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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Laudadio Vincenzo e dell'abogado Parte_1
Tanza Olga, opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Colangelo Rosa, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 15.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 7.4.2022 ha interposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di rilascio cod. n. 212632, avente n. rep. int. 25/2021, adottato dall' CP_1
e notificato in data 08.03.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito
[...] riportate “in via preliminare, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/amministratore pagina 1 di 11 unico/legale rappresentante p.t. dell ad emettere decreto di rilascio;
nel merito a) Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod. n. 212632, rep. int. n.
25/2021, notificato da in data 08.03.2022, con conseguenti effetti anche in ordine Controparte_1
alla declaratoria di esclusione in via permanente del sig. dalle assegnazioni di alloggio di Parte_1
edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che il sig. è titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile Parte_1
assegnato e locato nel 2015, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 l.r. 26/2020, al decreto del Ministero delle Infrastrutture 24.02.2015, all'art. 3, lett. a) l. 80/2014 di conversione con modificazioni del d.l. 47/2014, all'art. 23 d.P.R.1035/1972 e alla l.r. 10/2014, e, per l'effetto, che l è inadempiente;
c) condannare , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, l'opponente ha allegato di aver ricoperto l'incarico, sino al 01.01.2017 - data del pensionamento, di Ispettore Superiore della Polizia di Stato di BA. L'art. 18 l. 203/1991 prevede che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, sia destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente prestava servizio. Il Comune di BA, con l'allora CP_2
provvedeva ad edificare alcuni immobili in BA, con la società BA Domani, nei pressi dello Stadio
San Nicola. Per l'effetto, con missiva della Prefettura di BA del 2015, il veniva invitato a Parte_1
recarsi in Prefettura per procedere alle operazioni di scelta delle unità abitative edificate, secondo l'ordine delle graduatorie, ai sensi dell'art. 5 d.m. 215/2002. Con atto del 08.06.2015 della Prefettura di
BA veniva assegnato al FR l'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 pal. H int.
2. Detta assegnazione veniva poi confermata in data 06.11.2015 dallo che, in pari CP_2
data, stipulava con il il contratto di locazione al corrispettivo di euro 217,31 mensili. Parte_1
Nelle more, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l. 28.03.14) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015, il legislatore nazionale disponeva che le
Pubbliche Amministrazioni procedessero all'alienazione “degli immobili di proprietà […] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando altresì: “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Tali obblighi venivano poi ulteriormente precisati con il decreto ministeriale citato, che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le pagina 2 di 11 procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso inutilmente il termine di quarantacinque Pt_2 giorni, l'assenso della si intende reso”. A tali dettati normativi corrispondeva, a livello Pt_2
regionale pugliese, l'emanazione della l.r. 10/2014. Seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all di procedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, CP_1 all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui sarebbe stato onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge e come disposto dall'art. 23 d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto Controparte_1 procedere all'alienazione degli immobili.
Nel 2016 il , facendo applicazione della citata normativa, richiedeva ad con Parte_1 CP_1 raccomandata a.r. del 04.04.2016, di acquistare l'alloggio locato. A detta richiesta - contrariamente a quanto accaduto ad altri, cui veniva risposto che l'immobile non poteva essere venduto in quanto “di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita” - non seguiva riscontro. Ciononostante, a seguito della richiesta di autorizzazione alla esecuzione di lavori all'interno dell'immobile concesso in locazione, con missiva del 20.03.2017, autorizzava il conduttore alla Controparte_1
realizzazione delle opere a proprie cure e spese, lasciando intendere la piena disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile, o quanto meno lasciando credere all'istante di poter divenire proprietario dello stesso.
Nonostante il preesistente dettato normativo, sì come integrato da disposizioni nazionali e regionali, e l'acquisito diritto soggettivo da parte del di acquistare l'immobile assegnato, riconosciuto Parte_1
da normativa statale e regionale e rivendicato anche con richiesta di acquisto, non seguiva da parte di alcuna procedura di alienazione. Nel 2020 interveniva l'atto di revoca e decadenza reso dalla CP_1
Prefettura di BA con nota n. 109693 del 14.10.2020 nonché atto dell' del Controparte_1
21.10.2020, protocollato in partenza al n. 23595, con cui si intimava il rilascio dell'immobile.
Con ulteriore PEC del 16.03.2022, altresì rimasta inevasa, il impugnava le intimazioni di Parte_1
rilascio giacché infondate, reiterando la volontà di procedere all'acquisto dell'immobile, specie in ragione degli obblighi di alienazione gravanti sull'Arca.
Alla luce di ciò, l'opponente ha dedotto il vizio del decreto di rilascio, come della precedente pagina 3 di 11 comunicazione della U.T.G. di BA e dell' di revoca dell'assegnazione. Controparte_1
L'ordinario sviluppo dei rapporti tra le parti ed il riconoscimento tempestivo del diritto all'acquisto in favore dell'istante avrebbero fatto venire meno i presupposti del provvedimento di rilascio. Invero, il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la propria fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune
e non al Presidente dell'Agenzia regionale. L avviava con notevole ritardo, nel Controparte_1
marzo del 2022, il piano di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.09.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dal 01.10.2020 CP_3
(sessanta giorni dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione); il colpevole ritardo della convenuta avrebbe, dunque, determinato l'occupazione sine titulo del cespite atteso che il regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierno ricorrente non già occupante, ma legittimo proprietario.
Infine, il ha lamentato il difetto di legittimazione e, dunque, l'incompetenza del Presidente Parte_1 dell' all'emissione del decreto di rilascio: in base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di CP_1
disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio. Peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune l'assegnazione degli alloggi, nonché dagli artt. 16 co. 1 e 17 co. 1 l.r. cit. in relazione i quali spetta sempre al Comune l'assegnazione quanto l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione. Da ciò conseguirebbe la nullità del decreto adottato.
Con memoria depositata il 23.11.2022 si è costituita in giudizio la , che ha Controparte_1
chiesto, previa revoca della sospensione del decreto di rilascio alloggio, concessa con decreto del
14.04.2022, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione del
Presidente dell'Agenzia all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
in via principale e nel merito, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto nonché sfornito di prova;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l' ha dedotto che , appartenente alla Polizia di Stato, CP_1 Parte_1
riceveva in assegnazione, con atto n. 9770 del 26.02.2013 adottato dal Prefetto di BA, l'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn. 4-13, primo piano. Il suddetto immobile rientrava tra gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati nel Comune di BA, località Stadio San Nicola, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ex art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, e veniva acquisito al patrimonio dello di BA (oggi ). Con nota del 15.10.2019, CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 11 l'Ufficio del Personale della Questura di BA comunicava alla Prefettura l'avvenuto collocamento in quiescenza del a decorrere dal 01.01.2017. Con atto n. 109693 del 14.10.2020 la Parte_1
emetteva, dunque, provvedimento formale di revoca della e contestuale decadenza Controparte_4 dalla assegnazione a suo tempo disposta in favore del , trasmesso all'interessato e all Parte_1 [...]
il 19.10.2021, in qualità di Ente proprietario e gestore dell'immobile, per gli Controparte_1 adempimenti conseguenti in ordine al rilascio dell'immobile. L , con nota n. Controparte_1
23595 del 21.10.2020 inoltrava al diffida alla restituzione dell'immobile sito in BA alla Parte_1
Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 palazzina H, interno 2, in applicazione del combinato disposto degli artt. 20 L.R. 10/2014 e 18 d.P.R. 1035/1972, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto all'attivazione della procedura per il recupero coatto. Attesa l'inottemperanza dell'odierno ricorrente la convenuta, con decreto n. 25 emesso il 24.02.2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 d.P.R. 1035/1972, 26 l. 513/1977e 20 l.r. 10/2014, ordinava al il Parte_1 rilascio dell'alloggio dal medesimo occupato senza titolo.
L'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 dispone: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E' ulteriormente stabilito che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio.
L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”, la funzione di tale ultima disposizione è quella di agevolare il dipendente cessato dal servizio nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa.
