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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1490/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gabriella De Seta Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Luca Giammusso opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.4.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002505000, notificata dall'agente della riscossione il 28.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160001514464000, n.
33420160004498350000, n. 33420170002359535000 e n.
33420180002107206000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/nullità/annullamento dell'atto opposto e degli avvisi di addebito presupposti, nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_1 parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento (cfr. fasc. ). CP_1
L'agente della riscossione ha, invece, dedotto e documentato (cfr. fasc. ) CP_3 di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione, tra l'altro, con la notifica alla ricorrente, in data 18.10.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03420219000919679000.
Le contestazioni di parte ricorrente alla produzione documentale offerta dell' e dall'agente della riscossione (cfr. note scritte depositate il CP_4
8.10.2024) non possono essere accolte.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che “[..] le copie delle raccomandate allegate (più precisamente la n. 65035850795-6 relativa all'Ava
33420160001514464000, la n. 65037560031-6 relativa all'Ava
33420160004498350000, la n. 6654389212-1 relativa all'Ava
33420170002359535000 e la n. 66548402901-7 relativa all'Ava
2 33420180002107206000) sono prive delle rispettive ricevute di ritorno, conseguentemente le stesse pur essendo in grado di dimostrare l'avvenuta spedizione delle comunicazioni, non possono assumere efficacia probatoria in ordine alla loro effettiva ricezione e, dunque, all'avvenuta conoscenza degli atti in questione da parte dell'odierna ricorrente [..]” e che “[..] con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 bisogna ricordare a parte avversa che il dettato normativo di cui all'art. all'art. 60, lettera b-bis) del DPR n. 600 del 1973, è stato non solo ribadito [..] ma anche ampliato dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che in tema di notifica di atti esattoriali nei confronti del contribuente ha statuito che “ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione”( Cass. Civile, Ord. n. 13331 del 14/05/2024). Secondo il principio giurisprudenziale ormai granitico, dunque, in caso di consegna di un atto o di avviso a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, anche se familiare, sorge l'onere in capo al notificante dimostrare – a fronte di contestazione – tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, anche della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma
1, lettera b-bis, DPR n. 600/73. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata telematicamente dal Concessionario, emerge che parte resistente dimostra, ancora una volta, soltanto l'inoltro della raccomandata informativa mentre non fornisce alcuna prova certa (ossia la ricevuta di ritorno) in ordine all'effettiva consegna e, dunque, all'avvenuta conoscenza dell'atto in questione da parte della ricorrente [..]” (così nelle note scritte).
In senso contrario alle doglianze di parte ricorrente si osserva, tuttavia: 1) che l' ha depositato (cfr. fasc. di parte, all. da 2 a 5) sia gli avvisi di CP_4 addebito che i relativi avvisi di ricevimento, costituiti, questi ultimi, ciascuno da un documento con facciata fronte/retro (la facciata retro contiene la sottoscrizione del ricevente l'atto); 2) non occorre, ai fini del perfezionamento della notifica della intimazione di pagamento n. 03420219000919679000
3 l'invio della c.d. raccomandata informativa poichè dalla produzione documentale offerta da si ricava che la notifica di tale atto è avvenuta CP_3 mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n.
175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto
(cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte
Cost. n. 175/2018)
È dunque provata sia la notifica degli avvisi di addebito presupposti che dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000.
Tanto precisato, dalla notifica degli avvisi di addebito n.
33420160004498350000 (avvenuta il 18.11.2016), n.
33420170002359535000 (avvenuta il 2.10.2017) e n.
33420180002107206000 (avvenuta il 17.07.2018) e sino a quella dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 (18.10.2021) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e detto termine è stato, poi, utilmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata (avvenuta il 28.3.2024).
In relazione a tali avvisi di addebito non è quindi maturata alcuna prescrizione.
Non è neppure intervenuta la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 33420160001514464000 (notificato il 12.5.2016) poiché la notifica della citata intimazione di pagamento n.
03420219000919679000 è avvenuta il 18.10.2021, entro il termine quinquennale.
Occorre invero tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
4 Per effetto di tale sospensione la notifica dell'intimazione n.
03420219000919679000 è intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33420160001514464000.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
Come correttamente evidenzia parte ricorrente con le note scritte depositate il
17.5.2025, con decreto del 23.10.2024 il Coordinatore e referente dell'ufficio del processo ha disposto che il presente procedimento (originariamente assegnato ad altro magistrato) e quello iscritto al n. 1489/2024 R.G.
(assegnato a questo giudice e avente ad oggetto intimazione di pagamento n.
03420239008764401000 fondata sui medesimi avvisi di addebito qui di interesse) venissero chiamati innanzi a questo giudice per le valutazioni in ordine alla riunione dei procedimenti.
Ebbene, giustamente rileva parte ricorrente con le citate note che benchè con decreto del 30.10.2024 sia stata fissata l'udienza del 5.2.2025 per la riunione dei procedimenti in realtà alla menzionata è stato trattato e definito il solo procedimento iscritto al n. 1489/2024 R.G. mentre l'odierno procedimento è stato rinviato per la decisione all'udienza del 21.5.2025.
Tanto evidenziato, rileva il giudice che, per mero errore materiale, non si è provveduto alla riunione dei procedimenti – ciò che avrebbe comportato una unica pronuncia giudiziale con relativa statuizione sulle spese di lite - pur sussistendone i presupposti oggettivi trattandosi, invero, di procedimenti vertenti su identiche questioni, sicchè appare equo compensare le spese del presente procedimento essendo state queste già regolamentate con la pronuncia che ha definito il giudizio iscritto al n. 1489/2024 R.G.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1490/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gabriella De Seta Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Luca Giammusso opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.4.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002505000, notificata dall'agente della riscossione il 28.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160001514464000, n.
