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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 948/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 948/2021 R.G., recante in unione la n.
965/2021 R.G., appelli proposti da:
n. 948/2021 R.G.
1 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dapprima dall'avv. Francesco Murgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Piazza dei GNi n.4; con decorrenza dal
8 gennaio 2024 dall'avv. Virna Maci, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Bartolomeo Orioli n.1; appellante contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del curatore rappresentata e P.IVA_1 Persona_1
difesa dagli avv.ti Roberto Casucci e Francesco Casellati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, San Polo 3079;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero Pizzigati, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Venezia-Mestre, via Pepe n.8;
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace. Controparte_3 C.F._4
appellati
n. 965/2021 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero Pizzigati, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Venezia-Mestre, via Pepe n.8; appellante
2 contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del curatore rappresentata e P.IVA_1 Persona_1
difesa dall'avv. Roberto Casucci e Francesco Casellati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, San Polo 3079;
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dapprima dall'avv. Francesco Murgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Piazza dei GNi n.4, con decorrenza dal
8 gennaio 2024 dall'avv. Virna Maci, con domicilio eletto persso il suo studio in Treviso, via Bartolomeo Orioli n.1;
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo” - Appello avverso la sentenza n. 1636/2020 emessa in data 21 ottobre 2020 e pubblicata in data 3 novembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 877/2014 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- Per Parte_1
3
In via preliminare
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 1636/2020 per le motivazioni dedotte nei scritti difensivi sin d'ora dimessi, ritenendo viziata logicamente e giuridicamente la decisione di primo grado;
In via principale
- in totale riforma della gravata sentenza, accogliere tutte le domande ed eccezioni formulate dal signor in forza dell'atto di appello e Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, e per
l'effetto accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse negli scritti difensivi depositati, infondate tutte le domande svolte dal Controparte_1
nei confronti del GN , in quanto inammissibili ed
[...] Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dal GN al . Parte_1 Controparte_1
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle somme che dovessero nelle more eventualmente percepire, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dal dì del dovuto al saldo, con condanna altresì dell'appellato alla restituzione, di Controparte_1
tutto ciò che, nelle more, dovesse eventualmente essere percepito in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
4 - Spese e competenze di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riguardo a quelle articolate nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., specie con riferimento all' ordine all'attrice ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio il verbale del
C.d.A. dd. 26.03.2009, avente ad oggetto la messa in liquidazione della società, nonché eventuali altri verbali del C.d.A. aventi ad oggetto specifiche deleghe e competenze affidate al GN , oltre all'ordine di Parte_1
esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla medesima parte attrice e/o a
di San Marino, oppure Controparte_4
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, della fideiussione citata dal GN in occasione dell'interrogatorio avanti la Controparte_3
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
- per Parte_2
Nel merito:
Riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa n. 1636/20 resa il 21.10.2020 e depositata il 3.11.2020 (non notificata), per tutti i motivi illustrati nell'atto di citazione d'appello e nella comparsa di costituzione dimessa nel procedimento avente R.G. n. 948/21 e, per l'effetto, respingersi tutte le
5 domande formulate dal , in quanto infondate, per tutte le ragioni CP_1
evidenziate negli scritti difensivi dimessi.
Con rifusione delle spese e delle competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore degli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero
Pizzigati, che si dichiarano antistatari.
Con condanna, altresì, dell'appellato alla restituzione, di Controparte_5
tutto ciò che, nelle more, dovesse eventualmente essere percepito, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
Oltre a rivalutazione ed interessi, come per legge, dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione della prova per testi ex adverso richiesta, per le ragioni evidenziate nella (III) memoria dd. 3.11.2014, dimessa in primo grado.
- Per Controparte_1
Respingersi l'appello, condannando anche parte appellante al risarcimento danni quantificati in euro 1.000.000, o in minor somma, anche con valutazione equitativa della Corte di Appello. Spese del grado rifuse.
In via istruttoria: si ripropongono alcuni mezzi istruttori della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di data 13 ottobre 2014:
Prova per testi 14. “è vero che amministratore di si Controparte_3 CP_1
rivolse a di San Marino per monetizzare gli assegni postdatati CP_6
ricevuti da clienti di per le vendite effettuate e non contabilizzate”;15. CP_1
6 “è vero che la della Repubblica di San Marino anticipò Controparte_4
a in contanti gli importi degli assegni che egli aveva Controparte_3
versato a ”; 16. “è vero che periodicamente , CP_6 Controparte_3
direttamente o a mezzo di persone delegate, provvedeva a prelevare in contanti presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino le somme anticipate”; 17. “è vero che consegnò a Controparte_3 CP_6
ed alla della di San Marino gli atti di Controparte_4 CP_4
fideiussione sottoscritti da e da ”; 18. “è vero Parte_2 Parte_1
che e rilasciarono alla fideiussioni Parte_2 Parte_1 CP_6
a garanzia del conto n. 394 GP attivato da ”; 19. “è vero Controparte_3
che e rilasciarono alla Cassa di Risparmio Parte_2 Parte_1
della Repubblica di San Marino fideiussioni a garanzia dei conti n. 14150 e
20617 attivati da ”. Controparte_3
Si indicano a testi: sui capitoli da 14 a 17: - di Faetano Testimone_1
(RSM), Strada Quinta Gualdaria n. 183, - di San Marino Testimone_2
(RSM), San Marino del Serrone n. 2, sul capitolo 18 - legale rappresentante di;
sul capitolo 19 - legale rappresentante di CP_6 Controparte_4
della Repubblica di San Marino.
Si chiede che venga ordinata a ed alla Cassa di Risparmio della CP_6
Repubblica di San Marino, enti sanmarinesi, ove occorra per rogatoria ex art. 204 c.p.c., l'esibizione in giudizio delle fideiussioni sottoscritte da Pt_2
e ed a tali Istituti consegnate da .
[...] Parte_1 Controparte_3
7 Motivi della decisione
In fatto
Il , con atto di citazione notificato il 27 Controparte_1
gennaio 2014, promuoveva azione ex art. 146 L.F. nei confronti di CP_3
, , e , quali ex
[...] Parte_2 CP_2 Parte_1
amministratori della società fallita e anche quale liquidatore, al fine CP_3
di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società poi dichiarata fallita, nella misura non inferiore a euro 4.000.000.
A fondamento della domanda il innanzitutto esponeva che CP_1
sentito a sommarie informazioni nell'ambito di un procedimento CP_3
penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì, aveva reso delle dichiarazioni autoindizianti, successivamente confermate nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 2 ottobre 2010 alla presenza del suo difensore. aveva dichiarato che egli, nella veste di CP_3
amministratore della e della nel periodo intercorrente CP_1 CP_7
dal 2005 al 2009 circa, aveva versato presso un conto aperto nella
Repubblica di S. Marino assegni derivanti da vendite non contabilizzate né sottoposte a prelievo fiscale per oltre 11 milioni di euro, somme che venivano successivamente prelevate e destinate a effettuare acquisti non contabilizzati nell'interesse della società, senza però fornire prova di ciò.