Nella fattispecie in esame l'organo prefettizio adottava il provvedimento formale di revoca al termine dell'ulteriore triennio concesso per le finalità sopra evidenziate, ma l'assegnazione dell'immobile in pagina 5 di 11 favore del veniva meno sin dal 01.01.2017 ossia dalla cessazione dell'incarico. Ciò Parte_1
conformemente al disposto di cui all'art. 18 cit., per cui il programma straordinario di edilizia residenziale sarebbe strettamente funzionale al contrasto alla criminalità organizzata, da attuarsi attraverso la concessione in locazione di unità abitative per favorire la mobilità del personale che deve assolvere a tale compito.
Priva di pregio è anche l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 20 L.R.
10/2014 “l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo” di tenore analogo all'art. 18 co. 1 d.P.R. 30.12.1972; il potere di gestione degli immobili di edilizia pubblica finanziati e costruiti per le finalità di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 spetta all'ente che ha acquisito i medesimi nel proprio patrimonio in applicazione della normativa regionale di settore: nella fattispecie in esame l che, in data 06.11.2015, stipulava col Controparte_1
il contratto di locazione. Parte_1
Il decreto di rilascio alloggio è stato adottato in piena attuazione anche dell'art. 17 co. 3 l.r. 10/2014,
[“la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio”]. Il decreto di rilascio è atto vincolato conseguente all'adozione del provvedimento prefettizio di revoca e decadenza;
quest'ultimo non veniva impugnato dall'interessato nei termini di legge, diventava definitivo.
Ciononostante, il ricorrente ha sostenuto di poter beneficiare degli specifici programmi di alienazione adottati sulla scorta delle norme speciali emanate per la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare dell' e, precisamente, della previsione contenuta nell'art. 3 co. 1 ter Controparte_1
d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 [“Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari
(…)”] e di quella contenuta nell'art. 23 l.r. 26/2020 [“Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare
(ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della CP_5
presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014”].
Orbene, l'alienazione di tali immobili poteva aver luogo solo all'esito dell'iter procedimentale disciplinato dal d.m. del 24.02.2015, attuativo del suddetto d.l. 47/2014 e dall'art. 23 co. 1 e 2 l.r.
26/2020; prima di poter procedere all'approvazione del programma in questione gli enti proprietari avrebbero dovuto predisporre, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del d.m. cit., uno specifico programma di alienazione. Successivamente, detto programma sarebbe stato avviato dalle ARCA
pagina 6 di 11 pugliesi nel termine ordinatorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata l.r. 26/2020.
Soltanto dopo l'avvio, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire la disponibilità degli aventi CP_1 diritto all'acquisto dei beni destinati alla vendita. Ed infine, a seguito di formale assenso della Pt_2
l'ente proprietario avrebbe potuto approvare detto programma.
In attuazione della normativa di cui innanzi, l'Amministratore Unico dell' , con Controparte_1
decreto n. 14 del 23.02.2022, avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, approvando nello stesso tempo lo schema d'invito teso ad acquisire la manifestazione d'interesse da parte degli assegnatari aventi diritto all'acquisizione, così come individuati dal competente Settore Amministrativo. Successivamente, l'Agenzia trasmetteva agli aventi diritto le lettere di invito, al fine di poter acquisire il loro interesse all'acquisto e pervenire in tal modo all'approvazione da parte della del programma di alienazione. L'invito all'acquisto CP_5 veniva rivolto solo a coloro che si trovavano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione. , in quanto collocato in quiescenza a far data dal 01.01.2017, Parte_1
non rientrava tra i destinatari. Ne consegue che nessuna violazione della normativa nazionale e regionale in materia di alienazione degli immobili assegnati alle forze dell'ordine veniva posta in essere dall . Invero, prima dell'adozione della l.r. 26/2020, che approvava il piano Controparte_1
di vendita degli immobili di edilizia sovvenzionata, alcuna iniziativa poteva essere intrapresa dell'odierna opposta. Ed alla data di entrata in vigore della l.r. 26 cit. il ricorrente, benché ancora nel godimento dell'immobile in virtù del beneficio concessogli dall'art. 3 co 1 bis d.l. 47/2014, era stato già collocato in quiescenza, con la conseguenza che non avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio a suo tempo assegnatogli.
Con ordinanza del 7.12.2022 è stata disposta la revoca della sospensiva concessa con decreto del
14.4.2022 ed è stata fissata al 15.1.2025 l'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 15.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
In via preliminare, inammissibile è la richiesta di concessione “ di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata, per la prima volta, con il deposito delle note cartolari del
12.1.2025 che in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Orbene, ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, Parte_1
precedentemente assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 l. 10/2014, dal legale rappresentante dell' . In particolare, ha CP_5 Controparte_1
pagina 7 di 11 lamentato il vizio di incompetenza e ne ha dedotto l'invalidità per essere stato emanato in spregio alla normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all'Arca, gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata
(sita in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 pal. H int. 2). Di tale diritto, infine, il ha chiesto l'accertamento. Parte_1
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, l'opponente ha dedotto di aver prestato servizio come Ispettore
Superiore della Polizia di Stato di BA fino al 01.01.2017, data del pensionamento.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi;
con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il , sulla scorta del richiamato quadro normativo, diveniva assegnatario, giusta Parte_1
provvedimento prefettizio n. 9770 del 26.02.2013, dell'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-
Modugno nn.
4-13 pal. H int.
2. Con decreto prefettizio n. 109693 del 14.10.2020, non impugnato, veniva decretata la revoca e la decadenza del dal diritto di assegnazione dell'alloggio di Parte_1 edilizia sovvenzionata, con conseguente adozione, da parte dell' del decreto di rilascio, notificato CP_1
al ricorrente in data 08.03.2022.
Invero, la stessa delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.”A seguito, quindi, della nota del 15.10.2019, con cui il dirigente dell'Ufficio del
Personale della Questura di BA comunicava alla l'avvenuto collocamento in quiescenza del CP_4
a decorrere dal 01.01.2017, è intervenuto il provvedimento prefettizio in attuazione della Parte_1
previsione normativa richiamata.
Il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014 [“L'ente gestore CP_5
degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”].
Alla data del 24.02.2022 (di sottoscrizione del detto decreto), infatti, l'immobile di cui il Parte_1
era stato assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente, essendo stato il provvedimento prefettizio adottato già decorsi i tre anni di 'tolleranza' di cui all' l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l.
80/2014; il provvedimento prefettizio era da intendersi, inoltre, definitivo in quanto mai impugnato.
pagina 8 di 11 Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della prima doglianza avanzata dall'odierno opponente: il legislatore regionale assegna non già al Comune, bensì al gestore degli alloggi, la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili detenuti sine titulo.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato testuale esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione all'acquisto Parte_1 dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine Pt_3 finale dell'assegnazione [“l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”]. Ne consegue che, al
23.02.2022, allorquando l' avviava il programma di alienazione degli alloggi Controparte_1 assegnati alle forze dell'ordine, il non era più assegnatario dell'immobile, ormai Parte_1
illegittimamente occupato, giusta provvedimento prefettizio di revoca e decadenza.
Inoltre, si deve escludere un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove l'Arca si fosse attivata sin dal 2015 (il 24.02.2015 è stato adottato il d. cui il CP_3
d.l. cit. del 2014 demandava l'approvazione delle procedure di alienazione), il avrebbe Parte_1 potuto acquistare l'immobile locatogli. Soltanto con la L.R. 26/2020 (art. 23) veniva disposto che le procedessero all'avvio del programma di alienazione - ai sensi del decreto del CP_6
Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 - degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991.
Infine, si osserva che, diversamente da quanto evocato da parte ricorrente nella propria nota conclusiva, non è destinata a trovare applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla L.R. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa, come detto, successivamente introdotta, pertanto non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Con sentenza n. 790 del 2024 il Tar Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente
pagina 9 di 11 proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.a. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai co-mandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (…)”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce: “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per reperire una diversa sistemazione alloggiativa.
La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal Tar n. 935/2024 si è espressa sulla CP_1 posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla CP_1 normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall'Agenzia resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art.
pagina 10 di 11 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha avuto modo di aggiungere “La natura ordinato-ria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell'Agenzia per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Il andava in quiescenza il 01.01.2017 e fruiva, in forza della richiamata normativa, Parte_1 dell'alloggio per i successivi tre anni.
Da quanto premesso consegue l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. n. 55/2014 ss.mm.
(tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
BA, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Laudadio Vincenzo e dell'abogado Parte_1
Tanza Olga, opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Colangelo Rosa, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 15.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 7.4.2022 ha interposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di rilascio cod. n. 212632, avente n. rep. int. 25/2021, adottato dall' CP_1
e notificato in data 08.03.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito
[...] riportate “in via preliminare, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/amministratore pagina 1 di 11 unico/legale rappresentante p.t. dell ad emettere decreto di rilascio;
nel merito a) Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod. n. 212632, rep. int. n.
25/2021, notificato da in data 08.03.2022, con conseguenti effetti anche in ordine Controparte_1
alla declaratoria di esclusione in via permanente del sig. dalle assegnazioni di alloggio di Parte_1
edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che il sig. è titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile Parte_1
assegnato e locato nel 2015, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 l.r. 26/2020, al decreto del Ministero delle Infrastrutture 24.02.2015, all'art. 3, lett. a) l. 80/2014 di conversione con modificazioni del d.l. 47/2014, all'art. 23 d.P.R.1035/1972 e alla l.r. 10/2014, e, per l'effetto, che l è inadempiente;
c) condannare , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, l'opponente ha allegato di aver ricoperto l'incarico, sino al 01.01.2017 - data del pensionamento, di Ispettore Superiore della Polizia di Stato di BA. L'art. 18 l. 203/1991 prevede che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, sia destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente prestava servizio. Il Comune di BA, con l'allora CP_2
provvedeva ad edificare alcuni immobili in BA, con la società BA Domani, nei pressi dello Stadio
San Nicola. Per l'effetto, con missiva della Prefettura di BA del 2015, il veniva invitato a Parte_1
recarsi in Prefettura per procedere alle operazioni di scelta delle unità abitative edificate, secondo l'ordine delle graduatorie, ai sensi dell'art. 5 d.m. 215/2002. Con atto del 08.06.2015 della Prefettura di
BA veniva assegnato al FR l'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 pal. H int.
2. Detta assegnazione veniva poi confermata in data 06.11.2015 dallo che, in pari CP_2
data, stipulava con il il contratto di locazione al corrispettivo di euro 217,31 mensili. Parte_1
Nelle more, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l. 28.03.14) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015, il legislatore nazionale disponeva che le
Pubbliche Amministrazioni procedessero all'alienazione “degli immobili di proprietà […] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando altresì: “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Tali obblighi venivano poi ulteriormente precisati con il decreto ministeriale citato, che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le pagina 2 di 11 procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso inutilmente il termine di quarantacinque Pt_2 giorni, l'assenso della si intende reso”. A tali dettati normativi corrispondeva, a livello Pt_2
regionale pugliese, l'emanazione della l.r. 10/2014. Seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all di procedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, CP_1 all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui sarebbe stato onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge e come disposto dall'art. 23 d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto Controparte_1 procedere all'alienazione degli immobili.
Nel 2016 il , facendo applicazione della citata normativa, richiedeva ad con Parte_1 CP_1 raccomandata a.r. del 04.04.2016, di acquistare l'alloggio locato. A detta richiesta - contrariamente a quanto accaduto ad altri, cui veniva risposto che l'immobile non poteva essere venduto in quanto “di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita” - non seguiva riscontro. Ciononostante, a seguito della richiesta di autorizzazione alla esecuzione di lavori all'interno dell'immobile concesso in locazione, con missiva del 20.03.2017, autorizzava il conduttore alla Controparte_1
realizzazione delle opere a proprie cure e spese, lasciando intendere la piena disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile, o quanto meno lasciando credere all'istante di poter divenire proprietario dello stesso.
Nonostante il preesistente dettato normativo, sì come integrato da disposizioni nazionali e regionali, e l'acquisito diritto soggettivo da parte del di acquistare l'immobile assegnato, riconosciuto Parte_1
da normativa statale e regionale e rivendicato anche con richiesta di acquisto, non seguiva da parte di alcuna procedura di alienazione. Nel 2020 interveniva l'atto di revoca e decadenza reso dalla CP_1
Prefettura di BA con nota n. 109693 del 14.10.2020 nonché atto dell' del Controparte_1
21.10.2020, protocollato in partenza al n. 23595, con cui si intimava il rilascio dell'immobile.
