Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 211/2023 RGA promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avvocati Pier Paolo ZAMBONI, Giovanni
[...] BERETTA e Mattia PERSIANI appellante contro
- CP_1 Controparte_2
[...] Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 [...]
Parte_5 con il patrocinio degli avvocati Roberta DALLARI e Maria Cristina FARINELLA appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 07.07.2020, il Rag chiedeva accertarsi che, Controparte_3 in applicazione del criterio del pro rata, l Parte_1
dei era tenuta a corrispondere la pensione
[...] Parte_1 di vecchiaia senza l'applicazione del massimale di cui all'art. 49 del Regolamento CNPR dell'anno 2002 e, per l'effetto, dichiararsi illegittima la delibera della Giunta Esecutiva n. 50/2003 del 22.01.2003, nella parte in cui prevedeva l'applicazione
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c) l Pt_1 deliberava la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.11.2000, per un importo annuo lordo di €.142.801.485; d) dai prospetti contabili allegati alla delibera della Giunta Esecutiva si evinceva che l aveva Pt_1 applicato sulla pensione lorda il massimale di cui all'art. 49 del Regolamento CNPR;
e) la pensione dovuta ammontava ad €. 162.574,79; f) il massimale pensionistico applicato dall era illegittimo in quanto violava il principio del pro rata ex art. CP_4
3, comma 12, L. n. 335/1995. La a favore dei ragionieri e dei periti Parte_1 commerciali (in prosieguo ), tempestivamente costituitasi in giudizio, CP_4 contestava la domanda attorea e deduceva che: a) le sentenze delle Sezioni Unite nn. 17742 e 18136 del 2015 non avevano messo in dubbio la legittimità della disposizione del Regolamento che prevedeva il massimale pensionistico, in quanto l'adozione di simile determinazione rientrava nei poteri regolamentari riconosciuti alla;
b) il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite confermava la Pt_1 legittimità dell'applicazione del cd. “massimale pensionistico” per le anzianità maturate successivamente al 28.06.1997 (data di adozione della Delibera che aveva introdotto l'istituto del massimale); c) con la sentenza n. 22240/2004 la Suprema Corte aveva affermato che erano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata soltanto quei provvedimenti che imponevano un massimale al trattamento pensionistico “in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti” e non già in relazione alle anzianità non ancora maturate;
d) solo le anzianità contributive maturate sino al 28.06.1997 non erano assoggettate al massimale pensionistico. In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva dichiararsi prescritti, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., i ratei pensionistici del periodo 01.02.2003 – 13.12.2007”. Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo e regolamentare, ha ritenuto che la misura in questione esulasse dal novero delle prerogative consentite dall'articolo 312 L. n. 335/1995, il quale “consente solo provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Quanto poi all'eccezione di prescrizione, il primo giudice l'ha disattesa, ritenendo che la misura decennale della stessa escludesse l'estinzione anche di una parte soltanto del diritto azionato. 2. Ha proposto appello la , censurando l'interpretazione del primo giudice CP_4
e riproponendo la diversa lettura delle norme sostenuta in prime cure, anche quanto alla durata del termine a prescrivere. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati, che hanno a loro volta ribadito le ragioni vittoriosamente svolte avanti il Tribunale.