Di tale condotta distrattiva sarebbero stati chiamati a rispondere non solo quale autore materiale, ma anche , in quanto a CP_3 Parte_2
8 conoscenza dei fatti, nonché gli altri amministratori, e CP_2 Parte_1
, i quali dovevano ritenersi a conoscenza di tale operazione illecita. In
[...]
ogni caso, i consiglieri di amministrazione, ancorché non fossero stati direttamente coinvolti o posti a conoscenza di tali fatti, li avrebbero dovuti conoscere usando l'ordinaria diligenza e di ciò ne dovevano rispondere quantomeno per omessa vigilanza.
Indi, il lamentava il danno subìto allegando che, sin dal momento CP_1
in cui la società venne posta in liquidazione, gli amministratori avrebbero dovuto proporre istanza di fallimento in proprio evitando così
l'aggravamento del dissesto. Il danno veniva quantificato in misura non inferiore a euro 4.000.000, commisurato dal al mancato introito CP_1
nelle casse sociali dei corrispettivi delle vendite realizzate dalla e non CP_1
contabilizzate, all'ammontare delle sanzioni tributarie irrogate in conseguenza di tali fatti e all'incremento del passivo derivante dalla mancata dichiarazione di fallimento.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in corso di causa in data 12 febbraio
2014, la curatela promuoveva ricorso per sequestro conservativo nei confronti di tutti i convenuti, chiedendo che la cautela fosse disposta per un ammontare non inferiore a euro 1.000.000, e i convenuti si costituivano nella fase cautelare, negando ogni responsabilità.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 2 maggio 2014, autorizzava la curatela a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e
9 crediti di tutti i convenuti sino alla concorrenza dell'importo di euro
1.000.000.
Il giudizio di merito, assunte le prove orali per interpello, tratteneva la causa una prima volta in decisione in data 31 ottobre 2018; il processo veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 20 novembre 2018, a seguito del decesso del difensore di , con decorrenza dalla morte, il 27 Controparte_3
ottobre 2018 e quindi tempestivamente riassunto. Nessuno si costituiva per pur a seguito di regolare notifica del ricorso in riassunzione. La CP_3
causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio
2020 e la curatela riteneva di limitare la propria richiesta risarcitoria all'importo di euro 1.000.000.
Con sentenza n. 1636/2020 pubblicata in data 3 novembre 2020, il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, riteneva fondati gli addebiti così decidendo:
“- accerta la responsabilità di , , Controparte_3 Parte_2 CP_2
e per le condotte di distrazione del patrimonio sociale meglio Parte_1
descritte in motivazione;
- condanna , , e , Controparte_3 Parte_2 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, a versare, in favore del Controparte_1
, l'importo di euro 1.000.000,00, oltre ad interessi al tasso
[...]
legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- condanna , , e , Controparte_3 Parte_2 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, a rifondere, in favore del in Controparte_1
10 liquidazione, le spese di lite, che si liquidano in euro 2.932,00 per esborsi ed euro 10.343,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.”
Il Tribunale accertava la responsabilità del sulla base delle CP_3
dichiarazioni autoindizianti rese in sede d'indagine penale, ritenute di carattere confessorio, e sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, non avendo il convenuto dimostrato che le somme versate nel conto in San Marino e successivamente prelevate “siano poi state destinate a fini sociali, dovendosi, per l'effetto, ritenere che tali importi siano stati distratti dal patrimonio sociale, cagionando alla società un danno di importo pari alle somme non contabilizzate e versate sul conto corrente de quo.” Accertava altresì la responsabilità solidale degli altri amministratori in forza dell'art. 2476 c.c. per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, anche alla luce dei doveri di ispezione e di informazione su di loro gravanti.
Secondo il Tribunale “non è plausibile che […] al Presidente del CdA Pt_2
ed agli altri amministratori non operativi possa essere sfuggito un
[...]
fenomeno di così rilevante entità, e, se ciò è accaduto, deve imputarsi alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori stessi, che non si sono attivati per operare un adeguato controllo sull'andamento contabile della società.”
11 Avverso la sentenza, , con atto di citazione del 30 aprile 2021, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2476 c.c. in relazione alla responsabilità del medesimo per le condotte distrattive poste in essere dal l all'epoca dei fatti CP_3 Pt_1
apparteneva al consiglio di amministrazione della società senza delega, e quindi non avrebbe avuto in alcun modo conoscenza delle operazioni extracontabili effettuate dal Il Giudice di prime cure sarebbe caduto CP_3
in errore di fatto e di diritto, travisando i fatti emersi durante le indagini penali a carico del e facendo malgoverno dei principi di cui agli artt. CP_3
2392 e 2476 c.c. che disciplinano l'azione di responsabilità degli amministratori senza deleghe nelle società di capitali.
Col secondo motivo ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione delle norme in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi in relazione alle condotte distrattive: il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad aderire alla tesi offerta dalla parte attrice, omettendo un'indagine approfondita sulla realtà dei fatti e disattendendo i principi in materia di prova per presunzioni semplici, le quali devono essere gravi, precise e concordanti.
Col terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2476 c.c. in relazione alla quantificazione del danno in euro 1.000.000, il quale non sarebbe correttamente provato e
12 quantificato. Il non avrebbe provato né l'esistenza di un danno CP_1
concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e il fatto dell'amministratore inadempiente.
Col quarto motivo ha lamentato la mancata assunzione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado, in particolare l'escussione testimoniale e l'interrogatorio formale delle altre parti convenute, e la conseguente violazione dell'art. 112 e ss. c.p.c..
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la quale è stata rigettata all'udienza del
10 settembre 2021, non sussistendo elementi sufficienti a rendere probabile la riforma dell'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2021, si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello, ribadendo la Controparte_1
responsabilità dell e la circostanza che il fatto dannoso compiuto Pt_1
da un altro amministratore non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità degli altri componenti del consiglio di amministrazione poiché “anche gli amministratori, non operativi o privi di delega, hanno
l'obbligo di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori”. L non si sarebbe mai avvalso del dovere di Pt_1
ispezione e informazione, né avrebbe mai chiesto notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
13 Con comparsa di costituzione e risposta del 29 luglio 2021, si è costituito
, il quale, riferendosi alle dichiarazioni del con cui lo Parte_2 CP_3
qualificava come persona informata sui fatti, ha eccepito la sua estraneità alle operazioni, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo e l'assenza di riscontro probatorio di quanto affermato.
La suddetta sentenza è stata impugnata altresì da , il quale, con Parte_2
atto di citazione del 30 aprile 2021, ha proposto appello invocandone l'integrale riforma per le seguenti ragioni.
1) L'assenza di riscontro probatorio in merito alle operazioni contestate e il fatto che il Tribunale di Venezia abbia fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese dal nell'ambito di un procedimento penale e su CP_3
un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza;
inoltre, non sussisterebbe alcun elemento dal quale poter desumere che il fosse a conoscenza delle operazioni contestate. Pt_2
2) La contraddittorietà delle dichiarazioni del sulle quali si è basata CP_3
la decisione del Giudice che le ha definite “dichiarazioni autoindizianti, che assumono valore di confessione stragiudiziale”.
3) Egli era amministratore privo di deleghe ed il CdA di non si era mai CP_1
occupato delle operazioni oggetto di causa, in quanto di natura
“extracontabile”, con conseguente impossibilità di averne conoscenza, anche adottando un comportamento diligente, trattandosi di operazioni collegate a una contabilità parallela a quella ufficiale.
14 4) L'impossibilità di verificare la contabilità parallela e la relativa esclusione di una propria condotta colposa e negligente.
5) L'atipicità delle prove su cui si è basata la decisione, le quali non avrebbero permesso al di controdedurre alcunché, e conseguente Pt_2
violazione del principio del contraddittorio.
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, successivamente rigettata all'udienza del 10 settembre 2021, non sussistendo elementi sufficienti a rendere probabile la riforma dell'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2021, si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello e ribadendo la Controparte_1
responsabilità del in quanto presidente del consiglio di Pt_2
amministrazione già da prima del periodo 2004-2008 e fino alla messa in liquidazione della e soggetto a conoscenza dei fatti. Ha rimarcato il CP_1
diritto/dovere che compete a ogni amministratore di società a responsabilità limitata, anche se privo di delega, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e il fatto che anche gli amministratori, non operativi o privi di delega, hanno l'obbligo di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 luglio 2021, si è costituito riportandosi a quanto già da lui esposto in sede Parte_1
15 d'impugnazione della medesima sentenza, con particolare riferimento alla sua presunta conoscenza dell'operazione posta in essere dal e sulla CP_3
violazione del dovere di vigilanza a cui lo stesso sarebbe stato tenuto in solido con gli altri amministratori.
All'udienza del 10 settembre 2021 la causa n. 956/2021 R.G. è stata riunita alla n. 948/2021 R.G..
Quindi, la causa n. 948/2021 R.G., recante in riunione la n. 965/2021 R.G.,
è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 27 ottobre
2022, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 30 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
Il primo motivo dell'appello proposto da nonché parte del primo Pt_1
motivo, il terzo e quarto motivo dell'appello proposto da , Parte_2
strettamente connessi tra loro in quanto incentrati sull'affermazione di essere
16 stati amministratori senza deleghe, nell'impossibilità, pertanto di conoscere le operazioni “extracontabili” poste in essere da , né Controparte_3
sussistendo elementi dai quali poter desumere che fossero a conoscenza delle operazioni contestate.
I motivi sono infondati.
La responsabilità degli amministratori privi di delega è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni (v. Cass. n.30233/2023; Cass.
n.15585/2022, Cass. 27710/2021).
Con riguardo all'amministrazione delle società a responsabilità limitata l'art.2475, ultimo comma, c.c. fa rinvio all'art.2381 c.c..
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'obbligo imposto dall'art.2381, ultimo comma, c.c., agli amministratori di società per azioni, di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Anche gli amministratori privi di deleghe, quindi, hanno l'obbligo di agire non soltanto in base alle informazioni ricevute periodicamente dagli organi
17 delegati, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c., ma anche in base a tutte quelle ulteriori informazioni che, per essere adeguatamente informati, come prescritto dal comma 6 della medesima norma, avevano il potere dovere di richiedere.
Va pertanto condivisa la motivazione del Tribunale là dove afferma che “la violazione di tale dovere [il riferimento è al dovere degli amministratori non operativi o delegati di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori, secondo le modalità previste dallo statuo ovvero ritenute adeguate in relazione all'assetto organizzativo della società] deve essere quantomeno colposa: nello specifico, secondo quanto affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, la colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita- fattispecie omissiva colposa- può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purchè si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza;
b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i “segnali d'allarme” dell' altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica;
c) nell' inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (Cass. Civ. n. 2038/2018). Del resto, anche all'amministratore privo di deleghe compete di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri aministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. ”.
18 E' pertanto irrilevante che e fossero, all'epoca Parte_1 Parte_2
dei fatti, amministratori privi di deleghe e che il consiglio di amministrazione
– di cui era il presidente – non si fosse mai occupato delle Parte_2
operazioni oggetto di causa, in quanto di natura “extracontabile”, considerato che anche gli amministratori non delegati hanno il dovere di agire in modo informato – da intendersi, secondo l'accezione sopra precisata, come dovere di attivarsi e di informarsi – ex art. 2381, comma 6, c.c. al fine di conoscere l'effettiva situazione aziendale e poter prevenire, o eliminare, eventuali situazioni di criticità.
Gli appellanti non hanno dato prova di avere svolto in modo diligente il proprio incarico.
Dalle dichiarazioni rese da all'autorità giudiziaria (docc. Controparte_3
1-2 fascicolo di primo grado di parte attrice) e dalle risultanze del verbale di constatazione della Guardia di Finanza (doc. 4 fascicolo di primo grado parte attrice) è emerso che il predetto ha versato nel quinquennio 2005- CP_3
2009, presso un conto aperto nella Repubblica di San Marino, assegni derivanti da vendite non contabilizzate né sottoposte a prelievo fiscale, riferibili sia alla che alla (amministrata dai CP_1 Controparte_8
medesimi soggetti) per circa 19 milioni di euro.
Considerata l'entità di tale fenomeno e stante il dovere di ciascun amministratore di agire in modo informato, risulta senz'altro condivisibile l'affermazione del Tribunale per cui nel caso di specie “Si tratta quindi dell'accertamento di una vera e propria contabilità in nero, parallela alla
19 contabilità ufficiale, che non poteva né doveva sfuggire ad un amministratore dotato della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
Ed invero, non è plausibile che, in sede di verifica periodica della gestione
o in vista della redazione del bilancio (funzione non delegabile ex art. 2475 cod. civ.), al Presidente del CdA ed agli altri amministratori Parte_2
non operativi possa essere sfuggito un fenomeno di così rilevante entità e, se ciò è accaduto, deve imputarsi alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori stessi, che non si sono attivati per operare un adeguato controllo sull'andamento contabile della società.”.
Connessi a quelli appena esaminati sono il secondo motivo di impugnazione proposto da , parte del primo motivo, il secondo motivo ed il Parte_1
quinto motivo di , incentrati sul asserito difetto di adeguata Parte_2
prova delle condotte contestate, sulla asserita erronea applicazione delle norme in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi, sull'assenza di riscontro probatorio in merito alle operazioni contestate, sulla asserita contraddittorietà delle dichiarazioni del sulla atipicità delle CP_3
prove su cui si è basata la decisione.
Anche tali motivi sono infondati.
Come già ricordato dalla sentenza impugnata, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17392/2015; ma vedi anche, inter alia, più di recente, Cass. 9507/2023; Cass. n.2947/2023; Cass. n.764/2023) il
Giudice del merito ha il potere di valorizzare le c.d. prove atipiche. Infatti,
20 come ricordato dalla Suprema Corte, “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo…”.
Naturalmente l'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione, e così è avvenuto nel caso di specie, considerato che la produzione documentale di parte attrice ha avuto luogo in allegato all'atto di citazione, con conseguente ampia possibilità per le parti convenute di esaminarla, contestarla, produrre o chiedere prove contrarie.
Le prove atipiche, pertanto, sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ex art.2729 c.c., o argomenti di prova.
Con particolare riguardo al processo verbale di constatazione, redatto dalla
Guardia di Finanza o altri organi di controllo di natura fiscale, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione … è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto
21 conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese” (Cass. n.32732/2024).
Nel caso in questione il Tribunale ha attentamente vagliato sia le dichiarazioni rese dal dapprima quale persona informata sui fatti, CP_3
successivamente quale persona sottoposta alle indagini preliminari nonché il ridetto processo verbale di constatazione, valorizzando quanto emerso dalle une e dall'altro e valutandone l'efficacia probatoria unitamente ad altri elementi. Va pertanto condivisa la scelta del primo Giudice di porre a base della sua decisione le ridette prove atipiche, non contraddette, ma anzi suffragate, da altri elementi evincibili dagli atti di causa.
Assumono infatti altrettanto rilevante valore indiziario le circostanze di seguito esposte.
Dalle dichiarazioni rese da , risulta la sottoscrizione di una Controparte_3
fideiussione da parte sia di che di , relativa al Parte_1 Parte_2
conto aperto a San Marino, intestato fiduciariamente a ma CP_6
riconducibile a risulta davvero inverosimile che i predetti abbiano CP_3
entrambi accettato di prestare fideiussione per un rapporto estraneo all'attività sociale.
Gli appellanti, poi, asseritamente ignari dell'operato di , Controparte_3
quando ne sono venuti “ufficialmente” a conoscenza non si sono in alcun modo resi parte diligente nei confronti della curatela né dell'autorità
22 giudiziaria, attendendo che venisse autorizzata l'azione di responsabilità nei loro confronti.
Dalle dichiarazioni rese da risulta peraltro che Controparte_3 Pt_2
“sapeva dell'esistenza dell'operatività con San Marino e sapeva a
[...]
cosa corrispondeva”, per esserne stato informato dallo stesso che CP_3
questi abbia informato dell' “operatività con San Marino” è del Parte_2
resto coerente con la circostanza, dichiarata dallo stesso non CP_3
smentita, che egli al pari di era un “socio d'opera”, mentre Pt_1 Pt_2
era il “titolare delle imprese” (il riferimento è, oltre alla , alla
[...] CP_1
, oltre che esserne il presidente del consiglio di CP_7
amministrazione. Quanto al “socio d'opera” , questi si occupava Pt_1
della gestione dei rapporti con il personale.
In definitiva, ed anche al di là dei precisi elementi indiziari, è del tutto inverosimile che i due amministratori, non esterni alla società, ma uno
“titolare” della stessa, l'altro operativo con funzioni di gestione del personale, non abbiano avuto consapevolezza delle condotte distrattive materialmente perpetrate da , per un periodo di tempo così Controparte_3
prolungato. Diversamente opinando, ciò andrebbe comunque attribuito alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori in questione, che non si sono attivati per effettuare un adeguato controllo contabile sulla società, come correttamente affermato dal Tribunale.
23 Anche il terzo motivo di impugnazione svolto da , relativo Parte_1
alla asserita violazione/falsa applicazione dell'art.2476 c.c. in relazione alla quantificazione del danno, non merita accoglimento.
Il Tribunale, infatti, non ha accolto la domanda risarcitoria del CP_1
sotto il profilo del danno da ritardata presentazione dell'istanza di fallimento
(per il quale non ha ritenuto attoree sufficientemente puntuali), bensì sotto il diverso profilo del danno causato al fisco dai ricavi in nero occultati.
Va infatti ricordato che, per giurisprudenza costante, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.
Il Tribunale ha precisato, quanto alla prova del danno, che la Guardia di
Finanza, in mancanza di elementi certi che consentissero di ricostruire puntualmente quali assegni non contabilizzati, per un importo di oltre 19 milioni di euro, fossero riferibili alla società e quali alla società CP_1 CP_7
ha ripartito i ricavi occultati al fisco proporzionalmente sulla base
[...]
del volume d'affari rispettivamente prodotto ed ha pertanto attribuito alla società vendite in nero per euro 3.647.814,60. CP_1
24 Di conseguenza, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 1.000.000,00, risulta estremamente prudente e non suscettibile di censura.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
mancata valutazione dei mezzi istruttori di parte appellante nel giudizio di primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante lamenta infondatamente che il primo Giudice non abbia disposto l'interrogatorio formale di e di ed Controparte_3 CP_2
, in quanto gli interpelli sono stati ammessi con ordinanza del 9 aprile Pt_2
2015 ed assunti, quello di all'udienza del 7 ottobre 2015, quello Parte_2
di all'udienza dell'11 marzo 2016. , CP_2 Controparte_3
regolarmente intimato, non si è presentato a rendere l'interpello, senza giustificato motivo.
La prova orale richiesta da non è stata ammessa con la medesima Pt_1
ordinanza motivata del 9 aprile 2015, in quanto “vertente su circostanze irrilevanti (1,2) o non contestate (3)”.
La richiesta di ordine di esibizione (volta ad ottenere la produzione in giudizio, da parte del , di verbali del consiglio di amministrazione CP_1
della società , di cui quale consigliere di amministrazione CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto averne la disponibilità nonché della fideiussione dallo stesso sottoscritta in favore di è stata all'evidenza, Controparte_3
25 implicitamente, ritenuta non meritevole di accoglimento dal Giudice istruttore con l'ordinanza con cui, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il motivo d'appello li è limitato a lamentare, Parte_1
genericamente, la mancata ammissione dei mezzi di prova da lui richiesti
(come già evidenziato, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, gli interrogatori formali sono stati ammessi), senza motivare in alcun modo le ragioni di ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie proposte e non ammesse.
In definitiva, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo a e di Parte_1 Parte_2
versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
26
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando negli appelli riuniti iscritti ai nn. 948/21 e 965/21 r.g., La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del grado, che Controparte_1
liquida in euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
n. 115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 18 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 948/2021 R.G., recante in unione la n.
965/2021 R.G., appelli proposti da:
n. 948/2021 R.G.
