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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Capogrosso Daniele Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Battiato, Andriulli, Certomà
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso che erano state apportate variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale con la cancellazione di 43 giornate nel 2019, 52 giornate e relative all'anno 2020, e 53 giornate nel 2021 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda “San Marzano” Società cooperativa agricola. Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la ricorrente ha, quindi, CP_1
chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione delle predette giornate.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70, contestava nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Va rammentato che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass.
813/2002; Cass. 12809/2011). Pertanto, il termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi otd decorrerà a) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla pubblicazione telematica degli elenchi (o comunicazione
a/r o pec) se la parte non ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo alla
Commissione Provinciale b) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi al provvedimento di rigetto espresso o alla formazione del silenzio rifiuto al termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (90+30 giorni fase amministrativa introdotta in primo grado); c) Dalla adozione del provvedimento espresso o dal silenzio rigetto formatisi decorsi i 90 giorni se la parte ha proposto ricorso amministrativo di secondo grado. Pertanto, affinchè operi tale scansione temporale è necessario che, a seguito della comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il lavoratore proponga tempestivamente ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni posto che la suddetta scadenza “segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo pur essendo rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo ripetuto del termine di decadenza;
così come rilevante agli stessi fini resta la decisione tardiva sul ricorso amministrativo a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale”
(Cass. civ. sez. lav. n. 993/2017; Cass. n. 13092/2009; Cass. 2719/2018). Nel caso di specie i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole anzidetti sono stati notificati alla ricorrente in data 14.04.2023; successivamente impugnati in via amministrativa (entro il termine di
30 giorni previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993 n. 375) in data 05.05.2023 e successivamente definiti con rigetto in via amministrativa in data 08.06.2023 (data non contestata da parte ricorrente) e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 22 D. L. n. 7/1970.
Da tale data è, quindi, iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 22 D. L. n. 7/1970. A ciò si aggiunga che quand'anche i provvedimenti di rigetto espresso non fossero stati recapitati alla parte, i termini decadenziali iniziano comunque a decorrere, come innanzi specificato, dalla data della formazione del silenzio rifiuto.
Tuttavia, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo in data 06.05.2024, quindi ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, per cui la ricorrente è irrimediabilmente incorsa nella decadenza stabilita dalla norma da ultimo menzionata.
Alla luce di quanto esposto il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza. La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata. Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso
2 spese compensate
Taranto lì 6.3.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Capogrosso Daniele Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Battiato, Andriulli, Certomà
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver appreso che erano state apportate variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale con la cancellazione di 43 giornate nel 2019, 52 giornate e relative all'anno 2020, e 53 giornate nel 2021 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda “San Marzano” Società cooperativa agricola. Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la ricorrente ha, quindi, CP_1
chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione delle predette giornate.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70, contestava nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Va rammentato che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass.
813/2002; Cass. 12809/2011). Pertanto, il termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi otd decorrerà a) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla pubblicazione telematica degli elenchi (o comunicazione
a/r o pec) se la parte non ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo alla
Commissione Provinciale b) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi al provvedimento di rigetto espresso o alla formazione del silenzio rifiuto al termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (90+30 giorni fase amministrativa introdotta in primo grado); c) Dalla adozione del provvedimento espresso o dal silenzio rigetto formatisi decorsi i 90 giorni se la parte ha proposto ricorso amministrativo di secondo grado. Pertanto, affinchè operi tale scansione temporale è necessario che, a seguito della comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il lavoratore proponga tempestivamente ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni posto che la suddetta scadenza “segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo pur essendo rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo ripetuto del termine di decadenza;
così come rilevante agli stessi fini resta la decisione tardiva sul ricorso amministrativo a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale”
(Cass. civ. sez. lav. n. 993/2017; Cass. n. 13092/2009; Cass. 2719/2018). Nel caso di specie i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole anzidetti sono stati notificati alla ricorrente in data 14.04.2023; successivamente impugnati in via amministrativa (entro il termine di
30 giorni previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993 n. 375) in data 05.05.2023 e successivamente definiti con rigetto in via amministrativa in data 08.06.2023 (data non contestata da parte ricorrente) e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 22 D. L. n. 7/1970.
Da tale data è, quindi, iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 22 D. L. n. 7/1970. A ciò si aggiunga che quand'anche i provvedimenti di rigetto espresso non fossero stati recapitati alla parte, i termini decadenziali iniziano comunque a decorrere, come innanzi specificato, dalla data della formazione del silenzio rifiuto.
Tuttavia, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo in data 06.05.2024, quindi ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, per cui la ricorrente è irrimediabilmente incorsa nella decadenza stabilita dalla norma da ultimo menzionata.
Alla luce di quanto esposto il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza. La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata. Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso
2 spese compensate
Taranto lì 6.3.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere