Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1980, n. 846
CASS
Sentenza 6 febbraio 1980

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A norma degli artt 3 e 4 della legge 24 maggio 1970 n 336 e 4, commi quarto e quinto, della legge 9 ottobre 1971 n 824, il dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, banca nazionale del lavoro), se combattente o assimilato, ha diritto allo integrale computo dei sette anni di anzianita convenzionale anche soltanto per la sola indennita di anzianita, senza alcun riferimento ai requisiti e alle condizioni per il conseguimento del diritto a pensione.*

Le mere dichiarazioni del lavoratore di ritenersi tacitato e soddisfatto delle proprie pretese e di non avere altro a pretendere oltre le somme percepite, costituiscono delle espressioni di convincimento dell'interessato circa la esattezza e la sufficienza delle competenze e delle indennita riscosse, senza alcun contenuto ed efficacia di rinunzia, e non precludono al dichiarante, ove il giudizio da lui espresso si riveli erroneo, la possibilita di agire, nel termine di prescrizione, e senza il verificarsi della decadenza di cui all'art 2113 cod civ, per il riconoscimento dei diritti che non siano stati effettivamente soddisfatti. ( V 4689/79, mass n 401239; ( V 4608/79, mass n 401122; ( V 4360/79, mass n 400881; ( V 2256/79, mass n 398604).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1980, n. 846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 846
    Data del deposito : 6 febbraio 1980

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