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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1433 del ruolo generale delle cause di lavoro per l'anno 2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Collesano, Via Parapo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Guzzio che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. AR Adelaide CP_1
Nieddu che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
già Controparte_4 Controparte_5
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Sciuti n. 164 presso lo studio dell'Avv. Loredana Sabella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229021
585810 notificata in data 30.03.2023 per la parte relativa ai seguenti avvisi di addebito per ruoli emessi per contributi previdenziali del ricorrente: CP_1
1) n. 59620150002311478000 per € 2.147,00 per omesso pagamento dei contributi pag. 2 previdenziali anno 2014 notificato il 05.11.2015;
2) n. 59620160001854448000 per € 2.323,41 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2015 notificato il 18.05.2016;
3) n. 59620160006535580000 per € 2.613,99 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2015 notificato il 29.11.2016;
4) n. 59620170003388931000 per € 5.110,17 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2016 notificato il 03.10.2017.
Allegava, in merito, la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' e l' costituendosi in giudizio, CP_1 Controparte_4
deducevano l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In merito va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è indubbia,
essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co.
2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 3 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente alla notificazione della intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l'avviso di addebito n. 59620150002311478000 è stato notificato dall' il CP_1
05.11.2015, in data 30.09.2021 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620219003106121000 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160001854448000 è stato notificato dall' il CP_1
18.05.2016, in data 30.09.2021 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620219003106121000 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160006535580000 è stato notificato dall' il CP_1
pag. 4 29.11.2016 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620170003388931000 è stato notificato dall' il CP_1
03.10.2017 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
Si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1, del D.L.
18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Per l'avviso di addebito n. 59620150002311478000 (notificato il 05.11.2015) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 29.01.2021 (05.11.2020 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.09.2021 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Parimenti per l'avviso di addebito n. 59620160001854448000 (notificato il
18.05.2016) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 11.09.2021
(18.05.2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.09.2021
il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Anche per l'avviso di addebito n. 59620160006535580000 (notificato il pag. 5 29.11.2016) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 22.02.2022
(29.11.2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.03.2023
con l'intimazione impugnata il termine di prescrizione non è stato interrotto.
In ultimo, anche per l'avviso di addebito n. 59620170003388931000 (notificato il
03.10.2017) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 27.12.2022
(03.10.2022 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.03.2023
con l'intimazione impugnata il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento opposta n. 29620229021585810 notificata in data 30.03.2023 relativa agli avvisi di addebito n. 59620150002311478000, n. 59620160001854448000, n.
59620160006535580000 e n. 59620170003388931000 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_6
impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della pag. 6 ; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_4
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra e CP_1 CP_6 CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento opposta n.
29620229021585810 notificata in data 30.03.2023 relativa agli avvisi di addebito n. 59620150002311478000, n. 59620160001854448000, n. 59620160006535580000 e n. 59620170003388931000 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_6
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_4
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe
pag. 7 Guzzio;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra e CP_1 CP_6
CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 23 novembre 2025.
Il Giudice
AR CU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1433 del ruolo generale delle cause di lavoro per l'anno 2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Collesano, Via Parapo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Guzzio che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. AR Adelaide CP_1
Nieddu che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
già Controparte_4 Controparte_5
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Sciuti n. 164 presso lo studio dell'Avv. Loredana Sabella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229021
585810 notificata in data 30.03.2023 per la parte relativa ai seguenti avvisi di addebito per ruoli emessi per contributi previdenziali del ricorrente: CP_1
1) n. 59620150002311478000 per € 2.147,00 per omesso pagamento dei contributi pag. 2 previdenziali anno 2014 notificato il 05.11.2015;
2) n. 59620160001854448000 per € 2.323,41 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2015 notificato il 18.05.2016;
3) n. 59620160006535580000 per € 2.613,99 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2015 notificato il 29.11.2016;
4) n. 59620170003388931000 per € 5.110,17 per omesso pagamento contributi previdenziali anno 2016 notificato il 03.10.2017.
Allegava, in merito, la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' e l' costituendosi in giudizio, CP_1 Controparte_4
deducevano l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In merito va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è indubbia,
essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co.
2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 3 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente alla notificazione della intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l'avviso di addebito n. 59620150002311478000 è stato notificato dall' il CP_1
05.11.2015, in data 30.09.2021 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620219003106121000 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160001854448000 è stato notificato dall' il CP_1
18.05.2016, in data 30.09.2021 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620219003106121000 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160006535580000 è stato notificato dall' il CP_1
pag. 4 29.11.2016 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620170003388931000 è stato notificato dall' il CP_1
03.10.2017 e in data 30.03.2023 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
Si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1, del D.L.
18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Per l'avviso di addebito n. 59620150002311478000 (notificato il 05.11.2015) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 29.01.2021 (05.11.2020 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.09.2021 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Parimenti per l'avviso di addebito n. 59620160001854448000 (notificato il
18.05.2016) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 11.09.2021
(18.05.2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.09.2021
il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Anche per l'avviso di addebito n. 59620160006535580000 (notificato il pag. 5 29.11.2016) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 22.02.2022
(29.11.2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.03.2023
con l'intimazione impugnata il termine di prescrizione non è stato interrotto.
In ultimo, anche per l'avviso di addebito n. 59620170003388931000 (notificato il
03.10.2017) la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 27.12.2022
(03.10.2022 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 30.03.2023
con l'intimazione impugnata il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento opposta n. 29620229021585810 notificata in data 30.03.2023 relativa agli avvisi di addebito n. 59620150002311478000, n. 59620160001854448000, n.
59620160006535580000 e n. 59620170003388931000 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_6
impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della pag. 6 ; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_4
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra e CP_1 CP_6 CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento opposta n.
29620229021585810 notificata in data 30.03.2023 relativa agli avvisi di addebito n. 59620150002311478000, n. 59620160001854448000, n. 59620160006535580000 e n. 59620170003388931000 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_6
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_4
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe
pag. 7 Guzzio;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra e CP_1 CP_6
CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 23 novembre 2025.
Il Giudice
AR CU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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