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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3753/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3753/2024 R.G. riservata in decisione in data 7.5.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Mortara (PV), Via Bianchi n. 4
RICORRENTE
E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.07.2011 presso il Comune di Mede trascritto nel registro del predetto comune al n.5 Parte I Anno 2011 ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del
pagina 1 di 3 dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mede
e di Mortara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Nulla per le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza del Tribunale di Pavia, del pubblicata in data 29.10.2018 e passata in giudicato, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Del resto, all'udienza davanti al Giudice delegato del
18.2.2025 il ricorrente ha confermato di non avere rapporti con la resistente da oltre 7 anni (v. verbale di udienza).
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 17.10.2024:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mede il 28 luglio 2011 tra i coniugi e Controparte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Mede Atto N° 5 - Parte Parte_1
I- Anno 2011);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato e per le ulteriori incombenze;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3753/2024 R.G. riservata in decisione in data 7.5.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Mortara (PV), Via Bianchi n. 4
RICORRENTE
E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.07.2011 presso il Comune di Mede trascritto nel registro del predetto comune al n.5 Parte I Anno 2011 ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del
pagina 1 di 3 dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mede
e di Mortara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Nulla per le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza del Tribunale di Pavia, del pubblicata in data 29.10.2018 e passata in giudicato, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Del resto, all'udienza davanti al Giudice delegato del
18.2.2025 il ricorrente ha confermato di non avere rapporti con la resistente da oltre 7 anni (v. verbale di udienza).
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 17.10.2024:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mede il 28 luglio 2011 tra i coniugi e Controparte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Mede Atto N° 5 - Parte Parte_1
I- Anno 2011);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato e per le ulteriori incombenze;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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