Con ulteriore PEC del 16.03.2022, altresì rimasta inevasa, il impugnava le intimazioni di Parte_1
rilascio giacché infondate, reiterando la volontà di procedere all'acquisto dell'immobile, specie in ragione degli obblighi di alienazione gravanti sull'Arca.
Alla luce di ciò, l'opponente ha dedotto il vizio del decreto di rilascio, come della precedente pagina 3 di 11 comunicazione della U.T.G. di BA e dell' di revoca dell'assegnazione. Controparte_1
L'ordinario sviluppo dei rapporti tra le parti ed il riconoscimento tempestivo del diritto all'acquisto in favore dell'istante avrebbero fatto venire meno i presupposti del provvedimento di rilascio. Invero, il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la propria fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune
e non al Presidente dell'Agenzia regionale. L avviava con notevole ritardo, nel Controparte_1
marzo del 2022, il piano di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.09.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dal 01.10.2020 CP_3
(sessanta giorni dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione); il colpevole ritardo della convenuta avrebbe, dunque, determinato l'occupazione sine titulo del cespite atteso che il regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierno ricorrente non già occupante, ma legittimo proprietario.
Infine, il ha lamentato il difetto di legittimazione e, dunque, l'incompetenza del Presidente Parte_1 dell' all'emissione del decreto di rilascio: in base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di CP_1
disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio. Peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune l'assegnazione degli alloggi, nonché dagli artt. 16 co. 1 e 17 co. 1 l.r. cit. in relazione i quali spetta sempre al Comune l'assegnazione quanto l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione. Da ciò conseguirebbe la nullità del decreto adottato.
Con memoria depositata il 23.11.2022 si è costituita in giudizio la , che ha Controparte_1
chiesto, previa revoca della sospensione del decreto di rilascio alloggio, concessa con decreto del
14.04.2022, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione del
Presidente dell'Agenzia all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
in via principale e nel merito, rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto nonché sfornito di prova;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l' ha dedotto che , appartenente alla Polizia di Stato, CP_1 Parte_1
riceveva in assegnazione, con atto n. 9770 del 26.02.2013 adottato dal Prefetto di BA, l'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn. 4-13, primo piano. Il suddetto immobile rientrava tra gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati nel Comune di BA, località Stadio San Nicola, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ex art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, e veniva acquisito al patrimonio dello di BA (oggi ). Con nota del 15.10.2019, CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 11 l'Ufficio del Personale della Questura di BA comunicava alla Prefettura l'avvenuto collocamento in quiescenza del a decorrere dal 01.01.2017. Con atto n. 109693 del 14.10.2020 la Parte_1
emetteva, dunque, provvedimento formale di revoca della e contestuale decadenza Controparte_4 dalla assegnazione a suo tempo disposta in favore del , trasmesso all'interessato e all Parte_1 [...]
il 19.10.2021, in qualità di Ente proprietario e gestore dell'immobile, per gli Controparte_1 adempimenti conseguenti in ordine al rilascio dell'immobile. L , con nota n. Controparte_1
23595 del 21.10.2020 inoltrava al diffida alla restituzione dell'immobile sito in BA alla Parte_1
Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 palazzina H, interno 2, in applicazione del combinato disposto degli artt. 20 L.R. 10/2014 e 18 d.P.R. 1035/1972, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto all'attivazione della procedura per il recupero coatto. Attesa l'inottemperanza dell'odierno ricorrente la convenuta, con decreto n. 25 emesso il 24.02.2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 d.P.R. 1035/1972, 26 l. 513/1977e 20 l.r. 10/2014, ordinava al il Parte_1 rilascio dell'alloggio dal medesimo occupato senza titolo.
L'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 dispone: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E' ulteriormente stabilito che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio.
L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”, la funzione di tale ultima disposizione è quella di agevolare il dipendente cessato dal servizio nella ricerca di una nuova ed adeguata soluzione abitativa.
Nella fattispecie in esame l'organo prefettizio adottava il provvedimento formale di revoca al termine dell'ulteriore triennio concesso per le finalità sopra evidenziate, ma l'assegnazione dell'immobile in pagina 5 di 11 favore del veniva meno sin dal 01.01.2017 ossia dalla cessazione dell'incarico. Ciò Parte_1
conformemente al disposto di cui all'art. 18 cit., per cui il programma straordinario di edilizia residenziale sarebbe strettamente funzionale al contrasto alla criminalità organizzata, da attuarsi attraverso la concessione in locazione di unità abitative per favorire la mobilità del personale che deve assolvere a tale compito.
