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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10252/2024, introdotta da
(ROMA, 01/05/1970) e da Parte_1 [...]
(ROMA, 24/01/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
GIOVANNI PETRILLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre, in Via Capriglio n. 214 – interno 3;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà ovvero in caso di disaccordo nei termini già in uso ai coniugi per come regolati nella separazione personale e precisamente:
i. Affidamento condiviso della minore con dimora prevalente della medesima presso la madre;
ii. Il padre avrà facoltà di vederla ed averla con sé 2 giorni a settimana con pernotto oltre a weekend alternati a decorrere dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì successivo,
festività natalizie e pasquali alternate, oltre ancora ad almeno 15 giorni durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che la frequentazione settimanale della minore dovrà tenere in considerazione anche gli impegni scolastici e sportivi della medesima, così che i genitori continueranno a coadiuvarsi e a condividere con la figlia le predette attività.
4. Le parti dichiarano che le spese per il sostentamento ordinario della minore resteranno a carico integrale del padre continuando a regolarsi tra essi come posto in essere nei pregressi anni con espressa previsione che in caso di disaccordo il padre corrisponderà un assegno mensile con adeguamento ISTAT al 100% decorrente dall'anno successivo di omologa del divorzio nella misura di € 450,00 in mani della madre sino alla maggiore età
ovvero sino a quando la figlia non avrà terminato il ciclo di studi anche universitario. Il
padre, oltre a detto mantenimento, assumerà per sé la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
i. Le spese straordinarie a favore della figlia si regoleranno secondo il protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine di Roma e l'Ufficio Giudiziario Adito, pertanto i coniugi sosterranno nella pari misura del 50% le spese sportive e straordinarie della figlia.;
ii. Le spese mediche se coperte dal Fondo Sanitario garantito dal Datore di Lavoro del padre saranno a carico esclusivamente di quest'ultimo e solo la quota parte non rimborsata dal predetto Fondo sarà equamente divisa tra i genitori.
iii. Le spese scolastiche sono interamente a carico del padre;
5. Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto ovvero del documento di espatrio della figlia;
6. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo percettori di reddito autonomo ed avendo già regolato ogni propria pendenza patrimoniale pregressa;
7. Spese legali compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/10/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10252/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/10/2003 tra (ROMA, 01/05/1970) e Parte_1
(ROMA, 24/01/1968) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02245, Parte 2 , Serie
A01, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 12/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10252/2024, introdotta da
(ROMA, 01/05/1970) e da Parte_1 [...]
(ROMA, 24/01/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
GIOVANNI PETRILLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre, in Via Capriglio n. 214 – interno 3;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà ovvero in caso di disaccordo nei termini già in uso ai coniugi per come regolati nella separazione personale e precisamente:
i. Affidamento condiviso della minore con dimora prevalente della medesima presso la madre;
ii. Il padre avrà facoltà di vederla ed averla con sé 2 giorni a settimana con pernotto oltre a weekend alternati a decorrere dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì successivo,
festività natalizie e pasquali alternate, oltre ancora ad almeno 15 giorni durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che la frequentazione settimanale della minore dovrà tenere in considerazione anche gli impegni scolastici e sportivi della medesima, così che i genitori continueranno a coadiuvarsi e a condividere con la figlia le predette attività.
4. Le parti dichiarano che le spese per il sostentamento ordinario della minore resteranno a carico integrale del padre continuando a regolarsi tra essi come posto in essere nei pregressi anni con espressa previsione che in caso di disaccordo il padre corrisponderà un assegno mensile con adeguamento ISTAT al 100% decorrente dall'anno successivo di omologa del divorzio nella misura di € 450,00 in mani della madre sino alla maggiore età
ovvero sino a quando la figlia non avrà terminato il ciclo di studi anche universitario. Il
padre, oltre a detto mantenimento, assumerà per sé la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
i. Le spese straordinarie a favore della figlia si regoleranno secondo il protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine di Roma e l'Ufficio Giudiziario Adito, pertanto i coniugi sosterranno nella pari misura del 50% le spese sportive e straordinarie della figlia.;
ii. Le spese mediche se coperte dal Fondo Sanitario garantito dal Datore di Lavoro del padre saranno a carico esclusivamente di quest'ultimo e solo la quota parte non rimborsata dal predetto Fondo sarà equamente divisa tra i genitori.
iii. Le spese scolastiche sono interamente a carico del padre;
5. Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto ovvero del documento di espatrio della figlia;
6. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo percettori di reddito autonomo ed avendo già regolato ogni propria pendenza patrimoniale pregressa;
7. Spese legali compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/10/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10252/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/10/2003 tra (ROMA, 01/05/1970) e Parte_1
(ROMA, 24/01/1968) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02245, Parte 2 , Serie
A01, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 12/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi