Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A JA5436/01 RE P U B-B ALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.4009/99 Dott. Vincenzo Trezza "I Mario Putaturo Donati V. Consigliere Rel. " Cron.11716 " Donato Figurelli " Raffaele Foglia " Rep. " Ud.2/3/2001 Giuseppe Cellerino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN GG, elett.dom.in Roma, via Carlo Poma n.2,presso l'avv.G. Sante Assennato che la rappresenta difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
- I.N.P.S.,inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE pro-tempore,elett.dom.in persona del legale rappresentante Roma, via della Frezza n.17,presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv.Mario Passaro, Carlo De 1007 Angelis e Fausto Maria Prosperi Valenti,per procura in calce alla copia notificata del ricorso;
1 风 RESISTENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 19 febbraio 1998, n.3202 (R.G.N.44410/1989); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/3/2001, ,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
uditi gli avv.Assennato e De Angelis;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Marco Pivetti che ha concluso che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.9810 del 1988 il Pretore del lavoro di Roma, in accoglimento del ricorso di IU GI, dichiarava il diritto della stessa alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza del 1° giugno 1985, condannando l'INPS al pagamento in suo favore delle somme a titolo di ratei, oltre accessori. Su gravame dell'Istituto e dell'assicurata, la decisione veniva però riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 19 febbraio 1998, in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda e l'appello incidentale della GI. La GI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria.L'INPS hạ depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 All Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1 legge n.222 del 1984 e 149 disp.att. contraddittoria, ai sensi c.p.c. nonché motivazione carente e dell'art.360, nn. .
3. e 5, c.p.c., si deduce che il Tribunale ha motivato per relationem,con riguardo cioè agli argomenti usati dal consulente tecnico d'ufficio,sul presupposto che la sua relazione fosse sorretta da adeguata motivazione e che le critiche mosse de dalla difesa della ricorrente fossero smentite, oltre dalla entità e gravità del complesso quadro morboso riscontrato, dalla puntualità delle osservazioni svolte. In tale profilo il Tribunale non si è però accorto della superficialità, assiomaticità del giudizio contraddittorietà e dell'ausiliare, in malattie accertate di riferimento alle ipertensione arteriosa, spondilodiscoartrosi, atrosi, scoliosi, ecc. ed ai frequenti episodi bronchitici,e soprattutto con riguardo al quadro di bronchite cronica innestatasi su un quadro cardiologico già compromesso. Né tanto meno il consulente ha effettuato la valutazione sulla base di una attività fisica ordinaria e cioè con riguardo all'attività fisica della vita comune, ponendosi il problema delle attitudini professionali del soggetto con attività lavorativa con sforzo medio-alto (operaia pantalonaia e addetta a tintoria) e dell'effetto usurante in attività lavorativa. Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudice di merito, che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico 3 le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni sono state rigettate (Cass.,8 gennaio agosto 1998,n.7806; Cass.,17 gennaio 1998,n.418; Cass.,16 1998, n.334). Orbene, nella specie,il Tribunale ha ritenuto che dovevano condividersi, perché sorrette da dati clinici e sanitari e da una motivazione adeguata, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, designato in secondo grado,il quale aveva accertato una insufficiente incidenza funzionale globale delle singole patologie riscontrate,tale da non ridurre in modo permanente la capacità di lavoro dell'appellata a meno di un terzo. lamentati dallaNè si ravvisano le lacune e gli errori ricorrente, poiché, a parte la circostanza che le indagini sono il quale state esperite in presenza del consulente di parte, che ha avuto così modo di rappresentare all'ausiliare del giudice d'appello le sue valutazioni anche circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, non sono riscontrabili nella relazione peritale carenze כו deficienze diagnostiche affermazioni illogiche scientificamente errate. Il giudizio espresso dal Tribunale,in quanto congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, è perciò incensurabile in questa sede. D'altro canto le censure proposte finiscono col sollecitare una diversa valutazione delle risultanze acquisite, che è inammissibile. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 2 marzo 2001 Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Creske IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Z oggi, 11 APR 2001 E R P IL CANCELLERENOELE 3 5 . 3 1 8 1 - 3 N G 7 - A E E L G D L L E 11 0 ' D . 1 R E L S L E I T A I I R N S T A O D T I O 15 0