33420160004498350000, n. 33420170002359535000 e n.
33420180002107206000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/nullità/annullamento dell'atto opposto e degli avvisi di addebito presupposti, nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_1 parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento (cfr. fasc. ). CP_1
L'agente della riscossione ha, invece, dedotto e documentato (cfr. fasc. ) CP_3 di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione, tra l'altro, con la notifica alla ricorrente, in data 18.10.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03420219000919679000.
Le contestazioni di parte ricorrente alla produzione documentale offerta dell' e dall'agente della riscossione (cfr. note scritte depositate il CP_4
8.10.2024) non possono essere accolte.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che “[..] le copie delle raccomandate allegate (più precisamente la n. 65035850795-6 relativa all'Ava
33420160001514464000, la n. 65037560031-6 relativa all'Ava
33420160004498350000, la n. 6654389212-1 relativa all'Ava
33420170002359535000 e la n. 66548402901-7 relativa all'Ava
2 33420180002107206000) sono prive delle rispettive ricevute di ritorno, conseguentemente le stesse pur essendo in grado di dimostrare l'avvenuta spedizione delle comunicazioni, non possono assumere efficacia probatoria in ordine alla loro effettiva ricezione e, dunque, all'avvenuta conoscenza degli atti in questione da parte dell'odierna ricorrente [..]” e che “[..] con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 bisogna ricordare a parte avversa che il dettato normativo di cui all'art. all'art. 60, lettera b-bis) del DPR n. 600 del 1973, è stato non solo ribadito [..] ma anche ampliato dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che in tema di notifica di atti esattoriali nei confronti del contribuente ha statuito che “ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione”( Cass. Civile, Ord. n. 13331 del 14/05/2024). Secondo il principio giurisprudenziale ormai granitico, dunque, in caso di consegna di un atto o di avviso a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, anche se familiare, sorge l'onere in capo al notificante dimostrare – a fronte di contestazione – tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, anche della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma
1, lettera b-bis, DPR n. 600/73. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata telematicamente dal Concessionario, emerge che parte resistente dimostra, ancora una volta, soltanto l'inoltro della raccomandata informativa mentre non fornisce alcuna prova certa (ossia la ricevuta di ritorno) in ordine all'effettiva consegna e, dunque, all'avvenuta conoscenza dell'atto in questione da parte della ricorrente [..]” (così nelle note scritte).
In senso contrario alle doglianze di parte ricorrente si osserva, tuttavia: 1) che l' ha depositato (cfr. fasc. di parte, all. da 2 a 5) sia gli avvisi di CP_4 addebito che i relativi avvisi di ricevimento, costituiti, questi ultimi, ciascuno da un documento con facciata fronte/retro (la facciata retro contiene la sottoscrizione del ricevente l'atto); 2) non occorre, ai fini del perfezionamento della notifica della intimazione di pagamento n. 03420219000919679000
3 l'invio della c.d. raccomandata informativa poichè dalla produzione documentale offerta da si ricava che la notifica di tale atto è avvenuta CP_3 mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n.
175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto
(cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte
Cost. n. 175/2018)
È dunque provata sia la notifica degli avvisi di addebito presupposti che dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000.
Tanto precisato, dalla notifica degli avvisi di addebito n.
33420160004498350000 (avvenuta il 18.11.2016), n.
33420170002359535000 (avvenuta il 2.10.2017) e n.
33420180002107206000 (avvenuta il 17.07.2018) e sino a quella dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 (18.10.2021) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e detto termine è stato, poi, utilmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata (avvenuta il 28.3.2024).
In relazione a tali avvisi di addebito non è quindi maturata alcuna prescrizione.
Non è neppure intervenuta la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 33420160001514464000 (notificato il 12.5.2016) poiché la notifica della citata intimazione di pagamento n.
03420219000919679000 è avvenuta il 18.10.2021, entro il termine quinquennale.
Occorre invero tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
4 Per effetto di tale sospensione la notifica dell'intimazione n.
03420219000919679000 è intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33420160001514464000.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
Come correttamente evidenzia parte ricorrente con le note scritte depositate il
17.5.2025, con decreto del 23.10.2024 il Coordinatore e referente dell'ufficio del processo ha disposto che il presente procedimento (originariamente assegnato ad altro magistrato) e quello iscritto al n. 1489/2024 R.G.
(assegnato a questo giudice e avente ad oggetto intimazione di pagamento n.
03420239008764401000 fondata sui medesimi avvisi di addebito qui di interesse) venissero chiamati innanzi a questo giudice per le valutazioni in ordine alla riunione dei procedimenti.
Ebbene, giustamente rileva parte ricorrente con le citate note che benchè con decreto del 30.10.2024 sia stata fissata l'udienza del 5.2.2025 per la riunione dei procedimenti in realtà alla menzionata è stato trattato e definito il solo procedimento iscritto al n. 1489/2024 R.G. mentre l'odierno procedimento è stato rinviato per la decisione all'udienza del 21.5.2025.
Tanto evidenziato, rileva il giudice che, per mero errore materiale, non si è provveduto alla riunione dei procedimenti – ciò che avrebbe comportato una unica pronuncia giudiziale con relativa statuizione sulle spese di lite - pur sussistendone i presupposti oggettivi trattandosi, invero, di procedimenti vertenti su identiche questioni, sicchè appare equo compensare le spese del presente procedimento essendo state queste già regolamentate con la pronuncia che ha definito il giudizio iscritto al n. 1489/2024 R.G.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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