1 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dapprima dall'avv. Francesco Murgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Piazza dei GNi n.4; con decorrenza dal
8 gennaio 2024 dall'avv. Virna Maci, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Bartolomeo Orioli n.1; appellante contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del curatore rappresentata e P.IVA_1 Persona_1
difesa dagli avv.ti Roberto Casucci e Francesco Casellati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, San Polo 3079;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero Pizzigati, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Venezia-Mestre, via Pepe n.8;
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace. Controparte_3 C.F._4
appellati
n. 965/2021 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dagli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero Pizzigati, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Venezia-Mestre, via Pepe n.8; appellante
2 contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del curatore rappresentata e P.IVA_1 Persona_1
difesa dall'avv. Roberto Casucci e Francesco Casellati, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, San Polo 3079;
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dapprima dall'avv. Francesco Murgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Piazza dei GNi n.4, con decorrenza dal
8 gennaio 2024 dall'avv. Virna Maci, con domicilio eletto persso il suo studio in Treviso, via Bartolomeo Orioli n.1;
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo” - Appello avverso la sentenza n. 1636/2020 emessa in data 21 ottobre 2020 e pubblicata in data 3 novembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 877/2014 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- Per Parte_1
3
In via preliminare
- ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 1636/2020 per le motivazioni dedotte nei scritti difensivi sin d'ora dimessi, ritenendo viziata logicamente e giuridicamente la decisione di primo grado;
In via principale
- in totale riforma della gravata sentenza, accogliere tutte le domande ed eccezioni formulate dal signor in forza dell'atto di appello e Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, e per
l'effetto accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse negli scritti difensivi depositati, infondate tutte le domande svolte dal Controparte_1
nei confronti del GN , in quanto inammissibili ed
[...] Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dal GN al . Parte_1 Controparte_1
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle somme che dovessero nelle more eventualmente percepire, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dal dì del dovuto al saldo, con condanna altresì dell'appellato alla restituzione, di Controparte_1
tutto ciò che, nelle more, dovesse eventualmente essere percepito in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
4 - Spese e competenze di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, con particolare riguardo a quelle articolate nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., specie con riferimento all' ordine all'attrice ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio il verbale del
C.d.A. dd. 26.03.2009, avente ad oggetto la messa in liquidazione della società, nonché eventuali altri verbali del C.d.A. aventi ad oggetto specifiche deleghe e competenze affidate al GN , oltre all'ordine di Parte_1
esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla medesima parte attrice e/o a
di San Marino, oppure Controparte_4
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, della fideiussione citata dal GN in occasione dell'interrogatorio avanti la Controparte_3
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
- per Parte_2
Nel merito:
Riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa n. 1636/20 resa il 21.10.2020 e depositata il 3.11.2020 (non notificata), per tutti i motivi illustrati nell'atto di citazione d'appello e nella comparsa di costituzione dimessa nel procedimento avente R.G. n. 948/21 e, per l'effetto, respingersi tutte le
5 domande formulate dal , in quanto infondate, per tutte le ragioni CP_1
evidenziate negli scritti difensivi dimessi.
Con rifusione delle spese e delle competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore degli avv.ti Mauro Pizzigati e Gualtiero
Pizzigati, che si dichiarano antistatari.
Con condanna, altresì, dell'appellato alla restituzione, di Controparte_5
tutto ciò che, nelle more, dovesse eventualmente essere percepito, in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
Oltre a rivalutazione ed interessi, come per legge, dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione della prova per testi ex adverso richiesta, per le ragioni evidenziate nella (III) memoria dd. 3.11.2014, dimessa in primo grado.
- Per Controparte_1
Respingersi l'appello, condannando anche parte appellante al risarcimento danni quantificati in euro 1.000.000, o in minor somma, anche con valutazione equitativa della Corte di Appello. Spese del grado rifuse.
In via istruttoria: si ripropongono alcuni mezzi istruttori della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di data 13 ottobre 2014:
Prova per testi 14. “è vero che amministratore di si Controparte_3 CP_1
rivolse a di San Marino per monetizzare gli assegni postdatati CP_6
ricevuti da clienti di per le vendite effettuate e non contabilizzate”;15. CP_1
6 “è vero che la della Repubblica di San Marino anticipò Controparte_4
a in contanti gli importi degli assegni che egli aveva Controparte_3
versato a ”; 16. “è vero che periodicamente , CP_6 Controparte_3
direttamente o a mezzo di persone delegate, provvedeva a prelevare in contanti presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino le somme anticipate”; 17. “è vero che consegnò a Controparte_3 CP_6
ed alla della di San Marino gli atti di Controparte_4 CP_4
fideiussione sottoscritti da e da ”; 18. “è vero Parte_2 Parte_1
che e rilasciarono alla fideiussioni Parte_2 Parte_1 CP_6
a garanzia del conto n. 394 GP attivato da ”; 19. “è vero Controparte_3
che e rilasciarono alla Cassa di Risparmio Parte_2 Parte_1
della Repubblica di San Marino fideiussioni a garanzia dei conti n. 14150 e
20617 attivati da ”. Controparte_3
Si indicano a testi: sui capitoli da 14 a 17: - di Faetano Testimone_1
(RSM), Strada Quinta Gualdaria n. 183, - di San Marino Testimone_2
(RSM), San Marino del Serrone n. 2, sul capitolo 18 - legale rappresentante di;
sul capitolo 19 - legale rappresentante di CP_6 Controparte_4
della Repubblica di San Marino.
Si chiede che venga ordinata a ed alla Cassa di Risparmio della CP_6
Repubblica di San Marino, enti sanmarinesi, ove occorra per rogatoria ex art. 204 c.p.c., l'esibizione in giudizio delle fideiussioni sottoscritte da Pt_2
e ed a tali Istituti consegnate da .
[...] Parte_1 Controparte_3
7 Motivi della decisione
In fatto
Il , con atto di citazione notificato il 27 Controparte_1
gennaio 2014, promuoveva azione ex art. 146 L.F. nei confronti di CP_3
, , e , quali ex
[...] Parte_2 CP_2 Parte_1
amministratori della società fallita e anche quale liquidatore, al fine CP_3
di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società poi dichiarata fallita, nella misura non inferiore a euro 4.000.000.
A fondamento della domanda il innanzitutto esponeva che CP_1
sentito a sommarie informazioni nell'ambito di un procedimento CP_3
penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì, aveva reso delle dichiarazioni autoindizianti, successivamente confermate nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 2 ottobre 2010 alla presenza del suo difensore. aveva dichiarato che egli, nella veste di CP_3
amministratore della e della nel periodo intercorrente CP_1 CP_7
dal 2005 al 2009 circa, aveva versato presso un conto aperto nella
Repubblica di S. Marino assegni derivanti da vendite non contabilizzate né sottoposte a prelievo fiscale per oltre 11 milioni di euro, somme che venivano successivamente prelevate e destinate a effettuare acquisti non contabilizzati nell'interesse della società, senza però fornire prova di ciò.
