausole n. 2 e 3 del contratto, che limitano il diritto della consegnataria di proporre eccezioni, in quanto vessatorie e non specificatamente sottoscritte.
ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Parte_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia e la dichiarazione di nullità/annullabilità o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento e la dichiarazione
3 che nulla è dovuto dalla ditta opponente all'opposta e conseguentemente la revoca del decreto opposto. si è costituita contestando l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Brescia, evidenziandone il carattere meramente dilatorio e deducendo la piena consapevolezza dell'odierno opponente circa il contenuto di tutte le clausole contrattuali, in quanto integralmente discusse e concordate. In ogni caso ha dedotto l'applicabilità dell'art. 20 c.p.c. e la conseguente competenza del Tribunale di Brescia in quanto sede in cui è sorta e dovrà eseguirsi l'obbligazione.
La parte opposta ha esposto che le parti avevano sottoscritto contratti di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi riguardanti due cantieri distinti: per quanto riguarda il Condominio
“Domus” in Trento, nessuna contestazione è mai pervenuta all'opposta e, pertanto, l'importo della fattura n. 50/2023 risulta dovuto;
relativamente al cantiere in Cognola (TN), ha affermato che i difetti di montaggio lamentati erano stati segnalati dal D.L. a lavori intrapresi ed erano stati immediatamente risolti da Controparte_1
La convenuta opposta ha dedotto, in ogni caso, di non aver mai ricevuto formale contestazione in merito ad asseriti ritardi e/o danni relativi alla fornitura in questione, nemmeno dai committenti principali, e che pertanto nessun fermo cantiere o ritardo può essere stato causato dalla propria attività; ha altresì rilevato che l'opponente aveva riconosciuto il proprio debito e manifestato la volontà di estinguerlo. ha concluso richiedendo in via preliminare il rigetto dell'eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto delle domande avversarie con conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 8 marzo 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del 15 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito non può trovare accoglimento.
Come è noto, la parte che propone tale eccezione ha l'onere, a pena di inammissibilità, non solo di individuare il Tribunale ritenuto competente, ma anche di contestare tutti i criteri di collegamento con il Tribunale adito, restando in difetto individuata la competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cass.
1.03.2000 n. 2301). L'opponente ha contestato la competenza del
Tribunale di Brescia quale foro convenzionale previsto da una clausola contrattuale ritenuta vessatoria e, dunque, invalida, limitandosi poi a contestare unicamente il criterio di collegamento concorrente e non esclusivo del foro generale del debitore, ex art. 18 e 19 c.p.c., che individuerebbe il Tribunale di Trento, nonché, quanto all'art. 20 c.p.c., quale forum destinatae solutionis, ritenendo il credito contestato e, quindi, non liquido.
Ebbene, l'opponente non ha contestato la competenza del Tribunale di Brescia quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ne consegue che l'eccezione deve ritenersi inammissibile.
Può peraltro osservarsi che nemmeno la contestazione della competenza del giudice adito quale forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c. risulta fondata, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17989 del 13.09.2016, secondo cui l'obbligazione dedotta in giudizio non è liquida ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il creditore non risulta aver determinato il credito azionato in sede monitoria sulla base di una scelta discrezionale, ovvero secondo criteri di calcolo non prevedibili, avendo applicato i prezzi concordati tra le parti nel contratto in atti.
Nel presente giudizio, invero, già nella domanda monitoria il creditore ha determinato la somma puntualmente richiesta producendo le fatture a sostegno della propria pretesa, nelle quali si dà atto del quantitativo di ponteggi montati e smontati, del prezzo unitario, dell'importo netto dovuto e maggiorato di iva.
Alla luce di quanto osservato può ritenersi integrato il requisito delle determinabilità dell'obbligazione in base a criteri non discrezionali, tale da comportarne la sua liquidità e la sua
5 qualificazione nei termini di obbligazione portable, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
Il Tribunale di Brescia deve, pertanto, ritenersi competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 40.559,44 oltre interessi, emesse per il noleggio di ponteggi, con montaggio e smontaggio degli stessi, per due diversi cantieri.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU n. 13533/01; Cass. n.
9439/08; Cass. n. 15677/09; Cass. n. 3373/10; Cass. n. 15659/11; Cass. n. 7530/12).
La parte opponente nell'atto di citazione in opposizione ha eccepito l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., in particolare contestando, in relazione a uno dei due cantieri, il ritardo di 20 giorni nella prestazione di montaggio dei ponteggi, a causa della loro iniziale errata posa (qualificata come vizio), con conseguente ritardo da parte della
[...]
nell'inizio dei lavori in favore del proprio committente, ritardo nel conseguimento del CP_3
compenso da parte del committente e ritardo nel pagamento dei propri fornitori.
Non è contestato in atti che a seguito del rilievo della necessità di montare Controparte_1
diversamente i ponteggi, abbia tempestivamente provveduto al loro corretto montaggio, non potendo dunque ritenersi la sussistenza di “vizi” nella prestazione resa dalla stessa;
d'altra parte, lo stesso ha allegato di avere ricevuto il corrispettivo dovuto dal proprio committente Parte_1
– tanto da non avere mai sollevato prima contestazioni relative a tale (ora) allegato
6 inadempimento di non avendo compiutamente allegato il danno che avrebbe Controparte_4 subito in conseguenza dell'asserito inadempimento di (solo genericamente Controparte_1
allegato nei termini riportati, ma in alcun modo specificato né quantificato). Né tale danno, in difetto di idonea allegazione, avrebbe potuto essere provato mediante le istanze istruttorie formulate dall'opponente, peraltro inammissibili.
Non risulta, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la potesse validamente Controparte_3 sollevare l'eccezione di inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. e paralizzarne la pretesa creditoria. Come è noto, peraltro, il rifiuto del pagamento ex art. 1460 c.c. è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità e impedisca del tutto il godimento integrale del bene o della prestazione, o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità; requisiti certamente insussistenti nel caso di specie, ove la non risulta aver subito alcun Controparte_3
pregiudizio in conseguenza del breve ritardo nel corretto montaggio dei ponteggi, tempestivamente emendato da Controparte_1
Può peraltro osservarsi che l'opponente ha invocato l'eccezione di inadempimento, al contempo richiamando la risoluzione del contratto (comunque non richiesta nelle conclusioni precisate); sul punto basti osservarsi che l'eccezione di inadempimento non comprende la domanda di risoluzione del contratto perché la prima tende a paralizzare l'azione avversaria per ottenerne il rigetto, mentre la seconda è fuori dall'ambito di una semplice difesa e introduce una più ampia pretesa.
Alla luce di quanto osservato, risulta l'infondatezza delle contestazioni della parte opponente.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7 4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e inammissibilità delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi e a conferma del provvedimento istruttorio emesso in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna dell'attore opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dal convenuto, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3224/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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