Priva di pregio è anche l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 20 L.R.
10/2014 “l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo” di tenore analogo all'art. 18 co. 1 d.P.R. 30.12.1972; il potere di gestione degli immobili di edilizia pubblica finanziati e costruiti per le finalità di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 spetta all'ente che ha acquisito i medesimi nel proprio patrimonio in applicazione della normativa regionale di settore: nella fattispecie in esame l che, in data 06.11.2015, stipulava col Controparte_1
il contratto di locazione. Parte_1
Il decreto di rilascio alloggio è stato adottato in piena attuazione anche dell'art. 17 co. 3 l.r. 10/2014,
[“la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio”]. Il decreto di rilascio è atto vincolato conseguente all'adozione del provvedimento prefettizio di revoca e decadenza;
quest'ultimo non veniva impugnato dall'interessato nei termini di legge, diventava definitivo.
Ciononostante, il ricorrente ha sostenuto di poter beneficiare degli specifici programmi di alienazione adottati sulla scorta delle norme speciali emanate per la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare dell' e, precisamente, della previsione contenuta nell'art. 3 co. 1 ter Controparte_1
d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 [“Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari
(…)”] e di quella contenuta nell'art. 23 l.r. 26/2020 [“Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare
(ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della CP_5
presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014”].
Orbene, l'alienazione di tali immobili poteva aver luogo solo all'esito dell'iter procedimentale disciplinato dal d.m. del 24.02.2015, attuativo del suddetto d.l. 47/2014 e dall'art. 23 co. 1 e 2 l.r.
26/2020; prima di poter procedere all'approvazione del programma in questione gli enti proprietari avrebbero dovuto predisporre, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del d.m. cit., uno specifico programma di alienazione. Successivamente, detto programma sarebbe stato avviato dalle ARCA
pagina 6 di 11 pugliesi nel termine ordinatorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata l.r. 26/2020.
Soltanto dopo l'avvio, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire la disponibilità degli aventi CP_1 diritto all'acquisto dei beni destinati alla vendita. Ed infine, a seguito di formale assenso della Pt_2
l'ente proprietario avrebbe potuto approvare detto programma.
In attuazione della normativa di cui innanzi, l'Amministratore Unico dell' , con Controparte_1
decreto n. 14 del 23.02.2022, avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, approvando nello stesso tempo lo schema d'invito teso ad acquisire la manifestazione d'interesse da parte degli assegnatari aventi diritto all'acquisizione, così come individuati dal competente Settore Amministrativo. Successivamente, l'Agenzia trasmetteva agli aventi diritto le lettere di invito, al fine di poter acquisire il loro interesse all'acquisto e pervenire in tal modo all'approvazione da parte della del programma di alienazione. L'invito all'acquisto CP_5 veniva rivolto solo a coloro che si trovavano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione. , in quanto collocato in quiescenza a far data dal 01.01.2017, Parte_1
non rientrava tra i destinatari. Ne consegue che nessuna violazione della normativa nazionale e regionale in materia di alienazione degli immobili assegnati alle forze dell'ordine veniva posta in essere dall . Invero, prima dell'adozione della l.r. 26/2020, che approvava il piano Controparte_1
di vendita degli immobili di edilizia sovvenzionata, alcuna iniziativa poteva essere intrapresa dell'odierna opposta. Ed alla data di entrata in vigore della l.r. 26 cit. il ricorrente, benché ancora nel godimento dell'immobile in virtù del beneficio concessogli dall'art. 3 co 1 bis d.l. 47/2014, era stato già collocato in quiescenza, con la conseguenza che non avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio a suo tempo assegnatogli.