Di tale condotta distrattiva sarebbero stati chiamati a rispondere non solo quale autore materiale, ma anche , in quanto a CP_3 Parte_2
8 conoscenza dei fatti, nonché gli altri amministratori, e CP_2 Parte_1
, i quali dovevano ritenersi a conoscenza di tale operazione illecita. In
[...]
ogni caso, i consiglieri di amministrazione, ancorché non fossero stati direttamente coinvolti o posti a conoscenza di tali fatti, li avrebbero dovuti conoscere usando l'ordinaria diligenza e di ciò ne dovevano rispondere quantomeno per omessa vigilanza.
Indi, il lamentava il danno subìto allegando che, sin dal momento CP_1
in cui la società venne posta in liquidazione, gli amministratori avrebbero dovuto proporre istanza di fallimento in proprio evitando così
l'aggravamento del dissesto. Il danno veniva quantificato in misura non inferiore a euro 4.000.000, commisurato dal al mancato introito CP_1
nelle casse sociali dei corrispettivi delle vendite realizzate dalla e non CP_1
contabilizzate, all'ammontare delle sanzioni tributarie irrogate in conseguenza di tali fatti e all'incremento del passivo derivante dalla mancata dichiarazione di fallimento.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in corso di causa in data 12 febbraio
2014, la curatela promuoveva ricorso per sequestro conservativo nei confronti di tutti i convenuti, chiedendo che la cautela fosse disposta per un ammontare non inferiore a euro 1.000.000, e i convenuti si costituivano nella fase cautelare, negando ogni responsabilità.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 2 maggio 2014, autorizzava la curatela a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e
9 crediti di tutti i convenuti sino alla concorrenza dell'importo di euro
1.000.000.
Il giudizio di merito, assunte le prove orali per interpello, tratteneva la causa una prima volta in decisione in data 31 ottobre 2018; il processo veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 20 novembre 2018, a seguito del decesso del difensore di , con decorrenza dalla morte, il 27 Controparte_3
ottobre 2018 e quindi tempestivamente riassunto. Nessuno si costituiva per pur a seguito di regolare notifica del ricorso in riassunzione. La CP_3
causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio
2020 e la curatela riteneva di limitare la propria richiesta risarcitoria all'importo di euro 1.000.000.
Con sentenza n. 1636/2020 pubblicata in data 3 novembre 2020, il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, riteneva fondati gli addebiti così decidendo:
“- accerta la responsabilità di , , Controparte_3 Parte_2 CP_2
e per le condotte di distrazione del patrimonio sociale meglio Parte_1
descritte in motivazione;
- condanna , , e , Controparte_3 Parte_2 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, a versare, in favore del Controparte_1
, l'importo di euro 1.000.000,00, oltre ad interessi al tasso
[...]
legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- condanna , , e , Controparte_3 Parte_2 CP_2 Parte_1
in solido tra loro, a rifondere, in favore del in Controparte_1
10 liquidazione, le spese di lite, che si liquidano in euro 2.932,00 per esborsi ed euro 10.343,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.”
Il Tribunale accertava la responsabilità del sulla base delle CP_3
dichiarazioni autoindizianti rese in sede d'indagine penale, ritenute di carattere confessorio, e sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, non avendo il convenuto dimostrato che le somme versate nel conto in San Marino e successivamente prelevate “siano poi state destinate a fini sociali, dovendosi, per l'effetto, ritenere che tali importi siano stati distratti dal patrimonio sociale, cagionando alla società un danno di importo pari alle somme non contabilizzate e versate sul conto corrente de quo.” Accertava altresì la responsabilità solidale degli altri amministratori in forza dell'art. 2476 c.c. per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, anche alla luce dei doveri di ispezione e di informazione su di loro gravanti.
Secondo il Tribunale “non è plausibile che […] al Presidente del CdA Pt_2
ed agli altri amministratori non operativi possa essere sfuggito un
[...]
fenomeno di così rilevante entità, e, se ciò è accaduto, deve imputarsi alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori stessi, che non si sono attivati per operare un adeguato controllo sull'andamento contabile della società.”
11 Avverso la sentenza, , con atto di citazione del 30 aprile 2021, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2476 c.c. in relazione alla responsabilità del medesimo per le condotte distrattive poste in essere dal l all'epoca dei fatti CP_3 Pt_1
apparteneva al consiglio di amministrazione della società senza delega, e quindi non avrebbe avuto in alcun modo conoscenza delle operazioni extracontabili effettuate dal Il Giudice di prime cure sarebbe caduto CP_3
in errore di fatto e di diritto, travisando i fatti emersi durante le indagini penali a carico del e facendo malgoverno dei principi di cui agli artt. CP_3
2392 e 2476 c.c. che disciplinano l'azione di responsabilità degli amministratori senza deleghe nelle società di capitali.
Col secondo motivo ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione delle norme in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi in relazione alle condotte distrattive: il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad aderire alla tesi offerta dalla parte attrice, omettendo un'indagine approfondita sulla realtà dei fatti e disattendendo i principi in materia di prova per presunzioni semplici, le quali devono essere gravi, precise e concordanti.
Col terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2476 c.c. in relazione alla quantificazione del danno in euro 1.000.000, il quale non sarebbe correttamente provato e
12 quantificato. Il non avrebbe provato né l'esistenza di un danno CP_1
concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e il fatto dell'amministratore inadempiente.
Col quarto motivo ha lamentato la mancata assunzione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado, in particolare l'escussione testimoniale e l'interrogatorio formale delle altre parti convenute, e la conseguente violazione dell'art. 112 e ss. c.p.c..
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la quale è stata rigettata all'udienza del
10 settembre 2021, non sussistendo elementi sufficienti a rendere probabile la riforma dell'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2021, si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello, ribadendo la Controparte_1
responsabilità dell e la circostanza che il fatto dannoso compiuto Pt_1
da un altro amministratore non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità degli altri componenti del consiglio di amministrazione poiché “anche gli amministratori, non operativi o privi di delega, hanno
l'obbligo di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori”. L non si sarebbe mai avvalso del dovere di Pt_1
ispezione e informazione, né avrebbe mai chiesto notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
13 Con comparsa di costituzione e risposta del 29 luglio 2021, si è costituito
, il quale, riferendosi alle dichiarazioni del con cui lo Parte_2 CP_3
qualificava come persona informata sui fatti, ha eccepito la sua estraneità alle operazioni, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo e l'assenza di riscontro probatorio di quanto affermato.
La suddetta sentenza è stata impugnata altresì da , il quale, con Parte_2
atto di citazione del 30 aprile 2021, ha proposto appello invocandone l'integrale riforma per le seguenti ragioni.
1) L'assenza di riscontro probatorio in merito alle operazioni contestate e il fatto che il Tribunale di Venezia abbia fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese dal nell'ambito di un procedimento penale e su CP_3
un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza;
inoltre, non sussisterebbe alcun elemento dal quale poter desumere che il fosse a conoscenza delle operazioni contestate. Pt_2
2) La contraddittorietà delle dichiarazioni del sulle quali si è basata CP_3
la decisione del Giudice che le ha definite “dichiarazioni autoindizianti, che assumono valore di confessione stragiudiziale”.
3) Egli era amministratore privo di deleghe ed il CdA di non si era mai CP_1
occupato delle operazioni oggetto di causa, in quanto di natura
“extracontabile”, con conseguente impossibilità di averne conoscenza, anche adottando un comportamento diligente, trattandosi di operazioni collegate a una contabilità parallela a quella ufficiale.
14 4) L'impossibilità di verificare la contabilità parallela e la relativa esclusione di una propria condotta colposa e negligente.
5) L'atipicità delle prove su cui si è basata la decisione, le quali non avrebbero permesso al di controdedurre alcunché, e conseguente Pt_2
violazione del principio del contraddittorio.
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, successivamente rigettata all'udienza del 10 settembre 2021, non sussistendo elementi sufficienti a rendere probabile la riforma dell'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2021, si è costituito il eccependo l'infondatezza dell'appello e ribadendo la Controparte_1
responsabilità del in quanto presidente del consiglio di Pt_2
amministrazione già da prima del periodo 2004-2008 e fino alla messa in liquidazione della e soggetto a conoscenza dei fatti. Ha rimarcato il CP_1
diritto/dovere che compete a ogni amministratore di società a responsabilità limitata, anche se privo di delega, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e il fatto che anche gli amministratori, non operativi o privi di delega, hanno l'obbligo di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 luglio 2021, si è costituito riportandosi a quanto già da lui esposto in sede Parte_1
15 d'impugnazione della medesima sentenza, con particolare riferimento alla sua presunta conoscenza dell'operazione posta in essere dal e sulla CP_3
violazione del dovere di vigilanza a cui lo stesso sarebbe stato tenuto in solido con gli altri amministratori.
All'udienza del 10 settembre 2021 la causa n. 956/2021 R.G. è stata riunita alla n. 948/2021 R.G..
Quindi, la causa n. 948/2021 R.G., recante in riunione la n. 965/2021 R.G.,
è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 27 ottobre
2022, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 30 gennaio
2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
Il primo motivo dell'appello proposto da nonché parte del primo Pt_1
motivo, il terzo e quarto motivo dell'appello proposto da , Parte_2
strettamente connessi tra loro in quanto incentrati sull'affermazione di essere
16 stati amministratori senza deleghe, nell'impossibilità, pertanto di conoscere le operazioni “extracontabili” poste in essere da , né Controparte_3
sussistendo elementi dai quali poter desumere che fossero a conoscenza delle operazioni contestate.
I motivi sono infondati.
La responsabilità degli amministratori privi di delega è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni (v. Cass. n.30233/2023; Cass.
n.15585/2022, Cass. 27710/2021).
Con riguardo all'amministrazione delle società a responsabilità limitata l'art.2475, ultimo comma, c.c. fa rinvio all'art.2381 c.c..
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'obbligo imposto dall'art.2381, ultimo comma, c.c., agli amministratori di società per azioni, di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Anche gli amministratori privi di deleghe, quindi, hanno l'obbligo di agire non soltanto in base alle informazioni ricevute periodicamente dagli organi
17 delegati, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c., ma anche in base a tutte quelle ulteriori informazioni che, per essere adeguatamente informati, come prescritto dal comma 6 della medesima norma, avevano il potere dovere di richiedere.
Va pertanto condivisa la motivazione del Tribunale là dove afferma che “la violazione di tale dovere [il riferimento è al dovere degli amministratori non operativi o delegati di informarsi in ordine all'attività svolta dagli altri amministratori, secondo le modalità previste dallo statuo ovvero ritenute adeguate in relazione all'assetto organizzativo della società] deve essere quantomeno colposa: nello specifico, secondo quanto affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, la colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita- fattispecie omissiva colposa- può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purchè si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza;
b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i “segnali d'allarme” dell' altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica;
c) nell' inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (Cass. Civ. n. 2038/2018). Del resto, anche all'amministratore privo di deleghe compete di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri aministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. ”.
18 E' pertanto irrilevante che e fossero, all'epoca Parte_1 Parte_2
dei fatti, amministratori privi di deleghe e che il consiglio di amministrazione
– di cui era il presidente – non si fosse mai occupato delle Parte_2
operazioni oggetto di causa, in quanto di natura “extracontabile”, considerato che anche gli amministratori non delegati hanno il dovere di agire in modo informato – da intendersi, secondo l'accezione sopra precisata, come dovere di attivarsi e di informarsi – ex art. 2381, comma 6, c.c. al fine di conoscere l'effettiva situazione aziendale e poter prevenire, o eliminare, eventuali situazioni di criticità.
Gli appellanti non hanno dato prova di avere svolto in modo diligente il proprio incarico.
Dalle dichiarazioni rese da all'autorità giudiziaria (docc. Controparte_3
1-2 fascicolo di primo grado di parte attrice) e dalle risultanze del verbale di constatazione della Guardia di Finanza (doc. 4 fascicolo di primo grado parte attrice) è emerso che il predetto ha versato nel quinquennio 2005- CP_3
2009, presso un conto aperto nella Repubblica di San Marino, assegni derivanti da vendite non contabilizzate né sottoposte a prelievo fiscale, riferibili sia alla che alla (amministrata dai CP_1 Controparte_8
medesimi soggetti) per circa 19 milioni di euro.
Considerata l'entità di tale fenomeno e stante il dovere di ciascun amministratore di agire in modo informato, risulta senz'altro condivisibile l'affermazione del Tribunale per cui nel caso di specie “Si tratta quindi dell'accertamento di una vera e propria contabilità in nero, parallela alla
19 contabilità ufficiale, che non poteva né doveva sfuggire ad un amministratore dotato della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
Ed invero, non è plausibile che, in sede di verifica periodica della gestione
o in vista della redazione del bilancio (funzione non delegabile ex art. 2475 cod. civ.), al Presidente del CdA ed agli altri amministratori Parte_2
non operativi possa essere sfuggito un fenomeno di così rilevante entità e, se ciò è accaduto, deve imputarsi alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori stessi, che non si sono attivati per operare un adeguato controllo sull'andamento contabile della società.”.
Connessi a quelli appena esaminati sono il secondo motivo di impugnazione proposto da , parte del primo motivo, il secondo motivo ed il Parte_1
quinto motivo di , incentrati sul asserito difetto di adeguata Parte_2
prova delle condotte contestate, sulla asserita erronea applicazione delle norme in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi, sull'assenza di riscontro probatorio in merito alle operazioni contestate, sulla asserita contraddittorietà delle dichiarazioni del sulla atipicità delle CP_3
prove su cui si è basata la decisione.
Anche tali motivi sono infondati.
Come già ricordato dalla sentenza impugnata, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17392/2015; ma vedi anche, inter alia, più di recente, Cass. 9507/2023; Cass. n.2947/2023; Cass. n.764/2023) il
Giudice del merito ha il potere di valorizzare le c.d. prove atipiche. Infatti,
20 come ricordato dalla Suprema Corte, “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo…”.
Naturalmente l'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione, e così è avvenuto nel caso di specie, considerato che la produzione documentale di parte attrice ha avuto luogo in allegato all'atto di citazione, con conseguente ampia possibilità per le parti convenute di esaminarla, contestarla, produrre o chiedere prove contrarie.
Le prove atipiche, pertanto, sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ex art.2729 c.c., o argomenti di prova.
Con particolare riguardo al processo verbale di constatazione, redatto dalla
Guardia di Finanza o altri organi di controllo di natura fiscale, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione … è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto
21 conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese” (Cass. n.32732/2024).
Nel caso in questione il Tribunale ha attentamente vagliato sia le dichiarazioni rese dal dapprima quale persona informata sui fatti, CP_3
successivamente quale persona sottoposta alle indagini preliminari nonché il ridetto processo verbale di constatazione, valorizzando quanto emerso dalle une e dall'altro e valutandone l'efficacia probatoria unitamente ad altri elementi. Va pertanto condivisa la scelta del primo Giudice di porre a base della sua decisione le ridette prove atipiche, non contraddette, ma anzi suffragate, da altri elementi evincibili dagli atti di causa.
Assumono infatti altrettanto rilevante valore indiziario le circostanze di seguito esposte.
Dalle dichiarazioni rese da , risulta la sottoscrizione di una Controparte_3
fideiussione da parte sia di che di , relativa al Parte_1 Parte_2
conto aperto a San Marino, intestato fiduciariamente a ma CP_6
riconducibile a risulta davvero inverosimile che i predetti abbiano CP_3
entrambi accettato di prestare fideiussione per un rapporto estraneo all'attività sociale.
Gli appellanti, poi, asseritamente ignari dell'operato di , Controparte_3
quando ne sono venuti “ufficialmente” a conoscenza non si sono in alcun modo resi parte diligente nei confronti della curatela né dell'autorità
22 giudiziaria, attendendo che venisse autorizzata l'azione di responsabilità nei loro confronti.
Dalle dichiarazioni rese da risulta peraltro che Controparte_3 Pt_2
“sapeva dell'esistenza dell'operatività con San Marino e sapeva a
[...]
cosa corrispondeva”, per esserne stato informato dallo stesso che CP_3
questi abbia informato dell' “operatività con San Marino” è del Parte_2
resto coerente con la circostanza, dichiarata dallo stesso non CP_3
smentita, che egli al pari di era un “socio d'opera”, mentre Pt_1 Pt_2
era il “titolare delle imprese” (il riferimento è, oltre alla , alla
[...] CP_1
, oltre che esserne il presidente del consiglio di CP_7
amministrazione. Quanto al “socio d'opera” , questi si occupava Pt_1
della gestione dei rapporti con il personale.
In definitiva, ed anche al di là dei precisi elementi indiziari, è del tutto inverosimile che i due amministratori, non esterni alla società, ma uno
“titolare” della stessa, l'altro operativo con funzioni di gestione del personale, non abbiano avuto consapevolezza delle condotte distrattive materialmente perpetrate da , per un periodo di tempo così Controparte_3
prolungato. Diversamente opinando, ciò andrebbe comunque attribuito alla colposa e negligente condotta omissiva degli amministratori in questione, che non si sono attivati per effettuare un adeguato controllo contabile sulla società, come correttamente affermato dal Tribunale.
23 Anche il terzo motivo di impugnazione svolto da , relativo Parte_1
alla asserita violazione/falsa applicazione dell'art.2476 c.c. in relazione alla quantificazione del danno, non merita accoglimento.
Il Tribunale, infatti, non ha accolto la domanda risarcitoria del CP_1
sotto il profilo del danno da ritardata presentazione dell'istanza di fallimento
(per il quale non ha ritenuto attoree sufficientemente puntuali), bensì sotto il diverso profilo del danno causato al fisco dai ricavi in nero occultati.
Va infatti ricordato che, per giurisprudenza costante, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.
Il Tribunale ha precisato, quanto alla prova del danno, che la Guardia di
Finanza, in mancanza di elementi certi che consentissero di ricostruire puntualmente quali assegni non contabilizzati, per un importo di oltre 19 milioni di euro, fossero riferibili alla società e quali alla società CP_1 CP_7
ha ripartito i ricavi occultati al fisco proporzionalmente sulla base
[...]
del volume d'affari rispettivamente prodotto ed ha pertanto attribuito alla società vendite in nero per euro 3.647.814,60. CP_1
24 Di conseguenza, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 1.000.000,00, risulta estremamente prudente e non suscettibile di censura.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
mancata valutazione dei mezzi istruttori di parte appellante nel giudizio di primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante lamenta infondatamente che il primo Giudice non abbia disposto l'interrogatorio formale di e di ed Controparte_3 CP_2
, in quanto gli interpelli sono stati ammessi con ordinanza del 9 aprile Pt_2
2015 ed assunti, quello di all'udienza del 7 ottobre 2015, quello Parte_2
di all'udienza dell'11 marzo 2016. , CP_2 Controparte_3
regolarmente intimato, non si è presentato a rendere l'interpello, senza giustificato motivo.
La prova orale richiesta da non è stata ammessa con la medesima Pt_1
ordinanza motivata del 9 aprile 2015, in quanto “vertente su circostanze irrilevanti (1,2) o non contestate (3)”.
La richiesta di ordine di esibizione (volta ad ottenere la produzione in giudizio, da parte del , di verbali del consiglio di amministrazione CP_1
della società , di cui quale consigliere di amministrazione CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto averne la disponibilità nonché della fideiussione dallo stesso sottoscritta in favore di è stata all'evidenza, Controparte_3
25 implicitamente, ritenuta non meritevole di accoglimento dal Giudice istruttore con l'ordinanza con cui, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il motivo d'appello li è limitato a lamentare, Parte_1
genericamente, la mancata ammissione dei mezzi di prova da lui richiesti
(come già evidenziato, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, gli interrogatori formali sono stati ammessi), senza motivare in alcun modo le ragioni di ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie proposte e non ammesse.
In definitiva, rigettato l'appello, l'impugnata sentenza deve trovare integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo a e di Parte_1 Parte_2
versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
26
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando negli appelli riuniti iscritti ai nn. 948/21 e 965/21 r.g., La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del grado, che Controparte_1
liquida in euro 18.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
n. 115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 18 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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