pag. 2 di 5 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. Il tema di causa si inserisce in un contenzioso noto a questa Corte territoriale perchè diffusamente trattato in cause sostanzialmente sovrapponibili, per quanto concerne le norme primarie di riferimento – anche se non coincidenti, per essere qui in discussione la possibilità di adottare quale misura “lenitiva” dell'esposizione della e l'apposizione di un massimale pensionistico (laddove nei diversi giudizi si Pt_1 discuteva del c.d. contributo di solidarietà). Come ritenuto dal primo giudice, non può prescindersi dagli arresti della Suprema Corte, la quale ha affermato, nelle note sentenze delle Sezioni Unite n. 17742/2015 e n. 18136/2015. L'appello della , sviluppato nelle prime diciannove pagine con richiamo degli Pt_1 atti e delle difese già svolte, nonchè delle norme di riferimento, incentra il proprio gravame nella ritenuta erroneità della lettura data dal primo giudice alle sopra citate pronunce. Afferma la che “le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza di cui si CP_4
è detto, hanno enunciato due distinti principi di diritto: a) un primo principio di diritto – applicato dalla CNPR sin dall'originaria liquidazione Per_ della pensione del rag. (cfr. doc. 3 della memoria difensiva) - attiene alla legittimità dei criteri di calcolo relativi alla liquidazione dei trattamenti pensionistici Per_ aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007, come è il caso del rag rispetto al quale le Sezioni Unite hanno affermato che “il parametro di riferimento [dei criteri di calcolo relativi alla liquidazione dei trattamenti pensionistici] è costituito dal regime originario dell'art. 3, 12° comma, l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, 763° comma, l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, 488° comma, l. n. 147 del 2013”(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 8 settembre 2015, n. 17742, sub doc. 6); b) un secondo principio di diritto — applicato dall con delibera n. 6279 del 12 Pt_1 aprile 2017 (cfr. docc. 2 e 2bis della memoria difensiva) - attiene a ciò che “nel regime dettato dalla l.
8.08.95 n. 335 […] gli enti di previdenza […] non possono adottare […] provvedimenti […] che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, previsto dall'art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 17742 dell'8 settembre 2015, sub doc. 6). Alla luce di tale ultimo principio, per tutte le anzianità contributive maturate fino al 28 giugno 1997 occorre dar luogo alla seguente distinzione: a) da un lato, la media reddituale da prendere a riferimento per il calcolo del trattamento pensionistico non sarà soggetta ad alcun massimale;
pag. 3 di 5 conseguentemente la quota retributiva della pensione fino al 28 giugno 1997 (data della delibera che ha introdotto il “massimale pensionistico”) ben potrà superare il massimale pensionistico;
b) d'altro lato, per il periodo successivo al 28 giugno 1997 dovrà essere applicato tale ultimo istituto e quindi la media reddituale da prendere a riferimento e la quota pensionistica così determinata saranno soggette al massimale. Ne consegue che il principio del pro rata non è violato se l'applicazione del
“massimale pensionistico” è previsto esclusivamente per le quote di pensioni corrispondenti alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento che lo prevede” (pag. 20 appello, enfasi nel testo originale).
I principi in questione sono stati ribaditi da altra pronuncia della Suprema Corte, che ha trattato della materia che qui interessa proprio con riferimento alla e sulla CP_5 quale il Tribunale ha fondato la propria decisione. Vi si legge (nuovamente) che “gli enti previdenziali privatizzati (quale Controparte_6
ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in
[...] Parte_1 funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati dell , approvata con decreto 31 luglio Pt_1
1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti” (Cassazione civile sez. lav., 7/1/2019, n.136). Ebbene, per quanto non priva di spunti logici, la lettura del principio sostenuta dalla
è tuttavia in sè incompatibile con il principio del pro-rata, sia pure latamente Pt_1 inteso, poichè sterilizza qualsiasi valenza contributiva precedente nel momento in cui fissa un tetto pensionabile che può essere - come solitamente è e com'è certamente nel caso di specie1 - inferiore a quanto maturato dall'iscritto in forza della precedente contribuzione. Solo per il caso in cui il calcolo sia armonizzato con il precedente reddito e gettito contributivo e salvaguardi dunque integralmente il tetto pensionabile già maturato sarebbe esso idoneo a salvaguardare il principio in questione – ma, all'evidenza,
pag. 4 di 5 sarebbe inutile per la , che intende invece qui ridurre la rata liquidabile sulla Pt_1 scorta del precedente criterio. L'appello deve dunque essere respinto. 4. Nella regolamentazione delle spese del grado, appare di giustizia tenere presente la relativa novità della specifica questione, la necessità di integrare la motivazione con specifico riferimento alla lettura della giurisprudenza di legittimità e la stessa opinabilità del criterio ermeneutico, come evidente dal perdurare di contrasti nella giurisprudenza di merito. Se ne dispone dunque compensazione. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 409/2022 del Tribunale di Modena,
[...] resa in data 28-10-2022 e pubblicata il giorno 8/11/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 6-3-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così dal prospetto prodotto dalla doc. 9 Pt_1