Con ordinanza del 7.12.2022 è stata disposta la revoca della sospensiva concessa con decreto del
14.4.2022 ed è stata fissata al 15.1.2025 l'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 15.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
In via preliminare, inammissibile è la richiesta di concessione “ di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata, per la prima volta, con il deposito delle note cartolari del
12.1.2025 che in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Orbene, ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, Parte_1
precedentemente assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 l. 10/2014, dal legale rappresentante dell' . In particolare, ha CP_5 Controparte_1
pagina 7 di 11 lamentato il vizio di incompetenza e ne ha dedotto l'invalidità per essere stato emanato in spregio alla normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all'Arca, gli avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata
(sita in BA alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-13 pal. H int. 2). Di tale diritto, infine, il ha chiesto l'accertamento. Parte_1
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, l'opponente ha dedotto di aver prestato servizio come Ispettore
Superiore della Polizia di Stato di BA fino al 01.01.2017, data del pensionamento.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi;
con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
Il , sulla scorta del richiamato quadro normativo, diveniva assegnatario, giusta Parte_1
provvedimento prefettizio n. 9770 del 26.02.2013, dell'immobile sito in BA alla Strada Carbonara-
Modugno nn.
4-13 pal. H int.
2. Con decreto prefettizio n. 109693 del 14.10.2020, non impugnato, veniva decretata la revoca e la decadenza del dal diritto di assegnazione dell'alloggio di Parte_1 edilizia sovvenzionata, con conseguente adozione, da parte dell' del decreto di rilascio, notificato CP_1
al ricorrente in data 08.03.2022.
Invero, la stessa delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 ha previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.”A seguito, quindi, della nota del 15.10.2019, con cui il dirigente dell'Ufficio del
Personale della Questura di BA comunicava alla l'avvenuto collocamento in quiescenza del CP_4
a decorrere dal 01.01.2017, è intervenuto il provvedimento prefettizio in attuazione della Parte_1
previsione normativa richiamata.
Il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014 [“L'ente gestore CP_5
degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”].
Alla data del 24.02.2022 (di sottoscrizione del detto decreto), infatti, l'immobile di cui il Parte_1
era stato assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente, essendo stato il provvedimento prefettizio adottato già decorsi i tre anni di 'tolleranza' di cui all' l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l.
80/2014; il provvedimento prefettizio era da intendersi, inoltre, definitivo in quanto mai impugnato.
pagina 8 di 11 Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della prima doglianza avanzata dall'odierno opponente: il legislatore regionale assegna non già al Comune, bensì al gestore degli alloggi, la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili detenuti sine titulo.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato testuale esclude che il abbia maturato un diritto di prelazione all'acquisto Parte_1 dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del evoca il termine Pt_3 finale dell'assegnazione [“l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”]. Ne consegue che, al
23.02.2022, allorquando l' avviava il programma di alienazione degli alloggi Controparte_1 assegnati alle forze dell'ordine, il non era più assegnatario dell'immobile, ormai Parte_1
illegittimamente occupato, giusta provvedimento prefettizio di revoca e decadenza.
Inoltre, si deve escludere un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove l'Arca si fosse attivata sin dal 2015 (il 24.02.2015 è stato adottato il d. cui il CP_3
d.l. cit. del 2014 demandava l'approvazione delle procedure di alienazione), il avrebbe Parte_1 potuto acquistare l'immobile locatogli. Soltanto con la L.R. 26/2020 (art. 23) veniva disposto che le procedessero all'avvio del programma di alienazione - ai sensi del decreto del CP_6
Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 - degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991.
Infine, si osserva che, diversamente da quanto evocato da parte ricorrente nella propria nota conclusiva, non è destinata a trovare applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla L.R. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa, come detto, successivamente introdotta, pertanto non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Con sentenza n. 790 del 2024 il Tar Puglia ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente
pagina 9 di 11 proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.a. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai co-mandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio (…)”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce: “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per reperire una diversa sistemazione alloggiativa.
La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal Tar n. 935/2024 si è espressa sulla CP_1 posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla CP_1 normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall'Agenzia resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art.
pagina 10 di 11 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha avuto modo di aggiungere “La natura ordinato-ria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell'Agenzia per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Il andava in quiescenza il 01.01.2017 e fruiva, in forza della richiamata normativa, Parte_1 dell'alloggio per i successivi tre anni.
Da quanto premesso consegue l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. n. 55/2014 ss.mm.
(tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
BA, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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